Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 27.3.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 21074/2022 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. PISANI ANGELO, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr.ta e difesa dall' avv. GIOCASTA Controparte_1
GIUSI, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
e
, rapp.to e difeso dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA, con cui elett.te domiciliato CP_2 come in atti resistente
Con ricorso depositato il 21.11.2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, data 11.10.2022, riceveva a mezzo pec una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. per il mancato pagamento di svariate PartitaIVA_1 cartelle esattoriali-titoli a suo carico (all.to 1); la pretese creditorie riportate da detta intimazione, si riferivano a svariati titoli aventi ad oggetto diversa natura, tra cui l' avviso di addebito n. 371 2017 0004137211 000, aventi ad oggetto contributi previdenziali gli unici impugnati in questa sede;
che l'avviso di addebito de quo non veniva ritualmente notificato come per legge e ad oggi comunque irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale ex art. 3 comma 9 L.335/1995.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ a) accertata la propria giurisdizione e la propria competenza, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa, dichiarare illegittima la comunicazione de quoper tutti i motivi di cui in narrativa;
b) dichiarare intervenuta la decadenza dal diritto di riscuotere i presunti crediti avversi ovvero dichiari maturata la prescrizione dell'avviso di addebito n. 371 2017 0004137211 000 per i crediti previdenziali ivi contenuti”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda, in particolare contestava
[...]
l'eccezione di prescrizione estintiva del debito, considerato che l'avviso di addebito risultava notificato dall' nell'anno 2017 ed inoltre la resistente in data CP_2
2.1.2020 notificava ulteriore intimazione di pagamento n. 071201990402604000 ai sensi dellart. 140 cpc, che depositava in atti.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione, in via gradata, chiedendo, il rigetto dell' opposizione e in via ancora più gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute.
L'opposizione è inammissibile.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Cass. sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
In astratto, pertanto, alla notifica della cartella affetta da nullità insanabile (o alla omissione della stessa) consegue, quindi, la non decorrenza del termine perentorio per proporre la relativa opposizione;
in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella esattoriale il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina delle impugnazioni con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile
2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: (Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n.
3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel caso di specie, parte opponente assume l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 11.10.2022.
Ed invero, non vi è prova agli atti dell' della regolare notifica dell'avviso di CP_2 addebito n. 371 2017 0004137211 000 sottostante la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, ha fornito la prova di aver notificato, in data 2.1.2020, un ulteriore CP_3 intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 140 cpc. relativa al credito di cui all'avviso di addebito di cui sopra.
Pertanto, tale atto è da considerarsi interruttivo dell'invocata prescrizione estintiva del debito di natura previdenziale relativo all'anno 2016, e successivamente il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede veniva notificato in data 11.10.2022, interrompendo ulteriormente la prescrizione. Conseguentemente, la presente opposizione in funzione recuperatoria dell'impugnazione non poteva essere esperita.
La qualità delle parti e la natura della decisione costituiscono giusti motivi per compensare in toto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara inammissibile l'opposizione;
B) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 06/05/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo