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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/12/2025, n. 18081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18081 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6906 del ruolo generale per l'anno 2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 17.11.2025, vertente
TRA
P.IVA. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante dott. , Parte_2 con il patrocinio degli avv. Paolo Martinello e Anna Silvia Soravia, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
CF (P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_3 entrambe in persona del presidente del consiglio di amministrazione CP_3 con il patrocinio degli avv. Giorgio Albe e Gabriele Gianduia, giuste procure prodotte in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
E
C.F. ), CP_4 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Kilian Sabbadin, giusta procura prodotta in allegato all'atto di intervento
INTERVENUTO
OGGETTO: contratto di agenzia.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni del 16-
19.9.2025. pagina 1 di 21 FATTO E DIRITTO
La ha convenuto di fronte a questo Tribunale la e la Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo l'emissione delle seguenti statuizioni: Controparte_5
1. accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza, del recesso per giusta causa comunicato da e in data Controparte_1 Controparte_5
23.06.2023 e, conseguentemente, condannare e Controparte_1 [...]
a corrispondere a le seguenti somme: i. € Controparte_5 Parte_1
523.298,72 a titolo indennità sostitutiva del preavviso ex art. 13 A.N.A. 2003; ii. € 240.463,00 a titolo di somma aggiuntiva ex art. 18 bis A.N.A. 2003,- ovvero le diverse somme che risulteranno dovute per tali titoli in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, somme da maggiorarsi di interessi legali moratori ai sensi del D.L. 231/2001 e s.m.i. a decorrere dalla cessazione del rapporto (23.06.2023) ovvero, in subordine, dalla data di avvio del presente giudizio ex art. 1284 IV° co., cod. civ. e rivalutazione monetaria;
2. condannare in ogni caso e Controparte_1 Controparte_5
a corrispondere a le seguenti somme: i. € 121.434,00 a titolo di
[...] Parte_1 indennità di cessazione del rapporto agenziale dovute ex art. 27 A.N.A. 2003, ii. € 46.817,92 a titolo di indennità di cessazione del rapporto agenziale dovute ex art. 28 A.N.A. 2003; iii. €
268.563,14 a titolo di provvigioni residue (inclusi i c.d. diritti) spettanti a sulle Parte_1 polizze e/o Convenzioni emesse antecedentemente al recesso di CF e CF Life e non contabilizzate, maturate sino alla cessazione del rapporto;
iv. € 291.550,00 a titolo di sovra provvigioni (c.d. rappel) spettanti a sulle polizze e/o Convenzioni emesse e Parte_1 contabilizzate, maturate sino alla cessazione del rapporto;
v. € 2.148.440,59 a titolo di provvigioni dovute a ex art. 1748 cod. civ. sugli affari conclusi e rinnovati Parte_1 da CF e con terzi (finanziarie e istituti bancari) Controparte_5 che aveva in precedenza acquisito come clienti e/o riservati all'Agenzia; vi. € Pt_1
500.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da e Parte_1 causato dalle comunicazioni false, diffamatore e denigratorie inviate e diffuse da
[...]
e , ovvero le diverse somme che risulteranno dovute per i predetti titoli in CP_1 CP_5 corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, ovvero ritenute di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., somme da maggiorarsi di interessi legali moratori ai sensi del D.L.
231/2001 a decorrere dalla cessazione del rapporto (23.06.2023) ovvero, in subordine, CP_6 dalla data di avvio del presente giudizio ex art. 1284 IV° co., cod. civ. e rivalutazione monetaria;
3. disporre ai sensi dell'art. 120 c.p.c. la pubblicazione del dispositivo della sentenza, entro 30 giorni dalla sua comunicazione, su almeno due quotidiani nazionali e due locali (città di Roma),
pagina 2 di 21 oltre che sulla home page del sito web di e Controparte_1 [...] per almeno 30 giorni consecutivi, il tutto a cura e spese delle Controparte_5 convenute, autorizzando l'attrice, in mancanza, a provvedervi a sue spese e salvo il recupero del costo da parte di e Controparte_1 Controparte_5 Co
4. condannare e life Compagnia a Controparte_1 Controparte_5 rifondere all'attrice le spese e le competenze di difesa, oltre rimborso spese, cpa ed iva.
A tal fine ha esposto: - di svolgere attività di distribuzione assicurativa, essendo iscritta nella Sezione
A del registro unico degli intermediari presso l'IVASS; - di aver acquisito specifica esperienza nell'ambito del settore del credito assicurativo con particolare riguardo al segmento della cessione del Co quinto dello stipendio (CQS) e della pensione (CQP); - che nel 2017 e gli avevano affidato CP_5 mandato agenziale e contestualmente sottoscritto con l'agenzia un accordo commerciale per la distribuzione delle coperture assicurative CQS e CQP finalizzato alla realizzazione del piano industriale predisposto dalle mandanti;
- che l'accordo commerciale aveva previsto:
1. l'affidamento in via esclusiva all'agente dello sviluppo e gestione delle Convenzioni di Credito, Vita e Pensionati rilasciate dalle Compagnie per la copertura assicurativa CQS e CQP alle Banche e Finanziarie, ricomprese nell'elenco allegato sub 1 all'accordo commerciale, in ragione dei rapporti già consolidati da tempo da con tali partner;
2. Il rinnovo di anno in anno qualora i risultati ottenuti fossero in Pt_1 linea con le aspettative del piano industriale delle Compagnie;
- che erano stati concordati piani di incentivazione annuali, in forza dei quali al raggiungimento di determinati obiettivi di nuova produzione all'agente sarebbe stato riconosciuto in aggiunta al compenso provvigionale ricorrente il diritto al pagamento di ulteriori compensi provvigionali calcolati in percentuale rispetto alle spese di emissione applicate alle polizze CQS;
- che, a decorrere dall'anno 2022, era stato concordata, su richiesta dell'allora amministratore delegato di na riduzione dei compensi provvigionali, Pt_3 CP_4 con limitazione dell'aliquota massima al 12%; - che fino all'anno 2022 il rapporto contrattuale tra le parti era proseguito con piena reciproca soddisfazione, tenuto conto del pieno conseguimento degli obiettivi produttivi;
- che dal 2017 al 2022 la aveva promosso la conclusione di polizze CQS e Pt_1
CQP per un volume complessivo di premi di € 43 milioni, maturando provvigioni per oltre € 5 milioni;
- che in tutti gli anni richiamati erano stati raggiunti e superati gli obiettivi produttivi;
- che nell'anno 2023 non erano stati rinnovati i piani di incentivazione commerciale nei confronti della ed erano state Pt_1 decise improvvise ed unilaterali modifiche delle condizioni assuntive delle coperture assicurative offerte ai clienti e previste dalle convenzioni in corso, modifiche attuate con modalità scorrette ed illecite, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede;
- che con riferimento ai criteri assuntivi, in un primo momento con missive del marzo 2023 erano state concesse ulteriori aperture con riferimento ad alcuni clienti, mentre a distanza di pochi giorni con missiva del 6.4.2023 le convenute avevano comunicato una sostanziale modifica dei criteri assuntivi delle polizze tale da escludere un'ampia fascia di assicurati dalle condizioni agevolate di copertura;
- che, in data 30.4.2023, le pagina 3 di 21 compagnie convenute avevano deciso di non rinnovare l'incarico all'amministratore delegato dott.
- che, in data 2.5.2023, la CF aveva chiesto alla di avvisare le finanziarie della CP_4 Pt_1 immediata chiusura delle deroghe assuntive concesse in precedenza;
- che, con missiva in data
17.5.2023, CF aveva comunicato l'esito delle verifiche effettuate sui campioni di polizze intermediate, dalle quali sarebbe emersa la presenza di posizioni che non rispettavano i criteri assuntivi o la cui documentazione era incompleta o mancante;
- che, in data 1.6.2023, CF aveva comunicato la lista delle aperture commerciali che la Compagnia aveva deciso di revocare;
- che il contenuto di tale comunicazione era stato portato a conoscenza dei clienti in data 8.6.2023; - che, nel contempo, era Co stata inviata alla una missiva di contestazione e diffida in relazione alle condotte posta in atto a danno dell'agente ed in particolare il mancato rinnovo del piano di incentivazione commerciale,
l'improvvisa revoca delle deroghe assuntive e le inusuali modalità con cui era stato condotto l'audit, evidenziandosi altresì che l'audit era stato condotto da Methis Lab s.r.l., anch'essa intermediario assicurativo concorrente della - che, in data 23.6.2023, CF e avevano inviato a Pt_1 CP_5 Pt_1 comunicazione di recesso per giusta causa dal rapporto agenziale, nella quale erano stati contestati comunicazioni indebite nei confronti di aventi come contenuto la valutazione di alcune Parte_4 condotte che sarebbero state tenute dalle Compagnie e svariate irregolarità assuntive, con conseguente venir meno del rapporto fiduciario;
- che in data 30.6.2023 il contenuto della dichiarazione di recesso era stato dettagliatamente contestato, con richiesta di pagamento delle indennità di cui agli artt. 27 e 28 ANA 2003, dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 13 comma
IV ANA 2003, della somma aggiuntiva ex art. 12 bis, art. 18 e 12 A ANA 2003 e di quanto dovuto a titolo di provvigioni e sovra provvigione sulle polizze emesse fino alla cessazione del rapporto, nonché
a titolo di provvigioni maturate sulle polizze emesse nel corso della durata residua delle convenzioni;
- Co che e avevano contestato genericamente le predetta comunicazione;
- che in data CP_5
26.7.2023 erano state avviate le operazioni di riconsegna, a cui l aveva dato corso, pur Pt_5 contestando l'illegittimità del recesso per giusta causa;
- che era stata espletata la procedura di mediazione, con esito negativo;
- che doveva essere ritenuta l'illegittimità ed infondatezza del recesso Co esercitato da e;
- che in particolare gli addebiti contestati avrebbero dovuto essere ritenuti CP_5 totalmente insussistenti;
- che non corrispondeva al vero che la avesse affermato nella Pt_1 comunicazione inviata a che le Compagnie avrebbero posto in essere Parte_6 comportamenti illegittimi;
- che comunque la revoca delle deroghe assuntive era stata attuata con modalità in contrasto con i principi di correttezza e trasparenza previsti dagli artt. 1375 e 1749 c.c. nonché dalla normativa di settore (art. 183 comma I codice delle assicurazioni private); - che doveva ritenersi non fondato anche l'addebito relativo alle pretese irregolarità assuntive nel periodo gennaio- maggio 2023; - che le pratiche asseritamente irregolari avrebbero riguardato un totale di n. 15 posizioni assicurative a fronte di un numero complessivo di 3.715 contratti intermediati nel periodo in osservazione;
- che in 12 casi in realtà non ricorreva alcuna irregolarità assuntiva, mentre nei 3 pagina 4 di 21 restanti casi il rilievo era risultato marginale e non idoneo a determinare pregiudizi;
- che comunque non poteva ritenersi ricorrente il presupposto del grave inadempimento;
- che le convenzioni assicurative con i clienti di erano state poi rinnovate ed affidate a Methis Lab;
- che spettava al Pt_1 preponente fornire la prova in ordine alla sussistenza del grave inadempimento dell'agente tale da legittimare il recesso;
- che il recesso per giusta causa avrebbe dovuto essere sorretto da un inadempimento così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto;
- che nel caso di specie la giusta causa non avrebbe potuto essere ritenuta sussistente, in quanto le condotte contestate non erano in effetti ricorrenti e comunque si sarebbe trattato di condotte del tutto marginali;
- che, al contrario, le compagnie convenute avevano violato gli obblighi di lealtà, correttezza e buona fede, abusando del diritto;
- che per effetto dell'accertamento della illegittimità del recesso per giusta causa si sarebbero dovute riconoscere alla società attrice l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 13 IV comma ANA 2003 e la somma aggiuntiva ex art. 18 bis ANA 2003; - che tali importi si sarebbero dovuti calcolare considerando come base di calcolo le provvigioni maturate nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ammontanti ad € 2.148.440,59; - che di conseguenza era maturato il diritto ad € 523.298,72 ai sensi dell'art. 13 e ad € 240.463,00 ai sensi dell'art. 18 bis;
- che in ogni caso si sarebbero dovute ritenere dovute le indennità di cui all'art. 27 ANA 2003 e l'indennità ramo vita ex art. 28 ANA;
- che la prima veniva richiesta in conformità del conteggio effettuato da CF per l'importo di € 121.434,00 da ritenersi non contestato;
- che in relazione all'indennità ex art. 28 non era stato contestato il conteggio fornito dall'Agenzia per € 46.817,92; - che comunque erano maturati ulteriori crediti provvigionali residui (€ 268.563,14) e sovra provvigioni (€
291.550,00); - che inoltre spettavano le provvigioni ai sensi dell'art. 1748 c.c. derivate da affari conclusi dalle convenute con clienti in precedenza acquisiti da - che in mancanza di specifica Pt_1 documentazione da fornirsi dalla controparte tale credito poteva essere quantificato in € 2.148,440,59 pari alla misura della provvigioni maturate da nel corso dell'anno 2022; - che si sarebbe dovuto Pt_1 risarcire anche il danno non patrimoniale determinato dalla lesione all'immagine, da quantificarsi in €
500.000,00; - che si sarebbe dovuta disporre la pubblicazione dell'estratto della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c..
Si sono costituite in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_5
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
[...]
A tal fine hanno dedotto: - che da anni operava nel settore delle polizze che Controparte_1 assicurano il rischio impiego ai sensi dell'art. 54 legge 180/1950 in relazione ai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio;
- che la società attrice è una agenzia assicurativa che ha iniziato ad operare nel maggio 2017; - che, in data 24.5.2017, la aveva stipulato con le società Parte_1 convenute separati mandati agenziali;
- che quindi all'epoca della conclusione dei mandati la società attrice non aveva maturato una preesistente particolare competenza in materia;
- che entrambe le pagina 5 di 21 compagnie convenute nell'anno 2017 disponevano di un portafoglio CQS assai più rilevante rispetto a quello intermediato dalla società attrice;
- che l'effettivo incremento dei premi intermediati dalla Pt_1 era avvenuto dal 2021 con l'assunzione delle funzioni di amministratore delegato di entrambe le compagnie da parte del dott. in data 12.2.2021; - che da quell'epoca in effetti si era CP_4 riscontrato un rilevante incremento dei premi intermediati dalla (nel 2021 circa il 70% e nel Pt_1
2022 circa il 50%); - che nei primi mesi del 2023 era stato rilevato un importante aumento del numero di sinistri che aveva determinato la necessità di approfondire il tema delle attività dei distributori;
- che in particolare era emerso che la distribuzione della società attrice presentava un rapporto sinistri/premi superiore rispetto a quello degli altri distributori, mediamente nella misura di 11 punto percentuali;
- che di converso il costo di distribuzione relativo alla era superiore rispetto agli altri nella misura Pt_1 in media del 12% dei premi;
- che quindi si era rilevato che le compagnie perdevano rilevantissimi importi in relazione ai contratti distribuiti dalla , per l'effetto complessivo di un rapporto Parte_1 sinistri/premi prossimo al 95 % e dell'elevatissimo costo del distributore, quasi tre volte superiore alla media di mercato;
- che in termini economici la distribuzione di polizze da parte della aveva Pt_1 comportato una perdita di € 4.900.000,00 a carico delle compagnie;
- che quindi non erano stati rinnovati gli incentivi per l'anno 2023; - che l'amministratore delegato era stato incaricato dal consiglio di amministrazione di rinegoziare con l'agente le condizioni del rapporto contrattuale, senza che però fosse ottenuto un risultato positivo;
- che soltanto successivamente al rinnovo delle cariche societarie era emerso che sotto la gestione erano state concesse molteplici deroghe assuntive alle CP_4 finanziarie intermediate dalla - che quindi erano stati stipulati contratti con coefficienti di Pt_1 rischiosità maggiori rispetto a quelli accettabili, che avevano determinato un aumento del rapporto sinistri premi;
- che il regime delle deroghe era stato sospeso, al fine di interrompere le perdite subite;
- che la aveva reagito inviando a tutti i clienti una comunicazione in cui riferiva che “la Pt_1
Compagnia sta cercando contatti diretti con alcune finanziarie per sinistri di cui rifiuta il pagamento”; - che era poi pervenuta comunicazione del 15.6.2023 da parte del difensore della che costituiva Pt_1 la manifestazione della impossibilità della prosecuzione, seppure provvisoria, del rapporto di agenzia;
- che la comunicazione inviata dalla società attrice a tutti i clienti conteneva espressioni di particolare gravità, non corrispondendo al vero la circostanza che le compagnie non avessero informato l'agente dei saldi tecnici delle polizze;
- che, inoltre, si faceva riferimento alla ricerca di contatti diretti da parte della Compagnia con alcune delle finanziarie, in contrasto con le regole stabilite nel rapporto di mandato, secondo cui la sarebbe stato unico soggetto autorizzato ad interloquire con i clienti Pt_1 anche sulla tematica dei sinistri;
- che tale ricostruzione non corrispondeva al vero, in quanto i mandati conferiti alla non prevedevano in alcun modo la gestione del sinistro in capo all'agente; - che il Pt_1 contenuto di tale comunicazione doveva ritenersi particolarmente grave, essendo stato denunciato un comportamento delle Compagnie che sarebbe stato caratterizzato dalla volontà di non liquidare i sinistri, con attuazione di scorrettezze nei confronti dell'agente; - che tale comportamento doveva pagina 6 di 21 ritenersi particolarmente grave e tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario;
- che peraltro a seguito dell'espletamento di un audit sull'attività dell'intermediario erano emerse irregolarità costituite dalla comunicazione agli intermediari di condizioni non autorizzate dalle compagnie e dalla trasmissione di pratiche con documentazione sanitaria anomala o mancante, valutazione creditizia e valutazione limiti pensionistici insoddisfacente e documentazione reddituale carente;
- che quindi il recesso per giusta causa doveva ritenersi del tutto legittimo;
- che era stato necessario individuare un nuovo distributore per la vendita di polizze;
- che il rapporto con il nuovo distributore era stato intrapreso soltanto successivamente alla risoluzione dei contratti;
- che l'attuazione di deroghe assuntive aveva determinato perdite patrimoniali per le compagnie pari ad € 4.900.000,00; - che l'agente aveva sistematicamente violato la disposizione di cui all'art. 1746 c.c.; - che le domande di condanna formulate da controparte nei confronti delle convenute dovevano ritenersi proposte in via solidale;
- che i rapporti dovevano invece ritenersi distinti, con la conseguenza che la domanda cumulativa avrebbe dovuto essere ritenuta del tutto infondata;
- che l'indennità sostitutiva del preavviso non avrebbe dovuto essere riconosciuta, in presenza di recesso per giusta causa;
- che le indennità ex art. 27 e 28 ANA invece dovevano ritenersi dovute anche in caso di recesso per giusta causa, dovendo tuttavia tenersi conto dei crediti maturati dalle compagnie successivi alla chiusura del rapporto;
- che non sussisteva alcun credito per provvigioni maturate prima del recesso, non essendo ancora scaduto il termine di 15 mesi previsto per l'applicazione degli storni provvigionali;
- che le provvigioni ai sensi dell'art. 1748 II comma c.c. non potevano ritenersi dovute, in quanto le nuove convenzioni stipulate con taluni clienti prima seguiti dalla non potevano ritenersi conseguenza Pt_1 dell'attività svolta dalla società attrice, essendo state escluse le deroghe assuntive;
- che non sussisteva neppure il presupposto per il riconoscimento del danno non patrimoniale;
- che le compagnie si riservavano di valutare iniziative risarcitorie nei confronti dei responsabili di comportamenti individuali che avevano determinato perdite gravi.
È intervenuto volontariamente in giudizio il dott. chiedendo di condannare le CP_4 compagnie convenute al risarcimento del danno non patrimoniale patito e ad astenersi dall'adottare o consentire condotte diffamatorie nei suoi confronti, con emissione di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni eventuale futura violazione.
A tal fine ha dedotto: - che successivamente alla conclusione del suo mandato professionale con le compagnie convenute, il sig. , direttore generali delle predette società, nel giugno Parte_7
2023, nell'esercizio delle sue funzioni aveva espresso giudizi lesivi della sua reputazione, asserendo che il medesimo aveva favorito il Gruppo Today Finance, concedendo delle condizioni vantaggiose e particolari, - che aveva iniziato a svolgere attività di consulenza professionale per le compagnie convenute nel maggio 2018; - che nel corso di una attività ispettiva svolta dalla IVASS aveva rappresentato la che aveva a sua volta ricevuto mandato da CF Parte_8
pagina 7 di 21 e - che pertanto tali ultime società avevano avuto modo di valutare la sua CP_1 CP_5 professionalità; - che nel maggio 2020 era stato incaricato di redigere una relazione sulle problematiche delle Compagnie, incarico rinnovato per l'anno successivo;
- che in data 12.2.2021 i CP CDA di e CF lo avevano nominato quale nuovo membro del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione e gli avevano conferito mandato quale amministratore delegato;
- che nel maggio
2021 aveva dovuto affrontare il tema della revisione del piano strategico esistente;
- che aveva sempre informato il Consiglio di Amministrazione in relazione alle attività svolte in ossequio ai principi di collegialità e condivisione;
- che aveva dovuto affrontare una situazione aziendale molto complessa, per cui era stato necessario sostenere spese rilevanti;
- che, al momento del conferimento del suo Co mandato, la era già presente nella rete distributiva delle società - che, nel periodo 2021 e Pt_1
2022, i risultati raggiunti dalle compagnie erano stati in linea con le previsioni;
- che i risultati ottenuti nel ramo cessione del quinti dalle compagnie hanno contribuito al raggiungimento di tali obiettivi;
- che i prospetti depositati dalle compagnie in ordine al rapporto sinistri premi ed ai costi dell'attività di agenzia della dovevano ritenersi contraddetti dai documenti aziendali;
- che dalla relazione Pt_1 inviata dalla dott. , responsabile della funzione attuariale, si evinceva al contrario che Persona_1 il risultato era stato del 94 % per l'esercizio 2021 e del 92 % nel 2022, con la conseguenza che le compagnie avevano ottenuto una marginalità netta del 65 e dell'8%.; - che in relazione al settore CQS era stata prevista una strategia di crescita controllata, che valorizzasse la competitività e la tenuta tecnica;
- che, in realtà, le condizioni di favore erano state concesse a finanziarie riconducibili a tutti gli intermediari e comunque nel rispetto di adeguati criteri tecnici;
- che peraltro in relazione alle provvigioni riconosciute a il ruolo svolto dal dott. era stato quello di limitare e Pt_1 CP_4 rinegoziare gli importi;
- che nella riunione del CDA del 21.2.2023 aveva fornito una analisi particolareggiata della struttura della rete CQS, ma il consigliere aveva proposto di recedere Pt_9 dal mandato con a causa delle provvigioni ritenute troppo elevate;
- che il CQS rappresentava Pt_1 una importante parte del fatturato della Compagnia Rami danni e della Compagnia Vita e di questi il
55% era intermediato da - che aveva quindi evidenziato l'importante apporto di tale tipologia di Pt_1 contratti e chiesto di valutare in maniera specifica percorsi di revisione delle condizioni contrattuali;
- che nell'aprile 2023 il suo mandato era cessato per scadenza;
- che quindi la prestazione professionale svolta non poteva che essere considerata completa e di alto profilo, essendo peraltro le scelte operate sempre state condivise con l'organo collegiale;
- che la non aveva beneficiato di Pt_1 alcun privilegio;
- che nel giugno 2023 il dott. direttore generale della Parte_7 [...] aveva sostenuto che il dott. avesse avuto rapporti personali e privilegiati con CP_1 CP_4
, con la conseguenza che era stato garantito un trattamento di favore, con pregiudizio Parte_1 economico per la compagnia;
- che anche nella costituzione per l'odierno giudizio, seppure in forma vaga, era stata sostenuta la medesima versione;
- che quindi le società avrebbero dovuto essere pagina 8 di 21 ritenute responsabili delle azioni compiute dal dott. , con conseguente condanna al Pt_7 risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa.
Depositate le memorie integrative e respinte le istanze di prova orale, sono state respinte le istanze di emissione di ordinanze ai sensi degli artt. 186 bis e ter c.p.c. È stata ritenuta l'opportunità di disporre la rimessione della causa in decisione in ordine alla questione della legittimità del recesso per giusta causa intimato. A seguito del deposito degli scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 17.11.2025.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione contrattuale intimata dalla convenuta, di accertamento, in conseguenza, del diritto alla corresponsione delle indennità di cessazione del rapporto e del diritto al risarcimento del danno, oltre che l'accertamento di crediti non ancora soddisfatti dipendenti dal rapporto contrattuale in essere, nonché la domanda proposta dal terzo intervenuto di condanna delle compagnie convenute al risarcimento del danno per condotte asseritamente diffamatorie.
A. LE VICENDE DEI CONTRATTI DI AGENZIA INTERCORSI TRA LE PARTI.
Appare opportuno ricapitolare sinteticamente, come segue, gli elementi principali della vicenda contrattuale, come emergenti dalla documentazione prodotta:
- in data 24.5.2017, tra la e le due compagnie convenute vengono conclusi Parte_1 due contratti di agenzia (doc 2 e 3 di parte attrice, doc. 5 e 6 di parte convenuta), che contengono, quali principali clausole rilevanti ai fini della decisione della presente controversia, le seguenti:
i) quella relativa alle fonti normative (art. 2 presente in entrambi i contratti ), in cui si prevede che i rapporti tra agente e compagnia siano disciplinati, oltre che dal mandato sottoscritto denominato incarico, dall'accordo nazionale agenti vigente e dalle successive eventuali edizioni, nonché dalle disposizioni del codice civile, del codice delle assicurazioni private, nonché dalle disposizioni emanate dalla compagnia in corso di incarico, oltre che dalle norme contabili ed assuntive in uso presso la compagnia;
ii) quella relativa all'oggetto dell'incarico (art. 3 presente in entrambi i contratti), in cui si prevede che l'agente si impegna a promuovere stabilmente, professionalmente ed autonomamente, a proprio rischio e spese in una zona territorialmente definita,
l'acquisizione di contratti assicurativi nei rami esercitati dalla compagnia, con compenso a sole provvigioni, nel rispetto delle norme risultanti dall'incarico, appendici ed allegati e da quelli successivamente convenuti, nonché dalle istruzioni impartite dalla compagnia. Oggetto specifico dell'incarico è costituito dall'attività stabile di presentare proporre promuovere la conclusione di contratti assicurativi per conto della società, nonché di gestire, conservare ed amministrare il portafoglio affidato all'Agenzia, collaborando alle attività connesse, previste nel presente incarico;
pagina 9 di 21 iii) quella relativa ai limiti nell'assunzione dei rischi e nella conclusione e gestione dei contratti (art. 3 bis presente in entrambi i contratti) in cui si precisa che la compagnia si riserva la facoltà di cessare, sospendere o limitare l'esercizio di uno o più rami e l'assunzione di una o più tipologie di rischi rientranti nell'incarico, tuttavia con un preavviso di almeno 60 giorni;
iv) quella relativa alla decorrenza /scioglimento del mandato (art. 6), secondo cui il mandato avrà efficacia dalla data di ricezione da parte dell'agente della copia debitamente firmata in ogni sua parte e di sua spettanza, inviata per posta elettronica certificata, ovvero dalla data di sottoscrizione dello stesso nel caso in cui il mandato sia sottoscritto presso la sede della Compagnia o agenzia. Il mandato è conferito a tempo indeterminato e con facoltà delle parti di risolvere il rapporto in qualsiasi momento, secondo le norme e modalità dell'accordo nazionale agenti in vigore;
nel contratto sottoscritto con la l'art. 6 contiene ulteriori specificazioni in ordine alle ipotesi di CP_5 scioglimento e revoca dell'incarico rinviando esplicitamente all'accordo nazionale agenti e specificamente agli artt. 12,14, 15, 16, 17 e 18, quest'ultimo in particolare relativo al recesso per giusta causa;
v) quella relativa alla provvigione (art. 14) che prevede che a totale compenso di tutta l'attività agenziale, sia acquisitiva che gestionale svolta per incarico dell'agente, ivi compresa la gestione dei sinistri, delle liquidazioni/riscatti/variazioni di polizza sia direttamente sia per il tramite dei suoi collaboratori la compagnia medesima, si accorda all'agente esclusivamente il compenso provvigionale allegato all'incarico, riservandosi la compagnia nella predisposizione di nuovi prodotti oggetto di commercializzazione di stabilire il relativo trattamento provvigionale;
la liquidazione delle provvigioni è rateizzata per le polizze per le quali sia stato concordato, ferma restando l'unicità del premio, il pagamento dello stesso in forma frazionata;
vi) quanto all'ambito territoriale all'allegato 1 è stabilito che il territorio di competenza dell'agenzia sia individuato nel comune di Roma e nella provincia di Roma;
vii) quanto alla distinta provvigionale, all'allegato 2, sono specificate le percentuali sul premio imponibile riconosciute per ogni singolo prodotto assicurativo e si precisa che la provvigione è ricorrente e comprende il corrispettivo dell'acquisto e dell'incasso e spetta sui premi regolarmente perfezionati ed incassati;
relativamente ad annullamenti di polizze con restituzione di parte del premio è previsto l'addebito della percentuale corrispondente;
- nella medesima data tra e e Parte_1 Controparte_1 [...]
è stato sottoscritto accordo commerciale (doc. 7 di parte attrice) per la Controparte_5 distribuzione delle coperture assicurative cessione quinto stipendio e cessione quinto pagina 10 di 21 pensione, in cui si fa riferimento all'obiettivo di sviluppo delle Compagnie in tale ambito con previsione di affidamento in esclusiva alla della gestione dei rapporti con le Pt_1 banche/finanziarie indicate nell'allegato 1; si prevede inoltre che le Compagnie avrebbero verificato alla data del 31.12.2018 i risultati ottenuti dalla con riferimento ai livelli di Pt_1 sviluppo e nuova produzione in termini di premi emessi per la copertura assicurativa a favore della cessione del quinto dello stipendio e della cessione del quinto della pensione, come indicato nel piano industriale 2017/2018 delle compagnie, potendo decidere se sciogliere il rapporto di esclusiva concesso alla Pt_1
- in data 7.3.2023 (doc. 13 di parte attrice), risulta trasmessa da di Controparte_7 [...] al legale rappresentante della e per conoscenza a CP_1 Pt_1 CP_4 comunicazione avente ad oggetto “aperture 2023” in cui vengono precisate le deroghe assuntive autorizzate;
- in data 29.3.2023 (doc. 14 di parte attrice), risulta trasmessa sempre da Controparte_7 ulteriore comunicazione in ordine alle deroghe assuntive, in cui si faceva riferimento all'età dell'assicurato alla decorrenza;
- in data 6.4.2023 (doc .15 di parte attrice) lo stesso ha inviato comunicazione in cui era CP_7 precisato che, in relazione alla deroga assuntiva relativa all'età, il riferimento doveva intendersi alla scadenza e non alla decorrenza;
- in data 12.4.2023 (doc 16 di parte attrice), la ha riscontrato tale comunicazione Pt_1 rilevando che si trattava di una modifica sostanziale delle condizioni già concordate;
- in data 2.5.2023 (doc 19 di parte attrice), la CF Assicurazioni ha comunicato la modifica dei criteri assuntivi come da tabella allegata alla mail;
- in data 17 maggio 2023 (doc. 20 di parte attrice), la CF Assicurazioni ha comunicato i risultati delle verifiche effettuate sui campioni delle polizze intermediate tra gennaio e aprile 2023, evidenziando il mancato rispetto dei criteri assuntivi e la mancanza o incompletezza della documentazione;
- in data 24.5.2023 (doc. 21 di parte attrice), la ha contestato specificamente il contenuto Pt_1 dei rilievi mossi;
- in data 1.6.2023 (doc. 22 di parte attrice, doc. 11 di parte convenuta), la ha Controparte_1 comunicato le deroghe assuntive revocate, chiarendo che sarebbero state accettate pratiche assunte secondo le deroghe soltanto se la modulistica precontrattuale fosse stata firmata entro e non oltre il 9.6.2023, termine poi prorogato al 30.6.2023;
- in data 8.6.2023, la ha provveduto a comunicare alla clientela la chiusura delle deroghe Pt_1 con riferimento alle convenzioni CF, inviando la mail il cui contenuto è riprodotto al doc. 25 di parte attrice mail inviata a e doc. 12 di parte convenuta); Parte_4
pagina 11 di 21 - in data 15.6.2023, la ha inviato comunicazione di contestazione e diffida in relazione Pt_1 alle condotte attuate dalla CF (doc. 26 di parte attrice doc. 13 di parte convenuta);
- in data 23.6.2023 (doc. 1 di parte attrice), e hanno inviato Controparte_1 CP_5 comunicazione di recesso per giusta causa dal rapporto agenziale;
- in data 30.6.2023, la ha contestato la legittimità del recesso, chiedendo il pagamento di Pt_1 quanto dovuto a titolo di indennità di rapporto di cui agli artt. 27 e 28 2003, di indennità CP_8 sostitutiva del preavviso ex art. 13, comma IV A.N.A. 2003, di somma aggiuntiva ex art. 12 bis, art. 18 e art. 12 A, 2003 e di quanto dovuto a titolo di provvigioni/diritti e sovra- CP_8 provvigione (c.d. rappel) sulle polizze emesse sino alla cessazione del rapporto, nonché a titolo di provvigioni maturate sulle polizze emesse nel corso della durata residua delle
Convenzioni;
- in data 26.7.2023, sono state avviate le operazioni di riconsegna, ribadendosi la contestazione della legittimità del recesso per giusta causa.
B. LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITA' DEI RECESSI PER GIUSTA CAUSA INTIMATI DA CF
ASSICURAZIONI E CF LIFE.
B.1 I PRINCIPI REGOLATORI DEL RECESSO PER GIUSTA CAUSA IN MATERIA DI CONTRATTO
DI AGENZIA.
L'art. 1751 c.c., nell'individuare le indennità dovute all'agente in caso di cessazione del rapporto, contiene anche la nozione di giusta causa di recesso, che si identifica in una inadempienza imputabile all'agente, la quale per la sua gravità non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119
c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cfr. in tal senso Sez. L - , Ordinanza n. 16802 del
23/06/2025). Tali principi sono applicabili anche nei rapporti di agenzia intercorrenti tra due soggetti che svolgono le rispettive attività in forma societaria, come affermato di recente nell'ordinanza della
Sez. 2 - , n. 18030 del 23/06/2023 secondo cui “il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c.; sicché in caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con pagina 12 di 21 modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il Giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'art. 2119 cc, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia” (negli stessi termini Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
22246 del 04/08/2021).
B.2 IL CONTENUTO DELLA CONTESTAZIONE MOSSA DALLE COMPAGNIE.
La parte attrice chiede che venga accertata l'insussistenza della giusta causa a sostegno dei recessi operati, con la conseguente maturazione in suo favore del diritto a percepire tutte le indennità di fine rapporto previste dall'accordo nazionale agenti.
Va ricordato che il recesso per giusta causa è stato intimato dalle Compagnie convenute con comunicazione del 23.6.2023, avente il seguente tenore con specifico riguardo alle condotte addebitate alla Pt_1
“spett.le Today Finance S.r.l., con la presente comunichiamo formale recesso per giusta causa e senza preavviso dal mandato agenziale per i seguenti motivi. Il mese scorso un Consigliere delle
Compagnie e (qui di seguito, Controparte_1 Controparte_5 Co congiuntamente “ ) è stato notiziato – da parte di – di una mail inviata per Vs. Parte_6 conto alla Finanziaria, nella quale nel comunicare la revoca delle deroghe concesse, riferite anche alla
Campagna Commerciale 2022, con decorrenza 30.06.2023, e, dunque, la nuova operatività da seguirsi con decorrenza dal 1° luglio p.v., la Vostra società ha fatto riferimento in modo del tutto improprio, ad alcune condotte – a Vostro dire illegittime – che le Compagnie starebbero attuando sia con riferimento alle suddette deroghe, sia relativamente alla gestione di alcuni sinistri. Ebbene, nello specifico, con nostro sommo stupore, avete comunicato alla finanziaria - del tutto impropriamente - che le Compagnie non avrebbero (e il condizionale è d'obbligo) fornito alla Vs. Società alcun elemento di verifica sull'andamento tecnico negativo registrato dalla stessa finanziaria (andamento che ha comportato la revoca delle suddette deroghe) e che la finanziaria avrebbe dovuto contattare in Pt_1 merito alla gestione di alcuni sinistri (per i quali è stato opposto un diniego di copertura). Nello specifico, asseriva che il primo contatto con la finanziaria – relativamente alla gestione sinistri – Pt_1 sarebbe spettato “in prima battuta” alla e solo successivamente alle Compagnie. Altre e-mail di Pt_1 analogo tenore sono state trasmesse successivamente ad altri clienti. Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente, la CF contesta recisamente la condotta posta in essere da nei Pt_1 confronti dei comuni clienti che danneggia gravemente l'immagine di CF, tenuto vieppiù conto che le dichiarazioni appaiono del tutto erronee, fuorvianti e non corrispondenti alla verità dei fatti e gettano discredito su CF.... Ma vi è più. A tale condotta, del tutto censurabile, le scriventi Compagnie hanno rilevato altresì – all'esito dell'audit svolta nel periodo gennaio/maggio 2023 – molteplici irregolarità pagina 13 di 21 assuntive poste in essere dalla Vs. agenzia (ex multis: sforamento del limite di anzianità all'adesione ed a scadenza, mancanza di documentazione relativa agli acconti sulle buste paga;
sforamento del montante ai fini dell'assunzione del rischio;
omessa richiesta del questionario sanitario e cedolini malattia per presenza di malattia superiore a 10 gg. consecutivi sulla busta paga;
mancata indicazione del capitale assicurato sul modulo vita;
etc…) in relazione a polizze che avrebbero dovuto essere emesse solo previa autorizzazione di CF. Il mancato rispetto dei criteri assuntivi, unitamente alle Co condotte sopra richiamate volte a screditare l'immagine di e del suo corretto operato, ha comportato il venir meno del rapporto fiduciario, oltre che una gravissima violazione del mandato agenziale. La non ha, infatti, svolto l'incarico conferito con la diligenza richiesta, adottando tra Pt_1
l'altro criteri assuntivi del tutto difformi da quelli richiesti dalle Compagnie e causando, con tale ultima condotta, una rilevante destabilizzazione dell'andamento tecnico complessivo del prodotto a danno delle Compagnie medesime.
In ragione di quanto sopra, le scriventi comunicano formalmente alla il recesso per giusta Pt_1 causa, senza alcun preavviso, con decorrenza dalla data odierna, diffidandovi altresì dal porre in essere ulteriori attività scorrette e denigratorie a danno delle Compagnie, con ampia riserva di agire presso le competenti sedi giudiziarie per il ristoro di tutti i danni patiti e patiendi”.
Emerge chiaramente dalla lettura della contestazione mossa che il recesso risulta fondato sulle dedotte improprie comunicazioni e su irregolarità assuntive. Appare necessario esaminare separatamente i due diversi addebiti al fine di verificare se i medesimi costituiscano idoneo presupposto per il recesso per giusta causa.
B.
3. LE IMPROPRIE COMUNICAZIONI.
Le compagnie convenute hanno denunciato anzitutto la circostanza, non oggetto di contestazione, che la ha inviato ai clienti comunicazione avente il seguente tenore: “Buon giorno a tutti, con la Pt_1 presente vi comunichiamo, nostro malgrado, che la Compagnia a suo insindacabile ed unilaterale giudizio ha deciso di revocare, con effetto 30 giugno, tutte le deroghe personalizzate a voi concesse e rinnovate compresa la campagna estiva, e di conseguenza potranno essere assunte pratiche, con tali criteri, solo per quei finanziamenti che riporteranno la modulistica contrattuale (Moduli Assicurativi Vita
e Danni) firmata entro e non oltre il 30/06/2023. Pertanto, a far data dal 01/07/2023 bisognerà attenersi, solo ed esclusivamente, a quanto regolamentato dall'All. A mod. 05/21 al testo della
Convenzione. Tale decisione deriva, sempre a detta della Compagnia, dall'andamento tecnico negativo registrato dalla Vostra Società del quale peraltro non ci fornisce alcun elemento di verifica.
Comunichiamo altresì che la Compagnia sta cercando contatti diretti con alcune finanziarie per sinistri di cui rifiuta il pagamento e ciò costituisce ulteriore novità rispetto al passato e soprattutto riguardo alle regole da rispettare nel rapporto di mandato di collaborazione con la che è l'unico soggetto Pt_1 autorizzato ad interloquire in prima battuta direttamente con voi, anche sulla tematica sinistri, fermo pagina 14 di 21 restando il diritto della Compagnia di essere debitamente edotta come peraltro sempre avvenuto in passato”.
Hanno quindi sostenuto che, per effetto di tale comportamento tenuto dall'agente, sarebbe venuto meno il necessario rapporto fiduciario, tanto che la situazione creatasi non avrebbe consentito la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, mentre la difesa della ha dedotto che in tale Pt_1 comunicazione non potesse individuarsi alcuna violazione dei doveri contrattuali.
È opportuno analizzare, nello specifico, il contenuto della comunicazione, al fine di vagliare la fondatezza delle argomentazioni delle parti.
Con riferimento alla prima parte della missiva, va rilevato che in essa non si fa altro che riferire la revoca, decisa dalle Compagnie, delle deroghe personalizzate, con decorrenza dal 30 giugno e la conseguente necessità di attenersi, per il periodo successivo, alla regolamentazione contenuta nell'allegato A mod. 05/21. Si tratta di circostanza di fatto che risulta documentalmente, come già esposto nel precedente paragrafo, e che l'agente ha legittimamente comunicato ai clienti, per renderli edotti dell'applicazione futura di diverse condizioni contrattuali. La comunicazione prosegue con il riferimento alla motivazione addotta dalle Compagnie in relazione a tale modifica (andamento tecnico negativo registrato), con la precisazione che non era stato fornito alcun elemento di verifica.
La rispondenza ai fatti di tale passo della comunicazione emerge dal contenuto della mail del 6.6.2023 inviata da di in cui è chiaramente esposto che la revoca delle Controparte_7 Controparte_1 concessioni relative alla campagna commerciale 2022 aveva l'obiettivo di riportare in equilibrio l'andamento tecnico (cfr. doc. 24 della produzione di parte attrice).
In relazione alla seconda parte della comunicazione, riguardante i contatti diretti che le Compagnie avrebbero instaurato con alcune finanziarie, emerge che l'agente si è limitato ad evidenziare il comportamento tenuto dalle convenute in ordine alla gestione diretta di alcuni sinistri, in contrasto con quanto previsto dalle lettere di incarico all'art. 10, ove è stabilito che spetta all'agente in caso di sinistro svolgere le attività relative alla raccolta della prescritta denuncia ed immediato inoltro della comunicazione di danno alla Direzione Generale della Compagnia (lett. a), all'invio di ogni documento che dovesse pervenirgli da parte del danneggiato (lett. b), alla messa a disposizione delle informazioni e della documentazione necessaria all'apertura del sinistro (lett. c) e all'assistenza degli assicurati nella compilazione delle denunce (lett. d).
B.
4. LE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE (DEROGHE ASSUNTIVE E INCOMPLETEZZA DELLA
DOCUMENTAZIONE).
Nella comunicazione di recesso, inoltre, le compagnie fanno riferimento ad irregolarità emerse in sede di audit nella gestione dei contratti assicurativi quali sforamento del limite di anzianità all'adesione ed a scadenza, mancanza di documentazione relativa agli acconti sulle buste paga;
sforamento del montante ai fini dell'assunzione del rischio;
omessa richiesta del questionario sanitario e cedolini pagina 15 di 21 malattia per presenza di malattia superiore a 10 gg. consecutivi sulla busta paga;
mancata indicazione del capitale assicurato sul modulo vita.
Occorre anzitutto notare come gli addebiti mossi riguardino in parte la conclusione di contratti assicurativi con soggetti che non rispettavano i criteri soggettivi richiesti ed in parte l'incompletezza o la mancanza di documentazione contrattuale.
Gli addebiti mossi a seguito del completamento dell'attività di audit sono stati specificati nella comunicazione via mail del 17.5.2023 (doc. 20 di parte attrice) da a CP_9 Parte_2 nella quale si individuavano le asserite violazioni, distinguendo, in relazione ai mesi da gennaio ad aprile 2023, le deroghe dai criteri assuntivi, riscontrate in un caso nel mese di gennaio, in cinque nel mese di febbraio, in quattro nel mese di marzo, in otto nel mese di aprile, dalle omissioni o incompletezze di natura documentale.
A fronte della comunicazione da parte della la ha preso posizione in ordine Controparte_1 Pt_1 ad ogni specifica pratica con la mail del 24.5.2023 (doc. 21 di parte attrice). La non Controparte_1 ha documentato ulteriori scambi di comunicazioni in merito, limitandosi a produrre in sede di costituzione, all'allegato n. 14 denominato “relazione”, un documento privo di qualsiasi intestazione e sottoscrizione, nel quale si fa riferimento non soltanto a pratiche relative all'anno 2023 ma anche ad anni precedenti. Il contenuto di tale relazione è stato tempestivamente contestato dalla parte attrice nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c.
All'atto della costituzione, la difesa della Compagnie convenute ha inoltre evidenziato, riportando alcuni prospetti relativi al rapporto Sinistri Polizze, che negli anni 2022 e 2023 la gestione dei contratti da parte della avrebbe determinato, a fronte di costi di intermediazione alti, risultati negativi, Pt_1 essendosi verificati sinistri in percentuale superiore al 100%. Ha imputato tale situazione alla concessione di molteplici deroghe assuntive sotto la gestione del precedente amministratore delegato e ha quindi giustificato, per un verso, la revoca di tali deroghe e, per l'altro, la richiesta di rinegoziazione della misura delle provvigioni applicabili ai contratti con la Tuttavia, occorre Pt_1 osservare che nella stessa comparsa di costituzione, e precisamente a pag. 11 dell'atto difensivo, è stato chiaramente affermato che “le deroghe assuntive sono state pacificamente concesse dalle
Compagnie a così come le Compagnie hanno sottoscritto i piani di Parte_1 incentivazione”. Dalla stessa prospettazione di parte convenuta emerge, quindi, la circostanza che i dedotti risultati negativi ottenuti negli anni 2022 e 2023 erano stati, quanto meno in parte, determinati dalle stesse condizioni accordate con il consenso della e della , con la Controparte_1 CP_5 conseguenza che i medesimi, ove anche effettivamente esistenti, non possono costituire presupposto giustificativo del recesso per giusta causa, avendo sotto tale profilo l'agente agito in linea con le condizioni accordate dalla preponente.
Con riferimento invece alle specifiche contestazioni relative al periodo gennaio - aprile 2023, deve ricordarsi che i rilievi contestati, ove pure effettivamente costituenti irregolarità documentali e deroghe pagina 16 di 21 ai criteri assuntivi stabiliti dalle compagnie, attengono ad un numero di contratti particolarmente limitato rispetto al totale di quelli conclusi che ammonta, secondo la prospettazione di parte attrice, non contestata specificamente dalle convenute, a circa 3.700.
Da quanto esposto ed in applicazione dei principi enunciati in precedenza al punto B.1, emerge che i comportamenti imputati alla anche ove in concreto accertate le marginali violazioni contestate Pt_1 con comunicazione via mail del 17.5.2023, non costituiscono in concreto presupposto per il venir meno del rapporto fiduciario, in considerazione delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale.
Deve quindi accertarsi l'insussistenza della giusta causa di recesso, con la conseguenza che il procedimento dovrà proseguire ai fini del completamento dell'istruttoria necessaria per la quantificazione delle indennità dovute all'attore ed a tal fine, con separata ordinanza, viene disposta la rimessione della causa sul ruolo.
C. LA DOMANDA DELL'INTERVENUTO.
è intervenuto nel presente procedimento, nel termine fissato per il deposito della CP_4 memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c., proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti delle compagnie convenute, asseritamente subito per effetto delle condotte diffamatorie che sarebbero state attuate ai suoi danni.
Più nello specifico nell'atto di intervento è stato dedotto che , direttore generale Parte_7 delle società convenute, nel giugno 2023, avrebbe mosso gravi accuse al precedente amministratore sostenendo che il suo operato fosse stato gravemente pregiudizievole nei riguardi delle CP_4 compagnie convenute e volto invece a favorire il Gruppo Today Finance, con la concessione di condizioni vantaggiose e particolari, con allusione a vantaggi non meglio specificati, ma motivati da interessi personali. L'intervenuto ha aggiunto che il suo operato nella vicenda doveva ritenersi del tutto irreprensibile e di aver svolto il suo mandato nell'esclusivo interesse delle compagnie. Al fine di sostenere una responsabilità diretta della e della in ordine alle condotte Controparte_1 CP_5 diffamatorie, ha rilevato che tali soggetti nella comparsa di risposta nell'ambito del presente giudizio, anche se con formule vaghe, hanno sostenuto sostanzialmente la versione secondo cui il dott. CP_4 avrebbe garantito un trattamento di favore alla con pregiudizio in danno delle Parte_1 medesime. Ha inoltre dedotto che delle azioni compiute dal dott. nell'esercizio delle sue Pt_7 funzioni avrebbero dovuto rispondere le società presso le quali egli rendeva le proprie prestazioni professionali.
Le compagnie convenute hanno dedotto l'inammissibilità della domanda proposta con l'atto di intervento e comunque la sua infondatezza.
In relazione all'oggetto della domanda proposta dall'interveniente in giudizio ai sensi dell'art. 105
c.p.c., la Suprema Corte ha chiarito che anche se tale disposizione esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene pagina 17 di 21 materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità' dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14844 del 27/06/2007, negli stessi termini Sez. 3 - , Ordinanza n. 4912 del 16/02/2023). Considerato che la domanda del dott. attiene a circostanze che si sarebbero verificate in riferimento alla CP_4 medesima vicenda riguardante il recesso delle compagnie dai contratti di agenzia con la società attrice, deve ritenersi in relazione all'oggetto della domanda principale l'esistenza di una connessione che giustifica l'intervento in tale procedimento.
Con riguardo al momento processuale in cui l'intervento è avvenuto, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., tale attività processuale può avvenire fino a che non vengano precisate le conclusioni e che tuttavia il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non siano più consentiti alle parti, dovendosi pacificamente intendere tale locuzione limitata al piano istruttorio e non estensibile a quello assertivo (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023 secondo cui “in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria”). Da quanto esposto consegue che, anche sotto il profilo delle preclusioni processuali,
l'intervento del dott. deve ritenersi del tutto rituale, dovendosi di contro consentire alle CP_4 controparti di difendersi nel merito non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dal terzo, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3238 del 05/02/2024).
pagina 18 di 21 Deve quindi valutarsi nel merito la fondatezza della domanda, scrutinando anzitutto l'ammissibilità e la rilevanza delle richieste di prova orale formulate nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. e ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Dal momento che i capitoli di prova n.
1-3 attengono a circostanze relative esclusivamente al comportamento che sarebbe stato tenuto dal dott. deve ritenersi che la loro Parte_7 decisività ai fini della risoluzione della controversia è strettamente correlata alla imputabilità alle società convenute di comportamenti tenuti dall'agente, questione che viene affrontata immediatamente di seguito, mentre il cap. n. 4 attiene a circostanze generiche relative alle precedenti esperienze professionali del dott. peraltro non oggetto di specifica contestazione. CP_4
Anche se nell'atto di intervento non è fatto esplicito riferimento alla disposizione che prevede la responsabilità del datore di lavoro per fatto illecito posto in essere dal dipendente (art. 2049 c.c.), tenuto conto delle scarne allegazioni dell'intervenuto, deve comunque ritenersi che almeno in parte, per quello che riguarda le dichiarazioni che sarebbero state rese dal dott. , la difesa Pt_7 CP_4 abbia inteso far valere tale ipotesi di responsabilità in capo alle società convenute.
Deve sul punto ricordarsi che, ai fini della ricorrenza della responsabilità c.d. institoria, è necessario che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il medesimo abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo atteso che colui che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi;
non è quindi richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dai dipendente, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (cfr. in tal senso Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4951 del 06/04/2002 secondo cui “la responsabilità indiretta del committente per fatto dannoso del dipendente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. postula l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno” e
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19167 del 29/09/2005 secondo cui “la responsabilità indiretta del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal suo dipendente postula l'esistenza del rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente l'esistenza di un rapporto di "occasionalità necessaria", nel senso che l'incombenza svolta deve aver determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo agli ordini ricevuti, purché sempre nell'ambito delle proprie mansioni”). pagina 19 di 21 Nel caso di specie, la difesa del dott. on ha neppure allegato la ricorrenza del presupposto di CP_4 occasionalità necessaria ai fini della operatività della responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Sotto altro aspetto non è stata adeguatamente specificata neppure la condotta che sarebbe stata tenuta direttamente dalle Compagnie, produttiva del danno reputazionale, in quanto si fa semplicemente riferimento al contenuto della comparsa di costituzione delle compagnie, in cui si sarebbe sostenuta la versione dei fatti secondo cui l'attività svolta dal dott. avrebbe CP_4 determinato un pregiudizio alle compagnie ed un vantaggio indebito alla Parte_1
Anche sotto tale profilo la domanda non risulta fondata: a prescindere dalla possibilità di valutare come diffamatorie affermazioni contenute in atti processuali strettamente inerenti ai fatti di causa ed oggetto di accertamento, si deve notare che nella comparsa di costituzione in oggetto il nominativo del dott. ompare soltanto in due passi: il primo a pag. 4 in cui si riferisce che l'effettivo incremento CP_4 dei premi intermediati da si è verificato dal 2021 con l'assunzione delle funzioni di Pt_1 amministratore delegato di entrambe le compagnie ed il secondo a pag. 6 in cui si espone che solo successivamente al rinnovo delle cariche con la nomina del nuovo presidente e direttore generale le compagnie si erano avvedute di una molteplicità di deroghe assuntive concesse sotto la gestione alle finanziarie intermediate da Il contenuto di tali passi dello scritto CP_4 Parte_1 difensivo non giustifica alcun addebito di comportamento diffamatorio direttamente a carico delle convenute.
Peraltro, anche sotto il profilo dell'allegato danno non patrimoniale, il terzo intervenuto non ha fornito alcun elemento concreto sulla base del quale ritenere la sua effettiva ricorrenza, limitandosi genericamente a sostenere il pregiudizio in considerazione della circostanza che egli ha operato per lunghi anni nell'ambito del settore assicurativo a livello apicale.
Conclusivamente la domanda proposta dall'intervenuto deve ritenersi del tutto infondata e pertanto va respinta.
D. IL REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE.
Con riguardo ai rapporti tra attore e compagnie convenute, le spese di lite verranno regolate con la sentenza che definirà il giudizio, mentre deve statuirsi sulla liquidazione con riguardo alla domanda dell'intervenuto, dovendo essere posto l'onere delle spese a carico di secondo il CP_4 criterio della soccombenza, tenuto conto del valore della controversia individuato come indeterminabile dallo stesso intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe svolte nei confronti delle convenute e definitivamente pronunciando in relazione alla domanda dell'intervenuto, così provvede:
- dichiara l'insussistenza della giusta causa in ordine ai recessi operati da Controparte_1
e con riguardo ai contratti di agenzia
[...] Controparte_5 stipulati con la Parte_1
pagina 20 di 21 - respinge la domanda proposta da nei confronti di e CP_4 Controparte_1 [...]
; Controparte_5
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore corso del procedimento con riguardo ad attore e convenuti, come da separata ordinanza;
- condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore delle CP_4 convenute, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
- spese al definitivo in relazione ai rapporti tra attore e convenuti.
Così deciso in Roma il 27.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6906 del ruolo generale per l'anno 2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 17.11.2025, vertente
TRA
P.IVA. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante dott. , Parte_2 con il patrocinio degli avv. Paolo Martinello e Anna Silvia Soravia, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
CF (P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_3 entrambe in persona del presidente del consiglio di amministrazione CP_3 con il patrocinio degli avv. Giorgio Albe e Gabriele Gianduia, giuste procure prodotte in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
E
C.F. ), CP_4 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Kilian Sabbadin, giusta procura prodotta in allegato all'atto di intervento
INTERVENUTO
OGGETTO: contratto di agenzia.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni del 16-
19.9.2025. pagina 1 di 21 FATTO E DIRITTO
La ha convenuto di fronte a questo Tribunale la e la Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo l'emissione delle seguenti statuizioni: Controparte_5
1. accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza, del recesso per giusta causa comunicato da e in data Controparte_1 Controparte_5
23.06.2023 e, conseguentemente, condannare e Controparte_1 [...]
a corrispondere a le seguenti somme: i. € Controparte_5 Parte_1
523.298,72 a titolo indennità sostitutiva del preavviso ex art. 13 A.N.A. 2003; ii. € 240.463,00 a titolo di somma aggiuntiva ex art. 18 bis A.N.A. 2003,- ovvero le diverse somme che risulteranno dovute per tali titoli in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, somme da maggiorarsi di interessi legali moratori ai sensi del D.L. 231/2001 e s.m.i. a decorrere dalla cessazione del rapporto (23.06.2023) ovvero, in subordine, dalla data di avvio del presente giudizio ex art. 1284 IV° co., cod. civ. e rivalutazione monetaria;
2. condannare in ogni caso e Controparte_1 Controparte_5
a corrispondere a le seguenti somme: i. € 121.434,00 a titolo di
[...] Parte_1 indennità di cessazione del rapporto agenziale dovute ex art. 27 A.N.A. 2003, ii. € 46.817,92 a titolo di indennità di cessazione del rapporto agenziale dovute ex art. 28 A.N.A. 2003; iii. €
268.563,14 a titolo di provvigioni residue (inclusi i c.d. diritti) spettanti a sulle Parte_1 polizze e/o Convenzioni emesse antecedentemente al recesso di CF e CF Life e non contabilizzate, maturate sino alla cessazione del rapporto;
iv. € 291.550,00 a titolo di sovra provvigioni (c.d. rappel) spettanti a sulle polizze e/o Convenzioni emesse e Parte_1 contabilizzate, maturate sino alla cessazione del rapporto;
v. € 2.148.440,59 a titolo di provvigioni dovute a ex art. 1748 cod. civ. sugli affari conclusi e rinnovati Parte_1 da CF e con terzi (finanziarie e istituti bancari) Controparte_5 che aveva in precedenza acquisito come clienti e/o riservati all'Agenzia; vi. € Pt_1
500.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da e Parte_1 causato dalle comunicazioni false, diffamatore e denigratorie inviate e diffuse da
[...]
e , ovvero le diverse somme che risulteranno dovute per i predetti titoli in CP_1 CP_5 corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, ovvero ritenute di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., somme da maggiorarsi di interessi legali moratori ai sensi del D.L.
231/2001 a decorrere dalla cessazione del rapporto (23.06.2023) ovvero, in subordine, CP_6 dalla data di avvio del presente giudizio ex art. 1284 IV° co., cod. civ. e rivalutazione monetaria;
3. disporre ai sensi dell'art. 120 c.p.c. la pubblicazione del dispositivo della sentenza, entro 30 giorni dalla sua comunicazione, su almeno due quotidiani nazionali e due locali (città di Roma),
pagina 2 di 21 oltre che sulla home page del sito web di e Controparte_1 [...] per almeno 30 giorni consecutivi, il tutto a cura e spese delle Controparte_5 convenute, autorizzando l'attrice, in mancanza, a provvedervi a sue spese e salvo il recupero del costo da parte di e Controparte_1 Controparte_5 Co
4. condannare e life Compagnia a Controparte_1 Controparte_5 rifondere all'attrice le spese e le competenze di difesa, oltre rimborso spese, cpa ed iva.
A tal fine ha esposto: - di svolgere attività di distribuzione assicurativa, essendo iscritta nella Sezione
A del registro unico degli intermediari presso l'IVASS; - di aver acquisito specifica esperienza nell'ambito del settore del credito assicurativo con particolare riguardo al segmento della cessione del Co quinto dello stipendio (CQS) e della pensione (CQP); - che nel 2017 e gli avevano affidato CP_5 mandato agenziale e contestualmente sottoscritto con l'agenzia un accordo commerciale per la distribuzione delle coperture assicurative CQS e CQP finalizzato alla realizzazione del piano industriale predisposto dalle mandanti;
- che l'accordo commerciale aveva previsto:
1. l'affidamento in via esclusiva all'agente dello sviluppo e gestione delle Convenzioni di Credito, Vita e Pensionati rilasciate dalle Compagnie per la copertura assicurativa CQS e CQP alle Banche e Finanziarie, ricomprese nell'elenco allegato sub 1 all'accordo commerciale, in ragione dei rapporti già consolidati da tempo da con tali partner;
2. Il rinnovo di anno in anno qualora i risultati ottenuti fossero in Pt_1 linea con le aspettative del piano industriale delle Compagnie;
- che erano stati concordati piani di incentivazione annuali, in forza dei quali al raggiungimento di determinati obiettivi di nuova produzione all'agente sarebbe stato riconosciuto in aggiunta al compenso provvigionale ricorrente il diritto al pagamento di ulteriori compensi provvigionali calcolati in percentuale rispetto alle spese di emissione applicate alle polizze CQS;
- che, a decorrere dall'anno 2022, era stato concordata, su richiesta dell'allora amministratore delegato di na riduzione dei compensi provvigionali, Pt_3 CP_4 con limitazione dell'aliquota massima al 12%; - che fino all'anno 2022 il rapporto contrattuale tra le parti era proseguito con piena reciproca soddisfazione, tenuto conto del pieno conseguimento degli obiettivi produttivi;
- che dal 2017 al 2022 la aveva promosso la conclusione di polizze CQS e Pt_1
CQP per un volume complessivo di premi di € 43 milioni, maturando provvigioni per oltre € 5 milioni;
- che in tutti gli anni richiamati erano stati raggiunti e superati gli obiettivi produttivi;
- che nell'anno 2023 non erano stati rinnovati i piani di incentivazione commerciale nei confronti della ed erano state Pt_1 decise improvvise ed unilaterali modifiche delle condizioni assuntive delle coperture assicurative offerte ai clienti e previste dalle convenzioni in corso, modifiche attuate con modalità scorrette ed illecite, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede;
- che con riferimento ai criteri assuntivi, in un primo momento con missive del marzo 2023 erano state concesse ulteriori aperture con riferimento ad alcuni clienti, mentre a distanza di pochi giorni con missiva del 6.4.2023 le convenute avevano comunicato una sostanziale modifica dei criteri assuntivi delle polizze tale da escludere un'ampia fascia di assicurati dalle condizioni agevolate di copertura;
- che, in data 30.4.2023, le pagina 3 di 21 compagnie convenute avevano deciso di non rinnovare l'incarico all'amministratore delegato dott.
- che, in data 2.5.2023, la CF aveva chiesto alla di avvisare le finanziarie della CP_4 Pt_1 immediata chiusura delle deroghe assuntive concesse in precedenza;
- che, con missiva in data
17.5.2023, CF aveva comunicato l'esito delle verifiche effettuate sui campioni di polizze intermediate, dalle quali sarebbe emersa la presenza di posizioni che non rispettavano i criteri assuntivi o la cui documentazione era incompleta o mancante;
- che, in data 1.6.2023, CF aveva comunicato la lista delle aperture commerciali che la Compagnia aveva deciso di revocare;
- che il contenuto di tale comunicazione era stato portato a conoscenza dei clienti in data 8.6.2023; - che, nel contempo, era Co stata inviata alla una missiva di contestazione e diffida in relazione alle condotte posta in atto a danno dell'agente ed in particolare il mancato rinnovo del piano di incentivazione commerciale,
l'improvvisa revoca delle deroghe assuntive e le inusuali modalità con cui era stato condotto l'audit, evidenziandosi altresì che l'audit era stato condotto da Methis Lab s.r.l., anch'essa intermediario assicurativo concorrente della - che, in data 23.6.2023, CF e avevano inviato a Pt_1 CP_5 Pt_1 comunicazione di recesso per giusta causa dal rapporto agenziale, nella quale erano stati contestati comunicazioni indebite nei confronti di aventi come contenuto la valutazione di alcune Parte_4 condotte che sarebbero state tenute dalle Compagnie e svariate irregolarità assuntive, con conseguente venir meno del rapporto fiduciario;
- che in data 30.6.2023 il contenuto della dichiarazione di recesso era stato dettagliatamente contestato, con richiesta di pagamento delle indennità di cui agli artt. 27 e 28 ANA 2003, dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 13 comma
IV ANA 2003, della somma aggiuntiva ex art. 12 bis, art. 18 e 12 A ANA 2003 e di quanto dovuto a titolo di provvigioni e sovra provvigione sulle polizze emesse fino alla cessazione del rapporto, nonché
a titolo di provvigioni maturate sulle polizze emesse nel corso della durata residua delle convenzioni;
- Co che e avevano contestato genericamente le predetta comunicazione;
- che in data CP_5
26.7.2023 erano state avviate le operazioni di riconsegna, a cui l aveva dato corso, pur Pt_5 contestando l'illegittimità del recesso per giusta causa;
- che era stata espletata la procedura di mediazione, con esito negativo;
- che doveva essere ritenuta l'illegittimità ed infondatezza del recesso Co esercitato da e;
- che in particolare gli addebiti contestati avrebbero dovuto essere ritenuti CP_5 totalmente insussistenti;
- che non corrispondeva al vero che la avesse affermato nella Pt_1 comunicazione inviata a che le Compagnie avrebbero posto in essere Parte_6 comportamenti illegittimi;
- che comunque la revoca delle deroghe assuntive era stata attuata con modalità in contrasto con i principi di correttezza e trasparenza previsti dagli artt. 1375 e 1749 c.c. nonché dalla normativa di settore (art. 183 comma I codice delle assicurazioni private); - che doveva ritenersi non fondato anche l'addebito relativo alle pretese irregolarità assuntive nel periodo gennaio- maggio 2023; - che le pratiche asseritamente irregolari avrebbero riguardato un totale di n. 15 posizioni assicurative a fronte di un numero complessivo di 3.715 contratti intermediati nel periodo in osservazione;
- che in 12 casi in realtà non ricorreva alcuna irregolarità assuntiva, mentre nei 3 pagina 4 di 21 restanti casi il rilievo era risultato marginale e non idoneo a determinare pregiudizi;
- che comunque non poteva ritenersi ricorrente il presupposto del grave inadempimento;
- che le convenzioni assicurative con i clienti di erano state poi rinnovate ed affidate a Methis Lab;
- che spettava al Pt_1 preponente fornire la prova in ordine alla sussistenza del grave inadempimento dell'agente tale da legittimare il recesso;
- che il recesso per giusta causa avrebbe dovuto essere sorretto da un inadempimento così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto;
- che nel caso di specie la giusta causa non avrebbe potuto essere ritenuta sussistente, in quanto le condotte contestate non erano in effetti ricorrenti e comunque si sarebbe trattato di condotte del tutto marginali;
- che, al contrario, le compagnie convenute avevano violato gli obblighi di lealtà, correttezza e buona fede, abusando del diritto;
- che per effetto dell'accertamento della illegittimità del recesso per giusta causa si sarebbero dovute riconoscere alla società attrice l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 13 IV comma ANA 2003 e la somma aggiuntiva ex art. 18 bis ANA 2003; - che tali importi si sarebbero dovuti calcolare considerando come base di calcolo le provvigioni maturate nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ammontanti ad € 2.148.440,59; - che di conseguenza era maturato il diritto ad € 523.298,72 ai sensi dell'art. 13 e ad € 240.463,00 ai sensi dell'art. 18 bis;
- che in ogni caso si sarebbero dovute ritenere dovute le indennità di cui all'art. 27 ANA 2003 e l'indennità ramo vita ex art. 28 ANA;
- che la prima veniva richiesta in conformità del conteggio effettuato da CF per l'importo di € 121.434,00 da ritenersi non contestato;
- che in relazione all'indennità ex art. 28 non era stato contestato il conteggio fornito dall'Agenzia per € 46.817,92; - che comunque erano maturati ulteriori crediti provvigionali residui (€ 268.563,14) e sovra provvigioni (€
291.550,00); - che inoltre spettavano le provvigioni ai sensi dell'art. 1748 c.c. derivate da affari conclusi dalle convenute con clienti in precedenza acquisiti da - che in mancanza di specifica Pt_1 documentazione da fornirsi dalla controparte tale credito poteva essere quantificato in € 2.148,440,59 pari alla misura della provvigioni maturate da nel corso dell'anno 2022; - che si sarebbe dovuto Pt_1 risarcire anche il danno non patrimoniale determinato dalla lesione all'immagine, da quantificarsi in €
500.000,00; - che si sarebbe dovuta disporre la pubblicazione dell'estratto della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c..
Si sono costituite in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_5
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
[...]
A tal fine hanno dedotto: - che da anni operava nel settore delle polizze che Controparte_1 assicurano il rischio impiego ai sensi dell'art. 54 legge 180/1950 in relazione ai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio;
- che la società attrice è una agenzia assicurativa che ha iniziato ad operare nel maggio 2017; - che, in data 24.5.2017, la aveva stipulato con le società Parte_1 convenute separati mandati agenziali;
- che quindi all'epoca della conclusione dei mandati la società attrice non aveva maturato una preesistente particolare competenza in materia;
- che entrambe le pagina 5 di 21 compagnie convenute nell'anno 2017 disponevano di un portafoglio CQS assai più rilevante rispetto a quello intermediato dalla società attrice;
- che l'effettivo incremento dei premi intermediati dalla Pt_1 era avvenuto dal 2021 con l'assunzione delle funzioni di amministratore delegato di entrambe le compagnie da parte del dott. in data 12.2.2021; - che da quell'epoca in effetti si era CP_4 riscontrato un rilevante incremento dei premi intermediati dalla (nel 2021 circa il 70% e nel Pt_1
2022 circa il 50%); - che nei primi mesi del 2023 era stato rilevato un importante aumento del numero di sinistri che aveva determinato la necessità di approfondire il tema delle attività dei distributori;
- che in particolare era emerso che la distribuzione della società attrice presentava un rapporto sinistri/premi superiore rispetto a quello degli altri distributori, mediamente nella misura di 11 punto percentuali;
- che di converso il costo di distribuzione relativo alla era superiore rispetto agli altri nella misura Pt_1 in media del 12% dei premi;
- che quindi si era rilevato che le compagnie perdevano rilevantissimi importi in relazione ai contratti distribuiti dalla , per l'effetto complessivo di un rapporto Parte_1 sinistri/premi prossimo al 95 % e dell'elevatissimo costo del distributore, quasi tre volte superiore alla media di mercato;
- che in termini economici la distribuzione di polizze da parte della aveva Pt_1 comportato una perdita di € 4.900.000,00 a carico delle compagnie;
- che quindi non erano stati rinnovati gli incentivi per l'anno 2023; - che l'amministratore delegato era stato incaricato dal consiglio di amministrazione di rinegoziare con l'agente le condizioni del rapporto contrattuale, senza che però fosse ottenuto un risultato positivo;
- che soltanto successivamente al rinnovo delle cariche societarie era emerso che sotto la gestione erano state concesse molteplici deroghe assuntive alle CP_4 finanziarie intermediate dalla - che quindi erano stati stipulati contratti con coefficienti di Pt_1 rischiosità maggiori rispetto a quelli accettabili, che avevano determinato un aumento del rapporto sinistri premi;
- che il regime delle deroghe era stato sospeso, al fine di interrompere le perdite subite;
- che la aveva reagito inviando a tutti i clienti una comunicazione in cui riferiva che “la Pt_1
Compagnia sta cercando contatti diretti con alcune finanziarie per sinistri di cui rifiuta il pagamento”; - che era poi pervenuta comunicazione del 15.6.2023 da parte del difensore della che costituiva Pt_1 la manifestazione della impossibilità della prosecuzione, seppure provvisoria, del rapporto di agenzia;
- che la comunicazione inviata dalla società attrice a tutti i clienti conteneva espressioni di particolare gravità, non corrispondendo al vero la circostanza che le compagnie non avessero informato l'agente dei saldi tecnici delle polizze;
- che, inoltre, si faceva riferimento alla ricerca di contatti diretti da parte della Compagnia con alcune delle finanziarie, in contrasto con le regole stabilite nel rapporto di mandato, secondo cui la sarebbe stato unico soggetto autorizzato ad interloquire con i clienti Pt_1 anche sulla tematica dei sinistri;
- che tale ricostruzione non corrispondeva al vero, in quanto i mandati conferiti alla non prevedevano in alcun modo la gestione del sinistro in capo all'agente; - che il Pt_1 contenuto di tale comunicazione doveva ritenersi particolarmente grave, essendo stato denunciato un comportamento delle Compagnie che sarebbe stato caratterizzato dalla volontà di non liquidare i sinistri, con attuazione di scorrettezze nei confronti dell'agente; - che tale comportamento doveva pagina 6 di 21 ritenersi particolarmente grave e tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario;
- che peraltro a seguito dell'espletamento di un audit sull'attività dell'intermediario erano emerse irregolarità costituite dalla comunicazione agli intermediari di condizioni non autorizzate dalle compagnie e dalla trasmissione di pratiche con documentazione sanitaria anomala o mancante, valutazione creditizia e valutazione limiti pensionistici insoddisfacente e documentazione reddituale carente;
- che quindi il recesso per giusta causa doveva ritenersi del tutto legittimo;
- che era stato necessario individuare un nuovo distributore per la vendita di polizze;
- che il rapporto con il nuovo distributore era stato intrapreso soltanto successivamente alla risoluzione dei contratti;
- che l'attuazione di deroghe assuntive aveva determinato perdite patrimoniali per le compagnie pari ad € 4.900.000,00; - che l'agente aveva sistematicamente violato la disposizione di cui all'art. 1746 c.c.; - che le domande di condanna formulate da controparte nei confronti delle convenute dovevano ritenersi proposte in via solidale;
- che i rapporti dovevano invece ritenersi distinti, con la conseguenza che la domanda cumulativa avrebbe dovuto essere ritenuta del tutto infondata;
- che l'indennità sostitutiva del preavviso non avrebbe dovuto essere riconosciuta, in presenza di recesso per giusta causa;
- che le indennità ex art. 27 e 28 ANA invece dovevano ritenersi dovute anche in caso di recesso per giusta causa, dovendo tuttavia tenersi conto dei crediti maturati dalle compagnie successivi alla chiusura del rapporto;
- che non sussisteva alcun credito per provvigioni maturate prima del recesso, non essendo ancora scaduto il termine di 15 mesi previsto per l'applicazione degli storni provvigionali;
- che le provvigioni ai sensi dell'art. 1748 II comma c.c. non potevano ritenersi dovute, in quanto le nuove convenzioni stipulate con taluni clienti prima seguiti dalla non potevano ritenersi conseguenza Pt_1 dell'attività svolta dalla società attrice, essendo state escluse le deroghe assuntive;
- che non sussisteva neppure il presupposto per il riconoscimento del danno non patrimoniale;
- che le compagnie si riservavano di valutare iniziative risarcitorie nei confronti dei responsabili di comportamenti individuali che avevano determinato perdite gravi.
È intervenuto volontariamente in giudizio il dott. chiedendo di condannare le CP_4 compagnie convenute al risarcimento del danno non patrimoniale patito e ad astenersi dall'adottare o consentire condotte diffamatorie nei suoi confronti, con emissione di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni eventuale futura violazione.
A tal fine ha dedotto: - che successivamente alla conclusione del suo mandato professionale con le compagnie convenute, il sig. , direttore generali delle predette società, nel giugno Parte_7
2023, nell'esercizio delle sue funzioni aveva espresso giudizi lesivi della sua reputazione, asserendo che il medesimo aveva favorito il Gruppo Today Finance, concedendo delle condizioni vantaggiose e particolari, - che aveva iniziato a svolgere attività di consulenza professionale per le compagnie convenute nel maggio 2018; - che nel corso di una attività ispettiva svolta dalla IVASS aveva rappresentato la che aveva a sua volta ricevuto mandato da CF Parte_8
pagina 7 di 21 e - che pertanto tali ultime società avevano avuto modo di valutare la sua CP_1 CP_5 professionalità; - che nel maggio 2020 era stato incaricato di redigere una relazione sulle problematiche delle Compagnie, incarico rinnovato per l'anno successivo;
- che in data 12.2.2021 i CP CDA di e CF lo avevano nominato quale nuovo membro del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione e gli avevano conferito mandato quale amministratore delegato;
- che nel maggio
2021 aveva dovuto affrontare il tema della revisione del piano strategico esistente;
- che aveva sempre informato il Consiglio di Amministrazione in relazione alle attività svolte in ossequio ai principi di collegialità e condivisione;
- che aveva dovuto affrontare una situazione aziendale molto complessa, per cui era stato necessario sostenere spese rilevanti;
- che, al momento del conferimento del suo Co mandato, la era già presente nella rete distributiva delle società - che, nel periodo 2021 e Pt_1
2022, i risultati raggiunti dalle compagnie erano stati in linea con le previsioni;
- che i risultati ottenuti nel ramo cessione del quinti dalle compagnie hanno contribuito al raggiungimento di tali obiettivi;
- che i prospetti depositati dalle compagnie in ordine al rapporto sinistri premi ed ai costi dell'attività di agenzia della dovevano ritenersi contraddetti dai documenti aziendali;
- che dalla relazione Pt_1 inviata dalla dott. , responsabile della funzione attuariale, si evinceva al contrario che Persona_1 il risultato era stato del 94 % per l'esercizio 2021 e del 92 % nel 2022, con la conseguenza che le compagnie avevano ottenuto una marginalità netta del 65 e dell'8%.; - che in relazione al settore CQS era stata prevista una strategia di crescita controllata, che valorizzasse la competitività e la tenuta tecnica;
- che, in realtà, le condizioni di favore erano state concesse a finanziarie riconducibili a tutti gli intermediari e comunque nel rispetto di adeguati criteri tecnici;
- che peraltro in relazione alle provvigioni riconosciute a il ruolo svolto dal dott. era stato quello di limitare e Pt_1 CP_4 rinegoziare gli importi;
- che nella riunione del CDA del 21.2.2023 aveva fornito una analisi particolareggiata della struttura della rete CQS, ma il consigliere aveva proposto di recedere Pt_9 dal mandato con a causa delle provvigioni ritenute troppo elevate;
- che il CQS rappresentava Pt_1 una importante parte del fatturato della Compagnia Rami danni e della Compagnia Vita e di questi il
55% era intermediato da - che aveva quindi evidenziato l'importante apporto di tale tipologia di Pt_1 contratti e chiesto di valutare in maniera specifica percorsi di revisione delle condizioni contrattuali;
- che nell'aprile 2023 il suo mandato era cessato per scadenza;
- che quindi la prestazione professionale svolta non poteva che essere considerata completa e di alto profilo, essendo peraltro le scelte operate sempre state condivise con l'organo collegiale;
- che la non aveva beneficiato di Pt_1 alcun privilegio;
- che nel giugno 2023 il dott. direttore generale della Parte_7 [...] aveva sostenuto che il dott. avesse avuto rapporti personali e privilegiati con CP_1 CP_4
, con la conseguenza che era stato garantito un trattamento di favore, con pregiudizio Parte_1 economico per la compagnia;
- che anche nella costituzione per l'odierno giudizio, seppure in forma vaga, era stata sostenuta la medesima versione;
- che quindi le società avrebbero dovuto essere pagina 8 di 21 ritenute responsabili delle azioni compiute dal dott. , con conseguente condanna al Pt_7 risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa.
Depositate le memorie integrative e respinte le istanze di prova orale, sono state respinte le istanze di emissione di ordinanze ai sensi degli artt. 186 bis e ter c.p.c. È stata ritenuta l'opportunità di disporre la rimessione della causa in decisione in ordine alla questione della legittimità del recesso per giusta causa intimato. A seguito del deposito degli scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 17.11.2025.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione contrattuale intimata dalla convenuta, di accertamento, in conseguenza, del diritto alla corresponsione delle indennità di cessazione del rapporto e del diritto al risarcimento del danno, oltre che l'accertamento di crediti non ancora soddisfatti dipendenti dal rapporto contrattuale in essere, nonché la domanda proposta dal terzo intervenuto di condanna delle compagnie convenute al risarcimento del danno per condotte asseritamente diffamatorie.
A. LE VICENDE DEI CONTRATTI DI AGENZIA INTERCORSI TRA LE PARTI.
Appare opportuno ricapitolare sinteticamente, come segue, gli elementi principali della vicenda contrattuale, come emergenti dalla documentazione prodotta:
- in data 24.5.2017, tra la e le due compagnie convenute vengono conclusi Parte_1 due contratti di agenzia (doc 2 e 3 di parte attrice, doc. 5 e 6 di parte convenuta), che contengono, quali principali clausole rilevanti ai fini della decisione della presente controversia, le seguenti:
i) quella relativa alle fonti normative (art. 2 presente in entrambi i contratti ), in cui si prevede che i rapporti tra agente e compagnia siano disciplinati, oltre che dal mandato sottoscritto denominato incarico, dall'accordo nazionale agenti vigente e dalle successive eventuali edizioni, nonché dalle disposizioni del codice civile, del codice delle assicurazioni private, nonché dalle disposizioni emanate dalla compagnia in corso di incarico, oltre che dalle norme contabili ed assuntive in uso presso la compagnia;
ii) quella relativa all'oggetto dell'incarico (art. 3 presente in entrambi i contratti), in cui si prevede che l'agente si impegna a promuovere stabilmente, professionalmente ed autonomamente, a proprio rischio e spese in una zona territorialmente definita,
l'acquisizione di contratti assicurativi nei rami esercitati dalla compagnia, con compenso a sole provvigioni, nel rispetto delle norme risultanti dall'incarico, appendici ed allegati e da quelli successivamente convenuti, nonché dalle istruzioni impartite dalla compagnia. Oggetto specifico dell'incarico è costituito dall'attività stabile di presentare proporre promuovere la conclusione di contratti assicurativi per conto della società, nonché di gestire, conservare ed amministrare il portafoglio affidato all'Agenzia, collaborando alle attività connesse, previste nel presente incarico;
pagina 9 di 21 iii) quella relativa ai limiti nell'assunzione dei rischi e nella conclusione e gestione dei contratti (art. 3 bis presente in entrambi i contratti) in cui si precisa che la compagnia si riserva la facoltà di cessare, sospendere o limitare l'esercizio di uno o più rami e l'assunzione di una o più tipologie di rischi rientranti nell'incarico, tuttavia con un preavviso di almeno 60 giorni;
iv) quella relativa alla decorrenza /scioglimento del mandato (art. 6), secondo cui il mandato avrà efficacia dalla data di ricezione da parte dell'agente della copia debitamente firmata in ogni sua parte e di sua spettanza, inviata per posta elettronica certificata, ovvero dalla data di sottoscrizione dello stesso nel caso in cui il mandato sia sottoscritto presso la sede della Compagnia o agenzia. Il mandato è conferito a tempo indeterminato e con facoltà delle parti di risolvere il rapporto in qualsiasi momento, secondo le norme e modalità dell'accordo nazionale agenti in vigore;
nel contratto sottoscritto con la l'art. 6 contiene ulteriori specificazioni in ordine alle ipotesi di CP_5 scioglimento e revoca dell'incarico rinviando esplicitamente all'accordo nazionale agenti e specificamente agli artt. 12,14, 15, 16, 17 e 18, quest'ultimo in particolare relativo al recesso per giusta causa;
v) quella relativa alla provvigione (art. 14) che prevede che a totale compenso di tutta l'attività agenziale, sia acquisitiva che gestionale svolta per incarico dell'agente, ivi compresa la gestione dei sinistri, delle liquidazioni/riscatti/variazioni di polizza sia direttamente sia per il tramite dei suoi collaboratori la compagnia medesima, si accorda all'agente esclusivamente il compenso provvigionale allegato all'incarico, riservandosi la compagnia nella predisposizione di nuovi prodotti oggetto di commercializzazione di stabilire il relativo trattamento provvigionale;
la liquidazione delle provvigioni è rateizzata per le polizze per le quali sia stato concordato, ferma restando l'unicità del premio, il pagamento dello stesso in forma frazionata;
vi) quanto all'ambito territoriale all'allegato 1 è stabilito che il territorio di competenza dell'agenzia sia individuato nel comune di Roma e nella provincia di Roma;
vii) quanto alla distinta provvigionale, all'allegato 2, sono specificate le percentuali sul premio imponibile riconosciute per ogni singolo prodotto assicurativo e si precisa che la provvigione è ricorrente e comprende il corrispettivo dell'acquisto e dell'incasso e spetta sui premi regolarmente perfezionati ed incassati;
relativamente ad annullamenti di polizze con restituzione di parte del premio è previsto l'addebito della percentuale corrispondente;
- nella medesima data tra e e Parte_1 Controparte_1 [...]
è stato sottoscritto accordo commerciale (doc. 7 di parte attrice) per la Controparte_5 distribuzione delle coperture assicurative cessione quinto stipendio e cessione quinto pagina 10 di 21 pensione, in cui si fa riferimento all'obiettivo di sviluppo delle Compagnie in tale ambito con previsione di affidamento in esclusiva alla della gestione dei rapporti con le Pt_1 banche/finanziarie indicate nell'allegato 1; si prevede inoltre che le Compagnie avrebbero verificato alla data del 31.12.2018 i risultati ottenuti dalla con riferimento ai livelli di Pt_1 sviluppo e nuova produzione in termini di premi emessi per la copertura assicurativa a favore della cessione del quinto dello stipendio e della cessione del quinto della pensione, come indicato nel piano industriale 2017/2018 delle compagnie, potendo decidere se sciogliere il rapporto di esclusiva concesso alla Pt_1
- in data 7.3.2023 (doc. 13 di parte attrice), risulta trasmessa da di Controparte_7 [...] al legale rappresentante della e per conoscenza a CP_1 Pt_1 CP_4 comunicazione avente ad oggetto “aperture 2023” in cui vengono precisate le deroghe assuntive autorizzate;
- in data 29.3.2023 (doc. 14 di parte attrice), risulta trasmessa sempre da Controparte_7 ulteriore comunicazione in ordine alle deroghe assuntive, in cui si faceva riferimento all'età dell'assicurato alla decorrenza;
- in data 6.4.2023 (doc .15 di parte attrice) lo stesso ha inviato comunicazione in cui era CP_7 precisato che, in relazione alla deroga assuntiva relativa all'età, il riferimento doveva intendersi alla scadenza e non alla decorrenza;
- in data 12.4.2023 (doc 16 di parte attrice), la ha riscontrato tale comunicazione Pt_1 rilevando che si trattava di una modifica sostanziale delle condizioni già concordate;
- in data 2.5.2023 (doc 19 di parte attrice), la CF Assicurazioni ha comunicato la modifica dei criteri assuntivi come da tabella allegata alla mail;
- in data 17 maggio 2023 (doc. 20 di parte attrice), la CF Assicurazioni ha comunicato i risultati delle verifiche effettuate sui campioni delle polizze intermediate tra gennaio e aprile 2023, evidenziando il mancato rispetto dei criteri assuntivi e la mancanza o incompletezza della documentazione;
- in data 24.5.2023 (doc. 21 di parte attrice), la ha contestato specificamente il contenuto Pt_1 dei rilievi mossi;
- in data 1.6.2023 (doc. 22 di parte attrice, doc. 11 di parte convenuta), la ha Controparte_1 comunicato le deroghe assuntive revocate, chiarendo che sarebbero state accettate pratiche assunte secondo le deroghe soltanto se la modulistica precontrattuale fosse stata firmata entro e non oltre il 9.6.2023, termine poi prorogato al 30.6.2023;
- in data 8.6.2023, la ha provveduto a comunicare alla clientela la chiusura delle deroghe Pt_1 con riferimento alle convenzioni CF, inviando la mail il cui contenuto è riprodotto al doc. 25 di parte attrice mail inviata a e doc. 12 di parte convenuta); Parte_4
pagina 11 di 21 - in data 15.6.2023, la ha inviato comunicazione di contestazione e diffida in relazione Pt_1 alle condotte attuate dalla CF (doc. 26 di parte attrice doc. 13 di parte convenuta);
- in data 23.6.2023 (doc. 1 di parte attrice), e hanno inviato Controparte_1 CP_5 comunicazione di recesso per giusta causa dal rapporto agenziale;
- in data 30.6.2023, la ha contestato la legittimità del recesso, chiedendo il pagamento di Pt_1 quanto dovuto a titolo di indennità di rapporto di cui agli artt. 27 e 28 2003, di indennità CP_8 sostitutiva del preavviso ex art. 13, comma IV A.N.A. 2003, di somma aggiuntiva ex art. 12 bis, art. 18 e art. 12 A, 2003 e di quanto dovuto a titolo di provvigioni/diritti e sovra- CP_8 provvigione (c.d. rappel) sulle polizze emesse sino alla cessazione del rapporto, nonché a titolo di provvigioni maturate sulle polizze emesse nel corso della durata residua delle
Convenzioni;
- in data 26.7.2023, sono state avviate le operazioni di riconsegna, ribadendosi la contestazione della legittimità del recesso per giusta causa.
B. LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITA' DEI RECESSI PER GIUSTA CAUSA INTIMATI DA CF
ASSICURAZIONI E CF LIFE.
B.1 I PRINCIPI REGOLATORI DEL RECESSO PER GIUSTA CAUSA IN MATERIA DI CONTRATTO
DI AGENZIA.
L'art. 1751 c.c., nell'individuare le indennità dovute all'agente in caso di cessazione del rapporto, contiene anche la nozione di giusta causa di recesso, che si identifica in una inadempienza imputabile all'agente, la quale per la sua gravità non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119
c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cfr. in tal senso Sez. L - , Ordinanza n. 16802 del
23/06/2025). Tali principi sono applicabili anche nei rapporti di agenzia intercorrenti tra due soggetti che svolgono le rispettive attività in forma societaria, come affermato di recente nell'ordinanza della
Sez. 2 - , n. 18030 del 23/06/2023 secondo cui “il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c.; sicché in caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con pagina 12 di 21 modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il Giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'art. 2119 cc, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia” (negli stessi termini Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
22246 del 04/08/2021).
B.2 IL CONTENUTO DELLA CONTESTAZIONE MOSSA DALLE COMPAGNIE.
La parte attrice chiede che venga accertata l'insussistenza della giusta causa a sostegno dei recessi operati, con la conseguente maturazione in suo favore del diritto a percepire tutte le indennità di fine rapporto previste dall'accordo nazionale agenti.
Va ricordato che il recesso per giusta causa è stato intimato dalle Compagnie convenute con comunicazione del 23.6.2023, avente il seguente tenore con specifico riguardo alle condotte addebitate alla Pt_1
“spett.le Today Finance S.r.l., con la presente comunichiamo formale recesso per giusta causa e senza preavviso dal mandato agenziale per i seguenti motivi. Il mese scorso un Consigliere delle
Compagnie e (qui di seguito, Controparte_1 Controparte_5 Co congiuntamente “ ) è stato notiziato – da parte di – di una mail inviata per Vs. Parte_6 conto alla Finanziaria, nella quale nel comunicare la revoca delle deroghe concesse, riferite anche alla
Campagna Commerciale 2022, con decorrenza 30.06.2023, e, dunque, la nuova operatività da seguirsi con decorrenza dal 1° luglio p.v., la Vostra società ha fatto riferimento in modo del tutto improprio, ad alcune condotte – a Vostro dire illegittime – che le Compagnie starebbero attuando sia con riferimento alle suddette deroghe, sia relativamente alla gestione di alcuni sinistri. Ebbene, nello specifico, con nostro sommo stupore, avete comunicato alla finanziaria - del tutto impropriamente - che le Compagnie non avrebbero (e il condizionale è d'obbligo) fornito alla Vs. Società alcun elemento di verifica sull'andamento tecnico negativo registrato dalla stessa finanziaria (andamento che ha comportato la revoca delle suddette deroghe) e che la finanziaria avrebbe dovuto contattare in Pt_1 merito alla gestione di alcuni sinistri (per i quali è stato opposto un diniego di copertura). Nello specifico, asseriva che il primo contatto con la finanziaria – relativamente alla gestione sinistri – Pt_1 sarebbe spettato “in prima battuta” alla e solo successivamente alle Compagnie. Altre e-mail di Pt_1 analogo tenore sono state trasmesse successivamente ad altri clienti. Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente, la CF contesta recisamente la condotta posta in essere da nei Pt_1 confronti dei comuni clienti che danneggia gravemente l'immagine di CF, tenuto vieppiù conto che le dichiarazioni appaiono del tutto erronee, fuorvianti e non corrispondenti alla verità dei fatti e gettano discredito su CF.... Ma vi è più. A tale condotta, del tutto censurabile, le scriventi Compagnie hanno rilevato altresì – all'esito dell'audit svolta nel periodo gennaio/maggio 2023 – molteplici irregolarità pagina 13 di 21 assuntive poste in essere dalla Vs. agenzia (ex multis: sforamento del limite di anzianità all'adesione ed a scadenza, mancanza di documentazione relativa agli acconti sulle buste paga;
sforamento del montante ai fini dell'assunzione del rischio;
omessa richiesta del questionario sanitario e cedolini malattia per presenza di malattia superiore a 10 gg. consecutivi sulla busta paga;
mancata indicazione del capitale assicurato sul modulo vita;
etc…) in relazione a polizze che avrebbero dovuto essere emesse solo previa autorizzazione di CF. Il mancato rispetto dei criteri assuntivi, unitamente alle Co condotte sopra richiamate volte a screditare l'immagine di e del suo corretto operato, ha comportato il venir meno del rapporto fiduciario, oltre che una gravissima violazione del mandato agenziale. La non ha, infatti, svolto l'incarico conferito con la diligenza richiesta, adottando tra Pt_1
l'altro criteri assuntivi del tutto difformi da quelli richiesti dalle Compagnie e causando, con tale ultima condotta, una rilevante destabilizzazione dell'andamento tecnico complessivo del prodotto a danno delle Compagnie medesime.
In ragione di quanto sopra, le scriventi comunicano formalmente alla il recesso per giusta Pt_1 causa, senza alcun preavviso, con decorrenza dalla data odierna, diffidandovi altresì dal porre in essere ulteriori attività scorrette e denigratorie a danno delle Compagnie, con ampia riserva di agire presso le competenti sedi giudiziarie per il ristoro di tutti i danni patiti e patiendi”.
Emerge chiaramente dalla lettura della contestazione mossa che il recesso risulta fondato sulle dedotte improprie comunicazioni e su irregolarità assuntive. Appare necessario esaminare separatamente i due diversi addebiti al fine di verificare se i medesimi costituiscano idoneo presupposto per il recesso per giusta causa.
B.
3. LE IMPROPRIE COMUNICAZIONI.
Le compagnie convenute hanno denunciato anzitutto la circostanza, non oggetto di contestazione, che la ha inviato ai clienti comunicazione avente il seguente tenore: “Buon giorno a tutti, con la Pt_1 presente vi comunichiamo, nostro malgrado, che la Compagnia a suo insindacabile ed unilaterale giudizio ha deciso di revocare, con effetto 30 giugno, tutte le deroghe personalizzate a voi concesse e rinnovate compresa la campagna estiva, e di conseguenza potranno essere assunte pratiche, con tali criteri, solo per quei finanziamenti che riporteranno la modulistica contrattuale (Moduli Assicurativi Vita
e Danni) firmata entro e non oltre il 30/06/2023. Pertanto, a far data dal 01/07/2023 bisognerà attenersi, solo ed esclusivamente, a quanto regolamentato dall'All. A mod. 05/21 al testo della
Convenzione. Tale decisione deriva, sempre a detta della Compagnia, dall'andamento tecnico negativo registrato dalla Vostra Società del quale peraltro non ci fornisce alcun elemento di verifica.
Comunichiamo altresì che la Compagnia sta cercando contatti diretti con alcune finanziarie per sinistri di cui rifiuta il pagamento e ciò costituisce ulteriore novità rispetto al passato e soprattutto riguardo alle regole da rispettare nel rapporto di mandato di collaborazione con la che è l'unico soggetto Pt_1 autorizzato ad interloquire in prima battuta direttamente con voi, anche sulla tematica sinistri, fermo pagina 14 di 21 restando il diritto della Compagnia di essere debitamente edotta come peraltro sempre avvenuto in passato”.
Hanno quindi sostenuto che, per effetto di tale comportamento tenuto dall'agente, sarebbe venuto meno il necessario rapporto fiduciario, tanto che la situazione creatasi non avrebbe consentito la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, mentre la difesa della ha dedotto che in tale Pt_1 comunicazione non potesse individuarsi alcuna violazione dei doveri contrattuali.
È opportuno analizzare, nello specifico, il contenuto della comunicazione, al fine di vagliare la fondatezza delle argomentazioni delle parti.
Con riferimento alla prima parte della missiva, va rilevato che in essa non si fa altro che riferire la revoca, decisa dalle Compagnie, delle deroghe personalizzate, con decorrenza dal 30 giugno e la conseguente necessità di attenersi, per il periodo successivo, alla regolamentazione contenuta nell'allegato A mod. 05/21. Si tratta di circostanza di fatto che risulta documentalmente, come già esposto nel precedente paragrafo, e che l'agente ha legittimamente comunicato ai clienti, per renderli edotti dell'applicazione futura di diverse condizioni contrattuali. La comunicazione prosegue con il riferimento alla motivazione addotta dalle Compagnie in relazione a tale modifica (andamento tecnico negativo registrato), con la precisazione che non era stato fornito alcun elemento di verifica.
La rispondenza ai fatti di tale passo della comunicazione emerge dal contenuto della mail del 6.6.2023 inviata da di in cui è chiaramente esposto che la revoca delle Controparte_7 Controparte_1 concessioni relative alla campagna commerciale 2022 aveva l'obiettivo di riportare in equilibrio l'andamento tecnico (cfr. doc. 24 della produzione di parte attrice).
In relazione alla seconda parte della comunicazione, riguardante i contatti diretti che le Compagnie avrebbero instaurato con alcune finanziarie, emerge che l'agente si è limitato ad evidenziare il comportamento tenuto dalle convenute in ordine alla gestione diretta di alcuni sinistri, in contrasto con quanto previsto dalle lettere di incarico all'art. 10, ove è stabilito che spetta all'agente in caso di sinistro svolgere le attività relative alla raccolta della prescritta denuncia ed immediato inoltro della comunicazione di danno alla Direzione Generale della Compagnia (lett. a), all'invio di ogni documento che dovesse pervenirgli da parte del danneggiato (lett. b), alla messa a disposizione delle informazioni e della documentazione necessaria all'apertura del sinistro (lett. c) e all'assistenza degli assicurati nella compilazione delle denunce (lett. d).
B.
4. LE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE (DEROGHE ASSUNTIVE E INCOMPLETEZZA DELLA
DOCUMENTAZIONE).
Nella comunicazione di recesso, inoltre, le compagnie fanno riferimento ad irregolarità emerse in sede di audit nella gestione dei contratti assicurativi quali sforamento del limite di anzianità all'adesione ed a scadenza, mancanza di documentazione relativa agli acconti sulle buste paga;
sforamento del montante ai fini dell'assunzione del rischio;
omessa richiesta del questionario sanitario e cedolini pagina 15 di 21 malattia per presenza di malattia superiore a 10 gg. consecutivi sulla busta paga;
mancata indicazione del capitale assicurato sul modulo vita.
Occorre anzitutto notare come gli addebiti mossi riguardino in parte la conclusione di contratti assicurativi con soggetti che non rispettavano i criteri soggettivi richiesti ed in parte l'incompletezza o la mancanza di documentazione contrattuale.
Gli addebiti mossi a seguito del completamento dell'attività di audit sono stati specificati nella comunicazione via mail del 17.5.2023 (doc. 20 di parte attrice) da a CP_9 Parte_2 nella quale si individuavano le asserite violazioni, distinguendo, in relazione ai mesi da gennaio ad aprile 2023, le deroghe dai criteri assuntivi, riscontrate in un caso nel mese di gennaio, in cinque nel mese di febbraio, in quattro nel mese di marzo, in otto nel mese di aprile, dalle omissioni o incompletezze di natura documentale.
A fronte della comunicazione da parte della la ha preso posizione in ordine Controparte_1 Pt_1 ad ogni specifica pratica con la mail del 24.5.2023 (doc. 21 di parte attrice). La non Controparte_1 ha documentato ulteriori scambi di comunicazioni in merito, limitandosi a produrre in sede di costituzione, all'allegato n. 14 denominato “relazione”, un documento privo di qualsiasi intestazione e sottoscrizione, nel quale si fa riferimento non soltanto a pratiche relative all'anno 2023 ma anche ad anni precedenti. Il contenuto di tale relazione è stato tempestivamente contestato dalla parte attrice nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c.
All'atto della costituzione, la difesa della Compagnie convenute ha inoltre evidenziato, riportando alcuni prospetti relativi al rapporto Sinistri Polizze, che negli anni 2022 e 2023 la gestione dei contratti da parte della avrebbe determinato, a fronte di costi di intermediazione alti, risultati negativi, Pt_1 essendosi verificati sinistri in percentuale superiore al 100%. Ha imputato tale situazione alla concessione di molteplici deroghe assuntive sotto la gestione del precedente amministratore delegato e ha quindi giustificato, per un verso, la revoca di tali deroghe e, per l'altro, la richiesta di rinegoziazione della misura delle provvigioni applicabili ai contratti con la Tuttavia, occorre Pt_1 osservare che nella stessa comparsa di costituzione, e precisamente a pag. 11 dell'atto difensivo, è stato chiaramente affermato che “le deroghe assuntive sono state pacificamente concesse dalle
Compagnie a così come le Compagnie hanno sottoscritto i piani di Parte_1 incentivazione”. Dalla stessa prospettazione di parte convenuta emerge, quindi, la circostanza che i dedotti risultati negativi ottenuti negli anni 2022 e 2023 erano stati, quanto meno in parte, determinati dalle stesse condizioni accordate con il consenso della e della , con la Controparte_1 CP_5 conseguenza che i medesimi, ove anche effettivamente esistenti, non possono costituire presupposto giustificativo del recesso per giusta causa, avendo sotto tale profilo l'agente agito in linea con le condizioni accordate dalla preponente.
Con riferimento invece alle specifiche contestazioni relative al periodo gennaio - aprile 2023, deve ricordarsi che i rilievi contestati, ove pure effettivamente costituenti irregolarità documentali e deroghe pagina 16 di 21 ai criteri assuntivi stabiliti dalle compagnie, attengono ad un numero di contratti particolarmente limitato rispetto al totale di quelli conclusi che ammonta, secondo la prospettazione di parte attrice, non contestata specificamente dalle convenute, a circa 3.700.
Da quanto esposto ed in applicazione dei principi enunciati in precedenza al punto B.1, emerge che i comportamenti imputati alla anche ove in concreto accertate le marginali violazioni contestate Pt_1 con comunicazione via mail del 17.5.2023, non costituiscono in concreto presupposto per il venir meno del rapporto fiduciario, in considerazione delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale.
Deve quindi accertarsi l'insussistenza della giusta causa di recesso, con la conseguenza che il procedimento dovrà proseguire ai fini del completamento dell'istruttoria necessaria per la quantificazione delle indennità dovute all'attore ed a tal fine, con separata ordinanza, viene disposta la rimessione della causa sul ruolo.
C. LA DOMANDA DELL'INTERVENUTO.
è intervenuto nel presente procedimento, nel termine fissato per il deposito della CP_4 memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c., proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti delle compagnie convenute, asseritamente subito per effetto delle condotte diffamatorie che sarebbero state attuate ai suoi danni.
Più nello specifico nell'atto di intervento è stato dedotto che , direttore generale Parte_7 delle società convenute, nel giugno 2023, avrebbe mosso gravi accuse al precedente amministratore sostenendo che il suo operato fosse stato gravemente pregiudizievole nei riguardi delle CP_4 compagnie convenute e volto invece a favorire il Gruppo Today Finance, con la concessione di condizioni vantaggiose e particolari, con allusione a vantaggi non meglio specificati, ma motivati da interessi personali. L'intervenuto ha aggiunto che il suo operato nella vicenda doveva ritenersi del tutto irreprensibile e di aver svolto il suo mandato nell'esclusivo interesse delle compagnie. Al fine di sostenere una responsabilità diretta della e della in ordine alle condotte Controparte_1 CP_5 diffamatorie, ha rilevato che tali soggetti nella comparsa di risposta nell'ambito del presente giudizio, anche se con formule vaghe, hanno sostenuto sostanzialmente la versione secondo cui il dott. CP_4 avrebbe garantito un trattamento di favore alla con pregiudizio in danno delle Parte_1 medesime. Ha inoltre dedotto che delle azioni compiute dal dott. nell'esercizio delle sue Pt_7 funzioni avrebbero dovuto rispondere le società presso le quali egli rendeva le proprie prestazioni professionali.
Le compagnie convenute hanno dedotto l'inammissibilità della domanda proposta con l'atto di intervento e comunque la sua infondatezza.
In relazione all'oggetto della domanda proposta dall'interveniente in giudizio ai sensi dell'art. 105
c.p.c., la Suprema Corte ha chiarito che anche se tale disposizione esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene pagina 17 di 21 materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità' dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14844 del 27/06/2007, negli stessi termini Sez. 3 - , Ordinanza n. 4912 del 16/02/2023). Considerato che la domanda del dott. attiene a circostanze che si sarebbero verificate in riferimento alla CP_4 medesima vicenda riguardante il recesso delle compagnie dai contratti di agenzia con la società attrice, deve ritenersi in relazione all'oggetto della domanda principale l'esistenza di una connessione che giustifica l'intervento in tale procedimento.
Con riguardo al momento processuale in cui l'intervento è avvenuto, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., tale attività processuale può avvenire fino a che non vengano precisate le conclusioni e che tuttavia il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non siano più consentiti alle parti, dovendosi pacificamente intendere tale locuzione limitata al piano istruttorio e non estensibile a quello assertivo (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023 secondo cui “in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria”). Da quanto esposto consegue che, anche sotto il profilo delle preclusioni processuali,
l'intervento del dott. deve ritenersi del tutto rituale, dovendosi di contro consentire alle CP_4 controparti di difendersi nel merito non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dal terzo, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3238 del 05/02/2024).
pagina 18 di 21 Deve quindi valutarsi nel merito la fondatezza della domanda, scrutinando anzitutto l'ammissibilità e la rilevanza delle richieste di prova orale formulate nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. e ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Dal momento che i capitoli di prova n.
1-3 attengono a circostanze relative esclusivamente al comportamento che sarebbe stato tenuto dal dott. deve ritenersi che la loro Parte_7 decisività ai fini della risoluzione della controversia è strettamente correlata alla imputabilità alle società convenute di comportamenti tenuti dall'agente, questione che viene affrontata immediatamente di seguito, mentre il cap. n. 4 attiene a circostanze generiche relative alle precedenti esperienze professionali del dott. peraltro non oggetto di specifica contestazione. CP_4
Anche se nell'atto di intervento non è fatto esplicito riferimento alla disposizione che prevede la responsabilità del datore di lavoro per fatto illecito posto in essere dal dipendente (art. 2049 c.c.), tenuto conto delle scarne allegazioni dell'intervenuto, deve comunque ritenersi che almeno in parte, per quello che riguarda le dichiarazioni che sarebbero state rese dal dott. , la difesa Pt_7 CP_4 abbia inteso far valere tale ipotesi di responsabilità in capo alle società convenute.
Deve sul punto ricordarsi che, ai fini della ricorrenza della responsabilità c.d. institoria, è necessario che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il medesimo abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo atteso che colui che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi;
non è quindi richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dai dipendente, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (cfr. in tal senso Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4951 del 06/04/2002 secondo cui “la responsabilità indiretta del committente per fatto dannoso del dipendente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. postula l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno” e
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19167 del 29/09/2005 secondo cui “la responsabilità indiretta del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal suo dipendente postula l'esistenza del rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente l'esistenza di un rapporto di "occasionalità necessaria", nel senso che l'incombenza svolta deve aver determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo agli ordini ricevuti, purché sempre nell'ambito delle proprie mansioni”). pagina 19 di 21 Nel caso di specie, la difesa del dott. on ha neppure allegato la ricorrenza del presupposto di CP_4 occasionalità necessaria ai fini della operatività della responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Sotto altro aspetto non è stata adeguatamente specificata neppure la condotta che sarebbe stata tenuta direttamente dalle Compagnie, produttiva del danno reputazionale, in quanto si fa semplicemente riferimento al contenuto della comparsa di costituzione delle compagnie, in cui si sarebbe sostenuta la versione dei fatti secondo cui l'attività svolta dal dott. avrebbe CP_4 determinato un pregiudizio alle compagnie ed un vantaggio indebito alla Parte_1
Anche sotto tale profilo la domanda non risulta fondata: a prescindere dalla possibilità di valutare come diffamatorie affermazioni contenute in atti processuali strettamente inerenti ai fatti di causa ed oggetto di accertamento, si deve notare che nella comparsa di costituzione in oggetto il nominativo del dott. ompare soltanto in due passi: il primo a pag. 4 in cui si riferisce che l'effettivo incremento CP_4 dei premi intermediati da si è verificato dal 2021 con l'assunzione delle funzioni di Pt_1 amministratore delegato di entrambe le compagnie ed il secondo a pag. 6 in cui si espone che solo successivamente al rinnovo delle cariche con la nomina del nuovo presidente e direttore generale le compagnie si erano avvedute di una molteplicità di deroghe assuntive concesse sotto la gestione alle finanziarie intermediate da Il contenuto di tali passi dello scritto CP_4 Parte_1 difensivo non giustifica alcun addebito di comportamento diffamatorio direttamente a carico delle convenute.
Peraltro, anche sotto il profilo dell'allegato danno non patrimoniale, il terzo intervenuto non ha fornito alcun elemento concreto sulla base del quale ritenere la sua effettiva ricorrenza, limitandosi genericamente a sostenere il pregiudizio in considerazione della circostanza che egli ha operato per lunghi anni nell'ambito del settore assicurativo a livello apicale.
Conclusivamente la domanda proposta dall'intervenuto deve ritenersi del tutto infondata e pertanto va respinta.
D. IL REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE.
Con riguardo ai rapporti tra attore e compagnie convenute, le spese di lite verranno regolate con la sentenza che definirà il giudizio, mentre deve statuirsi sulla liquidazione con riguardo alla domanda dell'intervenuto, dovendo essere posto l'onere delle spese a carico di secondo il CP_4 criterio della soccombenza, tenuto conto del valore della controversia individuato come indeterminabile dallo stesso intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe svolte nei confronti delle convenute e definitivamente pronunciando in relazione alla domanda dell'intervenuto, così provvede:
- dichiara l'insussistenza della giusta causa in ordine ai recessi operati da Controparte_1
e con riguardo ai contratti di agenzia
[...] Controparte_5 stipulati con la Parte_1
pagina 20 di 21 - respinge la domanda proposta da nei confronti di e CP_4 Controparte_1 [...]
; Controparte_5
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore corso del procedimento con riguardo ad attore e convenuti, come da separata ordinanza;
- condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore delle CP_4 convenute, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
- spese al definitivo in relazione ai rapporti tra attore e convenuti.
Così deciso in Roma il 27.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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