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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 899/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/02/1991 e residente in [...]2, nella qualità di madre del minore
(c.f. ), nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Borrini (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata come in atti telematici;
RICORRENTE
contro
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._4
(SP), Località Concara n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Zanvettor (c.f.
ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._5
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: dichiarazione di paternità ex art. 269 c.c.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: dichiarare, con sentenza parziale, che il sig.
è padre del minore e rimettere la causa sul ruolo per le pronunce CP_1 Persona_1 accessorie.
Per parte convenuta: “aderire alle domande di controparte”, con rimessione della causa sul ruolo per le pronunce accessorie
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione, depositato in data 10/06/2024 e regolarmente notificato, , Parte_1 nella qualità di madre del minore , ha dedotto: Persona_1
- di aver dato alla luce in data 26/04/2024 un bambino, denunciato all'Ufficiale di stato civile del comune di La Spezia con il nome di;
Parte_2
- che il bambino è nato prematuramente rispetto al termine ordinario della gestazione di circa 30 giorni;
- che è frutto di una pubblica relazione sentimentale dell'istante con il Parte_2 CP_1
, perdurante dal 7 luglio 2021 e terminata a dicembre2023;
[...]
- che durante la relazione, (che aveva dichiarato all'istante di non essere più impegnato CP_1
sentimentalmente con la sua ex compagna e madre dei suoi due figli), quasi tutte le sere, terminata l'attività lavorativa al ristorante pernottava a casa della ricorrente in loc. Santerenzo di Lerici, uscendone al mattino;
- che è celibe e che lo stesso, nonostante le richieste, non ha sinora ancora voluto CP_1
riconoscere ufficialmente il figlio, né ha più mantenuto rapporti con la madre/ricorrente dal dicembre 2023, né si è interessato in alcun modo del figlio durante il periodo di gestazione e/o dopo la nascita.
Ha pertanto chiesto il riconoscimento della paternità naturale del minore e un contributo economico in favore del minore a carico del resistente.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla richiesta di c.t.u. medico-legale ex adverso CP_1 formulata dichiarando, nel caso in cui fosse stato confermato il legame di filiazione con il minore
[...]
, di aderire alla richiesta di riconoscimento della paternità del minore. Persona_1
Si è proceduto alla conversione del rito con applicazione del rito di cui all'art. 473-bis ss. c.p.c., trattandosi di procedimento relativo allo stato delle persone.
È stata disposta c.t.u. medico-legale (con nomina del dott. con analisi dei polimorfismi Persona_2 pag. 2 di 4 del DNA al fine di accertare se sia figlio di e di calcolare la Persona_1 CP_1
probabilità di parentela e/o consanguineità in caso di non esclusione;
il c.t.u. ha provveduto a depositare, in data 09/02/2025, l'elaborato peritale.
Espletata la c.t.u., le parti hanno chiesto congiuntamente di poter precisare le conclusioni in punto di accertamento della paternità del minore, con successiva rimessione della causa in istruttoria per le ulteriori domande.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione limitatamente alla domanda relativa alla paternità del minore, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, penultimo periodo, c.p.c. sulla sola domanda relativa alla paternità del minore;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Si premette come “l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà ovvero dal tutore, che, a differenza del genitore, deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può nominare un curatore speciale” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 16551/2010). Ebbene, nel caso di specie l'azione è stata correttamente promossa dalla madre del minore.
A fronte degli evidenti progressi nelle conoscenze scientifiche, risulta ormai pacificamente ammessa – nell'ambito di un'azione avente ad oggetto la prova della verità della filiazione – l'indagine ematologica e genetica sul DNA quale prova sicura della generazione, con attribuzione alle prove biologiche di valore decisivo (e non soltanto integrativo di risultanze acquisite altrimenti) nell'accertamento della paternità
(cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, sent. n. 15568/2011). Ed invero, le prove ematologiche e genetiche permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99,9% (cfr. Cass. civ., sez. I, sent.
n. 16551/2010 già citata); la giurisprudenza di merito ha comunque ritenuto sufficienti anche probabilità
inferiori (pari al 99,5468%), ove però accompagnate da ulteriori elementi probatori acquisti in sede processuale (cfr. ex multis Tribunale di Vicenza, sentenza 13.5.2016).
Ebbene, dalla c.t.u. svolta (le cui conclusioni questo Collegio condivide integralmente e rende proprie)
è inequivocabilmente emerso che è padre biologico di con un a CP_1 Persona_1 probabilità di paternità corrispondente al del 99,9%.
Un tanto risulta sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto l'esame del DNA ha accertato – con un'attendibilità pari al 99,9%, quindi ormai prossima alla certezza, e in assenza di elementi pag. 3 di 4 contrari (e tenuto anche conto dell'adesione da parte del convenuto alle risultanze della c.t.u., sebbene il presente procedimento abbia ad oggetto una pronuncia sullo status e sia relativo a diritti indisponibili) – che è padre biologico di . CP_1 Persona_1
Tanto basta per accogliere la domanda relativa al riconoscimento della paternità del minore
[...]
. Persona_1
È, invece, necessario procedere all'istruttoria per la decisione sulle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando in punto di solo riconoscimento della paternità del minore ma non definitivamente pronunciando Persona_1
sull'intero giudizio, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra questione assorbita o disattesa, così
provvede:
- dichiara che (nato a [...] il [...]) è il padre di CP_1 Persona_1
(nato a [...] il [...]);
[...]
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La Spezia di procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di nascita di;
Persona_1
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/02/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 899/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/02/1991 e residente in [...]2, nella qualità di madre del minore
(c.f. ), nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Borrini (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata come in atti telematici;
RICORRENTE
contro
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._4
(SP), Località Concara n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Zanvettor (c.f.
ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._5
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: dichiarazione di paternità ex art. 269 c.c.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: dichiarare, con sentenza parziale, che il sig.
è padre del minore e rimettere la causa sul ruolo per le pronunce CP_1 Persona_1 accessorie.
Per parte convenuta: “aderire alle domande di controparte”, con rimessione della causa sul ruolo per le pronunce accessorie
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione, depositato in data 10/06/2024 e regolarmente notificato, , Parte_1 nella qualità di madre del minore , ha dedotto: Persona_1
- di aver dato alla luce in data 26/04/2024 un bambino, denunciato all'Ufficiale di stato civile del comune di La Spezia con il nome di;
Parte_2
- che il bambino è nato prematuramente rispetto al termine ordinario della gestazione di circa 30 giorni;
- che è frutto di una pubblica relazione sentimentale dell'istante con il Parte_2 CP_1
, perdurante dal 7 luglio 2021 e terminata a dicembre2023;
[...]
- che durante la relazione, (che aveva dichiarato all'istante di non essere più impegnato CP_1
sentimentalmente con la sua ex compagna e madre dei suoi due figli), quasi tutte le sere, terminata l'attività lavorativa al ristorante pernottava a casa della ricorrente in loc. Santerenzo di Lerici, uscendone al mattino;
- che è celibe e che lo stesso, nonostante le richieste, non ha sinora ancora voluto CP_1
riconoscere ufficialmente il figlio, né ha più mantenuto rapporti con la madre/ricorrente dal dicembre 2023, né si è interessato in alcun modo del figlio durante il periodo di gestazione e/o dopo la nascita.
Ha pertanto chiesto il riconoscimento della paternità naturale del minore e un contributo economico in favore del minore a carico del resistente.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla richiesta di c.t.u. medico-legale ex adverso CP_1 formulata dichiarando, nel caso in cui fosse stato confermato il legame di filiazione con il minore
[...]
, di aderire alla richiesta di riconoscimento della paternità del minore. Persona_1
Si è proceduto alla conversione del rito con applicazione del rito di cui all'art. 473-bis ss. c.p.c., trattandosi di procedimento relativo allo stato delle persone.
È stata disposta c.t.u. medico-legale (con nomina del dott. con analisi dei polimorfismi Persona_2 pag. 2 di 4 del DNA al fine di accertare se sia figlio di e di calcolare la Persona_1 CP_1
probabilità di parentela e/o consanguineità in caso di non esclusione;
il c.t.u. ha provveduto a depositare, in data 09/02/2025, l'elaborato peritale.
Espletata la c.t.u., le parti hanno chiesto congiuntamente di poter precisare le conclusioni in punto di accertamento della paternità del minore, con successiva rimessione della causa in istruttoria per le ulteriori domande.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione limitatamente alla domanda relativa alla paternità del minore, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, penultimo periodo, c.p.c. sulla sola domanda relativa alla paternità del minore;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Si premette come “l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà ovvero dal tutore, che, a differenza del genitore, deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può nominare un curatore speciale” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 16551/2010). Ebbene, nel caso di specie l'azione è stata correttamente promossa dalla madre del minore.
A fronte degli evidenti progressi nelle conoscenze scientifiche, risulta ormai pacificamente ammessa – nell'ambito di un'azione avente ad oggetto la prova della verità della filiazione – l'indagine ematologica e genetica sul DNA quale prova sicura della generazione, con attribuzione alle prove biologiche di valore decisivo (e non soltanto integrativo di risultanze acquisite altrimenti) nell'accertamento della paternità
(cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, sent. n. 15568/2011). Ed invero, le prove ematologiche e genetiche permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99,9% (cfr. Cass. civ., sez. I, sent.
n. 16551/2010 già citata); la giurisprudenza di merito ha comunque ritenuto sufficienti anche probabilità
inferiori (pari al 99,5468%), ove però accompagnate da ulteriori elementi probatori acquisti in sede processuale (cfr. ex multis Tribunale di Vicenza, sentenza 13.5.2016).
Ebbene, dalla c.t.u. svolta (le cui conclusioni questo Collegio condivide integralmente e rende proprie)
è inequivocabilmente emerso che è padre biologico di con un a CP_1 Persona_1 probabilità di paternità corrispondente al del 99,9%.
Un tanto risulta sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto l'esame del DNA ha accertato – con un'attendibilità pari al 99,9%, quindi ormai prossima alla certezza, e in assenza di elementi pag. 3 di 4 contrari (e tenuto anche conto dell'adesione da parte del convenuto alle risultanze della c.t.u., sebbene il presente procedimento abbia ad oggetto una pronuncia sullo status e sia relativo a diritti indisponibili) – che è padre biologico di . CP_1 Persona_1
Tanto basta per accogliere la domanda relativa al riconoscimento della paternità del minore
[...]
. Persona_1
È, invece, necessario procedere all'istruttoria per la decisione sulle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando in punto di solo riconoscimento della paternità del minore ma non definitivamente pronunciando Persona_1
sull'intero giudizio, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra questione assorbita o disattesa, così
provvede:
- dichiara che (nato a [...] il [...]) è il padre di CP_1 Persona_1
(nato a [...] il [...]);
[...]
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La Spezia di procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di nascita di;
Persona_1
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/02/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4