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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5426 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 28100/2024 avente ad OGGETTO: ripetizione di indebito, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Brio Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 18.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' resistente CP_2 chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Dichiararsi nulli gli indebiti così come richiesto dall' per i motivi su esposti, CP_1 2. Sospendere l'esecutività e la ripetizione delle somme che l' CP_1 a. CONDANNARE l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA E CNA CP_1 con attribuzioni al sottoscritto procuratore anticipante in considerazione delle nuove Tariffe Forensi entrate in vigore dal 02/ giugno 2004 – Decreto Ministro Giustizia 8 aprile 2004 n°127, Delibera del
Consiglio Nazionale Forense 20 settembre 2002 – (in G.U. 18 maggio 2004 n°115 – s.o. n°95);
b. EMETTERE ogni consequenziale provvedimento di legge;
c. DICHIARARE il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza”. In punto di fatto il ricorrente rilevava che l' , con missiva notificata il 20.09.2024, domandava la CP_1 restituzione dell'importo di € 17.591.04, per ANF pagati nel periodo dall'01.12.1999 al 31.12.2003 sulla prestazione mobilità n° 03/90752 in quanto coniuge legalmente separato ma non affidatario dei figli minori.
Ciò premesso in fatto, in diritto, ha dedotto la buona fede ai fini della irrepetibilità ed, altresì, eccepito la prescrizione decennale. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che con molteplici argomentazioni in CP_1 fatto ed in diritto chiedeva il rigetto della domanda attorea. Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, lette e considerate le note depositate ex art.
127 ter c.p.c., è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Nella fattispecie in esame spetta al ricorrente che agisce per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito
Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava, ovviamente, su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (vedi, tra le numerose, Cass. 13 novembre 2003, n. 17146); quando ad agire sia invece l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare.
Né la suddetta regola generale è derogata dai principi e dalle normative che presiedono all'accertamento e all'adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: queste prestazioni costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, procedimenti che in nessun caso sono abilitati ad incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme (giurisprudenza assolutamente consolidata: si veda, per tutte, Cass. S.U. 25 settembre 1991, n. 10033). Parte ricorrente, oltre ad aver provato di aver sempre corrisposto all'ex coniuge quanto ottenuto a titolo di ANF (cfr. “atto notorio moglie” allegato al ricorso introduttivo), ha, altresì, eccepito la prescrizione decennale. Il credito richiesto dall' è soggetto all'ordinario termine decennale ex art.2946 c.c. sia esso da CP_1 qualificarsi indebito soggettivo o oggettivo. La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere (art.2935 c.c.), l' CP_1 costituendosi ha dichiarato che le notifiche sono tutte state inviate e ricevute nei dieci anni di prescrizione;
rileva, infatti, che la prima comunicazione, regolarmente esitata è datata 11.04.2014, con annessa ricevuta A/R firmata;
che la raccomandata dell'anno 2015 è stata notificata per compiuta giacenza ed, infine, che l'ultima, relativa all'anno 2024, è stata regolarmente notificata. Nel caso in esame, non risultano atti interruttivi dal primo atto di ricezione che è del 16.04.2014 per cui il credito asseritamente vantato dall' , risulta prescritto. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza con applicazione dei minimi e della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
PQM
Così provvede: 1) Dichiara non dovuto dal ricorrente all' l'importo di € 17.591.04 CP_1
2) condanna l' alle spese del giudizio che liquida in € 2500,00 oltre IVA, CPA e spese generali CP_1 come per legge con attribuzione al procuratore
Napoli, 02 luglio 2025. IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi