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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35017 /2023 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti PULIANI MANUELA , PACIFICI Parte_1
MASSIMILIANO
ricorrente contro
CP
, rappresentato e difeso dall' Avv. PANCARI SABRINA ,
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 7.11.2023 e regolarmente notificato, la ricorrente Parte_1
, premesso di avere presentato domanda di assegno unico e universale per i figli a carico,
[...] lamentava il mancato pagamento della prestazione e la mancata interlocuzione con l'ente; deduceva in diritto e concludeva chiedendo il pagamento del beneficio da marzo 2023 e o da diversa data accertata.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale deduceva che la prestazione non era stata erogata per un errore nella indicazione del codice fiscale della minore, dichiarandosi comunque disponibile al riesame della domanda;
concludeva chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
1 All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Nelle more, la prestazione è stata pagata e le parti hanno dato atto della cessata materia del contendere, ma parte ricorrente ha chiesto accertarsi la soccombenza virtuale.
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, ma deve comunque emettersi la pronuncia sulle spese in quanto “l'eventuale mancanza di un interesse attuale e concreto ad ottenere una pronuncia, sebbene possa costituire motivo di cessazione della materia del contendere, lascia però sussistere il diritto alla verifica della soccombenza virtuale, al fine di non dover sopportare l'onere delle spese processuali” (v. Cass. N. 30542/2011).
Nel caso di specie, il ritardo nel pagamento è stato ammesso dalla parte resistente;
la domanda risale al 4.3.2023 e alla data del deposito del ricorso- 7.11.2023- l'ente non aveva ancora posto in essere alcuna interlocuzione con la richiedente nonostante la presentazione di un ricorso amministrativo;
solo nel mese di dicembre 2023 , dopo il deposito del ricorso, l'ente ha messo la richiedente al corrente dell'anomalia e, a seguito di regolarizzazione , ha disposto il pagamento.
Pertanto, sussistono i presupposti per fare luogo alla condanna alle spese della parte resistente, considerato che la parte ricorrente è stata costretta a ricorrere in giudizio per ottenere il pagamento, che è stato effettuato dopo il deposito e la notifica del ricorso.
In base al principio di causalità (v. per tutte Cass. N.19456/2008) , le spese devono dunque porsi a carico di chi ha “provocato” la necessità del processo.
Le stesse si liquidano come in dispositivo con distrazione, come richiesto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.1500,00, oltre IVA e
CAP e rimb. Forf., da distrarsi.
Roma , 4.2.2025
Il giudice
Dott. S.Rossi
2 3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35017 /2023 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti PULIANI MANUELA , PACIFICI Parte_1
MASSIMILIANO
ricorrente contro
CP
, rappresentato e difeso dall' Avv. PANCARI SABRINA ,
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 7.11.2023 e regolarmente notificato, la ricorrente Parte_1
, premesso di avere presentato domanda di assegno unico e universale per i figli a carico,
[...] lamentava il mancato pagamento della prestazione e la mancata interlocuzione con l'ente; deduceva in diritto e concludeva chiedendo il pagamento del beneficio da marzo 2023 e o da diversa data accertata.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale deduceva che la prestazione non era stata erogata per un errore nella indicazione del codice fiscale della minore, dichiarandosi comunque disponibile al riesame della domanda;
concludeva chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
1 All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Nelle more, la prestazione è stata pagata e le parti hanno dato atto della cessata materia del contendere, ma parte ricorrente ha chiesto accertarsi la soccombenza virtuale.
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, ma deve comunque emettersi la pronuncia sulle spese in quanto “l'eventuale mancanza di un interesse attuale e concreto ad ottenere una pronuncia, sebbene possa costituire motivo di cessazione della materia del contendere, lascia però sussistere il diritto alla verifica della soccombenza virtuale, al fine di non dover sopportare l'onere delle spese processuali” (v. Cass. N. 30542/2011).
Nel caso di specie, il ritardo nel pagamento è stato ammesso dalla parte resistente;
la domanda risale al 4.3.2023 e alla data del deposito del ricorso- 7.11.2023- l'ente non aveva ancora posto in essere alcuna interlocuzione con la richiedente nonostante la presentazione di un ricorso amministrativo;
solo nel mese di dicembre 2023 , dopo il deposito del ricorso, l'ente ha messo la richiedente al corrente dell'anomalia e, a seguito di regolarizzazione , ha disposto il pagamento.
Pertanto, sussistono i presupposti per fare luogo alla condanna alle spese della parte resistente, considerato che la parte ricorrente è stata costretta a ricorrere in giudizio per ottenere il pagamento, che è stato effettuato dopo il deposito e la notifica del ricorso.
In base al principio di causalità (v. per tutte Cass. N.19456/2008) , le spese devono dunque porsi a carico di chi ha “provocato” la necessità del processo.
Le stesse si liquidano come in dispositivo con distrazione, come richiesto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.1500,00, oltre IVA e
CAP e rimb. Forf., da distrarsi.
Roma , 4.2.2025
Il giudice
Dott. S.Rossi
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