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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/10/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa HE RA, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1283/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa, dall'avvocato Angelo Ranchino, elettivamente domiciliato Orvieto, via Cipriano Manente n. 38, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1 direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Terni, via Bramante 35/37, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 Persona_1 luglio 2015 rep. N.80974
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, ha Parte_1 impugnato il provvedimento dell' in data 30.09.2024 (cfr. all. A al CP_1 CP_ ricorso) con cui l' rideterminava la pensione n. 800007055896 - N_1
Cat. INVCIV, con decorrenza dal gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, e veniva ricalcolata e condotta a zero;
che “Pertanto da gennaio 2023 a dicembre 2023 sulla prestazione n.
044- 800007055896 Cat INVCIV l' ha corrisposto un pagamento CP_1 superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di Euro
5.368.09. Non potendo recuperare tale importo direttamente sulle pensioni di cui lei è titolare, il pagamento dovrà essere effettuato mediante avviso di pagamento PA … inviato in allegato, entro 30 giorni dalla notifica della presente” .
Deduceva che l'indebito del quale l' chiedeva la restituzione era stato CP_1 causato dal superamento dei limiti reddituali, in ragione del sopraggiunto godimento di pensione di riversibilità, maturata in data 02.03.2023, e come tale pienamente rilevabile dal casellario centrale delle pensioni, gestito dall'Ente, e dunque da elementi in piena conoscenza dello stesso (cfr. All. 3 al ricorso).
Evidenziava, non solo la propria buona fede ma anche la propria diligenza avendo inoltrato interpello formalmente all'Istituto tramite procedura
Combipat, in relazione alla preventiva verifica del diritto alla prestazione per l'anno 2023; che riceveva dall' la seguente risposta: “abbiamo CP_1 lavorato la prestazione e per quest'anno ha diritto”.
Richiamava la giurisprudenza in tema di indebito assistenziale, evidenziando l'irretroattività del provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti e decorrenza dei relativi effetti solo dalla data di comunicazione dello stesso al soggetto percipiente e chiedeva pertanto accertarsi che “la ricorrente non è tenuta a rimborsare alcuna somma percepita antecedentemente al 30.11.2024, o a quella data che sarà ritenuta di giustizia, e che pertanto quanto erogato dal gennaio al dicembre 2023 dall' , per il totale importo di Euro Controparte_2
5.368,09, deve considerarsi irripetibile in ragione delle causali in narrativa;
CONDANNARE l' alla restituzione di Controparte_2 quanto eventualmente percepito in violazione delle statuizioni della sentenza fino alla data del suo deposito maggiorato degli interessi al tasso legale dal versamento al saldo CONDANNARE il medesimo alla rifusione delle spese processuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Deduceva, in fatto, che la domanda relativa al diritto alla percezione tramite COMBIPAT era stata effettuata prima della liquidazione delle rate della pensione di reversibilità e aveva a riferimento le sole prestazioni - invalidità e pensione diretta – già percepite dalla ricorrente. Deducev, inoltre,a che la ricorrente aveva chiesto – e ottenuto – dilazione di pagamento e che ciò costituiva riconoscimento di debito, essendo stata avanzata la richiesta senza alcuna condizione/riserva di ripetizione il 16.12.2024 in data successiva all'iscrizione a ruolo del ricorso.
La causa di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
L'indebito scaturisce dal superamento del requisito reddituale a seguito di percezione di nuova prestazione pensionistica (pensione di reversibilità) da marzo 2023.
Non è inutile richiamare la normativa applicabile al caso di specie.
L'art. 35, comma 8, del D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. in L. 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art. 35, comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente. L'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. n. 78/2010, conv in l. n.
122/2010, ha inserito, nell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10-bis che così recita: “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Il legislatore ha quindi assimilato, quanto alla disciplina delle verifiche delle situazioni reddituali, le prestazioni assistenziali a quelle previdenziali.
L' art. 13 della legge 30.12.1991, n. 412, dispone, al comma 2: “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La nuova disciplina di cui all'art. 35, comma 10-bis, del D.L. n.
207/2008 (introdotto, come detto, dal D.L. n. 78/2010) è sostitutiva di quella precedente di cui ai commi 11-13 dello stesso art. 35 D.L. n 207/2008 che prevedevano un obbligo generalizzato di presentare comunicazione all'Istituto di previdenza relativa ai redditi entro il 30 giugno di ciascun anno, con conseguenti misure sanzionatorie in caso di omissioni. Essa rimette agli enti previdenziali la scelta dei tempi e delle modalità di comunicazione dei dati reddituali da parte di chi non effettui la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che, pur preavvertiti, omettano di comunicare la situazione reddituale. Laddove, invece, i percettori delle prestazioni presentino la dichiarazione dei redditi, CP_ non è necessaria alcuna specifica comunicazione all' il quale ha piena facoltà di accedere ai dati raccolti dall'Agenzia delle Entrate ed è quindi in grado di compiere le verifiche non appena le dichiarazioni siano state presentate. Infatti, nella citata circolare dell n. 47 del 16.3.2018 si legge:
«Per i “redditi conosciuti indirettamente”, cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'Amministrazione pubblica che detiene informazioni, o comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni, rilevanti ai fini del diritto o della misura di un trattamento pensionistico a carico dell' , il giorno in cui l medesimo ne ha avuto conoscenza coincide con la data di acquisizione dell'informazione in argomento. Ne consegue che, qualunque sia l'anno a cui l'indebito pensionistico si riferisca, il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione CP_ rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico dell'
». Le modalità e i termini entro cui effettuare la dichiarazione, a prescindere da invito espresso dell' , sono state stabilite con la circolare n. 195 del
30.11.2015 con la quale si è precisato che sono tenuti alla periodica dichiarazione reddituale, tra gli altri, coloro che non presentano dichiarazione fiscale o che percepiscono redditi rilevanti ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali ma non inclusi nella dichiarazione al fisco, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione sostitutiva, quali gli interessi sui titoli del debito pubblico.
È noto poi l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. sez.
6 - L,
Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, conforme Cass. sez. lav., Sentenza n.
13915 del 20/05/2021).
La Corte di cassazione ha inoltre affermato (Cass. ordin. n. 13223/2020) che CP_
”… infatti se è vero che, come sostiene l' , in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito CP_ stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' 4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. , v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.-
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). (…) 13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. (…)va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l già conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in CP_ legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito , l'art 3-ter del D.L. 850/1976, conv. in L. 29/1977, secondo cui
“Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore … degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, nonché l'art. 3, comma 9, del D.L. 173/1988, conv. in L. 291/1988, che recita: “Con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Si tratta di norme per un verso speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che pertanto cede loro il passo (v. Cass.
28163/2018; Cass. 19638/2015) e, per l'altro, generali rispetto alle regole in tema di indebito per insussistenza del requisito reddituale ove sussista un CP_ obbligo di comunicazione dei redditi all'
Quanto al caso di specie, come sopra evidenziato, L' art. 13 della legge
30.12.1991, n. 412, dispone, al comma 2: “L' procede annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico dell' . CP_2
Nel caso di specie, del tutto correttamente ha agito l' , che ha operato CP_2 il recupero una volta venuto a conoscenza dei redditi definitivi della ricorrente per l'anno 2023 (definitivi nel 2024) nei termini di legge. CP_ E, invero, la comunicazione prodotta da parte ricorrente è afferente all'annualità 2022, essendo stata presentata la domanda a marzo 2023,
l'anno di riferimento non poteva che essere il 2022.
Nel caso di specie non può farsi leva sul principio di affidamento ingenerato nel percettore dal prolungato comportamento inerte dell'ente, posto che CP_ nella specie l' nell'arco dell'anno successivo all'erogazione della pensione di reversibilità ha provveduto al ricalcolo della prestazione assistenziale.
CP_ Da qui la legittimità dell'operato di
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la posizione delle parti e la natura della controversia
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_
nei confronti nella causa iscritta al n. 1283/2024 R.G.A.C.:
[...]
1)rigetta il ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Terni, 28 ottobre 2025
Il giudice
HE RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa HE RA, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1283/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa, dall'avvocato Angelo Ranchino, elettivamente domiciliato Orvieto, via Cipriano Manente n. 38, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1 direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Terni, via Bramante 35/37, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 Persona_1 luglio 2015 rep. N.80974
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, ha Parte_1 impugnato il provvedimento dell' in data 30.09.2024 (cfr. all. A al CP_1 CP_ ricorso) con cui l' rideterminava la pensione n. 800007055896 - N_1
Cat. INVCIV, con decorrenza dal gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, e veniva ricalcolata e condotta a zero;
che “Pertanto da gennaio 2023 a dicembre 2023 sulla prestazione n.
044- 800007055896 Cat INVCIV l' ha corrisposto un pagamento CP_1 superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di Euro
5.368.09. Non potendo recuperare tale importo direttamente sulle pensioni di cui lei è titolare, il pagamento dovrà essere effettuato mediante avviso di pagamento PA … inviato in allegato, entro 30 giorni dalla notifica della presente” .
Deduceva che l'indebito del quale l' chiedeva la restituzione era stato CP_1 causato dal superamento dei limiti reddituali, in ragione del sopraggiunto godimento di pensione di riversibilità, maturata in data 02.03.2023, e come tale pienamente rilevabile dal casellario centrale delle pensioni, gestito dall'Ente, e dunque da elementi in piena conoscenza dello stesso (cfr. All. 3 al ricorso).
Evidenziava, non solo la propria buona fede ma anche la propria diligenza avendo inoltrato interpello formalmente all'Istituto tramite procedura
Combipat, in relazione alla preventiva verifica del diritto alla prestazione per l'anno 2023; che riceveva dall' la seguente risposta: “abbiamo CP_1 lavorato la prestazione e per quest'anno ha diritto”.
Richiamava la giurisprudenza in tema di indebito assistenziale, evidenziando l'irretroattività del provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti e decorrenza dei relativi effetti solo dalla data di comunicazione dello stesso al soggetto percipiente e chiedeva pertanto accertarsi che “la ricorrente non è tenuta a rimborsare alcuna somma percepita antecedentemente al 30.11.2024, o a quella data che sarà ritenuta di giustizia, e che pertanto quanto erogato dal gennaio al dicembre 2023 dall' , per il totale importo di Euro Controparte_2
5.368,09, deve considerarsi irripetibile in ragione delle causali in narrativa;
CONDANNARE l' alla restituzione di Controparte_2 quanto eventualmente percepito in violazione delle statuizioni della sentenza fino alla data del suo deposito maggiorato degli interessi al tasso legale dal versamento al saldo CONDANNARE il medesimo alla rifusione delle spese processuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Deduceva, in fatto, che la domanda relativa al diritto alla percezione tramite COMBIPAT era stata effettuata prima della liquidazione delle rate della pensione di reversibilità e aveva a riferimento le sole prestazioni - invalidità e pensione diretta – già percepite dalla ricorrente. Deducev, inoltre,a che la ricorrente aveva chiesto – e ottenuto – dilazione di pagamento e che ciò costituiva riconoscimento di debito, essendo stata avanzata la richiesta senza alcuna condizione/riserva di ripetizione il 16.12.2024 in data successiva all'iscrizione a ruolo del ricorso.
La causa di natura documentale, viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
L'indebito scaturisce dal superamento del requisito reddituale a seguito di percezione di nuova prestazione pensionistica (pensione di reversibilità) da marzo 2023.
Non è inutile richiamare la normativa applicabile al caso di specie.
L'art. 35, comma 8, del D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. in L. 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art. 35, comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente. L'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. n. 78/2010, conv in l. n.
122/2010, ha inserito, nell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10-bis che così recita: “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Il legislatore ha quindi assimilato, quanto alla disciplina delle verifiche delle situazioni reddituali, le prestazioni assistenziali a quelle previdenziali.
L' art. 13 della legge 30.12.1991, n. 412, dispone, al comma 2: “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La nuova disciplina di cui all'art. 35, comma 10-bis, del D.L. n.
207/2008 (introdotto, come detto, dal D.L. n. 78/2010) è sostitutiva di quella precedente di cui ai commi 11-13 dello stesso art. 35 D.L. n 207/2008 che prevedevano un obbligo generalizzato di presentare comunicazione all'Istituto di previdenza relativa ai redditi entro il 30 giugno di ciascun anno, con conseguenti misure sanzionatorie in caso di omissioni. Essa rimette agli enti previdenziali la scelta dei tempi e delle modalità di comunicazione dei dati reddituali da parte di chi non effettui la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che, pur preavvertiti, omettano di comunicare la situazione reddituale. Laddove, invece, i percettori delle prestazioni presentino la dichiarazione dei redditi, CP_ non è necessaria alcuna specifica comunicazione all' il quale ha piena facoltà di accedere ai dati raccolti dall'Agenzia delle Entrate ed è quindi in grado di compiere le verifiche non appena le dichiarazioni siano state presentate. Infatti, nella citata circolare dell n. 47 del 16.3.2018 si legge:
«Per i “redditi conosciuti indirettamente”, cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'Amministrazione pubblica che detiene informazioni, o comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni, rilevanti ai fini del diritto o della misura di un trattamento pensionistico a carico dell' , il giorno in cui l medesimo ne ha avuto conoscenza coincide con la data di acquisizione dell'informazione in argomento. Ne consegue che, qualunque sia l'anno a cui l'indebito pensionistico si riferisca, il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione CP_ rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico dell'
». Le modalità e i termini entro cui effettuare la dichiarazione, a prescindere da invito espresso dell' , sono state stabilite con la circolare n. 195 del
30.11.2015 con la quale si è precisato che sono tenuti alla periodica dichiarazione reddituale, tra gli altri, coloro che non presentano dichiarazione fiscale o che percepiscono redditi rilevanti ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali ma non inclusi nella dichiarazione al fisco, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione sostitutiva, quali gli interessi sui titoli del debito pubblico.
È noto poi l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. sez.
6 - L,
Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, conforme Cass. sez. lav., Sentenza n.
13915 del 20/05/2021).
La Corte di cassazione ha inoltre affermato (Cass. ordin. n. 13223/2020) che CP_
”… infatti se è vero che, come sostiene l' , in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito CP_ stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' 4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. , v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.-
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). (…) 13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. (…)va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l già conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in CP_ legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito , l'art 3-ter del D.L. 850/1976, conv. in L. 29/1977, secondo cui
“Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore … degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, nonché l'art. 3, comma 9, del D.L. 173/1988, conv. in L. 291/1988, che recita: “Con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Si tratta di norme per un verso speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che pertanto cede loro il passo (v. Cass.
28163/2018; Cass. 19638/2015) e, per l'altro, generali rispetto alle regole in tema di indebito per insussistenza del requisito reddituale ove sussista un CP_ obbligo di comunicazione dei redditi all'
Quanto al caso di specie, come sopra evidenziato, L' art. 13 della legge
30.12.1991, n. 412, dispone, al comma 2: “L' procede annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico dell' . CP_2
Nel caso di specie, del tutto correttamente ha agito l' , che ha operato CP_2 il recupero una volta venuto a conoscenza dei redditi definitivi della ricorrente per l'anno 2023 (definitivi nel 2024) nei termini di legge. CP_ E, invero, la comunicazione prodotta da parte ricorrente è afferente all'annualità 2022, essendo stata presentata la domanda a marzo 2023,
l'anno di riferimento non poteva che essere il 2022.
Nel caso di specie non può farsi leva sul principio di affidamento ingenerato nel percettore dal prolungato comportamento inerte dell'ente, posto che CP_ nella specie l' nell'arco dell'anno successivo all'erogazione della pensione di reversibilità ha provveduto al ricalcolo della prestazione assistenziale.
CP_ Da qui la legittimità dell'operato di
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la posizione delle parti e la natura della controversia
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_
nei confronti nella causa iscritta al n. 1283/2024 R.G.A.C.:
[...]
1)rigetta il ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Terni, 28 ottobre 2025
Il giudice
HE RA