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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1647 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Val D'Agri, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione in CP_ opposizione a con domanda riconvenzionale dall'avv. Antonio Peluso, elettivamente e domiciliato presso il suo studio in ZA (Sa), alla via Santa Maria della Neve n.8
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...], quale Controparte_2 C.F._2 legale rappresentante p.t. dell'omonima impresa di costruzione (P. Iva , con sede in P.IVA_1
ZA (Sa), alla via Ombrosa n.2, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Forte, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
ZA (Sa), alla via Roma n. 28,
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 4.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 5.10.2019, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 461/2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro il
18.10.2019 nel procedimento iscritto al n. 1270/2019 R.G., con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di euro 14.967,16, oltre interessi come da Controparte_2 domanda, nonché euro 495,50 per compensi del monitorio, di cui euro 145,50 per esborsi, nonché accessori di legge, in relazione alla fattura n. 7 del 6.11.2017 relativa ai lavori edili di ristrutturazione e recupero abitativo dell'immobile sito in ZA (Sa) alla via Val d'Agri.
L'opponente proponeva i seguenti motivi: 1) l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
2) la nullità e irrilevanza del titolo su cui si fondava la pretesa creditoria poiché la fattura relativa alla “ristrutturazione e recupero abitativo del sottotetto e di costruzione di abbaini ed intonaco esterno al fabbricato posto in ZA” rientrava nell'intera opera realizzata, contabilizzata e interamente pagata dal committente;
inoltre, evidenziava che l'oggetto indicato nella fattura n.
7. del 06.11.2017 oltre a essere generico non corrispondeva a nessuna pretesa creditoria di cui agli stati di avanzamento contabilizzati dalla direzione tecnica, né dallo stato di avanzamento finale non notificato al committente;
che, quindi, la suddetta fattura, essendo dichiarazione unilaterale pur idonea a costituire prova scritta del credito nella fase monitoria non era sufficiente a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa nel suddetto giudizio di merito;
3) l'infondatezza della pretesa creditoria siccome l'importo portato dagli stati di avanzamento dei lavori nonché quello portato dallo stato di avanzamento finale del
10.07.2017 del direttore dei lavori ing. veniva sottoscritto sia dall'opponente e sia CP_3 dall'impresa esecutrice dei lavori e giammai contestato da quest'ultimo; che Controparte_2 era stato pagato in parte in contanti, come da ricevute allegate e in parte a mezzo bonifici bancari da parte dei figli e;
che, anzi, l'importo complessivo corrisposto dal committente Pt_2 CP_4 nei confronti della ditta Ciorciari era pari a euro 137.112,93 maggiore di euro 2.635,93 rispetto a quella contabilizzata dalla direzione dei lavori pari a euro 134.477,00. Proponeva, quindi, domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di euro 2.635,93, nonché per il risarcimento del danno, da determinare a mezzo di ctu, in relazione alla mancata esecuzione a regola d'arte delle opere di rifiniture rimaste incompiute e incomplete e cioè della messa in opera dell'intonaco e del colore che scemava e cambiava tonalità, delle crepe lungo tutta la parete soprattutto lato nord-est del fabbricato, del distacco di parte dell'intonaco con i raccordi alle piastrelle negli spigoli del fabbricato e della mancata realizzazione della canna fumaria. Infine, si opponeva alla richiesta degli interessi moratori in quanto non sarebbero dovuti poiché la ditta si era obbligata a terminare l'opera entro 150 giorni dall'inizio dei lavori avvenuto il 1.04.2016 e, invece, essi terminavano dopo 18 mesi;
che quindi l'inadempimento era attribuibile solamente alla ditta esecutrice dei lavori, la quale si impegnava a versare al committente, a titolo di penale, la somma di euro 50,00 al giorno.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, per mancata negoziazione assistita, revocare ed annullare lo stesso nel merito ritendo infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria, conseguentemente, dichiarare inefficace e per l'effetto considerare mai emesso il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese di lite. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente condannare l'impresa edile per le ragioni di cui sopra al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti e subenti dall'opponente per la mancata realizzazione dei lavori a regola d'arte così come pattuito e concordato, danni da accertare quantificare e valutare con apposita CTU che in sin d'ora se ne chiede la nomina, oltre al pagamento della somma dovuta quale penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori, oltre alla restituzione della maggiore somma versata dall'opponente rispetto a quanto dovuto. Condannarsi parte opposta alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.08.2020 si costituiva il Controparte_2 quale premetteva che, nel mese di marzo 2016, l'opponente commissionava i lavori edili di ristrutturazione e recupero abitativo del sottotetto e di costruzione di abbaini e intonaco esterno dell'immobile sito in ZA (Sa) alla via Val d'Agri, destinato a propria abitazione, affidando la direzione dei lavori al tecnico di fiducia ing. che questi vigilava sull'esecuzione CP_3 dei lavori affinché avvenisse in conformità ai disegni e ai patti contrattuali, coordinando l'avanzamento delle opere edili e l'emissione dei pagamenti;
che veniva convenuto il completamento delle opere entro 150 giorni consecutivi dalla data di inizio dei lavori, nonché il pagamento dell'importo dello stato finale entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, con la previsione che, in caso di ritardo nel pagamento delle fatture, l'appaltatore aveva diritto alla corresponsione degli interessi al tasso del 5%; che quindi l'opposta in conformità agli obblighi assunti, eseguiva il progetto e gli ordini impartiti dal direttore dei lavori seguendo la tempistica della direzione dei lavori;
che né la committenza, né il direttore dei lavori contestavano i lavori eseguiti, tanto meno i tempi della consegna;
che solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, per la prima volta, l'opponente contestava la regolarità dei lavori e i tempi della consegna. In particolare, deduceva che la fattura n.7 del 6.11.2017 era riferita a una somma residua non corrisposta per i lavori di cui al contratto di appalto e non poteva esserci coincidenza tra l'importo riportato nello stato di avanzamento finale dei lavori di euro 18.492,30 e la fattura emessa di euro 13.606,51 oltre iva;
che detta fattura veniva consegnata a mani dall'opposto e giammai pagata, mentre la diffida a/r del 25.10.2017 veniva rifiutata dal destinatario;
che, a fronte degli stati di avanzamento, avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro Parte_1
141.888,33, oltre iva al 10%, pari a euro 14.188,33; che invece, l'opponente corrispondeva la somma di euro 131.601,67, oltre euro 5.511,29 a titolo di iva sugli acconti del 5.7.2016, del
20.09.2016 e 19.11.2016; che la somma ancora dovuta ammontava a euro 10.286,66 (€
141.888,33 - € 131.601,67), quale sorta capitale, oltre iva al 10%, pari alla somma di euro 8.677,04 a titolo di iva, risultante dalla differenza dell'iva dovuta (euro 14.188,33) e quella versata
(euro 5.511,29); che l'opponente non aveva considerato l'iva dovuta sull'importo dei lavori indicato negli stati di avanzamento lavori e nello stato finale, come pattuito dall'art. 17 contratto di appalto, secondo il quale l'importo totale dell'opera era da intendersi “con esclusione dell'Iva che sarà corrisposta nella misura del 10% dell'importo lavori”. Aggiungeva, altresì, che la domanda risarcitoria era infondata in quanto il verbale di ultimazione dei lavori del 10.07.2017, regolarmente sottoscritto dall'impresa appaltatrice, dal committente e dal direttore dei lavori, documentava le opere eseguite senza alcuna contestazione e/o riserve, la tempestiva e regolare ultimazione secondo le prescrizioni impartite;
che nonostante l'accettazione dei lavori, il committente, a distanza di oltre due anni e solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo di pagamento contestava i presunti vizi (quali parte dell'intonaco, canna fumaria e non meglio precisate opere), che avrebbe dovuto eccepire nei tempi e modi dettati dall'art. 1667 c.c.; che anche la censura in ordine al mancato rispetto del termine per la consegna dei lavori era infondato siccome non era un termine essenziale e tra l'altro la tempistica dei lavori era stata dettata dal direttore dei lavori poiché, in corso d'opera, venivano effettuati ulteriori lavori rispetto a quelli originariamente pattuiti come documentato dagli stati di avanzamento e dagli ordini elencati nel corpo dell'atto.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “1. autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per la corrispondente somma di € 10.286,66 oltre iva e interessi moratori convenzionali al 5%, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, l'improponibilità e/o
l'inammissibilità dell'opposizione e della domanda riconvenzionale ex adverso proposte e, per
l'effetto, rigettarle, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di €
10.286,66 oltre iva e interessi moratori convenzionali al 5%;
3. condannare, in ogni caso,
l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge”.
Con ordinanza del 23.09.2020, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
22,.09.2020, veniva rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda per mancata attivazione della negoziazione assistita, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente al minore importo di euro 10.286,66 e, infine, venivano i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa veniva istruita con prove essenzialmente documentali. All'udienza del 4.11.2025, sostituita con il deposito di scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previo deposito di giorni trenta per il deposito di note illustrative.
2. Passando a esaminare il merito della res controversa giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto riveste la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che la domanda introdotta con il ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di condanna all'adempimento contrattuale per responsabilità da inadempimento del debitore.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
3. L'opposizione va parzialmente accolta.
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo, ha proposto domanda di Controparte_2 adempimento con riferimento al credito vantato nei confronti dell'odierno opponente in virtù del contratto di appalto del marzo 2016 con il quale gli aveva affidato i lavori di Parte_1 ristrutturazione e recupero abitativo del sottotetto e di costruzione degli abbaini e dell'intonato esterno del fabbricato di sua proprietà, sito in ZA (Sa) alla via Val d'Agri. Il ricorrente, nella fase monitoria, ha prodotto in giudizio, oltre alla fattura n. 7 del 6.11.2017 di euro 14.967,16, di cui euro 13.06,51 per capitale ed euro 1.360,65 per iva al 10%, per il cui pagamento ha chiesto il decreto ingiuntivo, l'estratto autentico delle scritture contabili, il contratto di appalto sottoscritto da e da e lo stato avanzamento lavori finali sottoscritto dal Parte_1 Controparte_2 direttore dei lavori, ing. (all. n. 4 prod. parte opposta). L'opposto ha, inoltre, CP_3 depositato nella presente fase tutti gli stati di avanzamento dei lavori e le fatture n. 2 del
13.06.2016 di euro 16.550,74 oltre iva, n. 7 del 10.11.2016 di euro 18.551,93 oltre iva e n. 6 del
9.09.2016 di euro 15.000,00 oltre iva con gli estratti del registro contabile delle scritture contabili
(all.ti nn. 2, 5 e 6 prod. parte opposta).
Ebbene, il Tribunale ritiene che in forza del contratto di appalto e degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale, tutti documenti sottoscritti dall'opponente e non disconosciuti, l'opposta abbia provato la fonte del proprio diritto di credito e il quantum del credito vantato in favore di con le precisazioni che seguono. Parte_1
Nello specifico, l'importo totale risultante dai SAL e dallo stato finale è di euro 141.888,33
(=36.550,74+30.000,00+33.551,93+23.293,36+18.492,30).
ha provato documentalmente di avere versato a per i lavori di Parte_1 Controparte_2 ristrutturazione la somma di euro 82.000,00 in contanti, come di seguito meglio specificato: il
4.06.2016 euro 15.000,00, il 10.05.2016 euro 5.000,00, il 31.08.2016 euro 15.000,00, il 6.11.2016 euro 15.000,00, il 6.03.2017 euro 7.000,00, il 20.03.2017 euro 10.000,00, l'8.04.2017 euro 5.000,00 e il 23.07.2017 euro 10.000,00. L'opponente ha, inoltre, provato di aver corrisposto, a mezzo di tre bonifici effettuati dai figli e , le seguenti ulteriori somme: euro CP_4 Pt_2
18.205,81 iva inclusa il 5.07.2016, per pagamento fattura n. 2/2016; euro 16.500,00 iva inclusa il
20.09.2016, per la fattura n. 6/2016; euro 20.407,12 iva inclusa il 19.11.2016, per saldo fattura n.
7/2016 (all. prod. parte opponente e all. n. 5 prod. parte opposta), tutti importi, si ripete, comprensivi dell'iva al 10%, come indicato nelle singole fatture.
In definitiva, l'opponente ha versato a titolo di sorte capitale l'importo complessivo di euro
132.102,67 (= 82.000,00 in contanti + 50.102,67 a titolo di sorte capitale per le fatture n. 2/2016,
n. 6/2016 e n. 7/2016 a mezzo bonifici bancari).
Ne consegue che a fronte dell'importo complessivamente dovuto per i lavori di euro 141.888,33
(iva esclusa), sottratto quanto già versato a titolo di sorta capitale (euro 132.102,67), l'opponente resta debitore per i lavori oggetto di causa dell'importo di euro 9.785,66 oltre IVA al 10%.
4. Va invece respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dall'opponente.
Innanzitutto, le allegazioni sono del tutto generiche e non supportate da alcun tipo di prova documentale. La prova testimoniale articolata sul punto, per tali motivi, è stata dichiarata inammissibile.
Alla genericità e al difetto di prova della domanda, tra l'altro, non può supplire la richiesta di CTU che, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria sul punto (ex multis Trib. Roma sent. n.
4208 dell'1.03.2016; conf. Trib. Roma sent. n. 20123 del 7.10.2015), non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
pertanto, la richiesta di CTU deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Sul punto anche la suprema Corte è intervenuta affermando che “la consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento istruttorio al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti
o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche: essa non può quindi essere utilizzata per esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, ed è legittimamente negata qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. A tale principio fa eccezione soltanto l'ipotesi in cui la c.t.u. abbia carattere c.d. percipiente, ovverosia abbia ad oggetto elementi ritualmente allegati dalle parti, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti di cui dispone. Non è tuttavia riconducibile alla predetta fattispecie la consulenza volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi di volta in volta risultanti a debito del cliente siano stati calcolati ad un tasso superiore a quello soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, ovvero siano stati oggetto di capitalizzazione, dal momento che tale verifica, pur richiedendo il possesso di cognizioni di matematica finanziaria e tecnica bancaria, presuppone che sia stata già offerta la dimostrazione, non avente carattere tecnico, dei movimenti effettuati sul conto corrente, mediante la produzione delle relative schede o degli estratti conto periodici o di altri documenti idonei a fornire la prova” (Cass. n. 14521/2017).
In secondo luogo, come eccepito da parte opposta, solo a seguito del presente giudizio l'opponente ha contestato i vizi dell'opera e quindi non ha provveduto a contestare i vizi entro 60 giorni dalla scoperta come previsto dall'art. 1667 co 2 c.c..
Alla luce, dunque, delle suddette osservazioni la domanda riconvenzionale in esame deve ritenersi infondata e va rigettata.
In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta non essendo corretto l'importo indicato nella fattura n. 7 del 6.11.2017 posta a base del decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato e va condannato al pagamento dell'importo di euro 9.785,66 Parte_1 oltre IVA al 10% in favore di e interessi come richiesti con il ricorso monitorio Controparte_2 ex art. 5 d.lgs 231/2002 dalla data della domanda sino al soddisfo.
Non può essere accolta la domanda di pagamento degli interessi moratori di cui all'art. 17 del contratto di appalto non richiesti con il ricorso monitorio.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati, tenuto conto del valore della causa, ai valori medi per tutte le fasi e limitatamente all'attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 461/2019 emesso il 18.10.2019 dal Tribunale di Lagonegro;
2) condanna a corrispondere in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_2
9.78566 oltre IVA al 10% e interessi moratori ex art. 5 d.lgs 231/2002 dalla data della domanda sino al soddisfo.
3) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente; 4) condanna l'opponente al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_2 liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), da distrarsi nei confronti del procuratore costituito e dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Lagonegro, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara