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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 16309/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 16309/2021 R.G.
(CF: ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. IMPELLIZZERI GIOVANNA
RICORRENTE
E
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
OSSERVA
Visto il ricorso depositato il 22.12.2021 da con il quale ha chiesto la Parte_1 disciplina dell'affido e del mantenimento delle figlie nata a [...] il Persona_1 30.4.2012 e nata a [...] il [...], nate dall'unione con Parte_2 CP_1
,
[...]
Considerato che la ricorrente ha evidenziato la pendenza di procedimento al Tribunale per i Minorenni di Catania, iscritto al n. RGVG 125/2021,
che ha quindi chiesto di disporre sull'affidamento rimettendosi alle disposizioni del Tribunale per i
Minorenni di Catania, che il padre possa incontrare le figlie presso la casa della madre, previo consenso delle minori, di prevedere un contributo di € 600,00 per le due figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie,
rilevato che il resistente, nonostante la notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito nel presente giudizio,
che la ricorrente è stata sentita all'udienza del 10.5.2023 e alla successiva udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al PM.
Ritenuto che nelle more del presente giudizio il Tribunale per i Minorenni di Catania ha definito il procedimento ai sensi dell'art. 330 c.c., pronunciando la decadenza di dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie e ha dichiarato la non rispondenza Persona_1 Parte_2 all'interesse delle minori della ripresa del rapporto con il padre, eventualmente da attuarsi presso spazio neutro, dietro espresso gradimento delle minori, in modalità protetta, alla presenza di psicologo (all. del
17.10.2023),
che va confermato quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni, senza che appaia necessario – ed essendo anzi pregiudizievole – l'ascolto delle minori da parte dell'autorità giudiziaria, essendo stata svolta ampia istruttoria dal TM,
rilevato che la ricorrente ha dichiarato “non ho notizie del resistente credo da circa due anni. La relazione è finita quando la figlia minore aveva 18 mesi. A d.r.: “il padre chiede di vederle ma poi scompare per mesi. A d.r.: “da quando
è stato emesso provvedimento del TM il padre non ha mai sentito o visto le figlie minori” (verbale del 10.5.2023);
ritenuto che eventuali incontri padre-figlie potranno avvenire solo previo gradimento delle figlie minori, con le modalità già individuate dal TM di Catania nel decreto del 2.12.2021.
Considerato che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno l'onere di mantenimento a carico del genitore decaduto (Cass. n. 22909 del 11/11/2010),
che il , per come riferito dalla ricorrente, lavora come pescatore, mentre lei adesso vive in CP_1
Germania e si sostiene grazie all'aiuto del marito, ritenuto che la madre provvede in via esclusiva ad adempiere ai compiti di cura e accudimento, va posto a carico del resistente un contributo per le figlie di € 450,00 mensili (225,00 € per ciascuna) oltre al 50
% delle spese straordinarie, dalla data della domanda;
ritenuto che le spese seguono la soccombenza,
PQM
Il Tribunale,
visti gli artt. 316 bis e 337 bis e ss. c.c.,
conferma il provvedimento di decadenza pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Catania con decreto del 2.12.2021,
disciplina il diritto di visita come in parte motiva,
onera il resistente di corrispondere un contributo per il mantenimento delle figlie minori pari a complessivi € 450,00 da versare entro giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre il
50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda;
condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
2.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 16309/2021 R.G.
(CF: ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. IMPELLIZZERI GIOVANNA
RICORRENTE
E
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
OSSERVA
Visto il ricorso depositato il 22.12.2021 da con il quale ha chiesto la Parte_1 disciplina dell'affido e del mantenimento delle figlie nata a [...] il Persona_1 30.4.2012 e nata a [...] il [...], nate dall'unione con Parte_2 CP_1
,
[...]
Considerato che la ricorrente ha evidenziato la pendenza di procedimento al Tribunale per i Minorenni di Catania, iscritto al n. RGVG 125/2021,
che ha quindi chiesto di disporre sull'affidamento rimettendosi alle disposizioni del Tribunale per i
Minorenni di Catania, che il padre possa incontrare le figlie presso la casa della madre, previo consenso delle minori, di prevedere un contributo di € 600,00 per le due figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie,
rilevato che il resistente, nonostante la notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito nel presente giudizio,
che la ricorrente è stata sentita all'udienza del 10.5.2023 e alla successiva udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al PM.
Ritenuto che nelle more del presente giudizio il Tribunale per i Minorenni di Catania ha definito il procedimento ai sensi dell'art. 330 c.c., pronunciando la decadenza di dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie e ha dichiarato la non rispondenza Persona_1 Parte_2 all'interesse delle minori della ripresa del rapporto con il padre, eventualmente da attuarsi presso spazio neutro, dietro espresso gradimento delle minori, in modalità protetta, alla presenza di psicologo (all. del
17.10.2023),
che va confermato quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni, senza che appaia necessario – ed essendo anzi pregiudizievole – l'ascolto delle minori da parte dell'autorità giudiziaria, essendo stata svolta ampia istruttoria dal TM,
rilevato che la ricorrente ha dichiarato “non ho notizie del resistente credo da circa due anni. La relazione è finita quando la figlia minore aveva 18 mesi. A d.r.: “il padre chiede di vederle ma poi scompare per mesi. A d.r.: “da quando
è stato emesso provvedimento del TM il padre non ha mai sentito o visto le figlie minori” (verbale del 10.5.2023);
ritenuto che eventuali incontri padre-figlie potranno avvenire solo previo gradimento delle figlie minori, con le modalità già individuate dal TM di Catania nel decreto del 2.12.2021.
Considerato che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno l'onere di mantenimento a carico del genitore decaduto (Cass. n. 22909 del 11/11/2010),
che il , per come riferito dalla ricorrente, lavora come pescatore, mentre lei adesso vive in CP_1
Germania e si sostiene grazie all'aiuto del marito, ritenuto che la madre provvede in via esclusiva ad adempiere ai compiti di cura e accudimento, va posto a carico del resistente un contributo per le figlie di € 450,00 mensili (225,00 € per ciascuna) oltre al 50
% delle spese straordinarie, dalla data della domanda;
ritenuto che le spese seguono la soccombenza,
PQM
Il Tribunale,
visti gli artt. 316 bis e 337 bis e ss. c.c.,
conferma il provvedimento di decadenza pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Catania con decreto del 2.12.2021,
disciplina il diritto di visita come in parte motiva,
onera il resistente di corrispondere un contributo per il mantenimento delle figlie minori pari a complessivi € 450,00 da versare entro giorno 5 di ogni mese, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre il
50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda;
condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
2.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco