Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 653/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 653/2024 R.G., assegnata in decisione, all'udienza del 19/03/2025, sulle note di trattazione scritta delle parti,
TRA
c.f.: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lucera alla Via A. Marrone n. 32, presso lo studio dell'Avv. MINELLI
VITO, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù C.F._2
di procura in atti
- RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._3 in Foggia, alla Via Trieste n. 7, presso lo studio dell'Avv. TREGGIARI
GIULIO, c.f.: dal quale è rappresentata e difesa in C.F._4
virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1. Con ricorso depositato in data 10.02.2024, chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale, ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario con in RO (AP) in data 25.06.1994 CP_1
(atto n. 21, p. II, serie A, anno 1994), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale è nata una GL, _1
[...
(nata il [...] a [...], maggiorenne, laureata, convivente con i genitori, non ancora economicamente indipendente;
che mentre lui è un informatore scientifico, la resistente è docente di scuola media con contratto a tempo indeterminato;
che la casa coniugale è in comproprietà
e su di essa grava ancora il pagamento del mutuo, sostenuto sino ad ora esclusivamente da lui;
che ormai tra lui e la moglie è venuta meno la comunione materiale e spirituale, tanto che la convivenza è divenuta insostenibile;
che, a fronte di due lettere raccomandate inviate alla moglie, la prima per giungere a una separazione consensuale e la seconda attinente all'opportunità che lui si allontanasse dalla casa, la resistente non ha fornito risposta, costringendolo a depositare ricorso per separazione giudiziale.
Pertanto, il ricorrente, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, oltre alla separazione, ha chiesto: prevedersi a suo carico un assegno di mantenimento in favore della GL di euro 250,00 mensili, da versarle
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direttamente entro la fine di ogni mese, oltre a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie;
disporsi l'assegnazione della casa alla resistente, per continuare ad abitarci unitamente alla GL , la quale, tuttavia, Persona_1
potrà decidere di stare con lui quando e per il tempo che vorrà; di prevedersi che la resistente sia tenuta a farsi carico delle utenze e delle spese della casa coniugale, salvo quelle straordinarie da dividersi tra lui e la moglie;
di stabilirsi che le successive rate del mutuo verranno pagate al 50% da ciascuno. Inoltre, ha manifestato l'intenzione di trasformare il presente giudizio in consensuale sulla base di dette condizioni.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale, non opponendosi CP_1 all'avversa richiesta di separazione, ha domandato l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e prevedersi a carico del ricorrente il versamento di un assegno mensile di mantenimento in favore suo e della GL non inferiore ad euro 1.400,00, avanzando anche richieste istruttorie relative alla situazione reddituale del ricorrente e alla vendita da parte di quest'ultimo di una imbarcazione cabinata.
In particolare, la resistente ha dedotto come il ricorrente abbia cercato di occultare la sua vera situazione reddituale, depositando solo documentazioni dalle quali non emergerebbe la sua reale, nonché cospicua, condizione economica.
A tali accuse sono seguite apposite repliche e contestazioni del . Parte_1
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, tenutasi con il deposito di note di trattazione scritta delle parti, il Giudice in data 10.05.2024, ha adottato l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. nei seguenti termini: “letti gli atti;
rilevato come ambo le parti diano atto dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto, confermando con gli scritti di parte la volontà di separarsi;
ritenuto di dover autorizzare i coniugi a vivere separati;
ritenuto di dover assegnare la casa familiare sita in Via Imperati n. 6 in Foggia alla resistente, , in favore della GL maggiorenne e non CP_1
autosufficienti, sostenendone le relative spese ordinarie di utenze e
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condominio; ritenuto di dover porre a carico del un importo Parte_1 di € 450 mensili in favore della GL maggiorenne e non autosufficiente,
, e da corrispondere alla resistente entro il 5 di Persona_1 CP_1
ogni mese oltre rivalutazione come per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie in favore della predetta come da protocollo in vigore;
ritenuto di dover riconoscere un assegno di mantenimento in favore della resistente, tenuto conto degli attuali redditi risultanti dagli atti, oltreché delle reciproche dedotte capacità, pertanto, pone a carico di un assegno Parte_1 mensile pari ad € 350,00 da corrispondere a entro il giorno 5 CP_1
di ciascun mese, oltre rivalutazione come per legge;
rilevato come in ordine alla domanda di restituzione e pagamento degli importi del rateo del mutuo o relative agli immobili in comunione debba essere richiamato il seguente principio: “nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi e di divorzio, soggetti al rito speciale, non è consentita la trattazione congiunta delle cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma. cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32,
34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi (in cui rientra quella in esame) di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti” (cfr. tra le tante Cass. Sez. I n. 6660 del 15.01.2001; Cass. Sez. I
n. 1084 del 19.05.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009; Cass. Sez. I n.
2155 del 29.01.2010); infine, ritenuto di non dover ammettere le prove articolate risultando superflue ai fini della decisione e rilevato come la causa vada quindi rinviata per discussione ai fini della precisazione delle conclusioni, contestualmente onerando il deposito di ulteriori documenti”, con decorrenza dei provvedimenti provvisori dal mese di maggio 2024; inoltre, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, invitando le parti a valutare di aderire alle condizioni della sua ordinanza da valutarsi alla stregua di una proposta conciliativa e onerando le parti del deposito dell'estratto di matrimonio del luogo di celebrazione e delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
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Entrambe le parti, con proprie note di trattazione scritta per l'udienza del
19.03.2025, hanno dichiarato la loro volontà di aderire alle condizioni dell'ordinanza del Giudice;
per cui, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con sentenza, come da nuovo rito Cartabia.
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Ebbene, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione, avendo le parti aderito alle condizioni dell'ordinanza del Giudice relatore adottata in data 10.05.2024, da considerarsi alla stregua di una proposta conciliativa, le cui statuizioni, pertanto, vanno confermate, come di seguito si dirà.
2. Sulla pronuncia di separazione.
La domanda di separazione proposta è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalle stesse, pertanto da ciò emerge da parte di entrambi un'indiscutibile volontà di separarsi. Peraltro, la dedotta conflittualità esistente tra i coniugi con le problematiche familiari emerse evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Difatti, dalle stesse allegazioni si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa degli insanabili contrasti esistenti tra le parti.
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Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Va confermata, come già disposta in ordinanza, alla cui condizioni hanno aderito entrambe le parti, l'assegnazione della casa coniugale alla (sulla CP_1
quale gravano le relative spese ordinarie di utenze e condominio), tenuto conto che la GL, , maggiorenne ma economicamente non Persona_1
autosufficiente, continuerà a vivere con la madre, come riportato dagli stessi genitori.
Infatti, come sostenuto dalla granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, e può perciò essere assegnata al genitore collocatario del minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente (cfr. ex multis Cass. n. 25604/2018 e Cass. n. 32231/2018).
4. Sul mantenimento in favore della GL . Persona_1
In merito al mantenimento dell'unica GL delle parti, , occorre Persona_1 evidenziare come i genitori siano d'accordo sul continuare ad occuparsi del suo mantenimento. Infatti, nonostante sia prossima a compiere ventisei anni e si sia laureata, hanno dichiarato che non è stata ancora raggiunta l'autosufficienza economica.
Inizialmente il ricorrente ha richiesto porsi a suo carico per la GL un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili;
invece, la resistente ha formulato domanda di mantenimento, per lei e la GL, di complessivi euro
1.400,00 mensili.
Tuttavia, dopo l'ordinanza del Giudice, le parti hanno manifestato la volontà di aderire all'assegno di mantenimento per la GL fissato dal Giudice in
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ordinanza in euro 450,00 mensili, confermando la congruità dell'importo proposto dal Giudice.
Tale assegno di mantenimento è determinato sulla base della situazione reddituale delle parti.
Il ricorrente, laureato alla facoltà di scienze motorie, svolge lavoro come informatore scientifico e in atti ha documentato un reddito complessivo di euro 186.077,00 relativo all'anno 2020, di euro 229.227,00 relativo all'anno
2021e di euro 108.023,00 relativo all'anno 2022 (cfr. modello 730/2021, modello 730/2022 e modello 730/2023 allegati al ricordo introduttivo). Non ha depositato dichiarazioni dei redditi degli anni successivi, ma solo estratti di un proprio conto bancario acceso presso la filiale di Foggia della CP_2
“Monte dei Paschi di Siena”.
La resistente, invece, è docente di ruolo e ha documentato in atti un reddito da lavoro dipendente di circa euro 25.000 euro (cfr. certificazione unica relativa agli anni 2021, 2022 e 2023 allegate alla sua comparsa di costituzione).
La resistente ha anche contestato, nella sua memoria di costituzione,
l'atteggiamento del ricorrente che, a suo dire, avrebbe cercato di nascondere la sua reale capacità reddituale, depositando solo le dichiarazioni dei redditi;
accuse che sono state recisamente contestate dal (cfr. note di Parte_1 trattazione scritta del ricorrente per l'udienza dell'08.05.2024). In ogni modo, con l'adesione alle condizioni dell'ordinanza, hanno condiviso la decisione del Giudice. Pertanto, va confermato l'importo stabilito in ordinanza di
450,00 euro, cui hanno aderito entrambe le parti, posto a carico del ricorrente a titolo di mantenimento della GL;
importo da versarsi alla Persona_1
resistente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione come per legge.
Inoltre, va disposto che i genitori sosterranno, ognuno nella misura del 50%, le spese straordinarie dovute per la GL e che anche la madre Persona_1
sia tenuta a contribuire al mantenimento di sua GL in via diretta, stante la convivenza.
5. Sul mantenimento della moglie.
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In merito all'assegno di mantenimento in favore della va premesso che CP_1
nei primi atti processuali il ricorrente ha sostenuto come la stessa fosse economicamente indipendente, lavorando come docente a tempo indeterminato, nulla ipotizzando prevedersi in suo favore. La resistente, invece, ha domandato per lei e la GL un assegno di mantenimento mensile di euro 1.400,00, senza specificare l'ammontare esatto di quando dovuto in suo favore e di quanto dovuto per la GL.
Entrambe le parti hanno abbandonato le posizioni iniziali per aderire all'ordinanza del Giudice, con la quale è stato previsto un assegno di mantenimento da versarsi dal ricorrente alla resistente pari ad euro 350,00 mensili.
Per quanto riguarda la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., questo spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Dall'esame della situazione reddituale delle parti, già presentata in punto di mantenimento per la GL, è chiaro che emerga uno squilibrio reddituale tale da non permettere alla resistente di condurre, con le proprie entrate, lo stesso tenore di vita goduto sulla base delle potenzialità economiche di entrambi.
Pertanto, va confermato l'assegno di mantenimento di euro 350,00, già previsto nell'ordinanza del Giudice, condiviso da entrambe le parti con l'adesione alle condizioni dell'ordinanza, che il verserà in favore Parte_1
della entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione come per CP_1
legge.
6. Sulle ulteriori domande.
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Le domande inizialmente avanzate dal ricorrente relative al rimborso e al pagamento degli importi del rateo del mutuo o relative agli immobili in comunione, pur dichiarate inammissibili in tale sede nell'ordinanza dal
Giudice, si intendono comunque abbandonate. Invero, tali domande non sono state riproposte dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, con le cui note di trattazione scritta ha semplicemente aderito, come già ampiamente detto, alle condizioni fissate dal Giudice in via provvisoria nella sua ordinanza, andando a modificare così le sue conclusioni e intenzioni originarie. Le predette domande vanno pertanto dichiarate abbandonate.
7. Sulle spese di lite.
Stante l'adesione delle parti alle condizioni stabilite dal Giudice in ordinanza, da considerarsi alla stregua di una proposta conciliativa e, non essendoci quindi soccombenza, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra nato a Parte_1
FOGGIA in data 14/11/1966, e , nata a [...] CP_1
in data 19/12/1966, unitisi in matrimonio celebrato in
GROTTAMMARE (AP) in data 25/06/1994 (atto n. 21, p. II, serie A, anno 1994);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. assegna la casa familiare a che la continuerà ad CP_1
abitare con la GL;
Persona_1
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della GL maggiorenne non Persona_1
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economicamente indipendente, mediante il versamento a
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 450,00 CP_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta GL, così come previste dal Protocollo siglato tra il
Tribunale di Foggia e il COA;
5. pone a carico di la corresponsione di un assegno di Parte_1 mantenimento in favore di nella misura di € 350,00 CP_1
mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT;
6. dichiara abbandonata ogni ulteriore domanda;
7. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 31 marzo 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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