Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8105/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv.ti Luciano Costantini e Federica
Vanelli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale,
In via principale:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
1
Romolo 41/40;
3) assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli;
Parte_2
4) porre a carico del Sig. l'obbligo a trasferire a proprie spese alla Sig.ra Pt_1 Parte_2
entro 90 giorni dalla data dell'omologa della separazione, le proprie quote del 50% dei due immobili di cui risulta comproprietario con la moglie e, precisamente:
- l'uno sito in Genova Via San Romolo 41/40 censito al catasto di Genova Sez. Urb. PRA Foglio
12 Particella 1187 Sub. 83, rendita Euro 503,55, zona censuaria 2, Cat. A/3, Classe 4, consistenza 5 vani (prod. 9);
- l'altro sito in Genova Via San Romolo 41/41 censito al catasto di Genova Sez. Urb. PRA
Foglio 12 Particella 1187 Sub. 84, rendita Euro 402,84, zona censuaria 2, Cat. A/3, Classe 4, consistenza 4 vani (prod. 10);
Le parti richiedono fin da ora l'applicazione a loro favore dei benefici in virtù di quanto previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 numero 154, dalla
Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 numero 49/E, dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate numero 27/E del 21 giugno 2012, numero 2/E del 21 febbraio
2014, nonché dalle Circolari Agenzia delle Entrate numero 18/2013 e numero 65E/2015;
5) porre a carico del Sig. un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei Pt_1
figli minori e pari ad € 700,00 complessivi (€ 350,00 ciascuno) con Per_1 Per_2
decorrenza dal mese di Dicembre 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni Parte_2
mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai bambini;
6) in relazione al calendario visite padre-figli, il Sig. avrà facoltà di tenere con sé i Pt_1
bambini come segue:
a) infrasettimanalmente: due pomeriggi alla settimana da concordare ogni volta in base sia agli impegni lavorativi del padre sia di quelli della madre;
b) weekend: secondo il criterio dell'alternanza dal venerdì sera alle 19 e rientro la domenica alle 20,45;
c) festività natalizie e/o pasquali: secondo il criterio dell'alternanza o, comunque, sulla base
2 degli accordi di volta in volta raggiunti dai genitori;
d) vacanze estive: i minori trascorreranno almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con entrambi i genitori, tenuto conto degli impegni di questi ultimi;
al fine di organizzare al meglio il periodo di vacanza, i genitori si impegnano a comunicarsi con congruo anticipo (almeno un mese prima) il periodo prescelto da trascorrere con i minori”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci la separazione fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
“il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 10.10.2009 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali sopra riportate, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e Per_1
(nati dall'unione coniugale rispettivamente il 1.10.2010 e il 20.7.2014), e non Per_2
ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
3 il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di cui alle conclusioni rassegnate dai medesimi come sopra trascritte, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 642, parte II, serie A, anno 2009) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4