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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 7162/2024 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/07/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere una maggiorazione della patologia professionale
“spondilodiscoartrosi lombosacrale con discopatie multiple lombari”, (in aggiunta al 19% già riconosciuto) nonché il conseguente aumento della relativa rendita.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del 17.02.2025 hanno confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente, in qualità di operaio addetto all'ispezione tubi e successivamente dal 2017 al controllo qualità, presso le odierne “Acciaierie d'Italia”, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Dall'espletata CTU è emerso che è affetto da: Parte_1
“spondiloartrosi lombare con discopatie multiple e persistente radicolopatia;
il danno biologico si stabilisce nella misura del 6% (sei per cento)
Il riconoscimento della predetta malattia professionale, quantificato nel 6%, in aggiunta alle patologie professionali già riconosciute e quantificate nella misura complessiva del 19%, comportano una maggiorazione della relativa rendita per un totale del 24%, a far data da ottobre 2023, e del 25% a far data da marzo 2025. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario
- in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere maggiorazione (al 6%) del danno biologico patito, per un totale complessivo del 24%, con conseguente aumento della relativa rendita, con decorrenza dalla domanda, nonché del 25 % a partire da marzo 2025.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in rendita per malattia professionale, a seguito di maggiorazione, nella misura complessiva del 24% con decorrenza dalla denuncia e del 25% con decorrenza da Marzo 2025;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 2000,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 7162/2024 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/07/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere una maggiorazione della patologia professionale
“spondilodiscoartrosi lombosacrale con discopatie multiple lombari”, (in aggiunta al 19% già riconosciuto) nonché il conseguente aumento della relativa rendita.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del 17.02.2025 hanno confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente, in qualità di operaio addetto all'ispezione tubi e successivamente dal 2017 al controllo qualità, presso le odierne “Acciaierie d'Italia”, come articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Dall'espletata CTU è emerso che è affetto da: Parte_1
“spondiloartrosi lombare con discopatie multiple e persistente radicolopatia;
il danno biologico si stabilisce nella misura del 6% (sei per cento)
Il riconoscimento della predetta malattia professionale, quantificato nel 6%, in aggiunta alle patologie professionali già riconosciute e quantificate nella misura complessiva del 19%, comportano una maggiorazione della relativa rendita per un totale del 24%, a far data da ottobre 2023, e del 25% a far data da marzo 2025. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario
- in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere maggiorazione (al 6%) del danno biologico patito, per un totale complessivo del 24%, con conseguente aumento della relativa rendita, con decorrenza dalla domanda, nonché del 25 % a partire da marzo 2025.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in rendita per malattia professionale, a seguito di maggiorazione, nella misura complessiva del 24% con decorrenza dalla denuncia e del 25% con decorrenza da Marzo 2025;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 2000,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone