Articolo 6 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
Articolo 5Articolo 7
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21 dicembre 1986
Art. 6. 1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all' articolo 4, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828 , nonche' per i concorsi di cui all'articolo 7 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi nel periodo 1986-1991.
2. Le quote relative agli anni 1986-1988 sono determinate in lire 5 miliardi per il 1986 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore, approva ogni anno entro il mese di marzo il programma degli interventi da realizzare per i fini di cui al comma 1.
4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, per l'esecuzione dei relativi lavori possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44 , e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 .
5. Si provvede alla somministrazione di fondi ai funzionari delegati in deroga al limite previsto dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 6, comma 1:
Gli impianti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 828/1982 sono quelli di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare.

Nota all' art. 6, comma 4:
- La legge n. 44/1975 reca misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale.
- Il regolamento approvato con D.P.R. n. 509/1978 concerne le spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Nota all'art. 6, comma 5:
Il testo aggiornato dell' art. 56 del R.D. n. 2440/1923 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' il seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli Uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni, fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percepite.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge e di regolamento.
Per spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986