Ordinanza cautelare 21 settembre 2022
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 15/12/2025, n. 8124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8124 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03617/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3617 del 2022, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo 9 della Prefettura di Caserta, recante il divieto di detenzione delle armi,
- degli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. NM LI, nessuno presente in collegamento da remoto tra le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, -OMISSIS-, aveva impugnato il decreto n.-OMISSIS- del 17 giugno 2020, avanti questo TAR, con ricorso iscritto al numero RG 2436/2020.
Con ordinanza n. 1742 del 23 settembre 2020, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare, ai fini di un motivato riesame del decreto impugnato, ritenendo che l’autorità di pubblica sicurezza non avesse effettuato una completa e approfondita disamina della complessiva condotta del ricorrente, già titolare da svariati anni del porto d’armi, ma avesse valorizzato in senso negativo un unico episodio, non connotato dalle caratteristiche dell’estrema gravità.
Nel dare esecuzione alla citata ordinanza, la Prefettura ha chiesto agli organi di polizia informazioni sull’evoluzione della vicenda. In particolare, se l’interessato, oltre ai fatti posti a base del decreto interdittivo, si fosse reso responsabile, anche successivamente, di altre vicende o avesse avuto frequentazioni tali da reputare non sussistente il requisito della buona condotta e della necessaria affidabilità e che suggerissero il mantenimento del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Il Comando Stazione Carabinieri di Cancello, con nota del 4 marzo 2021, riferiva che, il precedente 17 febbraio, lo stesso vicino di casa aveva presentato un’ulteriore denuncia querela nei confronti del ricorrente per i reati di minaccia e atti persecutori.
Pertanto, anche all’esito del riesame disposto dal TAR Campania con la menzionata ordinanza, la Prefettura di Caserta ha concluso con la conferma del divieto, tramite decreto prot. uscita n. 0038413 del 12 aprile 2021, non impugnato dall’odierno ricorrente.
Il TAR, con sentenza n. 3150 del 12 maggio 2021, ha tuttavia accolto il ricorso sulla base della seguente considerazione: “ritiene il Collegio che il contestato episodio, considerato nella sua unicità, ma neppure valutato adeguatamente sotto il profilo della sua gravità, non sia tale da compromettere l’affidabilità del ricorrente in assenza di una concreta ed attuale valutazione del comportamento complessivo che faccia, cioè, riferimento non solo alla vicenda richiamata ma anche ad ulteriori precedenti o successivi atti idonei a fondare un ragionevole giudizio prognostico di pericolosità sociale e di possibile abuso.
Si rende, pertanto, opportuna una aggiornata valutazione tale da integrare una motivazione più rigorosa, anche alla luce del provvedimento favorevole adottato all’esito del concluso procedimento penale, che investa, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e di coerenza, il complesso della condotta di vita recente del soggetto interessato (T.A.R. Molise, 8.05.2015, n. 192 e 4.05.2015, n. 169)”.
In data 6 gennaio 2022, l’interessato, nonostante non avesse impugnato il menzionato decreto 0038413 del 12 aprile 2021, ha chiesto la revoca in sede di autotutela del provvedimento interdittivo, sostenendo che la circostanza sopravvenuta, indicata nella nota della Stazione di Carabinieri di Cancello, consistesse in un banale litigio con un vicino di casa, già chiarito durante il procedimento penale, tant’è che il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto l’archiviazione per l’evanescenza, per le ricadute penali, dei fatti denunciati.
In relazione a questa richiesta, la Prefettura ha invece ritenuto opportuno, con decreto n. -OMISSIS-, confermare il decreto n.-OMISSIS- del 17 giugno 2020, contenente il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell'art. 39 del TULPS, ravvisando nel ricorrente l’assenza delle garanzie di affidabilità della condotta secondo la vigente normativa di settore.
2.- Di qui l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, col quale -OMISSIS-, ha impugnato per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, il menzionato decreto n. 82561 del 2022.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost; violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità e buon andamento; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS); eccesso di potere per carenza d’istruttoria, difetto di motivazione.
L’unico elemento che la Prefettura di Caserta ha preso in considerazione per l’emissione del provvedimento di divieto di detenzione delle armi è il rapporto con il vicino che, tuttavia, non ha portato ad alcuna conseguenza penalmente rilevante, tanto che la Procura ed il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno accertato l’inconsistenza dei fatti e la tenuità degli episodi. Né la Procura né il Tribunale hanno, in qualche modo, fatto emergere od intendere che la personalità del ricorrente fosse protesa alla violenza od alla commissione di delitti.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; del TULPS, indizi nel complesso non considerati; eccesso di potere per sviamento.
A fronte dei chiarimenti offerti dalla ricorrente, il giudizio di abusare delle armi non risulta suffragato da congrui accertamenti che consentano di comprovare in maniera adeguata il giudizio di pericolosità espresso.
La Prefettura di Caserta si è costituita in giudizio con atto depositato il 24 agosto 2022.
Con memoria depositata il successivo 16 settembre, ha argomentato per la correttezza e la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1674 del 21 settembre 2022, la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ravvisando che: “ad un primo sommario esame, che l’atto impugnato non appare manifestamente irragionevole rispetto alle risultanze dell’istruttoria, avuto riguardo agli ulteriori profili indiziari addotti dall’amministrazione, già recepiti nel precedente ordine inibitorio del 12.4.2021, non gravato dall’istante”.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza dell’11 novembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza, in videoconferenza da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3.- Il ricorso è infondato.
I due motivi di ricorso possono ricevere trattazione congiunta in considerazione dei profili di connessione e di parziale sovrapposizione tra gli stessi presenti.
3.1.- In via generale, in materia di licenza per detenzione e porto d’armi, il legislatore affida alle amministrazioni di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in merito alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta nel suo complesso e all'affidamento che il soggetto richiedente può fornire.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l'autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni ed in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che: “il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”. Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti”.
Proprio in ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi, con la sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, ha precisato che “deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell'ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi”.
Nel riprendere i principi espressi dalla Corte Costituzionale, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (Cons. Stato, sez. III, 13 settembre 2024, n. 7545; id., 25 marzo 2019, n. 1972; 7 giugno 2018, n. 3435).
L'Autorità di pubblica sicurezza compie una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto richiedente basato su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi tale analisi comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l'Amministrazione compie nell'adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, in assenza di un diritto assoluto al porto d'armi, nel bilanciamento comparativo tra gli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell'arma per attività di diporto o sportiva.
L'apprezzamento discrezionale rimesso all'Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira ad ottenere il porto d'armi. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi che deve essere assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi.
È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui la non affidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).
Quest’esegesi è, peraltro, confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell'art. 39 R.D. n. 773 del 1931 nel punto in cui, nel prevedere che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”, considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso non appropriato.
3.2.- Delineata in questi termini la natura altamente discrezionale del provvedimento impugnato, occorre indagare le implicazioni che da essa derivano sul piano dell'intensità del sindacato giurisdizionale.
Dal tradizionale approccio del giudizio amministrativo, teso ad escludere ogni forma di verifica sull’attività discrezionale, si è passati al riconoscimento della piena cognizione dei fatti oggetto dell'indagine e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall'Autorità amministrativa, col solo limite del merito, ambito precluso al giudice, e comunque del sindacato non sostitutivo. Solo in questo modo, infatti, si garantisce il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, imposto dall'art. 113 Cost.
Nello specifico settore delle armi, il giudice amministrativo valuta la legittimità e la correttezza dell’esercizio del potere amministrativo sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità (Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2022, n. 11071).
È opportuno rilevare che il principio di proporzionalità - compreso tra i principi di diritto europeo, ma già insito nella Costituzione, quale corollario del buon andamento ex art. 97 Cost. - si compone di tre elementi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto.
È idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato.
È necessaria la misura che rappresenti l'unica possibile soluzione per il raggiungimento del risultato prefissato.
È proporzionale in senso stretto la misura che non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato.
Il principio di ragionevolezza postula, invece, una coerenza tra la valutazione compiuta dall'Amministrazione e la decisione assunta.
4.- Alla luce di quanto esposto e dei fatti riportati nel provvedimento impugnato ritiene il Collegio che la prognosi compiuta dall'Amministrazione resista alle dedotte censure.
Nella fattispecie in esame, la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l'uso corretto delle armi e il divieto di detenzione delle stesse è ancorata ad episodi i quali denotano un pronunciato e consolidato livello di conflittualità col vicino di casa del ricorrente che, a prescindere dalle cause e dalle motivazioni, da sole giustificano una prognosi di possibile abuso dell'arma.
Ad avviso della Prefettura, a confermare il giudizio sfavorevole, concorre anche il fatto che, nella stessa richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dal Pubblico Ministero, si dà comunque atto della permanenza di deteriorati rapporti di vicinato, tant’è che si è innescato un altro procedimento penale a parti contrapposte, nonché di un consolidato clima conflittuale, ciò a prescindere dalle caratteristiche soggettive che connotano la persona del ricorrente.
È sufficiente questa circostanza, in considerazione della natura altamente discrezionale in materia di rilascio di licenze per detenzione e porto d’armi, per giustificare la decisione sfavorevole al ricorrente assunta dalla Prefettura.
5.- Si ravvisano le giuste ragioni, valutati nel loro complesso gli aspetti dell’intera vicenda procedimentale e processuale, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO SE, Presidente
NM LI, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NM LI | LO SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.