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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/10/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1157/2024 R. G.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est.
Dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1157/2024 R. G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.10.1971 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Garofano, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Ostaglio n. 59/C ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Rocco
Spinelli, in virtù procura in calce alla memoria di costituzione con domanda riconvenzionale, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (Sa) alla via Madonna di
Costantinopoli n. 36 resistente avente ad oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 7.10.2025; il PM in data 27.10.2025 nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio concordatario con il CP_1
3.04.2004 in Marsico Nuovo (Pz), in regime di separazione dei beni;
che dall'unione sono N. 1157/2024 R. G.
nati due figli, il 30.06.2006 a Battipaglia (Sa) e il 28.02.2012 a Potenza;
che la Per_1 Per_2 convivenza coniugale sin dall'inizio si è rilevata difficile a causa dei comportamenti violenti del Barone che costantemente l'ha offesa e maltrattata attraverso svalorizzazioni, critiche e insulti;
che tanto ha minato la sua autostima, provocandole forti e improvvisi stati d'ansia, tremori e sofferenze psicologiche, oltre che paura per la sua incolumità fisica;
che non vi sono ragioni che giustificassero la furia del di lei consorte;
che qualsiasi pretesto era sufficiente per aggredirla e screditarla, come moglie e come madre;
che la prevaricazione del coniuge si è manifestata anche con violenze fisiche attuate con colpi dietro la testa e spintonamenti violenti tanto da farla cadere a terra;
che a seguito di tali episodi, nel 2018, è stata costretta a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine in quanto ha urtato contro un mobile d'arredamento del soggiorno di casa;
che ancora, in un'altra occasione, a seguito del ritardo dei genitori per il pranzo, il resistente ha dapprima inveito con offese e colpevolizzazioni per l'“oltraggiosa” attesa, e poi l'ha spinta facendola cadere a terra, mettendole una mano davanti la bocca per impedirle di parlare, punendola per avergli risposto con la frase: “anche ai tuoi genitori è capitato di tardare”; che ha subìto minacce di morte dal seguente tenore “fosse l'ultima cosa che faccio è farti fuori, anche se andrò in galera”,
“l'ultimo sfizio che mi tolgo è picchiarti fino alla morte”, “ti butto vicino al muro e schizzo il muro di sangue”; che dopo l'intervento delle forze dell'ordine del 2018, il resistente ha interrotto la violenza fisica continuando con quelle verbali;
che in un'occasione si è avvicinato a pochissimi centimetri dal suo viso simulando l'intenzione di sferrarle un pugno sul naso nel tentativo di intimorirla;
che nel 2008 il di lei marito è stato ricoverato in ospedale per un aneurisma e in quella circostanza ha scoperto alcuni scontrini fiscali di acquisto di alcolici e solo in seguito, nel 2022, è venuta a conoscenza, tramite il cognato, del ricovero in ospedale del coniuge per abuso di alcool a seguito del quale, per la quantità, è entrato in uno stato comatoso;
che l'abuso di alcool lo ha reso incapace anche di raggiungere la stanza dei servizi e in più occasioni è stata costretta a rimuovere residui di minzione del coniuge il quale, vagando nella notte, li ha lasciati per casa;
che anche il figlio è stato vittima del mancato controllo del padre in quanto, essendosi addormentato, ha subito gli sfinteri del padre causati dall'abuso dell'alcool; che il resistente controlla persino gli scontrini della spesa relativi all'acquisto di alimenti accusandola di essere incapace di gestire le risorse economiche e di non trovarsi un lavoro, intimandole di contribuire alle spese della famiglia, anche mediante l'attività del meretricio;
che l'ha accusata di “vivere sulle proprie spalle”, oltre a denigrarla in ordine all'accudimento e alla cura familiare;
che da quando ha trovato lavoro, nel 2023, presso una pasticceria del paese, il resistente non ha più versato lo stipendio sul conto N. 1157/2024 R. G.
cointestato, non contribuendo alle spese necessarie per il sostentamento dei figli che sono, a oggi, a carico della ricorrente, la quale è costretta ad attingere al saldo del conto corrente;
che,
a seguito della documentazione ISEE, ha scoperto che il coniuge è intestatario di un conto corrente personale e che non versa nulla sul conto cointestato, né a titolo di stipendio, né a titolo di contributo per il mantenimento della prole;
che anche i figli sono vittime della violenza indiretta del genitore avendo assistito al comportamento del loro padre nei confronti della madre;
che il resistente non è riuscito a costruire un sereno ed equilibrato rapporto con i figli, non essendo un padre presente e amorevole, disinteressandosi dell'andamento scolastico e delle loro passioni, soprattutto nei confronti di il quale, in alcune occasioni, Per_1 purtroppo, si è evidenziato un comportamento emulativo della condotta violenta del genitore;
che ha mortificato anche gli hobby dei ragazzi, ad esempio nei riguardi di il quale, Per_1 nel tentativo di coinvolgere il padre nell'ottimo risultato ottenuto, classificandosi undicesimo durante una gara di informatica organizzata con altri istituti scolastici nazionali, ha reagito con silenzio e mutismo;
che, anche nei confronti della figlia si è lamentato degli Per_2 esborsi economici relativi all'attività di ginnastica ritmica svolta a livello agonistico su tutto il territorio nazionale ed internazionale;
che tanto ha determinato un graduale allontanamento dei ragazzi dal padre i quali hanno posto in essere delle strategie comportamentali difensive e cioè il figlio maggiore si difende con il silenzio, mentre la figlia minore implora con lo sguardo la madre affinché non risponda alle offese e agli improperi per il timore di una reazione ancora più violenta.
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito di colpa al marito, per gravi violazioni dei diritti umani nonché dei diritti nascenti dal matrimonio;
Autorizzare i coniugi a vivere separati;
Assegnare la casa coniugale, di proprietà del sig. sita in Polla (Sa) alla via Francesco Lenormant Vico CP_1
A/11, in favore della moglie che ci vivrà unitamente ai propri figli, l'una minorenne e l'altro maggiorenne benché non economicamente autosufficiente;
Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione prevalente presso la casa coniugale, e Per_2 autonomia decisionale per quanto concerne le questioni di salute, scolastiche e sportive, con il riconoscimento al sig. del diritto di visita, previa attivazione di un percorso CP_1 genitoriale presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché opportuno percorso di cura e riabilitazione presso il SER.D competente, ed al conseguente esito positivo degli stessi
e fatta salva, in ogni caso, la volontà della minore di volta in volta manifestata e fatta salva la concreta disponibilità della stessa agli incontri con il padre, svolgendo attività ginnica a livello agonistico;
Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a CP_1 N. 1157/2024 R. G.
titolo di mantenimento dei figli, un contributo pari ad € 600,00 mensili, da versare alla sig.ra
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione Parte_1 annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il versamento integrale in favore della madre dell'assegno unico, quale genitrice collocataria;
disporre il pagamento a carico del sig. delle spese straordinarie per ciascun figlio nella misura del 70%, come CP_1 quelle medico/specialistiche, odontoiatriche ed oculistiche;
scolastiche, compresi i viaggi
d'istruzione organizzati dalla scuola, anche con pernottamento, corsi pre-scuola e dopo scuola, viaggi studio in Italia e all'estero, attività istruttive, ludiche o ricreative, spese ed esborsi per attività sportive ed agonistiche della figlia , quali quote allenamenti, viaggi Per_2 per gare, alloggi, attrezzatura e abbigliamento tecnico-sportivo, come pure in riferimento al figlio , spese per gare CTF (cybersicurezza) e Convention a cui lo stesso partecipa su Per_1 tutto il territorio nazionale, ivi incluse spese per viaggi, alloggi e vitti;
Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della coniuge, un CP_1 contributo pari ad € 200,00 mensili, da versare alla sig.ra , entro e Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Con ulteriori provvedimenti di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, depositata il 18.04.2025, si è costituito il quale non si è CP_1 opposto alla domanda di separazione e, previa impugnativa di avverso dedotto e prodotto, ha esposto: che la convivenza si è incrinata negli ultimi sei/sette anni in quanto è stata costellata da numerosi litigi e incomprensioni, queste ultime divenute insuperabili nonostante la ricerca di un confronto con la di lui moglie per porre rimedio anche per il benessere e la tranquillità della prole;
che, tuttavia, nell'ottobre dell'anno 2023, la ricorrente ha comunicato la volontà di addivenire ad una separazione e, pur non condividendola, a malincuore, il resistente ha accettato la suddetta decisione;
che, a seguito di espressa volontà della di lui moglie, il 4 gennaio 2024, ha spostato il proprio domicilio presso altro immobile, locato transitoriamente, sito a pochi km dalla residenza familiare, mentre i figli e sono rimasti a vivere Per_1 Per_2 nella casa coniugale insieme alla madre, dove quotidianamente li visita e li assiste;
che nelle more ha intrapreso un giudizio per la separazione nei confronti della ricorrente iscritto al n.
45/2025 R.G.; che la ricorrente ha lavorato sino alla nascita del primogenito non svolgendo alcuna attività lavorativa retribuita e dedicandosi alla casa, ai figli e alla famiglia;
che le avverse accuse sono prive di un riscontro probatorio e, tra l'altro, per i fatti di cui all'episodio del 2018, le forze dell'ordine, intervenute, hanno dichiarato che non vi erano emergenze di N. 1157/2024 R. G.
carattere penale;
che in realtà la ricorrente, sin dai primi anni di coniugio, non ha adempiuto ai doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del marito causandogli varie sofferenze fisiche e/o morali, portandolo a uno stato di avvilimento e rendendo la relazione dolorosa al punto da degenerare;
che, in particolare, sin da quando è iniziato il suo “calvario” ospedaliero nel 2008, a seguito di un'emorragia intracerebrale e conseguente aneurisma, si è disinteressata dei problemi fisici del marito il quale ha potuto contare soltanto sull'aiuto del germano e dei suoi genitori;
che, anche a seguito del ricovero del 04 luglio 2010 presso il Per_3
Presidio Ospedaliero di Polla per un'epistassi, la ricorrente ha continuato la vacanza con il figlio senza curarsi del ricovero del di lei marito;
che pure in tale occasione è stato assistito da suo fratello e da sua madre;
che le “crisi epilettiche”, i “risvegli notturni”, il Per_3
“sonnambulismo”, le “Apnee Notturne”, le “sonnolenza”, i “disturbi del sonno” e gli “sbalzi d'umore” sono gli effetti dell'emorragia intracerebrale e dell'aneurisma, quali conseguenza dei problemi fisici che lo hanno colpito e non comportamenti, come sostenuto dalla ricorrente, tali da minare la tranquillità familiare. Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali ha aggiunto che ha continuato a versare lo stipendio sul conto corrente intestato, oltre all'assegno unico percepito in favore dei figli, ad aver pagato le spese dentistiche, le spese per gli allenamenti della piccola che ha versato euro 2.000,00 il 14.04.2023, euro 1.000,00 il Per_2
23.05.2023 ed euro 3.500,00 il 20.10.2023; che, al contrario, la ricorrente non ha versato alcuna somma sul detto conto corrente;
che non è dato conoscere su quale c/c è accreditato lo stipendio e le reali consistenze economiche della ricorrente;
che successivamente al suo allontanamento dalla casa coniugale avrebbe potuto prelevare le somme sul conto corrente cointestato e, invece, ha lasciato che la ricorrente potesse disporre di tali somme. Ancora, si è opposto alla richiesta di affido esclusivo della minore perché contrario alla sana crescita Per_2
e alla reale volontà della medesima;
che il rapporto con entrambi i figli è stato improntato sulla serenità e giovialità; che non si è sottratto, compatibilmente con gli impegni di lavoro, ad accompagnare i figli a scuola, dal dentista supportandone i relativi costi, a sostenere i costi della vacanza studio, i viaggi per i vari concorsi di e anche quelli per la patente, Per_1 nonché ad accompagnare la piccola agli allenamenti e sostenendone le spese;
che ha Per_2 sempre gioito, incoraggiato e gratificato entrambi i figli per gli ottimi risultati ottenuti, oltre che direttamente con loro, anche a mezzo social network mediante la pubblicazione e la condivisione dei risultati di volta in volta raggiunti da entrambi, nelle rispettive competizioni.
Su tali premesse, previ gli opportuni provvedimenti, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
A) dare atto che il IG. non si oppone alla domanda di separazione CP_1 personale proposta dalla IG.ra ; IN VIA RICONVENZIONALE B) Parte_1 N. 1157/2024 R. G.
dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione dei coniugi e CP_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati;
C) accertare e dichiarare che la Parte_1 separazione personale dei coniugi è avvenuta per fatto, volontà e responsabilità della IG.ra
per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali e, quindi, Controparte_2 negare qualsiasi forma di mantenimento economico in suo favore essendo la stessa comunque autosufficiente;
D) affidare la figlia minore ed il figlio maggiorenne in via Per_2 Per_1 prevalente al padre, secondo la formula dell'affido congiunto, fissando comunque le minimali modalità e termini entro cui la madre potrà vederli, secondo le indicazioni fornite nell'allegato piano genitoriale e nella premessa del presente atto riportate;
E) assegnare
l'abitazione familiare di proprietà del IG. sita in Polla (SA) alla Via CP_1
Francesco Lenormant Vico A 11, con ogni arredo e pertinenza, al medesimo IG. CP_1 in qualità di genitore collocatario prevalente dei due figli e;
F)
[...] Per_2 Per_1 disporre che l'assegno unico familiare INPS debba attribuirsi per intero al genitore collocatario prevalente;
G) disporre che la madre , provveda al Parte_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, abbigliamento cambio stagione) sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e/o documentate;
H) in via subordinata e nella malaugurata ipotesti di accoglimento delle avverse richieste di sostentamento economico, di affidamento dei figli e di assegnazione della casa coniugale, escludere qualsiasi contributo di mantenimento in favore della IG.ra poiché Pt_1 autosufficiente, limitare ad €.500,00 (oltre all'assegno unico erogato dall'INPS) il contributo di mantenimento in favore dei figli e disporre che la IG.ra provveda al pagamento Pt_1 del 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, abbigliamento cambio stagione) sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e/o documentate;
in caso di assegnazione della casa coniugale alla IG. , concedere al IG. l'utilizzo del Pt_1 CP_1 solo garage-deposito sito al piano terra della suddetta abitazione;
I) Ordinare in ogni caso alla cancelleria, di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MARSICO NUOVO (PZ), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
L) Condannare la parte resistente alle spese del processo di separazione e divorzio da attribuirsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
In data 28.04.2025, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis. 17 comma 1 c.p.c..
Anche il resistente, l'8.05.2025, ha depositato memoria difensiva ex art. 473 bis. 17 comma 2 N. 1157/2024 R. G.
c.p.c..
All'udienza di prima comparizione del 20.05.2025, è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 45/2025 R.G. innanzi all'intestato Tribunale, avviato da CP_1 nei confronti di .
[...] Parte_1
Alla medesima udienza, i coniugi sono comparsi personalmente e resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa il 21.05.2025, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere rapporti personali corretti verso l'altro e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla sua crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa;
2. Assegna la casa familiare ad abitazione della moglie;
3. Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con residenza della figlia minore presso la madre;
4. La prole minore potrà vedere il genitore non convivente tutte le volte che ne faccia richiesta previa disponibilità dei genitore non convivente o dei nonni che si dovranno far carico di prelevarla dalla sua abitazione e di riaccompagnarla al termine della visita;
comunque, la prole minore potrà vedere e stare con il genitore non convivente almeno un pomeriggio durante la settimana dalle ore 18 alle 20, in un giorno che sarà scelto d'accordo tra i coniugi, o, in mancanza, nel giorno del mercoledì;
5. i genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi
a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti;
6. in ogni caso, la prole minore può con il genitore non convivente trascorrere tutto intero il fine settimana, per due volte al mese a settimane alterne, a partire dalle ore 10.00 del sabato
e continuativamente sino alle ore 22.00 della domenica, con onere per il genitore non convivente di prelevarla dalla sua abitazione ed ivi al termine riaccompagnarla;
7. la prole minore trascorrerà ogni anno un periodo estivo di almeno due settimane con il genitore non convivente;
tale periodo sarà fissato dai coniugi di comune accordo e, in mancanza, sarà stabilito dal giudice;
8. la prole minore con il padre o la madre trascorrerà, ad anni alterni: i giorni 24-25 oppure
26 dicembre;
i giorni 31 dicembre oppure 1 e 2 gennaio;
nonché i giorni di sabato Santo oppure Pasqua e lunedì in albis.
9. Per contribuire al mantenimento della prole a carico di pone CP_1 N. 1157/2024 R. G.
l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, a Parte_1
la somma mensile, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di complessivi Euro
[...]
500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio).
10. A carico del pone anche l'obbligo di corrispondere alla la misura del CP_1 Pt_1
50% delle spese, necessarie per la prole, mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal
SSN, scolastiche e d'istruzione (iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra i coniugi”.
All'udienza del 7.10.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente sentenza non parziale in ordine allo status e la causa, in pari data, è stata riservata al Collegio per la decisione sulla domanda principale, con trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza.
Il P.M. in data 27.10.2025 nulla ha opposto.
2. Tanto premesso il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
E, invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato la sussistenza di un insanabile situazione di contrasto tra i coniugi tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione come del resto evincibile anche dalla condotta processuale delle parti.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In ordine alle statuizioni accessorie, invece, va disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al giudice istruttore.
3. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
N. 1157/2024 R. G.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e , nata a CP_1 Parte_1
Potenza il 12.10.1971;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marsico Nuovo (Pz) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 2, Parte. II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2004);
3) spese al definitivo;
4) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art.
52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 27.10.2025
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est.
Dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1157/2024 R. G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.10.1971 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Garofano, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Ostaglio n. 59/C ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Rocco
Spinelli, in virtù procura in calce alla memoria di costituzione con domanda riconvenzionale, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (Sa) alla via Madonna di
Costantinopoli n. 36 resistente avente ad oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 7.10.2025; il PM in data 27.10.2025 nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio concordatario con il CP_1
3.04.2004 in Marsico Nuovo (Pz), in regime di separazione dei beni;
che dall'unione sono N. 1157/2024 R. G.
nati due figli, il 30.06.2006 a Battipaglia (Sa) e il 28.02.2012 a Potenza;
che la Per_1 Per_2 convivenza coniugale sin dall'inizio si è rilevata difficile a causa dei comportamenti violenti del Barone che costantemente l'ha offesa e maltrattata attraverso svalorizzazioni, critiche e insulti;
che tanto ha minato la sua autostima, provocandole forti e improvvisi stati d'ansia, tremori e sofferenze psicologiche, oltre che paura per la sua incolumità fisica;
che non vi sono ragioni che giustificassero la furia del di lei consorte;
che qualsiasi pretesto era sufficiente per aggredirla e screditarla, come moglie e come madre;
che la prevaricazione del coniuge si è manifestata anche con violenze fisiche attuate con colpi dietro la testa e spintonamenti violenti tanto da farla cadere a terra;
che a seguito di tali episodi, nel 2018, è stata costretta a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine in quanto ha urtato contro un mobile d'arredamento del soggiorno di casa;
che ancora, in un'altra occasione, a seguito del ritardo dei genitori per il pranzo, il resistente ha dapprima inveito con offese e colpevolizzazioni per l'“oltraggiosa” attesa, e poi l'ha spinta facendola cadere a terra, mettendole una mano davanti la bocca per impedirle di parlare, punendola per avergli risposto con la frase: “anche ai tuoi genitori è capitato di tardare”; che ha subìto minacce di morte dal seguente tenore “fosse l'ultima cosa che faccio è farti fuori, anche se andrò in galera”,
“l'ultimo sfizio che mi tolgo è picchiarti fino alla morte”, “ti butto vicino al muro e schizzo il muro di sangue”; che dopo l'intervento delle forze dell'ordine del 2018, il resistente ha interrotto la violenza fisica continuando con quelle verbali;
che in un'occasione si è avvicinato a pochissimi centimetri dal suo viso simulando l'intenzione di sferrarle un pugno sul naso nel tentativo di intimorirla;
che nel 2008 il di lei marito è stato ricoverato in ospedale per un aneurisma e in quella circostanza ha scoperto alcuni scontrini fiscali di acquisto di alcolici e solo in seguito, nel 2022, è venuta a conoscenza, tramite il cognato, del ricovero in ospedale del coniuge per abuso di alcool a seguito del quale, per la quantità, è entrato in uno stato comatoso;
che l'abuso di alcool lo ha reso incapace anche di raggiungere la stanza dei servizi e in più occasioni è stata costretta a rimuovere residui di minzione del coniuge il quale, vagando nella notte, li ha lasciati per casa;
che anche il figlio è stato vittima del mancato controllo del padre in quanto, essendosi addormentato, ha subito gli sfinteri del padre causati dall'abuso dell'alcool; che il resistente controlla persino gli scontrini della spesa relativi all'acquisto di alimenti accusandola di essere incapace di gestire le risorse economiche e di non trovarsi un lavoro, intimandole di contribuire alle spese della famiglia, anche mediante l'attività del meretricio;
che l'ha accusata di “vivere sulle proprie spalle”, oltre a denigrarla in ordine all'accudimento e alla cura familiare;
che da quando ha trovato lavoro, nel 2023, presso una pasticceria del paese, il resistente non ha più versato lo stipendio sul conto N. 1157/2024 R. G.
cointestato, non contribuendo alle spese necessarie per il sostentamento dei figli che sono, a oggi, a carico della ricorrente, la quale è costretta ad attingere al saldo del conto corrente;
che,
a seguito della documentazione ISEE, ha scoperto che il coniuge è intestatario di un conto corrente personale e che non versa nulla sul conto cointestato, né a titolo di stipendio, né a titolo di contributo per il mantenimento della prole;
che anche i figli sono vittime della violenza indiretta del genitore avendo assistito al comportamento del loro padre nei confronti della madre;
che il resistente non è riuscito a costruire un sereno ed equilibrato rapporto con i figli, non essendo un padre presente e amorevole, disinteressandosi dell'andamento scolastico e delle loro passioni, soprattutto nei confronti di il quale, in alcune occasioni, Per_1 purtroppo, si è evidenziato un comportamento emulativo della condotta violenta del genitore;
che ha mortificato anche gli hobby dei ragazzi, ad esempio nei riguardi di il quale, Per_1 nel tentativo di coinvolgere il padre nell'ottimo risultato ottenuto, classificandosi undicesimo durante una gara di informatica organizzata con altri istituti scolastici nazionali, ha reagito con silenzio e mutismo;
che, anche nei confronti della figlia si è lamentato degli Per_2 esborsi economici relativi all'attività di ginnastica ritmica svolta a livello agonistico su tutto il territorio nazionale ed internazionale;
che tanto ha determinato un graduale allontanamento dei ragazzi dal padre i quali hanno posto in essere delle strategie comportamentali difensive e cioè il figlio maggiore si difende con il silenzio, mentre la figlia minore implora con lo sguardo la madre affinché non risponda alle offese e agli improperi per il timore di una reazione ancora più violenta.
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito di colpa al marito, per gravi violazioni dei diritti umani nonché dei diritti nascenti dal matrimonio;
Autorizzare i coniugi a vivere separati;
Assegnare la casa coniugale, di proprietà del sig. sita in Polla (Sa) alla via Francesco Lenormant Vico CP_1
A/11, in favore della moglie che ci vivrà unitamente ai propri figli, l'una minorenne e l'altro maggiorenne benché non economicamente autosufficiente;
Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione prevalente presso la casa coniugale, e Per_2 autonomia decisionale per quanto concerne le questioni di salute, scolastiche e sportive, con il riconoscimento al sig. del diritto di visita, previa attivazione di un percorso CP_1 genitoriale presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché opportuno percorso di cura e riabilitazione presso il SER.D competente, ed al conseguente esito positivo degli stessi
e fatta salva, in ogni caso, la volontà della minore di volta in volta manifestata e fatta salva la concreta disponibilità della stessa agli incontri con il padre, svolgendo attività ginnica a livello agonistico;
Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a CP_1 N. 1157/2024 R. G.
titolo di mantenimento dei figli, un contributo pari ad € 600,00 mensili, da versare alla sig.ra
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione Parte_1 annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il versamento integrale in favore della madre dell'assegno unico, quale genitrice collocataria;
disporre il pagamento a carico del sig. delle spese straordinarie per ciascun figlio nella misura del 70%, come CP_1 quelle medico/specialistiche, odontoiatriche ed oculistiche;
scolastiche, compresi i viaggi
d'istruzione organizzati dalla scuola, anche con pernottamento, corsi pre-scuola e dopo scuola, viaggi studio in Italia e all'estero, attività istruttive, ludiche o ricreative, spese ed esborsi per attività sportive ed agonistiche della figlia , quali quote allenamenti, viaggi Per_2 per gare, alloggi, attrezzatura e abbigliamento tecnico-sportivo, come pure in riferimento al figlio , spese per gare CTF (cybersicurezza) e Convention a cui lo stesso partecipa su Per_1 tutto il territorio nazionale, ivi incluse spese per viaggi, alloggi e vitti;
Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della coniuge, un CP_1 contributo pari ad € 200,00 mensili, da versare alla sig.ra , entro e Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Con ulteriori provvedimenti di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, depositata il 18.04.2025, si è costituito il quale non si è CP_1 opposto alla domanda di separazione e, previa impugnativa di avverso dedotto e prodotto, ha esposto: che la convivenza si è incrinata negli ultimi sei/sette anni in quanto è stata costellata da numerosi litigi e incomprensioni, queste ultime divenute insuperabili nonostante la ricerca di un confronto con la di lui moglie per porre rimedio anche per il benessere e la tranquillità della prole;
che, tuttavia, nell'ottobre dell'anno 2023, la ricorrente ha comunicato la volontà di addivenire ad una separazione e, pur non condividendola, a malincuore, il resistente ha accettato la suddetta decisione;
che, a seguito di espressa volontà della di lui moglie, il 4 gennaio 2024, ha spostato il proprio domicilio presso altro immobile, locato transitoriamente, sito a pochi km dalla residenza familiare, mentre i figli e sono rimasti a vivere Per_1 Per_2 nella casa coniugale insieme alla madre, dove quotidianamente li visita e li assiste;
che nelle more ha intrapreso un giudizio per la separazione nei confronti della ricorrente iscritto al n.
45/2025 R.G.; che la ricorrente ha lavorato sino alla nascita del primogenito non svolgendo alcuna attività lavorativa retribuita e dedicandosi alla casa, ai figli e alla famiglia;
che le avverse accuse sono prive di un riscontro probatorio e, tra l'altro, per i fatti di cui all'episodio del 2018, le forze dell'ordine, intervenute, hanno dichiarato che non vi erano emergenze di N. 1157/2024 R. G.
carattere penale;
che in realtà la ricorrente, sin dai primi anni di coniugio, non ha adempiuto ai doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del marito causandogli varie sofferenze fisiche e/o morali, portandolo a uno stato di avvilimento e rendendo la relazione dolorosa al punto da degenerare;
che, in particolare, sin da quando è iniziato il suo “calvario” ospedaliero nel 2008, a seguito di un'emorragia intracerebrale e conseguente aneurisma, si è disinteressata dei problemi fisici del marito il quale ha potuto contare soltanto sull'aiuto del germano e dei suoi genitori;
che, anche a seguito del ricovero del 04 luglio 2010 presso il Per_3
Presidio Ospedaliero di Polla per un'epistassi, la ricorrente ha continuato la vacanza con il figlio senza curarsi del ricovero del di lei marito;
che pure in tale occasione è stato assistito da suo fratello e da sua madre;
che le “crisi epilettiche”, i “risvegli notturni”, il Per_3
“sonnambulismo”, le “Apnee Notturne”, le “sonnolenza”, i “disturbi del sonno” e gli “sbalzi d'umore” sono gli effetti dell'emorragia intracerebrale e dell'aneurisma, quali conseguenza dei problemi fisici che lo hanno colpito e non comportamenti, come sostenuto dalla ricorrente, tali da minare la tranquillità familiare. Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali ha aggiunto che ha continuato a versare lo stipendio sul conto corrente intestato, oltre all'assegno unico percepito in favore dei figli, ad aver pagato le spese dentistiche, le spese per gli allenamenti della piccola che ha versato euro 2.000,00 il 14.04.2023, euro 1.000,00 il Per_2
23.05.2023 ed euro 3.500,00 il 20.10.2023; che, al contrario, la ricorrente non ha versato alcuna somma sul detto conto corrente;
che non è dato conoscere su quale c/c è accreditato lo stipendio e le reali consistenze economiche della ricorrente;
che successivamente al suo allontanamento dalla casa coniugale avrebbe potuto prelevare le somme sul conto corrente cointestato e, invece, ha lasciato che la ricorrente potesse disporre di tali somme. Ancora, si è opposto alla richiesta di affido esclusivo della minore perché contrario alla sana crescita Per_2
e alla reale volontà della medesima;
che il rapporto con entrambi i figli è stato improntato sulla serenità e giovialità; che non si è sottratto, compatibilmente con gli impegni di lavoro, ad accompagnare i figli a scuola, dal dentista supportandone i relativi costi, a sostenere i costi della vacanza studio, i viaggi per i vari concorsi di e anche quelli per la patente, Per_1 nonché ad accompagnare la piccola agli allenamenti e sostenendone le spese;
che ha Per_2 sempre gioito, incoraggiato e gratificato entrambi i figli per gli ottimi risultati ottenuti, oltre che direttamente con loro, anche a mezzo social network mediante la pubblicazione e la condivisione dei risultati di volta in volta raggiunti da entrambi, nelle rispettive competizioni.
Su tali premesse, previ gli opportuni provvedimenti, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
A) dare atto che il IG. non si oppone alla domanda di separazione CP_1 personale proposta dalla IG.ra ; IN VIA RICONVENZIONALE B) Parte_1 N. 1157/2024 R. G.
dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione dei coniugi e CP_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati;
C) accertare e dichiarare che la Parte_1 separazione personale dei coniugi è avvenuta per fatto, volontà e responsabilità della IG.ra
per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali e, quindi, Controparte_2 negare qualsiasi forma di mantenimento economico in suo favore essendo la stessa comunque autosufficiente;
D) affidare la figlia minore ed il figlio maggiorenne in via Per_2 Per_1 prevalente al padre, secondo la formula dell'affido congiunto, fissando comunque le minimali modalità e termini entro cui la madre potrà vederli, secondo le indicazioni fornite nell'allegato piano genitoriale e nella premessa del presente atto riportate;
E) assegnare
l'abitazione familiare di proprietà del IG. sita in Polla (SA) alla Via CP_1
Francesco Lenormant Vico A 11, con ogni arredo e pertinenza, al medesimo IG. CP_1 in qualità di genitore collocatario prevalente dei due figli e;
F)
[...] Per_2 Per_1 disporre che l'assegno unico familiare INPS debba attribuirsi per intero al genitore collocatario prevalente;
G) disporre che la madre , provveda al Parte_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, abbigliamento cambio stagione) sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e/o documentate;
H) in via subordinata e nella malaugurata ipotesti di accoglimento delle avverse richieste di sostentamento economico, di affidamento dei figli e di assegnazione della casa coniugale, escludere qualsiasi contributo di mantenimento in favore della IG.ra poiché Pt_1 autosufficiente, limitare ad €.500,00 (oltre all'assegno unico erogato dall'INPS) il contributo di mantenimento in favore dei figli e disporre che la IG.ra provveda al pagamento Pt_1 del 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, abbigliamento cambio stagione) sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e/o documentate;
in caso di assegnazione della casa coniugale alla IG. , concedere al IG. l'utilizzo del Pt_1 CP_1 solo garage-deposito sito al piano terra della suddetta abitazione;
I) Ordinare in ogni caso alla cancelleria, di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MARSICO NUOVO (PZ), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
L) Condannare la parte resistente alle spese del processo di separazione e divorzio da attribuirsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
In data 28.04.2025, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis. 17 comma 1 c.p.c..
Anche il resistente, l'8.05.2025, ha depositato memoria difensiva ex art. 473 bis. 17 comma 2 N. 1157/2024 R. G.
c.p.c..
All'udienza di prima comparizione del 20.05.2025, è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 45/2025 R.G. innanzi all'intestato Tribunale, avviato da CP_1 nei confronti di .
[...] Parte_1
Alla medesima udienza, i coniugi sono comparsi personalmente e resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa il 21.05.2025, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere rapporti personali corretti verso l'altro e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla sua crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa;
2. Assegna la casa familiare ad abitazione della moglie;
3. Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con residenza della figlia minore presso la madre;
4. La prole minore potrà vedere il genitore non convivente tutte le volte che ne faccia richiesta previa disponibilità dei genitore non convivente o dei nonni che si dovranno far carico di prelevarla dalla sua abitazione e di riaccompagnarla al termine della visita;
comunque, la prole minore potrà vedere e stare con il genitore non convivente almeno un pomeriggio durante la settimana dalle ore 18 alle 20, in un giorno che sarà scelto d'accordo tra i coniugi, o, in mancanza, nel giorno del mercoledì;
5. i genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi
a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti;
6. in ogni caso, la prole minore può con il genitore non convivente trascorrere tutto intero il fine settimana, per due volte al mese a settimane alterne, a partire dalle ore 10.00 del sabato
e continuativamente sino alle ore 22.00 della domenica, con onere per il genitore non convivente di prelevarla dalla sua abitazione ed ivi al termine riaccompagnarla;
7. la prole minore trascorrerà ogni anno un periodo estivo di almeno due settimane con il genitore non convivente;
tale periodo sarà fissato dai coniugi di comune accordo e, in mancanza, sarà stabilito dal giudice;
8. la prole minore con il padre o la madre trascorrerà, ad anni alterni: i giorni 24-25 oppure
26 dicembre;
i giorni 31 dicembre oppure 1 e 2 gennaio;
nonché i giorni di sabato Santo oppure Pasqua e lunedì in albis.
9. Per contribuire al mantenimento della prole a carico di pone CP_1 N. 1157/2024 R. G.
l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, a Parte_1
la somma mensile, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di complessivi Euro
[...]
500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio).
10. A carico del pone anche l'obbligo di corrispondere alla la misura del CP_1 Pt_1
50% delle spese, necessarie per la prole, mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal
SSN, scolastiche e d'istruzione (iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra i coniugi”.
All'udienza del 7.10.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente sentenza non parziale in ordine allo status e la causa, in pari data, è stata riservata al Collegio per la decisione sulla domanda principale, con trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza.
Il P.M. in data 27.10.2025 nulla ha opposto.
2. Tanto premesso il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
E, invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato la sussistenza di un insanabile situazione di contrasto tra i coniugi tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione come del resto evincibile anche dalla condotta processuale delle parti.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In ordine alle statuizioni accessorie, invece, va disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al giudice istruttore.
3. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
N. 1157/2024 R. G.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e , nata a CP_1 Parte_1
Potenza il 12.10.1971;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marsico Nuovo (Pz) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 2, Parte. II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2004);
3) spese al definitivo;
4) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art.
52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 27.10.2025
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.