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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/07/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1277/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Laghezza Presidente dott.ssa Alessia De Durante Giudice dott. Luca Pruneti Giudice relatore allo spirare dei termini (18.6.2025) per note scritte assegnati con decreto in data 30.4.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. R.G. 1277/25 avverso il provvedimento di estinzione del Giudice dell'Esecuzione reso in data 09.04.2025, nel procedimento n. 1110/2013 R.G.E., tra le parti:
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Barbara Lemmi e Monica Calò, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Croce sull'Arno (PI), Piazza del Popolo,
n. 5 giusta procura allegata al reclamo
RECLAMANTE
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Cecchella e Barbara Pinochi, elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RECLAMATA
e
CONCERIA A (P. in persona del legale rappresentante pro CP_2 PartitaIVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Fabiani ed elettivamente domiciliata presso lo stesso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RECLAMATA
Conclusioni delle parti
Reclamante:
“Voglia il Tribunale adito per le ragioni in atti previa revoca e/o modifica dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi pendente presso l'intestato
Tribunale e rubricata nel registro esecuzioni mobiliari al n. 1110/2013 del 9.9.2025, disporre in conformità, anche ai sensi dell'art. 178 cpc, a quanto invocato dall'istante
[...]
, rimettendo al GE per i provvedimenti oggi richiesti e/o comunque Parte_1 dichiarando, che la somma custodita nel Libretto di Deposito Ordinario Nominativo Filiale
Ponte a Cappiano (Fucecchio – FI) n. rapporto 153 550 0100208/16 emesso il 10/09/2013
Matricola 1035783 00956 all'esito della rinunzia all'esecuzione n. 1110/2013 di cui è causa da parte dell'unico creditore procedente deve essere rimessa, Controparte_1 dall'Istituto di credito oggi Credit Agricole Italia Spa, al netto delle imposte e spese dovute, alla società comparente ( PI ) quale Parte_1 P.IVA_1 proprietaria avente diritto alla stessa. In ogni caso con vittoria di compensi e spese oltre accessori di legge.”
Reclamante:
“Si insiste per la reiezione dell'avverso reclamo con l'integrale conferma dell'ordinanza di estinzione resa e comunicata in data 9/04/2025 e con condanna della reclamante alla refusione delle spese di lite come da allegata notula”.
Terzo pignorato:
“Insiste per la reiezione del reclamo e delle richieste tutte con lo stesso svolte, con vittoria di spese da liquidarsi in via di giustizia”
*****
Con ricorso del 28.04.2025 ha chiesto la riforma Parte_1 dell'ordinanza in data 09.04.2025, resa nel procedimento n. 1110/2013 R.G.E., con la quale è stata dichiarata l'estinzione del processo esecutivo, a causa dell'intervenuta revoca del titolo posto alla base dell'esecuzione avendo formalizzato la rinuncia agli Controparte_1 atti quale unico creditore procedente. A fondamento della richiesta ha allegato:
- che nella procedura esecutiva n. 1110/2013 è stata depositata la dichiarazione ex art. 547
c.p.c. del terzo debitor debitoris che indicava di essere debitrice di Controparte_3
della somma € 31.068,89; Parte_1 - che in data 08.08.2013 il G.E. ha disposto che la somma pignorata fosse custodita mediante apertura del libretto bancario intestato al terzo e condizionato espressamente all'ordine del
Giudice per lo svincolo a favore dell'avente diritto;
- che a seguito della rinuncia del creditore procedente il G.E. ha disposto direttamente l'estinzione del processo;
- che, invece, all'esito della rinuncia da parte del creditore Controparte_1
l'avente diritto della somma risulta essere il debitore Parte_1
[...]
- che al terzo dovrà essere ordinato di mettere a disposizione fisicamente il libretto bancario;
- che dovrà essere ordinato all'istituto di credito di consegnare la somma all'avente diritto proprietario;
Parte_1
- che solo esaurite le predette formalità la procedura esecutiva potrà essere dichiarata estinta.
Si è costituita resistendo al ricorso e rilevando che Controparte_1 Parte_1
non ha alcun titolo per vedersi consegnata la somma e dovrà eventualmente agire
[...] autonomamente in forza di titolo esecutivo in autonomo procedimento, ma non nella presente sede esecutiva, dove non ha la veste di creditore procedente ma di debitore esecutato, pertanto, la somma andrà rimessa all'unico soggetto che ne ha diritto, ovvero Ha, quindi, CP_3 concluso per il rigetto del reclamo.
Si è costituita rilevando che il G.E. della procedura non ha mai indicato Controparte_4 la reclamante quale avente diritto alla riscossione delle somme portate dal libretto e, quindi, ha concluso per il rigetto del reclamo.
Con decreto in data 30.04.2025 è stata fissata l'udienza del 18.06.2025, sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Lamenta la ricorrente che, prima dell'estinzione del processo, pronunciata a seguito della rinuncia agli atti da parte dell'unico creditore procedente, il G.E. avrebbe dovuto svolgere funzioni di accertamento circa la spettanza della somma depositata nella procedura esecutiva n.
1110/2023 e di disposizione in ordine alla consegna del libretto di deposito ordinario nominativo vincolato nell'ambito della predetta procedura.
La doglianza è infondata.
È chiaro il difetto di interesse di , nella qualità di debitore Parte_1 esecutato nella procedura espropriativa presso terzi di cui trattasi, ad ottenere tanto la pronuncia di accertamento – peraltro estranea alla natura del processo esecutivo – sulla spettanza del diritto di credito in questione, quanto i provvedimenti consequenziali volti a farle pervenire la disponibilità della somma versata sul libretto. In altri termini, subisce l'esecuzione e non ne è Parte_1 promotrice, e le misure di “protezione” del credito dichiarato esistente dal debitor debitoris non sono state, evidentemente, poste in essere a tutela dell'odierna reclamante.
Né può darsi rilievo, nei termini indicati dalla reclamante, alle dichiarazioni negoziali rese incidentalmente in seno al processo esecutivo da parte del terzo pignorato.
In definitiva, l'interesse allo svincolo delle somme è eventualmente del terzo pignorato – che non svolge domanda – e non di . Parte_1
Il reclamo è dunque rigettato.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in applicazione dei parametri medi-minimi tenuto conto della materia del contendere e della contenuta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa, così dispone:
- rigetta il reclamo;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore delle resistenti delle spese del reclamo, liquidate in € 1.400,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 11.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Luca Pruneti Dott. Giuseppe Laghezza
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Laghezza Presidente dott.ssa Alessia De Durante Giudice dott. Luca Pruneti Giudice relatore allo spirare dei termini (18.6.2025) per note scritte assegnati con decreto in data 30.4.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. R.G. 1277/25 avverso il provvedimento di estinzione del Giudice dell'Esecuzione reso in data 09.04.2025, nel procedimento n. 1110/2013 R.G.E., tra le parti:
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Barbara Lemmi e Monica Calò, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Croce sull'Arno (PI), Piazza del Popolo,
n. 5 giusta procura allegata al reclamo
RECLAMANTE
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Cecchella e Barbara Pinochi, elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RECLAMATA
e
CONCERIA A (P. in persona del legale rappresentante pro CP_2 PartitaIVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Fabiani ed elettivamente domiciliata presso lo stesso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RECLAMATA
Conclusioni delle parti
Reclamante:
“Voglia il Tribunale adito per le ragioni in atti previa revoca e/o modifica dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi pendente presso l'intestato
Tribunale e rubricata nel registro esecuzioni mobiliari al n. 1110/2013 del 9.9.2025, disporre in conformità, anche ai sensi dell'art. 178 cpc, a quanto invocato dall'istante
[...]
, rimettendo al GE per i provvedimenti oggi richiesti e/o comunque Parte_1 dichiarando, che la somma custodita nel Libretto di Deposito Ordinario Nominativo Filiale
Ponte a Cappiano (Fucecchio – FI) n. rapporto 153 550 0100208/16 emesso il 10/09/2013
Matricola 1035783 00956 all'esito della rinunzia all'esecuzione n. 1110/2013 di cui è causa da parte dell'unico creditore procedente deve essere rimessa, Controparte_1 dall'Istituto di credito oggi Credit Agricole Italia Spa, al netto delle imposte e spese dovute, alla società comparente ( PI ) quale Parte_1 P.IVA_1 proprietaria avente diritto alla stessa. In ogni caso con vittoria di compensi e spese oltre accessori di legge.”
Reclamante:
“Si insiste per la reiezione dell'avverso reclamo con l'integrale conferma dell'ordinanza di estinzione resa e comunicata in data 9/04/2025 e con condanna della reclamante alla refusione delle spese di lite come da allegata notula”.
Terzo pignorato:
“Insiste per la reiezione del reclamo e delle richieste tutte con lo stesso svolte, con vittoria di spese da liquidarsi in via di giustizia”
*****
Con ricorso del 28.04.2025 ha chiesto la riforma Parte_1 dell'ordinanza in data 09.04.2025, resa nel procedimento n. 1110/2013 R.G.E., con la quale è stata dichiarata l'estinzione del processo esecutivo, a causa dell'intervenuta revoca del titolo posto alla base dell'esecuzione avendo formalizzato la rinuncia agli Controparte_1 atti quale unico creditore procedente. A fondamento della richiesta ha allegato:
- che nella procedura esecutiva n. 1110/2013 è stata depositata la dichiarazione ex art. 547
c.p.c. del terzo debitor debitoris che indicava di essere debitrice di Controparte_3
della somma € 31.068,89; Parte_1 - che in data 08.08.2013 il G.E. ha disposto che la somma pignorata fosse custodita mediante apertura del libretto bancario intestato al terzo e condizionato espressamente all'ordine del
Giudice per lo svincolo a favore dell'avente diritto;
- che a seguito della rinuncia del creditore procedente il G.E. ha disposto direttamente l'estinzione del processo;
- che, invece, all'esito della rinuncia da parte del creditore Controparte_1
l'avente diritto della somma risulta essere il debitore Parte_1
[...]
- che al terzo dovrà essere ordinato di mettere a disposizione fisicamente il libretto bancario;
- che dovrà essere ordinato all'istituto di credito di consegnare la somma all'avente diritto proprietario;
Parte_1
- che solo esaurite le predette formalità la procedura esecutiva potrà essere dichiarata estinta.
Si è costituita resistendo al ricorso e rilevando che Controparte_1 Parte_1
non ha alcun titolo per vedersi consegnata la somma e dovrà eventualmente agire
[...] autonomamente in forza di titolo esecutivo in autonomo procedimento, ma non nella presente sede esecutiva, dove non ha la veste di creditore procedente ma di debitore esecutato, pertanto, la somma andrà rimessa all'unico soggetto che ne ha diritto, ovvero Ha, quindi, CP_3 concluso per il rigetto del reclamo.
Si è costituita rilevando che il G.E. della procedura non ha mai indicato Controparte_4 la reclamante quale avente diritto alla riscossione delle somme portate dal libretto e, quindi, ha concluso per il rigetto del reclamo.
Con decreto in data 30.04.2025 è stata fissata l'udienza del 18.06.2025, sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Lamenta la ricorrente che, prima dell'estinzione del processo, pronunciata a seguito della rinuncia agli atti da parte dell'unico creditore procedente, il G.E. avrebbe dovuto svolgere funzioni di accertamento circa la spettanza della somma depositata nella procedura esecutiva n.
1110/2023 e di disposizione in ordine alla consegna del libretto di deposito ordinario nominativo vincolato nell'ambito della predetta procedura.
La doglianza è infondata.
È chiaro il difetto di interesse di , nella qualità di debitore Parte_1 esecutato nella procedura espropriativa presso terzi di cui trattasi, ad ottenere tanto la pronuncia di accertamento – peraltro estranea alla natura del processo esecutivo – sulla spettanza del diritto di credito in questione, quanto i provvedimenti consequenziali volti a farle pervenire la disponibilità della somma versata sul libretto. In altri termini, subisce l'esecuzione e non ne è Parte_1 promotrice, e le misure di “protezione” del credito dichiarato esistente dal debitor debitoris non sono state, evidentemente, poste in essere a tutela dell'odierna reclamante.
Né può darsi rilievo, nei termini indicati dalla reclamante, alle dichiarazioni negoziali rese incidentalmente in seno al processo esecutivo da parte del terzo pignorato.
In definitiva, l'interesse allo svincolo delle somme è eventualmente del terzo pignorato – che non svolge domanda – e non di . Parte_1
Il reclamo è dunque rigettato.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in applicazione dei parametri medi-minimi tenuto conto della materia del contendere e della contenuta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa, così dispone:
- rigetta il reclamo;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore delle resistenti delle spese del reclamo, liquidate in € 1.400,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 11.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Luca Pruneti Dott. Giuseppe Laghezza
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.