Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 27982/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 27982.22 R.G.,
e vertente tra
, (C.F. Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Napoli alla via Giordano Bruno n. 156, in persona del suo le-
gale rappresentante pro tempore si , nonché per il sig. Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ed ivi res.te Parte_2 C.F._1
alla via S. Pasquale n. 24 e per la sig.ra , nata a [...] il Controparte_1
2.11.1991 (c.f. ) ivi res.te in via F. Crispi n. 139, rappre- C.F._2
sentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della procura speciale estesa su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, autenticata sia in forma cartacea che con idoneo dispositivo di firma digitale, dagli avv.ti
Teodoro Prizio ( ) e Lucio Di Pietro (C.F. CodiceFiscale_3 [...]
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla C.F._4
1
- Opponenti
Contro
con sede in Milano, via Valtellina 15/17, numero di Controparte_2
iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codi-
ce fiscale R.E.A. MI-2559090, iscritta nell'Elenco delle Società P.IVA_2
SPV al n. 35644.4 tenuto dalla Banca d'Italia, rappresentata dalla mandataria
( con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, Controparte_3
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi n. iscritta nel registro degli intermediari finanziari ex P.IVA_3
articolo 106 del decreto legislativo 385/1993) giusta procura del 11.5.2021, a ro-
gito del Notaio Dott. (Rep 144302 e Racc. 37203), registrata Persona_1
a Milano – DP II il 12.5.2021 al n. 47618 Serie 1T (All. 1), società a sua volta rappresentata dalla submandataria (con sede lega- Controparte_4
le in Milano Via Valtellina 15/17, numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA
giusta procura del 24.1.2023, a rogito del Notaio Dott. P.IVA_4 Per_1
(Rep 149423 e Racc. 39487), registrata a Milano – DP II il 30.1.2023
[...]
al n. 6790 Serie 1T (All. 2), in persona del procuratore nato Controparte_5
a Milano il 25.5.1973, in virtù di procura conferita con atto del 25.5.2020, a rogi-
to del Notaio Dott. di Milano (Rep 142719 - Racc. 36506), Persona_1
registrata a Milano – DP II il 27.5.2020 al n. 35001 Serie 1T (All. 3), rappresen-
tata e difesa dall'Avv. Dario Martella (C.F. ) del Foro di C.F._5
Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Largo di Torre
2
Argentina 11, come in atti;
- Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo reso in data 11.10.2022 dal Tribunale di Napoli,
nel proc. N. 22229/2022 r.g.a.c., recante ingiunzione di pagamento in danno di
, in persona del legale rappresentan- Parte_3
te p.t., , per la somma di Euro 294.169,99 ol- Parte_1 Controparte_1
tre interessi al tasso convenzionale con le decorrenze e nelle modalità convenzio-
nalmente pattuite nonché le spese della presente procedura che si liquidano in €
607,00 per spese ed € 4.185,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, rassegnavano le seguenti conclusioni:
I. accertare e dichiarare che non è titolare dei diritti Controparte_2
di credito in tesi rinvenienti dai contratti di mutuo chirografario del 28.6.2016 e del 19.19.2016 e per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli reso in data 11.10.2022, dott. nel proc. N. Per_2
22229/2022 r.g.a.c.;
II. accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per l'illegittimo frazionamento del credito;
III. Accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio per doman-
da dei Sig.ri e Parte_1 Controparte_6
[.
. in subordine, accertare e dichiarare che i Sig.ri e Parte_1
mancano della titolarità del rapporto giuridico controverso (rap- Controparte_1
3
porto di garanzia); per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiunti-
vo del Tribunale di Napoli reso in data 11.10.2022, dott. nel proc. N. Per_2
22229/2022 r.g.a.c. con declaratoria che gli opponenti nulla devono alla
[...]
CP_2
V. in subordine accertarsi e dichiararsi la inammissibilità della domanda nei confronti di per nullità della fideiussione in applicazione del Controparte_1
Codice del consumo.
VI. In subordine accertarsi e dichiararsi la nullità parziale, con riferimento alle clausole 2, 6 e 8 degli asseriti contratti di fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990
in via gradata nel merito, per domanda di tutti gli attori opponenti;
VII. con riguardo al mutuo chirografario per € 95.000,00 in data
28.6.2016accertare e dichiarare l'inesistenza dell'erogazione, nonché la nullità
totale del contratto – per difetto di forma scritta ovvero, in subordine, per difetto di contenuto (omessa rappresentazione dell' – ovvero, in via gradata, la CP_7
sua nullità parziale, per falsa rappresentazione dell' per l'effetto, dichiarare CP_7
nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che gli opponen-
ti nulla devono a ovvero, in subordine, rideterminare Controparte_2
il debito applicando, sin dalla costituzione del rapporto (e quindi anche sulle rate scadute e pagate), gli interessi al tasso di legge e portando a deconto – per com-
pensazione atecnica ovvero, in subordine, legale ovvero, in via ulteriormente gradata, giudiziale – le maggiori somme pagate per interessi nel corso della relazione commerciale;
VIII. con riguardo al mutuo chirografario per € 200.000,00 del
19.10.2016, accertare e dichiarare l'inesistenza dell'erogazione, nonché la nullità
4
totale del contratto – per difetto di forma scritta ovvero, in subordine, per difetto di contenuto (omessa rappresentazione dell' – ovvero, in via gradata, la CP_7
sua nullità parziale, per falsa rappresentazione dell' per l'effetto, dichiarare CP_7
nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che gli opponen-
ti nulla devono a ovvero, in subordine, rideterminare il Controparte_8
debito applicando, sin dalla costituzione del rapporto (e quindi anche sulle rate scadute e pagate), gli interessi al tasso di legge e portando a deconto – per com-
pensazione atecnica ovvero, in subordine, legale ovvero, in via ulteriormente gradata, giudiziale – le maggiori somme pagate per interessi nel corso della rela-
zione commerciale;
IX. con riguardo ad entrambi i contratti di finanziamento accertarsi e di-
chiararsi la nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza della relativa pattuizione in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 del codice civile
X. condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori tributari e previdenziali, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone
In fatto e diritto nel riassumere la fattispecie alla base dell'ingiunzione come rappresentata nel ricorso per decreto ingiuntivo secondo cui:
- in data 28.6.2016 il Banco di Napoli S.p.A. concedeva alla
[...]
con sede legale in Napoli, Via Giordano Bruno Parte_3
n. 156 (C.F. il finanziamento chirografario n. 46608920 di Euro P.IVA_1
95.000,00, garantito da fideiussione del sig. e della sig.ra Parte_1 [...]
; Parte_4
- con atto del 19.10.2016 il Banco di Napoli S.p.A. concedeva alla
[...]
[...
[...] [...]
un ulteriore finanziamento chirografa- Parte_5
rio n. 46609350 di Euro 200.000,00, garantito da fideiussione dei medesimi
[...]
e . Per_3 Controparte_1
- entrambi i finanziamenti, previo riconoscimento del debito, erano ogget-
to di rinegoziazione in data 13.5.2019 con la già incorpo- Controparte_9
rante per fusione del Banco di Napoli S.p.A.;
- la divenuta cessionaria in blocco di crediti da parte di Controparte_2
invano intimava il pagamento di quanto dovuto per i de- Controparte_9
dotti titoli.
Queste le censure dedotte:
- carenza di legittimazione attiva;
- carenza della prova della titolarità del rapporto giuridico controverso;
- inammissibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito ed anche nei confronti di per nullità della fideiussione in appli- Controparte_1
cazione del Codice del consumo;
- nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 287/1990;
- inesistenza della obbligazione di garanzia per scadenza del termine ex art. 1957 c.c.;
- omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Im-
procedibilità della domanda.
In sede di atto introduttivo, provvedevano a disconoscere i garanti, le ri-
spettive sottoscrizioni ed anche la documentazione contrattuale
Ai fini della ricostruzione dei rapporti contrattuali deduceva la società op-
ponente che risulterebbero i seguenti contratti:
i) un contratto di finanziamento in data 24.5.2016 per € 95.000,00 recante
6
n. 7544367
ii) un secondo contratto di finanziamento in data 19.10.2016 per €
200.000,00 recante n. 75492430
iii) contratto di finanziamento con n. 75254884 con erogazione in data
24.6.2015 di € 39.400,00 in c/c n. 12563. Detto finanziamento, di cui non veniva fatta consegna di copia alla opponente, veniva rimborsato con addebito sul c/c n. 12563 di rate mensili di importi variabili, con il pagamento di complessivi € 29.167,41 fi-
no a tutto il 24.5.2016. In data 28.6.2016 seguiva addebito per € 14.119,22 per rimborso anticipato/estinzione finanziamento.
Rilevava quindi che i crediti oggetto del procedimento monitorio devono ritenersi inesistenti per titolo e quantità.
Eccepiva la nullità per mancanza della forma scritta ex art. 117 T.U.B.,
nonché per errata indicazione dell'indicatore sintetico di costo.
Inoltre deduceva la errata ed incerta quantificazione del credito il supera-
mento del tasso soglia, l'indeterminatezza del tasso nella specie del regime della capitalizzazione.
Si costituiva parte opposta che chiedeva il rigetto delle avverse richieste.
Acquisita la documentazione, assegnati i termini per la procedura di me-
diazione con esito negativo, all'udienza del 12.07.24 i garanti rinunziavano al disconoscimento delle rispettive sottoscrizioni.
In limine, quanto alla validità dei contratti azionati, essi rispettano il requi-
sito della forma scritta come delineato dall'art. 117 tub e dalla costante giuri-
sprudenza di legittimità secondo cui risulta sufficiente la sottoscrizione del cor-
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rentista, nella specie il l.r.p.t. della società opposta unitamente alla prova della consegna di copia del contratto al cliente di cui vi è traccia proprio nei contratti.
Né fondata è l'eccezione in ordine all'isc/taeg non corretto, perché, anche laddo-
ve fosse veritiera tale circostanza, invero non provata, darebbe diritto al contraen-
te professionale, al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale con-
sistente nella lesione dell'interesse ad aver contratto un mutuo più oneroso rispet-
to altri, fatti invero non allegati.
L'invocata rideterminazione del tasso è una conseguenza che l'art. 125 bis tub riconduce ai contratti con il consumatore.
Quanto alla legittimazione attiva, risulta che in data 28.6.2016 la
[...]
ha costituito con Banco di Napoli S.p.A. il Parte_6
rapporto di finanziamento chirografario n. 46608920 di Euro 95.000,00 e che in data 19.10.2016 la ha costituito con Parte_1
Banco di Napoli S.p.A. il rapporto di finanziamento chirografario n. 46609350 di
Euro 200.000,00 con accredito dell'importo erogato a valere sul c/c 1000/12563.
Con atto del 10.10.2018, a rogito Notaio di Torino Persona_4
(Rep. 7660 -Racc. 3703) ha incorporato per fusione il Controparte_10
Banco di Napoli S.p.A. ed è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi del
[...]
con effetto giuridico dal 26.11.2018 (cfr. documentazione in Controparte_11
atti).
Risulta che nell'ambito di un'operazione di cartolariz- Controparte_2
zazione realizzata da ai sensi della Legge 130/99 diveni- Controparte_10
va cessionaria anche del credito azionato come da avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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La quale procuratrice della Controparte_3 CP_2
ha conferito a sua volta alla procura specia-
[...] Controparte_4
le.
Con comunicazione del 20.7.2022, ha dichiarato la de- Controparte_2
cadenza del beneficio del termine relativa al piano di rientro del rapporto di n.
46608920 e n. 46609350 ed ha intimato il pagamento di quanto dovuto.
In atti, oltre all'avviso in Gazzetta ufficiale, vi è la dichiarazione del
31.5.2022 con cui la cedente attesta di avere trasferito il Controparte_10
credito a Controparte_2
Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità della pretesa per illegit-
timo frazionamento del credito atteso che risulta documentale che il credito azionato con il ricorso di cui al decreto opposto, risulta divenuto esigibile solo in seguito alla previa presentazione di precedente ricorso per decreto ingiuntivo per altro e distinto rapporto.
Invero:
ha proposto in data 24.3.2022 al Tribunale di Napoli un Controparte_2
ricorso monitorio nei confronti della Parte_1
dei Sigg. e , per l'esposizione debitoria
[...] Parte_1 Controparte_1
riveniente dal rapporto di c/c n. 12563 (“primo procedimento monitorio)”; a ri-
prova di tale circostanza si deposita la Visura del fascicolo monitorio telematico da cui si evince la data di iscrizione al ruolo (All. 6);
Il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2428/2022 (R.G.
n. 7312/2022), in data 29.3.2022, pubblicato il 30.3.2022 nei confronti di
[...]
e di Sigg.ri Parte_1 Parte_7
(All. 7);
[...]
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ha proposto in data 29.9.2022 al Tribunale di Napoli un Controparte_2
ricorso monitorio nei confronti della Parte_1
dei Sigg. e per l'esposizione debitoria
[...] Parte_1 Controparte_1
riveniente dal rapporto di finanziamento chirografario n. 46608920 del 28.6.2016
di Euro 95.000,00 e dal rapporto di finanziamento chirografario n. 46609350 del
19.10.2016 di Euro 200.000,00 (“secondo procedimento monitorio”); a riprova di tale circostanza si deposita la Visura del fascicolo monitorio telematico da cui si evince la data di iscrizione al ruolo;
Il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto ingiuntivo n. 7386/2022 (R.G.
n. 22229/2022) del Tribunale di Napoli, in data 11.10.2022 e pubblicato in pari data, nei confronti di e nei con- Parte_1
fronti dei Sigg.ri e . Parte_1 Controparte_1
Con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n. 46608920
del 28.6.2016 di Euro 95.000,00 e al contratto di finanziamento chirografario n.
46609350 del 19.10.2016 di Euro 200.000,00, azionati con il “secondo procedi-
mento monitorio”, ha comunicato alla società debitrice ed ai Controparte_2
garanti la decadenza dal beneficio del termine e messa in mora in data
20.7.2022..
Alla data del primo ricorso monitorio, alla data del 24.3.2022, non era sta-
ta ancora comunicata la decadenza dal beneficio del termine e messa in mora re-
lativa ai due contratti di finanziamento azionati.
Quanto alla prova del credito, oltre al deposito nel giudizio di opposizione della prova dell'erogazione dei due finanziamenti alla società, sono presenti gli estratti conto che invero, quanto all'onere probatorio in teme di credito derivante da mutuo, soddisfano l'onere del creditore che agisce per il pagamento, sempli-
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cemente perché indicano la cifra che ancora non è stata soddisfatta dal debitore consacrando quindi la regola riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità se-
condo cui il creditore può allegare l'inadempimento altrui, risultando il debitore tenuto alla prova di un fatto estintivo – impeditivo - modificativo.
A ciò si aggiunga che in atti vi sono dichiarazioni nel senso del riconosci-
mento del debito.
I contratti, i cui elementi costitutivi sono sufficientemente determinati, ri-
sultando indicate le percentuali del tasso corrispettivo e moratorio (entrambi i contratti presentano un tasso variabile ed i criteri univoci per la sua individuazio-
ne), e le spese collegate all'erogazione e le singole rate iniziali a tasso variabile originario.
Né, la mancata indicazione del regime della capitalizzazione risulta essere causa di indeterminatezza del tasso, con ciò richiamando il recente arresto di cui a S.U. n.15130 del 2024.
Del tutto generica è l'eccezione in tema di superamento del tasso soglia,
non avendo parte opponente dedotto in modo specifico il tasso vigente, il tasso soglia al momento della stipulazione del contratto per la categoria specifica di contratto di cui è causa.
Preso atto della rinunzia degli opponenti al disconoscimento delle proprie sottoscrizioni, e ritenuto assai generico quello della documentazione depositata dall'opposta e quindi irrilevante, infondata risulta anche la deduzione in ordine alla violazione del codice del consumo in ordine a talune clausole nel contratto di garanzia.
Orbene risulta che gli opponenti siano socie della società debitrice con conseguente inconfigurabilità della natura di consumatore risultando un interesse
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professionale qualificato alla base del negozio di garanzia.
Del pari infondate risultano le eccezioni relative alla nullità di tutta o parte delle fideiussioni pe violazione della legge antitrust. La nullità delle fideiussioni per operazione specifica del 28.6.2016 e del 19.10.2016 sarebbe dovuta essere provata in primis tramite la dimostrazione di intese anticoncorrenziali sussistenti nel periodo assai prossimo al 2016, data di conclusione delle garanzie. Ne conse-
gue che il provvedimento dell'autorità garante della concorrenza del 2005 invo-
cato dagli opponenti a sostegno della sussistenza di intese anticoncorrenziali vol-
te alla predisposizione di moduli standard lesivi della posizione dei garanti, non ha rilevanza probatoria. Quanto ai termini di cui all'art. 1957 c.c. risultano rispet-
tati come da documentazione in atti ( 20.7.2022 decadenza dal beneficio del ter-
mine, 30.9.2022 iscrizione al ruolo il procedimento monitorio che ha assunto
R.G. n. 22229/2022). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura media di € 22000,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso per spe-
se generali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto che dichiara esecutivo;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favo-
re di parte opposta per euro 22000,00 oltre iva cassa e spese generali.
Napoli 10.2.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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