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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 477/2021 alla udienza del 21/03/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rappresentata e difesa dall' Avv. G. Casagrande e Parte_1 dall'Avv. S. Massicci
Ricorrente
E
in persona del suo l.r. pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall' Avv. M. Comini
Resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.9.2021, il ricorrente, accertata e dichiarata la responsabilità civile della ditta per l'evento de quo ed CP_1 accertato il proprio diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso, quale lavoratore infortunato, chiedeva la condanna della predetta ditta a CP_1 pagare in suo favore la somma di €. 257.889,44 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dell'infortunio sino all'effettivo soddisfo.
Il ricorrente osservava:
di esser stato dipendente della società resistente dal 1.10.2013 al
18.12.2015;
di aver subito un grave infortunio in data 9.1.2015, mentre era intento a lavorare presso la macchina denominata “miscelatore”; poiché dopo aver posizionato un cassone, improvvisamente ed inavvertitamente inseriva la mano sinistra sulla tramoggia dotata di griglia di protezione, ma non solidamente fissata, per cui la mano finiva all'interno della tramoggia, procurandosi lesioni da strappo con amputazione I, II, III dita mano sinistra;
di aver riportato dunque una lesione da strappo con amputazione del I, II e III dita mano sinistra, con prognosi di 45 gg;
che, a seguito di un sopralluogo conseguente all'infortunio, gli ispettori dell'ASUR Marche constatavano per ispezione diretta che la grata di protezione non era fissata alla tramoggia, bensì solamente appoggiata all'interno della stessa;
solo successivamente al suddetto infortunio,
2 l'azienda provvedeva a fissare la griglia all'interno della tramoggia, saldandola;
che la mano del ricorrente, quindi, era finita all'interno della tramoggia a causa della perdita di posizione della grata non saldata, che avrebbe altrimenti evitato l'evento infortunistico;
che, difatti, il datore di lavoro veniva sanzionato ai sensi dell'art. 87
c.2 lett. c e veniva instaurato nei suoi confronti il procedimento penale n.
598/2015 R.G.N.R. per il reato di cui agli artt. 590 c.1, 2 e 3 c.p. nonché 583,
c.1 n.1 c.p.; tale procedimento penale si concludeva con un decreto penale di condanna alla pena di € 200,00 di multa;
che per tale infortunio veniva liquidata dall'INAIL la somma di €
582.523,41;
che, in verità, il datore di lavoro ometteva le cautele imposte dall'art. 2087 c.c.;
che, pertanto, ha diritto al risarcimento del danno differenziale, composto, nel caso in esame, dalla voce del danno patrimoniale da lucro cessante, biologico, morale nonché dalla personalizzazione dello stesso.
si costituiva in giudizio, domandando di accertare e Controparte_1 dichiarare l'insussistenza del danno differenziale perché infondato in fatto ed in diritto e comunque già assorbito nella corrisposta rendita INAIL, per tutte le ragioni, deduzioni ed argomentazioni in narrativa analiticamente esposte, qui da intendersi integralmente trascritte, anche atteso il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento sinistroso;
per l'effetto, domandava di respingere la domanda di risarcimento;
3 in via subordinata, domandava di rideterminare l'importo richiesto dal ricorrente.
Il ricorso è fondato e pertanto non può che essere accolto.
In ordine alla responsabilità per il danno differenziale, va innanzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità osservava che “Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall' art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di
Trenitalia s.p.a., colpito all'occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario)” (Cassazione n. 29909 del 2021), discendendone che “la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art.2087c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce
4 deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti” (Cassazione n. 28516 del 2019).
Nel caso che qui interessa, il ricorrente individua, con particolare precisione, nella mancata saldatura della grata, la fonte della responsabilità della società resistente in ordine alla causazione dell'evento lesivo, ottemperando in maniera compiuta agli oneri di allegazione sopra ricordati.
Il ricorrente, sul punto, versava debitamente in atti le istruzioni per l'impiego del miscelatore (v. all.n.12 ricorso), che recitano “ la parte inferiore della coclea è accessibile attraverso uno sportello di ispezione posto sul retro della macchina, dotato di sistema di interblocco che, in caso di apertura, arresta istantaneamente il movimento della coclea. La coclea
è l'unico organo in movimento della macchina, e gira sul proprio asse verticale con senso di rotazione destrogiro”.
Tra l'altro, nelle stesse istruzioni si legge che la griglia di protezione nel condotto della tramoggia doveva essere saldamente fissata. Questa, in verità, non era stata saldamente fissata, come previsto dalle istruzioni, perlomeno, per il periodo precedente all'infortunio del ricorrente.
Tale circostanza non veniva espressamente contestato dalla società resistente. Anzi veniva confermata dalla documentazione prodotta dal ricorrente (v. p.4 all.n.2) nonché dalle dichiarazioni testimoniali del teste
[...]
, assunte all'udienza del 28 ottobre 2022. Tes_1
5 Quest'ultimo, difatti, confermava che solo successivamente all'infortunio in questione, la griglia era stata saldata.
Il ricorrente versava in atti, altresì documentazione riguardante il procedimento penale nonché il decreto penale di condanna emesso nei confronti della quale legale rappresentante della società CP_2 resistente.
Sul punto, la stessa società resistente ne contestava l'efficacia nel giudizio civile.
E' quindi opportuno evidenziare che “Ai fini dell'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, il legislatore, nel fare riferimento alla pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento, ha inteso escludere la rilevanza della sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato, mentre ha parificato quest'ultima, con disposizione espressa e a determinate condizioni, solo ai fini del giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento, evidentemente in considerazione della corrispondenza dell'oggetto della controversia civile nella sede penale e in quella civile o amministrativa, corrispondenza che non si verifica invece nelle ipotesi di cui all'art. 654 c.p.p.” (Cass., Sez. Un, n. 674 del 2010 e, Cass.,
Sez. Un., n. 1768 del 2011).
Tali principi portano ad escludere la medesima efficacia alla sentenza di patteggiamento, come al decreto penale di condanna, atteso che, in assenza di una qualsiasi attività dibattimentale, la decisione risulterebbe sprovvista di quegli elementi minimi necessari per una esauriente ricostruzione del fatto. Questa conclusione è confermata per implicito anche dalla lettura sistematica degli artt. 651 e ss. del codice di rito, che disciplinano gli effetti della sentenza “pronunciata a seguito di dibattimento”, dove non è fatta menzione della sentenza di patteggiamento.
6 Tuttavia, pur nel rispetto delle premesse, ove il ricorrente produca un decreto penale di condanna ovvero una sentenza di patteggiamento, il giudice civile non potrà sottrarsi dal valutare la forza persuasiva di una siffatta allegazione.
Pertanto, essa potrà essere valutata in questa sede come un valido indizio, laddove il resistente non ne contesti ragionevolmente, anche mediante contrapposte allegazioni, la sua attendibilità.
Nei fatti, le contestazioni della società resistente (p. 3 memoria di costituzione) si limitano ad affermare la mera inefficacia della sentenza penale in questo giudizio in virtù del principio di autonomia tra il giudizio penale ed il giudizio amministrativo;
nulla allegando in ordine all'attendibilità della decisione penale.
A questo punto, tornando al danno oggetto di questo giudizio, vi è la necessità di ricordare che, come da giurisprudenza costante, “il disposto dell'art.2087 c.c. - avente una funzione sussidiaria ed integrativa delle misure protettive da adottare a garanzia del lavoratore - abbraccia ogni tipo di misura utile a tutelare il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi, così come è stato posto in rilievo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 399 del 1996 (cfr. Cass., n. 4840 del 2006).
Con detta pronuncia, il Giudice delle Leggi ha affermato che non sono soltanto le norme costituzionali (artt. 32 e 41 Cost.) ad imporre ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, in quanto numerose altre disposizioni, assumono in proposito una valenza decisiva. Nel richiamare, in proposito, il contenuto precettivo dell'art. 2087 c.c. - disposizione fondata sul generico dovere di prudenza, diligenza, osservanza delle norme tecniche e di esperienze, parallela all'art. 43 c.p. - che stabilisce che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
7 l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, la Corte costituzionale ricordava l'interpretazione datane dalla Cassazione (Cass.,
n. 5048 del 1988), che aveva ritenuto che tale disposizione "come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica" e pertanto "vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima di adeguamento di essa al caso concreto".
Ancora “Le norme specifiche antinfortunistiche rappresentano, dunque, lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, sicché a tal fine, vanno - proprio per la natura di
"norma di chiusura" dell'art. 2087 c.c. - adottate tutte quelle misure che la specificità del rischio cui egli sia esposto impongono. La sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 Cost., comma 2, che espressamente impone limiti all'iniziativa privata per la sicurezza) che impone - a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione - di anteporre al proprio (legittimo) profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua, adottando ogni cautela che lo specifico contesto lavorativo richieda (Cass., n. 17314 del 2004)”
(Cassazione n. 6337 del 2012).
Orbene, appare pacifico che, di fatto, il ricorrente stesse svolgendo proprie consuete mansioni e si fosse infortunato mentre era intento nella sua attività lavorativa con il miscelatore, il quale necessitava, per il suo sicuro funzionamento, della saldatura della grata, ben potendo dirsi compiutamente allegati sia la fonte da cui scaturiva l'inadempimento del datore di lavoro, sia lo stesso inadempimento.
Sulla base di quanto affermato, tenendo conto della valutazione operata dal CTU, il quale specifica che i postumi permanenti relativi alla mano sx sono pari al 37%; il danno estetico correlato alla mutilazione della
8 medesima è pari al 20% e DPTS cronico in forma lieve è pari al 20% (con applicazione di formula a scalare Postumi permanenti globalmente valutabili nella misura del 60% di danno biologico), deve accertarsi il diritto al risarcimento del danno differenziale in capo al ricorrente per la somma di € € 483.769,00.
Tale somma necessita di personalizzazione, ossia di adattamento alle peculiarità del caso concreto.
Come è noto, “dà diritto alla personalizzazione del risarcimento la sussistenza di circostanze specifiche che siano anomale ed eccezionali rispetto alla generalità dei casi analoghi. Così, ad esempio, la facile stancabilità e dolorabilità alla stazione eretta, provata da chi abbia riportato una frattura della caviglia viziosamente consolidatasi, non è circostanza che giustifichi una personalizzazione del risarcimento, perché è conseguenza comune a tutte le persone che patiscano questo tipo di danno. Per contro, la perduta possibilità di continuare a svolgere una attività sportiva in precedenza praticata con assiduità costituisce una circostanza giustificativa della personalizzazione del risarcimento, perché non tutti i traumatizzati alla caviglia svolgono attività sportiva” (Cassazione
n. 24471 del 2014).
Quest'ultimo caso ricorre nella fattispecie in questione, atteso che il ricorrente, prima dell'infortunio svolgeva attività sportiva (nello specifico attività di preparazione dei portieri nelle squadre calcistiche).
Tale circostanza è stata altresì oggetto di escussione testimoniale, a nulla, dunque, rilevando le contestazioni di controparte in ordine alla mancanza di prova.
Con le dichiarazioni rese all'udienza del 28 ottobre 2022, il teste
[...]
confermava di essere a conoscenza dell'attività di preparatore Tes_1
9 atletico dei portieri, svolta dal ricorrente. Lo stesso continuava affermando di sapere che nell'immediatezza dell'infortunio, il ricorrente aveva smesso di giocare.
Il teste ascoltato alla stessa udienza, affermava che Tes_2 attualmente il ricorrente è ancora tesserato con la società di calcio ASD
Castoranese Calcio, dove ricopre il ruolo di preparatore atletico. Tuttavia, avendo delle limitazioni nello svolgimento di tale attività (nello specifico, non avendo più la medesima capacità prensile), ha bisogno di ausilio.
Tali assunti venivano confermati dal teste , alla Testimone_3 successiva udienza del 24 febbraio 2023 e dal teste , il quale Testimone_4 specificava che dopo l'infortunio non ha più esercitato il ruolo di preparatore dei portieri, nulla riferendo in ordine agli ultimi tempi.
Considerato quanto già liquidato dall'INAIL (doc.n.16 ricorso), pari ad 106.554 + 464.048 = 570.602 deve riconoscersi in questa sede la somma dovuta a titolo di danno differenziale e personalizzazione del danno, pari ad € 25.629 (60% invalidità, 43 anni al momento dell'infortunio – punto =
12.578,71 (8.385,80 danno biologico + 4.192,90 per sofferenza) complessivamente per le Tabelle di Milano € 596,231; detratti i già corrisposti
€ 570.602).
Si ritiene equo porre le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, a carico della resistente in via definitiva.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
10 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente a corrispondere la somma di € 25.629,00 in favore del ricorrente a titolo di danno differenziale, oltre gli interessi dalla data della pronuncia al saldo;
2. Pone a carico della società resistente le spese di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 4.500,00;
3. Pone a carico della società resistente, in via definitiva, le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Ascoli Piceno, il 21.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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