Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 621 /2024 promossa da:
on il patrocinio dell'avv. Anna Lombardi Baiardini elettivamente domiciliato nel suo Parte_1
studio in Perugia, Via Campo di Marte 6/d
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA
[...]
DISTRETTUALE DELLO STATO presso la quale è ex lege domiciliato in VIA DEGLI OFFICI, 14 06123
PERUGIA
- APPELLATO -
avente ad
OGGETTO
Diritti della cittadinanza, impugnazione ex art 35 d.lgs n. 25/2008 - riassunzione a seguito dell'Ordinanza n. 24264/2024 Cassazione civ. Sez. I sulle pagina 1 di 5
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'atto di citazione in riassunzione a seguito della cassazione della sentenza della Corte d'Appello di
Perugia n. 136/2023, che aveva confermato l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 04.07.2020 di rigetto del ricorso per il riconoscimento dello status di rifugiato, o in via subordinata la concessione della protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria;
Vista la comparsa di costituzione del appellato, che chiede la reiezione del gravame e la CP_1
conferma del provvedimento impugnato;
Visto il parere del P.G. del 15.02.2025
OSSERVA
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso in relazione al diniego della protezione sussidiaria ex art. 14 lettere b) e c) d.lgs n. 251/2007; ha accolto il secondo motivo rilevando che, in ordine al diniego della protezione umanitaria, la motivazione della Corte d'appello fosse meramente apparente e inidonea a consentire il controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111 comma 6
Cost. In particolare, secondo la Suprema Corte, il ricorrente ha dedotto con sufficiente specificità, richiamando in dettaglio i documenti di riferimento di aver allegato e dimostrato nei giudizi di merito vari indici di integrazione che non sono stati affatto menzionati ed esaminati dalla Corte di appello.
Oggetto del presente giudizio è, dunque, l'accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione per motivi umanitari ex artt. 5, comma 6, e art. 19 d.lgs n. 286/1998.
*****
L'appellante deduce di essere nato e cresciuto ad Agbor in Nigeria (Delta State), di essere di etnia igbo, di religione cristiana pentecostale e di aver lasciato il Paese il 6 novembre del 2015 a causa della estrema povertà oltre che della violenza e dell'insicurezza caratterizzante la regione di provenienza, condizioni che non gli permettevano di vivere liberamente. Deduce inoltre di aver subito violenze in
Libia dove ha lavorato per qualche tempo prima di imbarcarsi per l'Italia.
pagina 2 di 5 L'appellante riporta a sostegno delle proprie dichiarazioni e al fine di inquadrare la condizione del paese di provenienza, e in particolare della regione del Delta State, le informazioni presenti nel sito
“Viaggiare Sicuri” della Farnesina e nel rapporto Amnesty International sulla Nigeria. Ritiene che sussistano elementi di specifica vulnerabilità rinvenibili nella fuga da un paese interessato da gravissime violenze di criminalità comune e nel percorso integrativo, risultando comprovato un eccellente impegno finalizzato all'integrazione nel tessuto sociale e professionale italiano, di cui produce documentazione. Rileva infine di essere fuggito dalla Libia, dove non solo è stato sfruttato sul lavoro, ma addirittura sequestrato, assumerebbe inoltre rilevanza la situazione di gravissima insicurezza e di grave carenza nel sistema di polizia che non è stato in grado di offrirgli protezione.
Ebbene, per quanto attiene il profilo della protezione umanitaria, oggetto del presente giudizio, è opportuno rilevare che la stessa costituisce una misura atipica e residuale a chiusura del sistema complessivo della protezione internazionale degli stranieri in Italia, come previsto dall'art. 32, comma
3, del D.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale (nella forma di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria) e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la trasmette gli atti al questore Controparte_1
per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
Per l'individuazione dei gravi motivi occorre far riferimento al disposto di cui all'art. 2 della
Costituzione, nell'ambito del quale rientrano anche le peculiari condizioni di vulnerabilità personale, oltre che all'art. 19, comma 1, D. Lgs. 286/1998, il quale prescrive che “in nessun caso può disporsi
l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.
Per fondare il riconoscimento della protezione umanitaria, la Cassazione (Cass., n. 3746/2021; Cass., n.
24508/2020; Cass., Sez. Un., n. 29459/2019; Cass., n. 4455/2018) ha affermato che oggetto della valutazione deve essere “la situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell'indagine è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato
l'allontanamento”.
pagina 3 di 5 La Corte ha chiarito che l'analisi comparativa si estende alla “considerazione di indici di valutazione che attengono alla possibile compressione di prerogative fondamentali della persona di carattere esistenziale, sia pure nel loro nucleo essenziale, da ponderare attraverso il confronto con l'eventuale progressiva integrazione dell'interessato nella comunità sociale e lavorativa italiana”.
L'operazione comparativa va, dunque, effettuata con riferimento all'inserimento sociale nel Paese di accoglienza, anche se non risulta sufficiente la semplice allegazione di un'esistenza migliore nel paese stesso, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine, ma è necessario, in concreto, “verificare la condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili”.
Si tratta, cioè, di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (ai sensi dell'art. 2 della Costituzione)”.
Tanto premesso, nel caso di specie, operando una comparazione dei due contesti di vita, necessariamente svolta all'attualità (Cass. n. 28990/2018), emerge che vive in Italia da Parte_1
oltre otto anni, ha frequentato un corso di italiano presso la scuola media Piermarini di Foligno ottenendo l'attestato di partecipazione, ha partecipato alle attività locali cittadine (flash mob in occasione della giornata mondiale del rifugiato, attività di vigilanza e servizio in occasione di una gara di mountain bike, supporto all'installazione della mostra Umbria World Fest 2016, fa parte della squadra di calcio Foligno International Football Club, ha partecipato al festival “Tutto il Mondo a
Belfiore” del 2016, ha conseguito un attestato di formazione sulla sicurezza sul lavoro - all.ti H e D ricorso in riassunzione), ha lavorato come manovale edile dal 30.09.2022 al 31.12.2022, ha lavorato con la ditta dal 29.09.2022 e nel 2024 ha lavorato con la ditta ED FI srls Parte_2
(all.M ricorso in riassunzione), dal 14.10.2024 lavora con la come manovale edile (doc. Parte_3
depositato il 10.2.2025)
Emergono quindi indici socialmente rilevanti dell'intervenuta integrazione nel tessuto sociale del paese di accoglienza, quali la titolarità di un rapporto di lavoro con continuità a partire dal 2022 e la partecipazione ad attività associative e ricreative idonei a dar prova di un consolidato legame con il pagina 4 di 5 Paese ospitante ove vive da oltre otto anni, tale da ritenere che, in caso di rimpatrio, il richiedente subirebbe uno sradicamento lesivo della sua vita privata e familiare.
In caso di rimpatrio egli sarebbe infatti costretto ad interrompere il solido percorso di integrazione avviato in Italia, per tornare in un contesto, dal punto di vista socio-economico vivente, mutato a causa del decorso dell'ampio lasso temprale dalla data di abbandono del Paese di origine, con un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata, tale da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 Cedu e da integrare, di conseguenza, un serio motivo di carattere umanitario che esclude il rifiuto del permesso di soggiorno. Considerato, altresì, che il Paese di provenienza si trova in una situazione politico-sociale ancora in fase di assestamento e di grave difficoltà economica.
In ragione di tali considerazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere a
[...]
la protezione per motivi umanitari e, di conseguenza, il permesso di soggiorno per “casi Pt_1
speciali” ex art. 1, comma 9, d.l. 113/2018.
Stante la particolarità della materia trattata nonché la continua evoluzione della situazione del
Paese di origine che ha reso necessari più approfonditi accertamenti, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di della Parte_1
protezione umanitaria con diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” ex art. 1, comma 9, d.l. 113/2018;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore di Perugia competente per territorio;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Perugia, 23.6.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
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