Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N. 13517/2022
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 16.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.13517/2022 r.g.a.c., promossa da
, rappr e difeso dall' avv Bruno Marzo Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr e difeso dagli avv M. CP_1
T. Petrucci
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito n 35920220003402261000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.12.2022 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35920220003402261000 emesso dall' per contributi IVS gestione commercianti sul reddito CP_1 eccedente il minimale in relazione al periodo da 1/2016 a 12/2016 per la complessiva somma di euro 842,96.
A sostegno dell'opposizione, premesso di non essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione nella gestione predetta, contestava la fondatezza della pretesa e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Instaurato il contraddittorio, l richiamava le risultanze CP_1 dell'accertamento che avevano comportato l'iscrizione d'ufficio e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa in via documentale, all' odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
Oggetto del presente giudizio è stabilire se parte opponente sia o meno in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti.
Va premesso che l ne ha già disposto la cancellazione con decorrenza CP_1 dal 29.09.2021.
Quanto al periodo precedente, deve rilevarsi che con sentenza n.2973/2023, in atti, passata in giudicato, il Tribunale di Lecce ha già accolto il ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso altro avviso di addebito emesso dall'istituto resistente sulla base del medesimo presupposto giuridico sotteso all'avviso di addebito impugnato nel presente procedimento.
In proposito giova ricordare il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, ai sensi dell'art 2909 c.c.
Nella specie, nella sentenza indicata è stato accertato in via definitiva l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e detto accertamento di fatto, emesso tra le medesime parti del presente giudizio, è suscettibile di fare stato tra le stesse con effetto di giudicato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con
l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione AN (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale
"norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione AN quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta(cfr Sez Un. N 13916/2006)”.
Deve allora ritenersi la infondatezza della pretesa contributiva azionata dall , con conseguente accoglimento della domanda giudiziale ed CP_1 annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
35920220003402261000;
- condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dal CP_1 ricorrente, liquidate in € 750,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa