Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/03/2025, n. 79
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Sentenza 21 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro Dott. Giovanni Iannielli del Tribunale di Ascoli Piceno riguarda una controversia tra un lavoratore infortunato e la sua datrice di lavoro, Sferaplast S.R.L. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo che l'infortunio subito fosse causato dalla negligenza dell'azienda, in particolare per la mancanza di adeguate misure di sicurezza. La società resistente ha contestato la richiesta, sostenendo l'insussistenza del danno differenziale e il concorso di colpa del lavoratore.

Il Giudice ha accolto il ricorso, affermando che il ricorrente ha dimostrato la responsabilità della società per la mancata saldatura della griglia di protezione, che ha contribuito all'infortunio. Ha richiamato la giurisprudenza in materia di responsabilità del datore di lavoro, evidenziando che l'obbligo di sicurezza non implica responsabilità oggettiva, ma richiede la prova di un inadempimento colposo. Il Giudice ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno differenziale, quantificandolo in € 25.629,00, tenendo conto delle limitazioni imposte dall'infortunio e delle somme già ricevute dall'INAIL. Le spese di giudizio sono state poste a carico della società resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/03/2025, n. 79
    Giurisdizione : Trib. Ascoli Piceno
    Numero : 79
    Data del deposito : 21 marzo 2025

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