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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/07/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 929/2022 R.G. promossa
DA alternativamente denominata Parte_1 Parte_2
( ), in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
Appellante - Appellata incidentale
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Nicola Enrico Natullo
Appellato - Appellante incidentale
OGGETTO: appello - indennità di trasferta - ripetizione d'indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2974 del 14 settembre 2022, notificata il 15.09.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
[...] 2
[...]
(alternativamente denominata , dichiarava l'insussistenza del Parte_2
diritto della società convenuta alla ripetizione dell'importo complessivo di euro
27.732,78, corrisposto al ricorrente a titolo di indennità mensile di trasferta dal mese di aprile 2004 al mese di aprile 2018 e, per l'effetto, rigettava la domanda riconvenzionale di vente ad oggetto l'accertamento del diritto alla Parte_2
ripetizione di tale somma;
dichiarava il diritto del a ottenere la CP_1
restituzione di tutte le somme trattenute dalla società datrice di lavoro a titolo di rimborso del predetto importo di euro 27.732,78 e condannava Parte_2
a restituire al lavoratore tali somme, detratto quanto eventualmente già refuso;
annullava la sanzione disciplinare della multa in misura pari a due ore di retribuzione, irrogata al lavoratore con lettera del 24.05.2018, relativa al procedimento disciplinare aperto con contestazione prot. n. 4550 del
14.05.2018; rigettava la domanda del ricorrente volta a ottenere la condanna della società a riprendere la corresponsione dell'importo mensile di euro 162,18
a decorrere dal mese di maggio 2018; condannava infine al Parte_2
pagamento dei due terzi delle spese di lite, compensato il restante terzo in ragione della parziale e reciproca soccombenza.
Il Tribunale rilevava che oggetto del giudizio era l'accertamento dell'esistenza dell'indebito oggettivo relativo al pagamento da parte di
[...]
in favore del lavoratore dell'importo mensile di euro 162,18 dal mese di Pt_2
aprile 2004 al mese di aprile 2018, per complessivi euro 27.894,36, a titolo di indennità di trasferimento, dovuta, invece, secondo l'assunto datoriale, una tantum, in forza della disciplina aziendale, osservando altresì che la sussistenza o meno del diritto di parte datoriale a ripetere le somme mensilmente erogate al dipendente per 14 anni si poneva in rapporto di pregiudizialità logica con le domande di restituzione delle somme già trattenute da a titolo di Parte_2
rimborso, di accertamento del diritto del di continuare a percepire CP_1
l'indennità mensile di euro 162,18 e di annullamento della sanzione 3
disciplinare della multa di due ore di retribuzione, irrogata al lavoratore per non aver evidenziato alla società l'inserimento in busta paga dell'indennità di trasferimento e per non avere rispettato il regolamento aziendale.
Richiamati i principi sanciti dalla Suprema Corte sul riparto dell'onere probatorio in materia di ripetizione d'indebito, il giudice rilevava che, nell'ipotesi in cui l'indebito aveva ad oggetto l'erogazione continuativa di un emolumento nell'ambito di un rapporto di lavoro, spettava al datore di lavoro che deduceva la cessazione della causa debendi dimostrare la natura non retributiva dell'emolumento e, di contro, non gravava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di altra fonte di debito.
Osservava che, nella specie, era pacifico tra le parti che l'importo di euro
162,18 - descritto in busta paga con le diciture “indennità trasf. ”, Pt_1
“mensilità per trasf.”, “Ind. Trasferimento ”, “Ind. Prima sist. Pt_1 Pt_1
esente” - era stato corrisposto continuativamente al lavoratore dal mese di aprile 2004 fino al mese di aprile 2018.
Trattandosi di un reiterato e costante pagamento verificatosi nell'ambito di un rapporto di durata, il giudice di prime cure riteneva operante, ai fini della qualificazione della natura di tale erogazione, la presunzione della natura retributiva, con la conseguenza che gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'assenza di detta natura. Ritenuto dunque necessario verificare se la volontà del solvens, e dunque di fosse stata viziata da errore - Parte_2
essenziale e riconoscibile - o se fossero inesistenti i fatti posti dalla controparte alla base della persistente attribuzione retributiva, richiamata la regolamentazione aziendale in materia di indennità di trasferimento, il
Tribunale riteneva che l'errore commesso da non fosse Parte_2
riconoscibile dal lavoratore, sebbene lo stesso fosse a conoscenza o comunque tenuto a conoscere la suddetta regolamentazione aziendale. 4
Riteneva che sia il lunghissimo arco temporale durante il quale il datore di lavoro aveva continuato a erogare l'indennità di trasferimento, sia le periodiche revisioni delle buste paga conseguenti l'inquadramento in mansioni superiori, riconosciute al il 3.07.2006 e il 10.11.2019 (rectius 2009), risultavano CP_1
aver ingenerato nel ricorrente il legittimo affidamento sulla scelta datoriale di ricomprendere stabilmente anche la somma di euro 162,18 quale elemento della retribuzione. Riteneva altresì che non deponevano in senso contrario le diciture utilizzate in busta paga per indicare tale voce, non desumendosi dalle stesse la natura una tantum dell'erogazione, anche in ragione dell'utilizzo del lemma
“mensilità”; riteneva inoltre privo di rilievo dirimente l'argomento di parte resistente secondo cui la frase “il sovraminimo ad personam da Lei già percepito non sarà in questa occasione assorbito”, contenuta nelle lettere di inquadramento del 2006 e del 2009, non sarebbe stata indicativa della percezione di un sovraminimo da parte del , essendo rimasta sempre CP_1
vuota la relativa casella delle buste paga, in quanto lo stesso datore di lavoro nella lettera di inquadramento del 2009 aveva specificato che “La composizione della sua retribuzione mensile corrisposta per tredici mensilità le verrà comunicata con il prossimo foglio paga”. Riteneva il decidente che il lavoratore, dinanzi alla lettura di tale ultima statuizione, aveva potuto legittimamente fare affidamento sulla composizione definitiva della retribuzione mensile, comunicatagli nel 2009, come comprensiva anche dell'importo di euro 162,18, risalendo ormai il trasferimento da Messina a
Catania all'anno 2004.
Esclusa quindi la riconoscibilità dell'errore, il giudice precisava altresì che il comportamento del lavoratore non poteva essere considerato connotato da dolo o colpa grave, in presenza di una condotta dallo stesso tenuta in buona fede, in conseguenza dell'affidamento ingenerato dal comportamento datoriale.
Da ciò conseguivano l'inesistenza dell'indebito oggettivo, l'inesistenza del 5
diritto di parte resistente a ripetere l'importo di euro 27.732,78 corrisposto al lavoratore e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale della società.
L'accertamento dell'inesistenza del preteso indebito oggettivo posto da
[...]
a fondamento delle trattenute operate in busta paga a partire dal mese di Pt_2
ottobre 2018, la proposizione della domanda di condanna del datore di lavoro alla restituzione di dette somme nonché la mancata dimostrazione da parte della società resistente, che ne era onerata, della refusione delle somme trattenute a titolo di rimborso dell'importo di euro 27.732,78, determinavano l'insorgenza del corrispondente diritto del ricorrente a ottenere la restituzione di tutte le somme trattenute da dal mese di ottobre 2018 a titolo di rimborso Parte_2
del predetto importo di 27.732,78, detratto quanto eventualmente già restituito nelle more del giudizio.
Quanto alla sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, il Tribunale riteneva la stessa illegittima, non sussistendo il fatto contestato, ovvero la violazione dell'obbligo di osservare il regolamento aziendale di cui all'art. 45 del CCNL di riferimento, considerato anche che il comportamento del ricorrente era privo dell'elemento soggettivo e del carattere della illiceità, non integrando la condotta contestata gli estremi di un inadempimento dell'obbligo, previsto dall'art. 45 del CCNL di riferimento, di osservare il regolamento aziendale.
Annullava quindi la suddetta sanzione disciplinare, irrogata con lettera del
24.05.2018.
Rigettava, infine, la domanda del ricorrente volta alla condanna di
[...]
a continuare la corresponsione dell'importo mensile di euro 162,18 a Pt_2
decorrere dal mese di maggio 2018, avendo il inserito tale domanda CP_1
nelle conclusioni del ricorso introduttivo senza tuttavia specificamente allegare né provare i fatti costitutivi del preteso diritto. 6
Avverso la sentenza proponeva appello la società con ricorso depositato il
17 ottobre 2022; resisteva al gravame l'appellato, proponendo a sua volta appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La società appellante, riassunti i fatti di causa e ricostruita l'evoluzione della disciplina aziendale di secondo livello riguardante il trattamento economico corrisposto ai dipendenti in caso di trasferimento (“Norme di
Raccordo del 19 luglio 2000”, recepite senza modifiche nell'Accordo
Aziendale del 14 maggio 2008, sostituito successivamente da un Regolamento
Aziendale adottato nel febbraio 2017 che ha sostanzialmente mantenuto inalterata la disciplina del trattamento economico dovuto ai lavoratori trasferiti, riducendo l'erogazione dell'indennità a soli 10 giorni per tutti i lavoratori, indipendentemente dai carichi di famiglia), dopo aver precisato che quando il lavoratore era stato trasferito, nell'aprile del 2004, da Messina a Catania erano applicabili ratione temporis le “Norme di Raccordo del 19 luglio 2000”, preliminarmente evidenzia che la richiamata disciplina contrattuale e regolamentare, non contenuta nella fonte primaria del CCNL di settore, ha sempre previsto, nel caso di trasferimento dei dipendenti per ragioni di servizio, la corresponsione di un trattamento indennitario una tantum oltre ai rimborsi per le spese sostenute e documentate e che non è mai stata adottata alcuna norma contrattuale o regolamentare che prevedesse il riconoscimento ai lavoratori trasferiti di un emolumento mensile in misura fissa.
Premesso che l'appellato, dipendente di dall'1 gennaio 1992, Parte_2
assunto con contratto a tempo indeterminato e attualmente inquadrato nel 7
livello VII del CCNL Telecomunicazioni, è stato trasferito una prima volta nel
2002 da Catania a Messina e poi nell'aprile del 2004 da Messina a Catania, assume che, in relazione al secondo trasferimento, il avrebbe dovuto CP_1
percepire soltanto nel mese di aprile del 2004 un'indennità di trasferimento una tantum pari ad euro 162,18, mentre, per un errore di natura contabile, il CP_1
ha continuato a percepire l'importo mensile di euro 162,18 per circa 14 anni, dal mese di aprile 2004 al mese di aprile 2018, per un importo totale di euro
27.894,96, con un conseguente indebito pari ad euro 27.732,78 (euro 27.894,96
- euro 162,18).
La società ribadisce che l'erogazione dell'importo complessivo di euro
27.732,78 è privo di causa, non trovando giustificazione in alcuna norma di legge o di contratto, e che l'appellato nel lunghissimo arco di tempo in questione non ha mai segnalato l'anomalia all'azienda.
Evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il avrebbe potuto agevolmente avvedersi dell'indebita erogazione CP_1
mensile dell'importo di euro 162,18, in quanto: il lavoratore conosceva il regolamento aziendale applicabile ratione temporis; nelle buste paga relative agli anni dal 2004 al 2018 l'importo mensile era indicato con le seguenti diciture “indennità trasf. ”, “mensilità per trasf.”, “Ind. Trasferimento Pt_1
” o “Ind. Prima sist. esente”, descrittive di un emolumento di natura Pt_1 Pt_1
indennitaria corrisposto una tantum in occasione di un trasferimento (e non di una trasferta); non erano ipotizzabili altre e diverse imputazioni della somma indebitamente percepita dal ricorrente tra il 2004 e il 2018.
Ribadisce, ancora, che l'importo di euro 162,18 non costituiva un sovraminimo ad personam, mai riconosciuto al come si evince dalle CP_1
buste paga prodotte dal medesimo lavoratore in primo grado, nelle quali la casella relativa al superminimo individuale risulta vuota. 8
Ribadisce altresì che la frase “il sovraminimo ad personam da Lei già percepito non sarà in questa occasione assorbito” - contenuta nelle comunicazioni relative ai passaggi inquadramentali del 2006 e del 2009 - non
è indicativa del fatto che il percepisse un sovraminimo o che lo stesso CP_1
fosse identificabile nell'importo mensile corrisposto a titolo di indennità di trasferimento, trattandosi piuttosto di una locuzione inserita in tutte le lettere standardizzate di passaggio di livello.
Contesta inoltre che l'importo mensile erogato fosse imputabile alla tipologia delle mansioni espletate dal e ribadisce che quest'ultimo non CP_1
ha provato di aver effettuato trasferte tali da giustificare l'erogazione dell'importo mensile percepito dal 2004 al 2018.
Ribadisce, altresì, che, a seguito dell'avvio del procedimento disciplinare con il quale contestava al di aver percepito indebitamente Parte_2 CP_1
tra il 2004 e il 2018 l'importo mensile di euro 162,18, data l'impossibilità di giungere a una soluzione concordata, dal mese di ottobre 2018 la società ha trattenuto lo stipendio dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 “per un mero errore nell'inserimento dell'input nei sistemi amministrativi aziendali” e evidenzia che, a decorrere dal gennaio 2019, ha in ogni caso Parte_2
provveduto a trattenere l'importo mensile di euro 100,00, oltre a restituire all'appellato gli importi trattenuti dalle buste paga precedenti (ottobre, novembre e dicembre 2018) eccedenti la rata di euro 100,00 mensili.
1.1. Ciò premesso, con il primo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente il proprio diritto alla ripetizione dell'importo di euro 27.732,78, richiesto in primo grado in via riconvenzionale.
Lamenta al riguardo erronea valutazione dei fatti di causa e delle acquisizioni documentali, violazione e falsa applicazione dell'Accordo collettivo “Norme di 9
raccordo del 19 luglio 2000” nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione.
1.2. Assume che il primo giudice ha errato nel non riconoscere, alla luce del compendio probatorio acquisito, la natura non retributiva dell'emolumento oggetto di causa, presumendone la natura retributiva.
Evidenzia di aver assolto l'onere probatorio a proprio carico, avendo fornito la prova della natura non retributiva dell'indennità in questione.
Trascrive al riguardo la disciplina aziendale dell'indennità di trasferimento applicabile al lavoratore al momento del trasferimento da Messina a Catania, avvenuto nell'aprile del 2004, ribadendo che le “Norme di Raccordo del 19 luglio 2000”, applicabili ratione temporis, prevedevano in caso di trasferimento del dipendente la corresponsione di una somma forfettaria pari a lire 63.000 giornaliere (euro 38,50) per 10 o 20 giorni in base ai carichi di famiglia del lavoratore interessato, oltre al rimborso delle spese di viaggio e dell'eventuale indennizzo dovuto al locatore. Evidenzia quindi la sussistenza di un indebito oggettivo, essendo le somme in questione state erogate in favore del in CP_1
assenza della relativa causa debendi.
Assume che alla luce della disciplina trascritta risulta dimostrato per tabulas che l'erogazione mensile dell'emolumento in questione non ha natura retributiva e che quindi erroneamente il primo giudice ha ritenuto presunta la natura retributiva dell'importo oggetto di causa.
1.3. Ribadito che la regolamentazione dell'indennità in questione non è contenuta nella fonte primaria (CCNL Telecomunicazioni) bensì nella disciplina di secondo livello, la società evidenzia che tale disciplina prevede per il lavoratore trasferito per ragioni di servizio il diritto a un trattamento indennitario una tantum, al rimborso delle spese dell'eventuale indennizzo dovuto al locatore in caso di recesso anticipato dal contratto di affitto e, da ultimo, al rimborso delle spese di viaggio, avendo l'evoluzione della predetta 10
regolamentazione aziendale sempre confermato la natura di prestazione una tantum dell'emolumento oggetto di causa.
Ribadisce che non è mai stata adottata alcuna norma - contrattuale o regolamentare - che prevedesse per i lavoratori trasferiti il riconoscimento di un emolumento mensile in misura fissa e che da ciò deriva la violazione e falsa applicazione della richiamata disciplina collettiva e regolamentare.
1.4. Lamenta altresì la contraddittorietà della motivazione fornita dal giudice di prime cure, il quale, da una parte, ha ritenuto come non provata la natura non retributiva dell'erogazione mensile in esame e, dall'altra, ha riconosciuto che tale erogazione ha natura di prestazione una tantum.
2. Con il secondo motivo di gravame impugna la sentenza nella parte in cui
è stato ritenuto che l'errore in cui è incorsa la società non avrebbe potuto essere riconosciuto dal in ragione della sua buona fede, per conseguenza CP_1
dichiarando il diritto del lavoratore a ottenere la restituzione di tutte le somme trattenute dalla società a titolo di rimborso dell'importo di euro 27.732,78, con condanna di alla restituzione di quanto trattenuto. Parte_2
Assume l'appellante che il primo giudice in tal modo ha violato l'art. 2033
c.c., ai sensi del quale il presupposto dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è costituito soltanto da un pagamento effettuato in assenza di causa debendi.
Evidenzia che non può essere richiesta, quale presupposto dell'indebito oggettivo, la dimostrazione dell'errore dell'accipiens, non trattandosi di indebito soggettivo, e che la buona o mala fede del percipiente nel caso di indebito oggettivo assume rilievo unicamente in relazione all'eventuale pretesa del solvens di ottenere il pagamento di frutti e interessi sulle somme indebitamente erogate, ma non incide sul diritto di recuperare l'indebito (sorte capitale), diritto che sorge in presenza della dimostrazione di un pagamento privo di una causa giustificativa. Ribadisce di aver dimostrato l'assenza di titolo 11
e causa debendi del pagamento mensile di euro 162,18 effettuato tra il 2004 e il 2018 ed evidenzia che nel caso di specie risulta integrato l'unico presupposto che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., legittima l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo. Insiste dunque nella sussistenza del diritto a ripetere dal CP_1
l'importo complessivo di euro 27.732,78, in quanto corrisposto in assenza di alcuna causa giustificativa.
Precisa, altresì, a ulteriore conferma della fondatezza della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, che in ogni caso l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato, avendo agito in giudizio al fine del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indebito e che invece egli non ha fornito alcuna prova al riguardo, non avendo dimostrato né l'esistenza di un diverso titolo alla base dell'indebita erogazione, né la volontà della società di mantenere nel tempo l'erogazione mensile, nonostante fosse venuta meno la relativa causa giustificativa.
Ribadisce ancora che: il si è avveduto della percezione della somma CP_1
in questione, come confermato dalle deduzioni dallo stesso formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, senza mai segnalare all'azienda l'anomalia; il lavoratore era a conoscenza della regolamentazione aziendale dettata dalle “Norme di Raccordo del 19 luglio 2000”, che prevedeva il riconoscimento di una sola indennità di trasferimento una tantum; le diciture utilizzate in busta paga consentivano al lavoratore di imputare tale importo mensile all'indennità di trasferimento;
l'importo in questione non costitutiva un sovraminimo ad personam per i motivi già indicati in premessa (casella del superminimo individuale rimasta vuota;
utilizzo di frasi standardizzate nelle lettere di inquadramento superiore); l'indennità erogata non era imputabile alla tipologia delle mansioni espletate dal lavoratore, spesso in regime di trasferta.
Contesta inoltre il tentativo del di ricondurre il pagamento CP_1
dell'importo mensile in questione a una presunta “prassi aziendale”, in quanto 12
inesistente, o ad un “comportamento concludente”, data l'assenza di una volontà in tal senso dell'azienda, essendo dipesa l'erogazione della somma non dovuta unicamente da un errore materiale di cui la società si è avveduta soltanto nel corso del 2018.
3. Con il terzo e ultimo motivo impugna la sentenza per aver Parte_2
annullato la sanzione disciplinare irrogata all'appellato ritenendola illegittima.
Ribadisce al riguardo che il lavoratore si è reso inadempiente rispetto all'osservanza delle basilari regole di correttezza e buona fede alla base di ogni rapporto di lavoro, avendo omesso di segnalare alla società l'indebita percezione dell'indennità mensile in questione, nonostante l'agevole riconoscibilità dell'errore per i motivi indicati in premessa (conoscenza del regolamento aziendale ratione temporis vigente da parte del lavoratore, diciture utilizzate nelle buste paga e insussistenza di altre cause di imputazione delle somme erogate). Assume che il comportamento del rientrerebbe tra le CP_1
condotte sanzionabili previste dal codice disciplinare adottato dall'azienda.
Ribadisce sul punto che l'art. 45 del CCNL di riferimento al quinto comma prevede il rispetto anche dei regolamenti aziendali e che l'art. 46, comma 1, del predetto CCNL prevede come sanzione per l'inosservanza delle disposizioni di legge, contrattuali o di normativa aziendale anche la multa non superiore a tre ore della retribuzione base.
Deduce quindi che la sanzione della multa di due ore della retribuzione irrogata al è proporzionata al fatto contestato. CP_1
Evidenzia l'intenzionalità della condotta omissiva del e, in CP_1
subordine, la colpa grave del lavoratore, nonché il notevole danno economico subito da Parte_2
Aggiunge, ancora, che la condotta dell'appellato integra la violazione dell'art. 2104 c.c. e insiste nella conferma della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore. 13
Chiede pertanto alla Corte, in via principale, di rigettare tutte le domande avanzate dal nel precedente grado e dichiarare la legittimità della CP_1
sanzione disciplinare allo stesso irrogata;
in accoglimento delle domande formulate in primo grado da n via riconvenzionale, di: accertare il Parte_2
diritto della società alla ripetizione dell'importo di euro 27.732,78, o della diversa somma accertata, nonché la legittimità della sospensione dell'erogazione della somma pari ad euro 162,18 mensili a decorrere dal mese di maggio 2018; condannare l'appellato, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. al pagamento del predetto importo di euro 27.732,78, detratto quanto eventualmente già recuperato da attraverso le trattenute mensili di Parte_2
euro 100,00 sulla busta paga del dal mese di ottobre 2018, o la diversa CP_1
somma accertata;
in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale formulata dall'appellato, di condannare quest'ultimo al pagamento di quanto indebitamente percepito dal mese di aprile 2008 al mese di aprile 2018, da determinarsi anche tramite CTU, nonché in ogni caso al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
4. Il lavoratore ripropone in via subordinata l'eccezione di prescrizione - rimasta assorbita in primo grado - quinquennale o, in subordine, decennale, del diritto alla ripetizione.
Ribadisce sul punto che, essendo il primo atto interruttivo costituito dalla richiesta formulata dall'azienda con lettera del 14.05.2018, la restituzione delle somme andrebbe in ogni caso limitata agli importi erogati “a partire da maggio
2013, o, in subordine, a partire da maggio 2008”.
In via incidentale chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna di a Parte_2
riprendere la corresponsione dell'importo mensile di euro 162,18 per il periodo decorrente dal mese di maggio 2018. Precisa al riguardo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la suddetta domanda è stata formulata già 14
a pag. 7 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non soltanto nelle conclusioni, e che la stessa costituiva una conseguenza di quanto esposto in precedenza ed era stata formulata al termine del ragionamento contenuto nelle pagine precedenti.
Assume quindi di avere diritto al mantenimento della corresponsione mensile dell'importo di euro 162,18 (il cui pagamento è stato interrotto dalla società nel maggio del 2018), avvenuto in precedenza in modo continuato, spontaneo e ininterrotto per quattordici anni, così assumendo carattere retributivo ovvero come riconoscimento di un elemento integrativo della retribuzione.
Chiede, pertanto, alla Corte di rigettare l'appello principale proposto da
[...]
e, in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare la società a Pt_2
riprendere la corresponsione dell'importo mensile di euro 162,18 a decorrere dal mese di maggio 2018; in subordine, di dichiarare prescritto il diritto alla ripetizione per le somme erogate anteriormente al maggio 2013 o, in subordine, al maggio 2008; di ritenere, in ogni caso, illegittima la sanzione disciplinare irrogata e condannare la società al pagamento delle spese.
5. Sia l'appello principale che quello incidentale sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
6. Secondo principi del tutto consolidati della giurisprudenza della Suprema
Corte, richiamati nella sentenza impugnata nonché dalle stesse parti,
“Nell'ipotesi di erogazione continuativa di un emolumento nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al datore che abbia dedotto la cessazione della
“causa debendi” dimostrare, ai fini dell'accertamento della non spettanza dell'attribuzione, la natura non retributiva del predetto emolumento, dovendo escludersi che gravi sul lavoratore - a seguito di tale deduzione - l'onere di provare la sussistenza di altra fonte di debito” (Cass. n. 22387/2018). Ciò in quanto la corresponsione continuativa di un emolumento al lavoratore è 15
generalmente sufficiente a farlo considerare come elemento della retribuzione per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto.
In ipotesi di erogazione continuativa di un emolumento non dovuto, spetta, pertanto, al datore di lavoro dedurre e provare l'invalidità di tale volontà contrattuale e non già al lavoratore provare il titolo giustificativo della maggiorazione.
Inoltre, “quando venga affermata dal datore di lavoro l'invalidità della clausola contrattuale avente ad oggetto la prestazione di detta maggiorazione retributiva per errore a lui imputabile, a tale declaratoria potrà pervenirsi solo qualora egli provi, in virtù dell'art. 1431 cod. civ., che l'errore era riconoscibile dal lavoratore” (Cass. 818/2007, ex multis; v. anche Cass.
4942/2000, già richiamata dal primo giudice: “… il datore di lavoro, se richiede indietro le somme pagate in più rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che la normativa collettiva stabilisce, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la corresponsione della maggiore retribuzione è frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, di un errore cioè che abbia i requisiti previsti dagli artt. 1429 e 1431 cod. civ.”).
Il Tribunale, dopo aver richiamato i suddetti condivisi principi, ha poi riportato il contenuto delle “Norme di Raccordo del 19 luglio 2000” in materia di trasferimenti, indi riconoscendo che la lettera della norma d'interesse “è dunque chiara nel limitare l'indennità di trasferimento ad una somma da calcolarsi in misura forfettaria su un limite massimo di un numero di giorni, inferiori al mese, risultandone pertanto la natura una tantum della prestazione”, ritenendo pertanto implicitamente che la società avesse assolto l'onere probatorio sull'effettiva sussistenza dell'errore datoriale nell'attribuzione dell'emolumento per cui è controversia (ossia ritenendo che 16
l'“attribuzione retributiva … sia stata frutto di errore”, e dunque, per conseguenza, la non debenza della stessa).
Il primo giudice, tuttavia, pur dando atto che “certamente il ricorrente conoscesse o quantomeno dovesse conoscere la regolamentazione aziendale in materia di trasferimenti in forza dell'obbligo di diligenza sullo stesso gravante”, ha ritenuto che l'errore non fosse riconoscibile da parte del lavoratore, valorizzando il legittimo affidamento di quest'ultimo sulla scelta datoriale di ricomprendere stabilmente, quale elemento della retribuzione, anche la somma di euro 162,18 attesi “il lunghissimo arco temporale durante il quale il datore di lavoro ha continuato ad erogare l'indennità di trasferimento (ossia dal mese di aprile 2004 al mese di aprile 2018) e le periodiche revisioni delle buste paga conseguenti l'inquadramento - anche a distanza di anni - in mansioni superiori”, non potendo per tale ragione “il lavoratore escludere che il datore di lavoro avesse interpretato estensivamente la norma contenuta nelle «Norme di Raccordo del 19 luglio 2000», come recepit(a) nell'Accordo Aziendale del 14 maggio 2008, sostituito nel febbraio
2017 dal Regolamento Aziendale, nel senso di ritenere l'indennità forfettaria come spettante mensilmente ai dipendenti trasferiti”.
In realtà, tale ultimo aspetto può rilevare sotto il diverso profilo dell'assenza di colpa in capo al lavoratore e non già su quello della riconoscibilità dell'errore, il quale, piuttosto, dev'essere ritenuto riconoscibile o meno (e non già riconosciuto) dal lavoratore in relazione al contenuto dell'accordo.
Al riguardo, come del resto dato atto dallo stesso Tribunale, “certamente il ricorrente” conosceva o quantomeno doveva “conoscere la regolamentazione aziendale in materia di trasferimenti in forza dell'obbligo di diligenza sullo stesso gravante” e proprio per tale ragione l'errore nell'elargizione dell'emolumento, a parere del collegio, deve ritenersi riconoscibile da parte del lavoratore. 17
Da tanto consegue la fondatezza della domanda proposta da in Parte_2
via riconvenzionale in primo grado (a tal riguardo v. peraltro anche Cass.
22872/2010: “In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della “causa debendi” (nella specie, relativa al pagamento al lavoratore di compensi non pattuiti) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo. Ove, peraltro, la domanda sia stata proposta solo in via riconvenzionale di fronte alla richiesta del lavoratore diretta ad ottenere
l'adeguamento annuale dell'assegno “ad personam”, asseritamente stipulato con il datore di lavoro, incombe sul lavoratore provare il fatto costitutivo del credito azionato (l'esistenza di detto accordo”) e, per l'effetto, Controparte_1
va condannato alla restituzione in favore della società di quanto
[...]
indebitamente percepito a titolo di indennità di trasferimento (euro 162,18 mensili), detratto quanto già recuperato da e nei limiti della Parte_2
prescrizione (ovvero escluso il periodo antecedente al mese di maggio 2008: cfr. doc. nn. 5 e 6 produzione di primo grado , oltre Parte_1
interessi legali dal giorno della domanda.
7. È infatti fondata l'eccezione di prescrizione decennale, su cui l'appellato ha insistito anche in questo grado.
Rimangono assorbiti nel resto i motivi proposti con l'appello incidentale.
8. È infine infondato il motivo dell'appello principale riguardante la sanzione disciplinare.
Al lavoratore è stato invero contestato di non avere evidenziato un errore, condotta che l'azienda avrebbe dovuto addebitare, piuttosto, al proprio ufficio contabile: non avendo comunque il lavoratore posto in essere alcun comportamento volto a indurre in errore l'azienda al fine di farsi attribuire una 18
retribuzione maggiore di quella dovuta né alcuna violazione di specifici obblighi sul medesimo incombenti in virtù del contratto di lavoro, appare evidente che il mancato rispetto del regolamento aziendale avrebbe dovuto semmai essere contestato ad altri soggetti, specificamente adibiti alle verifiche contabili aziendali.
9. Attesa la reciproca soccombenza (cfr. anche Cass. 24979/2018 sul valore indeterminabile della controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare), le spese processuali di entrambi i gradi vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna alla restituzione in favore di di Controparte_1 Parte_1
quanto indebitamente percepito a titolo di indennità di trasferimento dal mese di maggio 2008 al mese di aprile 2018, detratto quanto già recuperato dalla società datrice di lavoro, oltre interessi legali dal giorno della domanda;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 929/2022 R.G. promossa
DA alternativamente denominata Parte_1 Parte_2
( ), in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
Appellante - Appellata incidentale
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Nicola Enrico Natullo
Appellato - Appellante incidentale
OGGETTO: appello - indennità di trasferta - ripetizione d'indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2974 del 14 settembre 2022, notificata il 15.09.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
[...] 2
[...]
(alternativamente denominata , dichiarava l'insussistenza del Parte_2
diritto della società convenuta alla ripetizione dell'importo complessivo di euro
27.732,78, corrisposto al ricorrente a titolo di indennità mensile di trasferta dal mese di aprile 2004 al mese di aprile 2018 e, per l'effetto, rigettava la domanda riconvenzionale di vente ad oggetto l'accertamento del diritto alla Parte_2
ripetizione di tale somma;
dichiarava il diritto del a ottenere la CP_1
restituzione di tutte le somme trattenute dalla società datrice di lavoro a titolo di rimborso del predetto importo di euro 27.732,78 e condannava Parte_2
a restituire al lavoratore tali somme, detratto quanto eventualmente già refuso;
annullava la sanzione disciplinare della multa in misura pari a due ore di retribuzione, irrogata al lavoratore con lettera del 24.05.2018, relativa al procedimento disciplinare aperto con contestazione prot. n. 4550 del
14.05.2018; rigettava la domanda del ricorrente volta a ottenere la condanna della società a riprendere la corresponsione dell'importo mensile di euro 162,18
a decorrere dal mese di maggio 2018; condannava infine al Parte_2
pagamento dei due terzi delle spese di lite, compensato il restante terzo in ragione della parziale e reciproca soccombenza.
Il Tribunale rilevava che oggetto del giudizio era l'accertamento dell'esistenza dell'indebito oggettivo relativo al pagamento da parte di
[...]
in favore del lavoratore dell'importo mensile di euro 162,18 dal mese di Pt_2
aprile 2004 al mese di aprile 2018, per complessivi euro 27.894,36, a titolo di indennità di trasferimento, dovuta, invece, secondo l'assunto datoriale, una tantum, in forza della disciplina aziendale, osservando altresì che la sussistenza o meno del diritto di parte datoriale a ripetere le somme mensilmente erogate al dipendente per 14 anni si poneva in rapporto di pregiudizialità logica con le domande di restituzione delle somme già trattenute da a titolo di Parte_2
rimborso, di accertamento del diritto del di continuare a percepire CP_1
l'indennità mensile di euro 162,18 e di annullamento della sanzione 3
disciplinare della multa di due ore di retribuzione, irrogata al lavoratore per non aver evidenziato alla società l'inserimento in busta paga dell'indennità di trasferimento e per non avere rispettato il regolamento aziendale.
Richiamati i principi sanciti dalla Suprema Corte sul riparto dell'onere probatorio in materia di ripetizione d'indebito, il giudice rilevava che, nell'ipotesi in cui l'indebito aveva ad oggetto l'erogazione continuativa di un emolumento nell'ambito di un rapporto di lavoro, spettava al datore di lavoro che deduceva la cessazione della causa debendi dimostrare la natura non retributiva dell'emolumento e, di contro, non gravava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di altra fonte di debito.
Osservava che, nella specie, era pacifico tra le parti che l'importo di euro
162,18 - descritto in busta paga con le diciture “indennità trasf. ”, Pt_1
“mensilità per trasf.”, “Ind. Trasferimento ”, “Ind. Prima sist. Pt_1 Pt_1
esente” - era stato corrisposto continuativamente al lavoratore dal mese di aprile 2004 fino al mese di aprile 2018.
Trattandosi di un reiterato e costante pagamento verificatosi nell'ambito di un rapporto di durata, il giudice di prime cure riteneva operante, ai fini della qualificazione della natura di tale erogazione, la presunzione della natura retributiva, con la conseguenza che gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'assenza di detta natura. Ritenuto dunque necessario verificare se la volontà del solvens, e dunque di fosse stata viziata da errore - Parte_2
essenziale e riconoscibile - o se fossero inesistenti i fatti posti dalla controparte alla base della persistente attribuzione retributiva, richiamata la regolamentazione aziendale in materia di indennità di trasferimento, il
Tribunale riteneva che l'errore commesso da non fosse Parte_2
riconoscibile dal lavoratore, sebbene lo stesso fosse a conoscenza o comunque tenuto a conoscere la suddetta regolamentazione aziendale. 4
Riteneva che sia il lunghissimo arco temporale durante il quale il datore di lavoro aveva continuato a erogare l'indennità di trasferimento, sia le periodiche revisioni delle buste paga conseguenti l'inquadramento in mansioni superiori, riconosciute al il 3.07.2006 e il 10.11.2019 (rectius 2009), risultavano CP_1
aver ingenerato nel ricorrente il legittimo affidamento sulla scelta datoriale di ricomprendere stabilmente anche la somma di euro 162,18 quale elemento della retribuzione. Riteneva altresì che non deponevano in senso contrario le diciture utilizzate in busta paga per indicare tale voce, non desumendosi dalle stesse la natura una tantum dell'erogazione, anche in ragione dell'utilizzo del lemma
“mensilità”; riteneva inoltre privo di rilievo dirimente l'argomento di parte resistente secondo cui la frase “il sovraminimo ad personam da Lei già percepito non sarà in questa occasione assorbito”, contenuta nelle lettere di inquadramento del 2006 e del 2009, non sarebbe stata indicativa della percezione di un sovraminimo da parte del , essendo rimasta sempre CP_1
vuota la relativa casella delle buste paga, in quanto lo stesso datore di lavoro nella lettera di inquadramento del 2009 aveva specificato che “La composizione della sua retribuzione mensile corrisposta per tredici mensilità le verrà comunicata con il prossimo foglio paga”. Riteneva il decidente che il lavoratore, dinanzi alla lettura di tale ultima statuizione, aveva potuto legittimamente fare affidamento sulla composizione definitiva della retribuzione mensile, comunicatagli nel 2009, come comprensiva anche dell'importo di euro 162,18, risalendo ormai il trasferimento da Messina a
Catania all'anno 2004.
Esclusa quindi la riconoscibilità dell'errore, il giudice precisava altresì che il comportamento del lavoratore non poteva essere considerato connotato da dolo o colpa grave, in presenza di una condotta dallo stesso tenuta in buona fede, in conseguenza dell'affidamento ingenerato dal comportamento datoriale.
Da ciò conseguivano l'inesistenza dell'indebito oggettivo, l'inesistenza del 5
diritto di parte resistente a ripetere l'importo di euro 27.732,78 corrisposto al lavoratore e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale della società.
L'accertamento dell'inesistenza del preteso indebito oggettivo posto da
[...]
a fondamento delle trattenute operate in busta paga a partire dal mese di Pt_2
ottobre 2018, la proposizione della domanda di condanna del datore di lavoro alla restituzione di dette somme nonché la mancata dimostrazione da parte della società resistente, che ne era onerata, della refusione delle somme trattenute a titolo di rimborso dell'importo di euro 27.732,78, determinavano l'insorgenza del corrispondente diritto del ricorrente a ottenere la restituzione di tutte le somme trattenute da dal mese di ottobre 2018 a titolo di rimborso Parte_2
del predetto importo di 27.732,78, detratto quanto eventualmente già restituito nelle more del giudizio.
Quanto alla sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, il Tribunale riteneva la stessa illegittima, non sussistendo il fatto contestato, ovvero la violazione dell'obbligo di osservare il regolamento aziendale di cui all'art. 45 del CCNL di riferimento, considerato anche che il comportamento del ricorrente era privo dell'elemento soggettivo e del carattere della illiceità, non integrando la condotta contestata gli estremi di un inadempimento dell'obbligo, previsto dall'art. 45 del CCNL di riferimento, di osservare il regolamento aziendale.
Annullava quindi la suddetta sanzione disciplinare, irrogata con lettera del
24.05.2018.
Rigettava, infine, la domanda del ricorrente volta alla condanna di
[...]
a continuare la corresponsione dell'importo mensile di euro 162,18 a Pt_2
decorrere dal mese di maggio 2018, avendo il inserito tale domanda CP_1
nelle conclusioni del ricorso introduttivo senza tuttavia specificamente allegare né provare i fatti costitutivi del preteso diritto. 6
Avverso la sentenza proponeva appello la società con ricorso depositato il
17 ottobre 2022; resisteva al gravame l'appellato, proponendo a sua volta appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La società appellante, riassunti i fatti di causa e ricostruita l'evoluzione della disciplina aziendale di secondo livello riguardante il trattamento economico corrisposto ai dipendenti in caso di trasferimento (“Norme di
Raccordo del 19 luglio 2000”, recepite senza modifiche nell'Accordo
Aziendale del 14 maggio 2008, sostituito successivamente da un Regolamento
Aziendale adottato nel febbraio 2017 che ha sostanzialmente mantenuto inalterata la disciplina del trattamento economico dovuto ai lavoratori trasferiti, riducendo l'erogazione dell'indennità a soli 10 giorni per tutti i lavoratori, indipendentemente dai carichi di famiglia), dopo aver precisato che quando il lavoratore era stato trasferito, nell'aprile del 2004, da Messina a Catania erano applicabili ratione temporis le “Norme di Raccordo del 19 luglio 2000”, preliminarmente evidenzia che la richiamata disciplina contrattuale e regolamentare, non contenuta nella fonte primaria del CCNL di settore, ha sempre previsto, nel caso di trasferimento dei dipendenti per ragioni di servizio, la corresponsione di un trattamento indennitario una tantum oltre ai rimborsi per le spese sostenute e documentate e che non è mai stata adottata alcuna norma contrattuale o regolamentare che prevedesse il riconoscimento ai lavoratori trasferiti di un emolumento mensile in misura fissa.
Premesso che l'appellato, dipendente di dall'1 gennaio 1992, Parte_2
assunto con contratto a tempo indeterminato e attualmente inquadrato nel 7
livello VII del CCNL Telecomunicazioni, è stato trasferito una prima volta nel
2002 da Catania a Messina e poi nell'aprile del 2004 da Messina a Catania, assume che, in relazione al secondo trasferimento, il avrebbe dovuto CP_1
percepire soltanto nel mese di aprile del 2004 un'indennità di trasferimento una tantum pari ad euro 162,18, mentre, per un errore di natura contabile, il CP_1
ha continuato a percepire l'importo mensile di euro 162,18 per circa 14 anni, dal mese di aprile 2004 al mese di aprile 2018, per un importo totale di euro
27.894,96, con un conseguente indebito pari ad euro 27.732,78 (euro 27.894,96
- euro 162,18).
La società ribadisce che l'erogazione dell'importo complessivo di euro
27.732,78 è privo di causa, non trovando giustificazione in alcuna norma di legge o di contratto, e che l'appellato nel lunghissimo arco di tempo in questione non ha mai segnalato l'anomalia all'azienda.
Evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il avrebbe potuto agevolmente avvedersi dell'indebita erogazione CP_1
mensile dell'importo di euro 162,18, in quanto: il lavoratore conosceva il regolamento aziendale applicabile ratione temporis; nelle buste paga relative agli anni dal 2004 al 2018 l'importo mensile era indicato con le seguenti diciture “indennità trasf. ”, “mensilità per trasf.”, “Ind. Trasferimento Pt_1
” o “Ind. Prima sist. esente”, descrittive di un emolumento di natura Pt_1 Pt_1
indennitaria corrisposto una tantum in occasione di un trasferimento (e non di una trasferta); non erano ipotizzabili altre e diverse imputazioni della somma indebitamente percepita dal ricorrente tra il 2004 e il 2018.
Ribadisce, ancora, che l'importo di euro 162,18 non costituiva un sovraminimo ad personam, mai riconosciuto al come si evince dalle CP_1
buste paga prodotte dal medesimo lavoratore in primo grado, nelle quali la casella relativa al superminimo individuale risulta vuota. 8
Ribadisce altresì che la frase “il sovraminimo ad personam da Lei già percepito non sarà in questa occasione assorbito” - contenuta nelle comunicazioni relative ai passaggi inquadramentali del 2006 e del 2009 - non
è indicativa del fatto che il percepisse un sovraminimo o che lo stesso CP_1
fosse identificabile nell'importo mensile corrisposto a titolo di indennità di trasferimento, trattandosi piuttosto di una locuzione inserita in tutte le lettere standardizzate di passaggio di livello.
Contesta inoltre che l'importo mensile erogato fosse imputabile alla tipologia delle mansioni espletate dal e ribadisce che quest'ultimo non CP_1
ha provato di aver effettuato trasferte tali da giustificare l'erogazione dell'importo mensile percepito dal 2004 al 2018.
Ribadisce, altresì, che, a seguito dell'avvio del procedimento disciplinare con il quale contestava al di aver percepito indebitamente Parte_2 CP_1
tra il 2004 e il 2018 l'importo mensile di euro 162,18, data l'impossibilità di giungere a una soluzione concordata, dal mese di ottobre 2018 la società ha trattenuto lo stipendio dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 “per un mero errore nell'inserimento dell'input nei sistemi amministrativi aziendali” e evidenzia che, a decorrere dal gennaio 2019, ha in ogni caso Parte_2
provveduto a trattenere l'importo mensile di euro 100,00, oltre a restituire all'appellato gli importi trattenuti dalle buste paga precedenti (ottobre, novembre e dicembre 2018) eccedenti la rata di euro 100,00 mensili.
1.1. Ciò premesso, con il primo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente il proprio diritto alla ripetizione dell'importo di euro 27.732,78, richiesto in primo grado in via riconvenzionale.
Lamenta al riguardo erronea valutazione dei fatti di causa e delle acquisizioni documentali, violazione e falsa applicazione dell'Accordo collettivo “Norme di 9
raccordo del 19 luglio 2000” nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione.
1.2. Assume che il primo giudice ha errato nel non riconoscere, alla luce del compendio probatorio acquisito, la natura non retributiva dell'emolumento oggetto di causa, presumendone la natura retributiva.
Evidenzia di aver assolto l'onere probatorio a proprio carico, avendo fornito la prova della natura non retributiva dell'indennità in questione.
Trascrive al riguardo la disciplina aziendale dell'indennità di trasferimento applicabile al lavoratore al momento del trasferimento da Messina a Catania, avvenuto nell'aprile del 2004, ribadendo che le “Norme di Raccordo del 19 luglio 2000”, applicabili ratione temporis, prevedevano in caso di trasferimento del dipendente la corresponsione di una somma forfettaria pari a lire 63.000 giornaliere (euro 38,50) per 10 o 20 giorni in base ai carichi di famiglia del lavoratore interessato, oltre al rimborso delle spese di viaggio e dell'eventuale indennizzo dovuto al locatore. Evidenzia quindi la sussistenza di un indebito oggettivo, essendo le somme in questione state erogate in favore del in CP_1
assenza della relativa causa debendi.
Assume che alla luce della disciplina trascritta risulta dimostrato per tabulas che l'erogazione mensile dell'emolumento in questione non ha natura retributiva e che quindi erroneamente il primo giudice ha ritenuto presunta la natura retributiva dell'importo oggetto di causa.
1.3. Ribadito che la regolamentazione dell'indennità in questione non è contenuta nella fonte primaria (CCNL Telecomunicazioni) bensì nella disciplina di secondo livello, la società evidenzia che tale disciplina prevede per il lavoratore trasferito per ragioni di servizio il diritto a un trattamento indennitario una tantum, al rimborso delle spese dell'eventuale indennizzo dovuto al locatore in caso di recesso anticipato dal contratto di affitto e, da ultimo, al rimborso delle spese di viaggio, avendo l'evoluzione della predetta 10
regolamentazione aziendale sempre confermato la natura di prestazione una tantum dell'emolumento oggetto di causa.
Ribadisce che non è mai stata adottata alcuna norma - contrattuale o regolamentare - che prevedesse per i lavoratori trasferiti il riconoscimento di un emolumento mensile in misura fissa e che da ciò deriva la violazione e falsa applicazione della richiamata disciplina collettiva e regolamentare.
1.4. Lamenta altresì la contraddittorietà della motivazione fornita dal giudice di prime cure, il quale, da una parte, ha ritenuto come non provata la natura non retributiva dell'erogazione mensile in esame e, dall'altra, ha riconosciuto che tale erogazione ha natura di prestazione una tantum.
2. Con il secondo motivo di gravame impugna la sentenza nella parte in cui
è stato ritenuto che l'errore in cui è incorsa la società non avrebbe potuto essere riconosciuto dal in ragione della sua buona fede, per conseguenza CP_1
dichiarando il diritto del lavoratore a ottenere la restituzione di tutte le somme trattenute dalla società a titolo di rimborso dell'importo di euro 27.732,78, con condanna di alla restituzione di quanto trattenuto. Parte_2
Assume l'appellante che il primo giudice in tal modo ha violato l'art. 2033
c.c., ai sensi del quale il presupposto dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è costituito soltanto da un pagamento effettuato in assenza di causa debendi.
Evidenzia che non può essere richiesta, quale presupposto dell'indebito oggettivo, la dimostrazione dell'errore dell'accipiens, non trattandosi di indebito soggettivo, e che la buona o mala fede del percipiente nel caso di indebito oggettivo assume rilievo unicamente in relazione all'eventuale pretesa del solvens di ottenere il pagamento di frutti e interessi sulle somme indebitamente erogate, ma non incide sul diritto di recuperare l'indebito (sorte capitale), diritto che sorge in presenza della dimostrazione di un pagamento privo di una causa giustificativa. Ribadisce di aver dimostrato l'assenza di titolo 11
e causa debendi del pagamento mensile di euro 162,18 effettuato tra il 2004 e il 2018 ed evidenzia che nel caso di specie risulta integrato l'unico presupposto che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., legittima l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo. Insiste dunque nella sussistenza del diritto a ripetere dal CP_1
l'importo complessivo di euro 27.732,78, in quanto corrisposto in assenza di alcuna causa giustificativa.
Precisa, altresì, a ulteriore conferma della fondatezza della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, che in ogni caso l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato, avendo agito in giudizio al fine del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indebito e che invece egli non ha fornito alcuna prova al riguardo, non avendo dimostrato né l'esistenza di un diverso titolo alla base dell'indebita erogazione, né la volontà della società di mantenere nel tempo l'erogazione mensile, nonostante fosse venuta meno la relativa causa giustificativa.
Ribadisce ancora che: il si è avveduto della percezione della somma CP_1
in questione, come confermato dalle deduzioni dallo stesso formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, senza mai segnalare all'azienda l'anomalia; il lavoratore era a conoscenza della regolamentazione aziendale dettata dalle “Norme di Raccordo del 19 luglio 2000”, che prevedeva il riconoscimento di una sola indennità di trasferimento una tantum; le diciture utilizzate in busta paga consentivano al lavoratore di imputare tale importo mensile all'indennità di trasferimento;
l'importo in questione non costitutiva un sovraminimo ad personam per i motivi già indicati in premessa (casella del superminimo individuale rimasta vuota;
utilizzo di frasi standardizzate nelle lettere di inquadramento superiore); l'indennità erogata non era imputabile alla tipologia delle mansioni espletate dal lavoratore, spesso in regime di trasferta.
Contesta inoltre il tentativo del di ricondurre il pagamento CP_1
dell'importo mensile in questione a una presunta “prassi aziendale”, in quanto 12
inesistente, o ad un “comportamento concludente”, data l'assenza di una volontà in tal senso dell'azienda, essendo dipesa l'erogazione della somma non dovuta unicamente da un errore materiale di cui la società si è avveduta soltanto nel corso del 2018.
3. Con il terzo e ultimo motivo impugna la sentenza per aver Parte_2
annullato la sanzione disciplinare irrogata all'appellato ritenendola illegittima.
Ribadisce al riguardo che il lavoratore si è reso inadempiente rispetto all'osservanza delle basilari regole di correttezza e buona fede alla base di ogni rapporto di lavoro, avendo omesso di segnalare alla società l'indebita percezione dell'indennità mensile in questione, nonostante l'agevole riconoscibilità dell'errore per i motivi indicati in premessa (conoscenza del regolamento aziendale ratione temporis vigente da parte del lavoratore, diciture utilizzate nelle buste paga e insussistenza di altre cause di imputazione delle somme erogate). Assume che il comportamento del rientrerebbe tra le CP_1
condotte sanzionabili previste dal codice disciplinare adottato dall'azienda.
Ribadisce sul punto che l'art. 45 del CCNL di riferimento al quinto comma prevede il rispetto anche dei regolamenti aziendali e che l'art. 46, comma 1, del predetto CCNL prevede come sanzione per l'inosservanza delle disposizioni di legge, contrattuali o di normativa aziendale anche la multa non superiore a tre ore della retribuzione base.
Deduce quindi che la sanzione della multa di due ore della retribuzione irrogata al è proporzionata al fatto contestato. CP_1
Evidenzia l'intenzionalità della condotta omissiva del e, in CP_1
subordine, la colpa grave del lavoratore, nonché il notevole danno economico subito da Parte_2
Aggiunge, ancora, che la condotta dell'appellato integra la violazione dell'art. 2104 c.c. e insiste nella conferma della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore. 13
Chiede pertanto alla Corte, in via principale, di rigettare tutte le domande avanzate dal nel precedente grado e dichiarare la legittimità della CP_1
sanzione disciplinare allo stesso irrogata;
in accoglimento delle domande formulate in primo grado da n via riconvenzionale, di: accertare il Parte_2
diritto della società alla ripetizione dell'importo di euro 27.732,78, o della diversa somma accertata, nonché la legittimità della sospensione dell'erogazione della somma pari ad euro 162,18 mensili a decorrere dal mese di maggio 2018; condannare l'appellato, anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. al pagamento del predetto importo di euro 27.732,78, detratto quanto eventualmente già recuperato da attraverso le trattenute mensili di Parte_2
euro 100,00 sulla busta paga del dal mese di ottobre 2018, o la diversa CP_1
somma accertata;
in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale formulata dall'appellato, di condannare quest'ultimo al pagamento di quanto indebitamente percepito dal mese di aprile 2008 al mese di aprile 2018, da determinarsi anche tramite CTU, nonché in ogni caso al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
4. Il lavoratore ripropone in via subordinata l'eccezione di prescrizione - rimasta assorbita in primo grado - quinquennale o, in subordine, decennale, del diritto alla ripetizione.
Ribadisce sul punto che, essendo il primo atto interruttivo costituito dalla richiesta formulata dall'azienda con lettera del 14.05.2018, la restituzione delle somme andrebbe in ogni caso limitata agli importi erogati “a partire da maggio
2013, o, in subordine, a partire da maggio 2008”.
In via incidentale chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna di a Parte_2
riprendere la corresponsione dell'importo mensile di euro 162,18 per il periodo decorrente dal mese di maggio 2018. Precisa al riguardo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la suddetta domanda è stata formulata già 14
a pag. 7 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non soltanto nelle conclusioni, e che la stessa costituiva una conseguenza di quanto esposto in precedenza ed era stata formulata al termine del ragionamento contenuto nelle pagine precedenti.
Assume quindi di avere diritto al mantenimento della corresponsione mensile dell'importo di euro 162,18 (il cui pagamento è stato interrotto dalla società nel maggio del 2018), avvenuto in precedenza in modo continuato, spontaneo e ininterrotto per quattordici anni, così assumendo carattere retributivo ovvero come riconoscimento di un elemento integrativo della retribuzione.
Chiede, pertanto, alla Corte di rigettare l'appello principale proposto da
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e, in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare la società a Pt_2
riprendere la corresponsione dell'importo mensile di euro 162,18 a decorrere dal mese di maggio 2018; in subordine, di dichiarare prescritto il diritto alla ripetizione per le somme erogate anteriormente al maggio 2013 o, in subordine, al maggio 2008; di ritenere, in ogni caso, illegittima la sanzione disciplinare irrogata e condannare la società al pagamento delle spese.
5. Sia l'appello principale che quello incidentale sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
6. Secondo principi del tutto consolidati della giurisprudenza della Suprema
Corte, richiamati nella sentenza impugnata nonché dalle stesse parti,
“Nell'ipotesi di erogazione continuativa di un emolumento nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al datore che abbia dedotto la cessazione della
“causa debendi” dimostrare, ai fini dell'accertamento della non spettanza dell'attribuzione, la natura non retributiva del predetto emolumento, dovendo escludersi che gravi sul lavoratore - a seguito di tale deduzione - l'onere di provare la sussistenza di altra fonte di debito” (Cass. n. 22387/2018). Ciò in quanto la corresponsione continuativa di un emolumento al lavoratore è 15
generalmente sufficiente a farlo considerare come elemento della retribuzione per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto.
In ipotesi di erogazione continuativa di un emolumento non dovuto, spetta, pertanto, al datore di lavoro dedurre e provare l'invalidità di tale volontà contrattuale e non già al lavoratore provare il titolo giustificativo della maggiorazione.
Inoltre, “quando venga affermata dal datore di lavoro l'invalidità della clausola contrattuale avente ad oggetto la prestazione di detta maggiorazione retributiva per errore a lui imputabile, a tale declaratoria potrà pervenirsi solo qualora egli provi, in virtù dell'art. 1431 cod. civ., che l'errore era riconoscibile dal lavoratore” (Cass. 818/2007, ex multis; v. anche Cass.
4942/2000, già richiamata dal primo giudice: “… il datore di lavoro, se richiede indietro le somme pagate in più rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che la normativa collettiva stabilisce, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la corresponsione della maggiore retribuzione è frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, di un errore cioè che abbia i requisiti previsti dagli artt. 1429 e 1431 cod. civ.”).
Il Tribunale, dopo aver richiamato i suddetti condivisi principi, ha poi riportato il contenuto delle “Norme di Raccordo del 19 luglio 2000” in materia di trasferimenti, indi riconoscendo che la lettera della norma d'interesse “è dunque chiara nel limitare l'indennità di trasferimento ad una somma da calcolarsi in misura forfettaria su un limite massimo di un numero di giorni, inferiori al mese, risultandone pertanto la natura una tantum della prestazione”, ritenendo pertanto implicitamente che la società avesse assolto l'onere probatorio sull'effettiva sussistenza dell'errore datoriale nell'attribuzione dell'emolumento per cui è controversia (ossia ritenendo che 16
l'“attribuzione retributiva … sia stata frutto di errore”, e dunque, per conseguenza, la non debenza della stessa).
Il primo giudice, tuttavia, pur dando atto che “certamente il ricorrente conoscesse o quantomeno dovesse conoscere la regolamentazione aziendale in materia di trasferimenti in forza dell'obbligo di diligenza sullo stesso gravante”, ha ritenuto che l'errore non fosse riconoscibile da parte del lavoratore, valorizzando il legittimo affidamento di quest'ultimo sulla scelta datoriale di ricomprendere stabilmente, quale elemento della retribuzione, anche la somma di euro 162,18 attesi “il lunghissimo arco temporale durante il quale il datore di lavoro ha continuato ad erogare l'indennità di trasferimento (ossia dal mese di aprile 2004 al mese di aprile 2018) e le periodiche revisioni delle buste paga conseguenti l'inquadramento - anche a distanza di anni - in mansioni superiori”, non potendo per tale ragione “il lavoratore escludere che il datore di lavoro avesse interpretato estensivamente la norma contenuta nelle «Norme di Raccordo del 19 luglio 2000», come recepit(a) nell'Accordo Aziendale del 14 maggio 2008, sostituito nel febbraio
2017 dal Regolamento Aziendale, nel senso di ritenere l'indennità forfettaria come spettante mensilmente ai dipendenti trasferiti”.
In realtà, tale ultimo aspetto può rilevare sotto il diverso profilo dell'assenza di colpa in capo al lavoratore e non già su quello della riconoscibilità dell'errore, il quale, piuttosto, dev'essere ritenuto riconoscibile o meno (e non già riconosciuto) dal lavoratore in relazione al contenuto dell'accordo.
Al riguardo, come del resto dato atto dallo stesso Tribunale, “certamente il ricorrente” conosceva o quantomeno doveva “conoscere la regolamentazione aziendale in materia di trasferimenti in forza dell'obbligo di diligenza sullo stesso gravante” e proprio per tale ragione l'errore nell'elargizione dell'emolumento, a parere del collegio, deve ritenersi riconoscibile da parte del lavoratore. 17
Da tanto consegue la fondatezza della domanda proposta da in Parte_2
via riconvenzionale in primo grado (a tal riguardo v. peraltro anche Cass.
22872/2010: “In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della “causa debendi” (nella specie, relativa al pagamento al lavoratore di compensi non pattuiti) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo. Ove, peraltro, la domanda sia stata proposta solo in via riconvenzionale di fronte alla richiesta del lavoratore diretta ad ottenere
l'adeguamento annuale dell'assegno “ad personam”, asseritamente stipulato con il datore di lavoro, incombe sul lavoratore provare il fatto costitutivo del credito azionato (l'esistenza di detto accordo”) e, per l'effetto, Controparte_1
va condannato alla restituzione in favore della società di quanto
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indebitamente percepito a titolo di indennità di trasferimento (euro 162,18 mensili), detratto quanto già recuperato da e nei limiti della Parte_2
prescrizione (ovvero escluso il periodo antecedente al mese di maggio 2008: cfr. doc. nn. 5 e 6 produzione di primo grado , oltre Parte_1
interessi legali dal giorno della domanda.
7. È infatti fondata l'eccezione di prescrizione decennale, su cui l'appellato ha insistito anche in questo grado.
Rimangono assorbiti nel resto i motivi proposti con l'appello incidentale.
8. È infine infondato il motivo dell'appello principale riguardante la sanzione disciplinare.
Al lavoratore è stato invero contestato di non avere evidenziato un errore, condotta che l'azienda avrebbe dovuto addebitare, piuttosto, al proprio ufficio contabile: non avendo comunque il lavoratore posto in essere alcun comportamento volto a indurre in errore l'azienda al fine di farsi attribuire una 18
retribuzione maggiore di quella dovuta né alcuna violazione di specifici obblighi sul medesimo incombenti in virtù del contratto di lavoro, appare evidente che il mancato rispetto del regolamento aziendale avrebbe dovuto semmai essere contestato ad altri soggetti, specificamente adibiti alle verifiche contabili aziendali.
9. Attesa la reciproca soccombenza (cfr. anche Cass. 24979/2018 sul valore indeterminabile della controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare), le spese processuali di entrambi i gradi vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna alla restituzione in favore di di Controparte_1 Parte_1
quanto indebitamente percepito a titolo di indennità di trasferimento dal mese di maggio 2008 al mese di aprile 2018, detratto quanto già recuperato dalla società datrice di lavoro, oltre interessi legali dal giorno della domanda;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese