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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2097/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2097/2022 promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ; C.F._2 Parte_2
APPELLANTI
contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ACQUISTAPACE LAURA;
APPELLATO
Avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Parma, n.1271/2022 in data 10/11/2022, nella causa
R.G.n. 4596/2017, relativa a condominio pagamento spese condominiali
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 15 ottobre 2024, a trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Gli appellanti, come da atto di appello;
il OM appellato, come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I Sigg.ri e condomini/proprietari di un appartamento e garage Parte_1 Parte_2
multiplo sito in Collecchio (PR), Via Grossi, dopo aver ricevuto da parte dell'amministratore del il sollecito di pagamento per oneri degli esercizi degli anni 2016 e 2017, Controparte_1
rispettivamente pari ad Euro 7.696,15 per la quota di proprietà della Sig.ra ed Euro 2.321,12 per Pt_1
quella del Sig. ritenendo non dovute le somme intimate, convenivano in giudizio il Pt_2 innanzi al Tribunale di Parma deducendo che gli oneri richiesti erano già stati Controparte_1
pagati e che l'addebito delle spese condominiali era privo di giustificazione contabile per omessa indicazione di fattori necessari al calcolo, quali l'esercizio contabile di spesa, il novero delle spese condominiali globali dell'esercizio contabile annuale oggetto di addebito, il criterio percentuale millesimale o alternativo di addebito, richiamando a sostegno una pronuncia dello stesso Tribunale, reputandola dotata di valore di giudicato fra le parti, ed altra ulteriore emessa in un successivo giudizio, all'epoca ancora in fase di appello, promosso dalla Sig.ra e relativo alle annualità dal 2000 al Pt_1
2008.
In sintesi, gli attori ritenevano di essere tenuti esclusivamente al pagamento dei soli importi risultanti dall'applicazione del criterio legale millesimale proporzionale della spesa condominiale e, dopo avere anche contestato la consumazione di reato contro il patrimonio “. . . da parte dell'amministratore condominiale in concorso con i condomini che hanno deliberato l'azionamento della illecita pretesa . .
.” a loro carico, ipotizzando il delitto di cui all'art. 629 c.p. (ossia 610 c.p.) con la condanna del convenuto al risarcimento del danno da reato, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis a) accertarsi e dichiararsi il diritto dei condomini parti attrici al pagamento degli oneri condominiali di spesa nella misura proporzionale al loro diritto di proprietà secondo le tabelle millesimali condominiali vigenti ab origine del condominio e la norma dell'articolo 1123 del codice civile.
b) accertarsi la misura dell'importo complessivo della spesa condominiale nei dieci anni oggetto di giudizio nella misura di euro 192.379,06 secondo quantificazione peritale in atti c) accertarsi e dichiararsi misura della quota millesimale proporzionale alla proprietà degli attori nella misura di 25,50 millesimi secondo le tabelle millesimali condominiali secondo concorde allegazione delle parti pagina 2 di 11 d) accertarsi e dichiararsi conseguentemente la misura legittima della obbligazione per oneri condominiali delle parti attrici dedotta in giudizio per le dieci annualità di esercizio condominiale nella misura di euro 4.905,66 pari a 25,5 millesimi di 192.379,06 euro e) accertarsi che i condomini attori hanno già corrisposto per lo stesso titolo di causa petendi dedotto in giudizio la complessiva somma di euro 5.541,22 quindi con diritto a repetenda plusvalenza di versamento rispetto al dovuto della somma di euro 636,00
f) dichiararsi per ciò il convenuto tenuto a ripetere in favore degli attori la somma di euro CP_1
636,00 in quanto plusvalenza finanziaria versata in eccedenza alla quota legale di spesa proporzionale alle tabelle millesimali di proprietà come disposto dal giudice nel testo del quesito peritale g) accogliersi quindi la domanda proposta dagli attori per l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte loro di ogni onere condominiale del periodo decennale dedotto in giudizio contestualmente rigettando come illegittima temeraria e infondata la domanda riconvenzionale del CP_1
convenuto h) condannarsi il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro CP_1
636,00 per il titolo di plusvalenza indicato oltre al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in atti e comprensiva degli oneri di mediazione obbligatoria oltre che alla rifusione delle spese di CTU anticipate dagli attori i) condannarsi infine il condominio convenuto al pagamento in favore degli attori della somma equitativamente determinata ex iudice per effetto di lite temeraria ex art.96 cpc per avere agito in giudizio con deliberata alterazione e non per errore materiale dei conti condominiali”.
Il si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda Controparte_1
riconvenzionale con cui eccepiva, in via preliminare, sia l'improcedibilità della domanda per non avere gli attori esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, sia la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. per essere generico e indeterminato;
nel merito, deduceva che gli attori non avevano effettuato, e comunque non dimostrato, il pagamento delle spese condominiali e che, in ogni caso, dette spese erano state richieste in ragione di riparti deliberati e non impugnati e con criteri conformi al regolamento condominiale e all'art. 1123 c.c..
Il OM, inoltre, rilevava che le sentenze richiamate dagli attori (Tribunale di Parma, sentenza n.
879/2008, e sentenza n. 276/2014, pendente giudizio di appello proposto dalla Sig. ra non Pt_1
avevano alcuna attinenza con la fattispecie in esame, evidenziava la pretestuosità del contestato reato nei confronti del e, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge:
pagina 3 di 11 a) in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda introduttiva per essere la stessa generica, indeterminata ed in violazione dell'art.163 c.p.c;
b) in via principale e di merito, rigettare, nel miglior modo, tutte le domande proposte nei confronti del in quanto inammissibili, improcedibili, nulle, infondate o come meglio;
Controparte_1
c) in via riconvenzionale, condannare la condomina, signora , al pagamento della Parte_1
somma di Euro 7.696,15, quali rate scadute relative agli esercizi 2016 e 2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché condannare il condomino, avv. , Pt_2 Parte_2
al pagamento della somma di Euro 2.321,12, quali rate scadute relative all'esercizio 2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o della somma maggiore o minore come emersa dall'istruttoria espletata
Con vittoria di spese, e competenze legali, rimborso delle spese e competenze di entrambe le Ctu e Ctp, delle spese e competenze della procedura di mediazione, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ai sensi di legge”.
Costituitosi il contraddittorio, veniva espletata la procedura di mediazione, con esito negativo, e nelle more del giudizio gli attori pagavano al OM la somma di € 2.928,00.
Successivamente, la causa era istruita con prove documentali ed interrogatorio formale dell'amministratore del condominio, nonché era ammessa CTU, al fine di verificare se la ripartizione delle spese condominiali, nel periodo temporale indicato, fosse avvenuta nel rispetto del regolamento condominiale e dell'art. 1123 c.c., oppure con criteri di riparto diversi da quelli millesimali proporzionali alle quote di proprietà dei condomini attori.
Il primo perito incaricato, dott. , a seguito di contestazioni mosse da entrambe le parti al Persona_1
suo operato, era sostituito dalla dott.ssa , la quale procedeva allo svolgimento delle Persona_2 operazioni e al depositato dell'elaborato; sulle conclusioni rassegnate dalle parti, quindi, il Tribunale, rilevato che gli attori nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., avevano abbandonato la richiesta di accertamento del reato contro il patrimonio da parte dell'amministratore in CP_2
concorso con i condomini che avevano deliberato l'azione della ritenuta illecita pretesa, ha così deciso:
“1. rigetta le domande attoree;
2. accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna Parte_1
e al pagamento - pro quota - della residua complessiva somma di 7.029,27,
[...] Parte_2
oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
.
3. Condanna gli attori in solido tra loro a rifondere al convenuto, le spese di lite, che CP_1 liquida in € 237,00 per esborsi ed in € 5.400,00 per compenso professionale, di cui € 400,00 per la fase di mediazione, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 4 di 11 4. pone, in via definitiva, a carico degli attori in solido, le spese di entrambe le consulenze di ufficio”.
2) I Sigg.ri e hanno proposto il presente appello lamentando, in Parte_1 Parte_2
primis, che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sul loro diritto di condomini di vedere quantificato il riparto della spese condominiali in conformità alla propria quota millesimale proporzionale di proprietà e, in secundis, che le somme da loro pagate dal 2008 al 2017 al OM erano state correttamente determinate in Euro 5.541,22, come da verbale di udienza del 13/12/2019.
Gli appellanti, inoltre, hanno dedotto che, al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato, la sentenza n.879/2008 del Tribunale di Parma fosse conferente all'oggetto del giudizio e avesse valenza di giudicato riguardo sia al giusto criterio di riparto della spesa condominiale, statuendo il corretto riparto in rapporto alla quota millesimale di proprietà dei singoli condomini, che alla esclusione nel OM de quo di ingiustificate eccezioni alla predetta modalità di riparto delle spese stabilite in un regolamento di condominio, nuovo e illegittimo, approvato in luogo di quello precedente con la delibera condominiale del 4/5/2011 palesemente nulla, in quanto non approvata dall'unanimità dei condomini.
Viene anche contestato che nel caso di specie non c'è stata una richiesta di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti del che, ancorché fondata su somme approvate con delibere CP_1
nulle, sarebbe comunque soggetta a prescrizione, bensì una domanda di accertamento di un precedente avvenuto pagamento.
Gli appellanti, quindi, dopo avere ribadito che nel caso di specie si sarebbe consumato un reato ex art. 629 c.p. da parte dell'amministrazione condominiale e dei condomini conniventi, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“contrariis reiectis accertarsi l'illegittimità della sentenza impugnata per avere statuito l'importo complessivo della misura millesimale della quota condominiale e decennale oggetto di giudizio a carico dei condomini appellanti in violazione di legge ex art. 1123 cc e della normativa regolamentare condominiale.
Accertarsi inoltre la illegittimità ed erroneità anche di aritmetica razionale della pronuncia impugnata nella parte in cui esclude quale criterio di computo delle obbligazioni condominiali de quo la norma di legge ex art. 1123 cc e del regolamento condominiale ex articoli 13 e 15 sostituendone la ragione di calcolo con le determinazioni peritali fondate su rendiconti contabili artificiosi modificati sei volte in corso di causa e con ricorso a falso contabile specifico costituito da addizione abusiva di cespiti di spesa estranei al conto condominiale oggetto di giudizio.
pagina 5 di 11 Dichiararsi conseguentemente, in accoglimento dell'appello proposto, illegittima la sentenza impugnata riformandola di conseguenza con accertamento della illiceità dei conti proposti in giudizio dalla convenuta amministrazione e contestuale statuizione di condanna della appellata CP_2
convenuta al pagamento della somma dovuta ai condomini appellanti per la sopravvenienza finanziaria derivante dal pagamento della quota condominiale oltre il dovuto, secondo quantificazione scritta nella formula di conclusioni di primo grado ribadita e confermata nel presente processo per il suo accoglimento e che si riproduce:
> a) accertarsi e dichiararsi il diritto dei condomini parti attrici al pagamento degli oneri condominiali di spesa nella misura proporzionale al loro diritto di proprietà secondo le tabelle millesimali condominiali vigenti ab origine del condominio e la norma dell'articolo 1123 del codice civile.
> b) accertarsi la misura dell'importo complessivo della spesa condominiale nei dieci anni oggetto di giudizio nella misura di euro 192.379,06 secondo quantificazione peritale in atti
> c) accertarsi e dichiararsi misura della quota millesimale proporzionale alla proprietà degli attori nella misura di 25,50 millesimi secondo le tabelle millesimali condominiali secondo concorde allegazione delle parti
> d) accertarsi e dichiararsi conseguentemente la misura legittima della obbligazione per oneri condominiali delle parti attrici dedotta in giudizio per le dieci annualità di esercizio condominiale nella misura di euro 4905,66 pari a 25,5 millesimi di 192.379,06 euro
> e) accertarsi che i condomini attori hanno già corrisposto per lo stesso titolo di causa petendi dedotto in giudizio la complessiva somma di euro 5541,22 quindi con diritto a repetenda plusvalenza di versamento rispetto al dovuto della somma di euro 636,00
> f) dichiararsi per ciò il convenuto tenuto a ripetere in favore degli attori la somma di CP_1
euro 636,00 in quanto plusvalenza finanziaria versata in eccedenza alla quota legale di spesa proporzionale alle tabelle millesimali di proprietà come disposto dal giudice nel testo del quesito peritale
> g) accogliersi quindi la domanda proposta dagli attori per l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte loro di ogni onere condominiale del periodo decennale dedotto in giudizio contestualmente rigettando come illegittima temeraria e infondata la domanda riconvenzionale del CP_1
convenuto
> h) condannarsi il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro CP_1
636,00 per il titolo di plusvalenza indicato oltre al pagamento delle spese di lite nella misura indicata pagina 6 di 11 in atti e comprensiva degli oneri di mediazione obbligatoria oltre che alla rifusione delle spese di CTU anticipate dagli attori
> i) condannarsi infine il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma CP_1 equitativamente determinata ex iudice” per effetto di lite temeraria ex art. 96 cpc per avere agito in giudizio con deliberata alterazione e non per errore materiale dei conti condominiali
Condannarsi infine l'appellato, in accoglimento della proposta impugnazione, al pagamento per ripetizione in favore degli attori della complessiva somma già corrisposta per effetto di soccombenza dagli appellanti al convenuto appellato in esecuzione della gravata sentenza con rivalutazione ISTAT e con interessi legali dalla data dell'atto di appello fno al suo esito nonché alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio come liquidate in primo grado e da liquidarsi in appello”.
Si è costituito il corrente in Collecchio (PR), in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., con comparsa di costituzione e risposta con cui, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.
Nel merito, lo stesso OM ha in toto contestato l'atto di appello sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e deducendo che la richiesta delle somme oggetto di causa fosse legittima e giustificata alla luce della CTU in atti, e ribadendo che la richiamata sentenza n.879/2008 del Tribunale di Parma avesse riguardato una fattispecie diversa da quella in esame;
quindi, ha concluso chiedendo:
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c l'appello avverso per tutte le ragioni espresse in narrativa, con ogni provvedimento consequenziale;
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art.342 c.p.c, l'appello avverso per tutte le ragioni espresse in narrativa, con ogni provvedimento consequenziale;
In via principale: nella denegata ipotesi di rigetto delle domande formulate in via preliminare, rigettare integralmente per tutti i motivi esposti le domande tutte formulate da controparte in quanto assolutamente infondate, non provate, inammissibili e pretestuose sia in fatto che in diritto e, pertanto, confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Parma relativamente alle parti ex adverso impugnate.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza del 15/10/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che erano depositati dalle parti costituite.
pagina 7 di 11 3) Il Collegio, preliminarmente, osserva che l'appello proposto non presenta profili di inammissibilità alla luce della lettura dell'art. 342 c.p.c. offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU.
16.11.2017 n. 27199) e sulla cui scia si sono formate le successive pronunce di legittimità (da ultimo
Cass. sez. VI, 30/05/2018 n. 13535).
L'appellante ha individuato con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, ha illustrato le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni volte a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
L'atto di appello ha poi già superato il vaglio dell'art. 348 bis c.p.c..
4) Per quanto concerne il merito, la Corte rileva che l'oggetto del presente gravame riguarda l'accertamento della legittimità delle spese condominiali richieste agli odierni appellanti.
Sul punto è bene ricordare che il criterio di ripartizione delle spese condominiali è disciplinato dall'art. 1123 del codice civile, che così dispone:
“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
A questo criterio generale di ripartizione delle spese per le parti comuni dell'edificio che, comunque, può essere derogato a seguito di apposita convenzione, lo stesso articolo fa seguire la disciplina della ripartizione relativa agli utilizzi esclusivi, quelli che non riguardano tutti i condomini:
“Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”.
La sentenza n.879/2008 del Tribunale di Parma che ha riguardato una precedente causa tra due condomini e il ha accertato che il Regolamento Condominiale “deliberato” Controparte_1 all'assemblea condominiale del 17/11/1984 non potesse validamente avere natura contrattuale, in quanto non predisposto dal costruttore e accettato dagli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, né successivamente oggetto di accordo o approvazione dall'unanimità dei condomini e, pertanto, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 dello stesso Regolamento che disciplinava quanto segue:
pagina 8 di 11 “Costituiscono proprietà comuni in modo inalienabile ed indivisibile a favore di tutti i Comproprietari
e devono essere mantenuti efficienti a spese comuni, tanto per quanto riguarda le riparazioni ordinarie che straordinarie, salvo per quanto riguarda gli usi esclusivi e differenziati come risulta dagli atti di compravendita delle varie unità immobiliari:
a) il terreno sul quale sorge l'edificio, le fondazioni, cortili, strutture portanti, tetto, stenditoi;
b) cancelli di ingresso, atrii, le scale, gli anditi, i corridoi di accesso alle cantine;
c) impianti di energia elettrica e luce nei locali e nelle parti di uso comune;
d) la rete della fognatura, le condutture principali di acqua;
i tubi di scarico, i pluviali, le canne fumarie;
e) in generale tutte quelle parti costitutive l'edificio, le opere, le installazioni e i manufatti che sono indispensabili alla conservazione e all'uso dell'edificio stesso”.
Al riguardo, è necessario precisare che i condomini che avevano incardinato la causa nei confronti del erano proprietari, come si legge nella sopra citata sentenza, di una unità Controparte_1 immobiliare che era “staccata dal corpo principale dell'edificio, non possiede accessi alle autorimesse, alle cantine, ai corridoi o ad altre parti condominiali, per accedervi non occorre transitare sul marciapiede in uso esclusivo alle scale B e C e, da ultimo la stessa non trae alcuna utilità dalle opere di manutenzione deliberate”, che riguardavano la messa a norma delle autorimesse, di proprietà solo di alcuni condomini e non degli attori, e il rifacimento della pavimentazione ad uso esclusivo delle scale B e C e, quindi, la stessa sentenza ha ritenuto di ribadire “l'obbligo di contribuzione alla spese in ragione dell'utilità che le singole proprietà traggono dalla cosa comune, con la conseguenza che lo stesso viene meno laddove il bene di tutti non può servire uno o più condomini”.
Gli odierni appellanti, invece, sono proprietari di un appartamento e di un garage multiplo nel che da quanto descritto dal CTU “trattasi di un condominio sviluppato su più Controparte_1
palazzine con diversi piani, alcuni negozi e numerosi garage. Esistono 3 scale diverse, cortili e terrazzi, tramite i quali si accede ad unità di proprietà soltanto di alcuni condomini. Alcuni di essi sono già individuati negli usi speciali da rogito, mentre altri, in particolare l'androne e il tunnel autorimesse risultano di proprietà comune seppur di utilità solo di alcuni condomini. E' stato necessario comprendere la struttura dell'edificio in quanto è proprio la sua complessità che determina utilizzi diversi delle parti comuni o comunque rappresenta motivo di disappunto tra le parti in causa” .
Ciò posto, ne consegue che nel caso di specie l'accertata invalidità del Regolamento condominiale del
1984, comunque, non fa venire meno, oltre al criterio generale di ripartizione delle spese tra i condomini “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”, anche l'applicazione dei pagina 9 di 11 comma 2 e 3 dell'art. 1123 del codice civile che, come in precedenza ricordato, prevedono che “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”.
Il Collegio osserva che secondo quanto rilevato dal CTU “il metodo di ripartizione delle spese utilizzato nei rendiconti predisposti è quello stabilito dagli art. 1123 e 1124 c.c., ossia proporzionale al valore delle proprietà di ciascun condomino per la necessaria conservazione delle parti comuni e proporzionato all'uso che ciascun condomino può farne per le spese relative a cose destinate a servire i condomini in misura diversa. Le spese legali sono state ripartite in osservanza dell'art. 1132 c.c., articolo inderogabile. Infine, sono state addebitate ai singoli condomini le spese personali”.
Gli importi complessivi richiesti dal de quo agli odierni appellanti, pertanto, si palesano CP_1 quantificati in conformità ai criteri di cui all'art. 1123 c.c., e i rimanenti motivi di appello sono da ritenersi assorbiti.
Ne consegue che il presente appello va dunque respinto.
L'integrale rigetto dell'appello implica ex art. 91 c.p.c. la condanna dei Sigg.ri e Parte_3
a rifondere il corrente in Collecchio (PR), delle spese relative Parte_2 Controparte_1
al presente giudizio, calcolate sulla base dei parametri forensi di cui al ai sensi del D.M. n. 55/201, aggiornati al DM n.147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia da Euro
5.200,01 a Euro 26.000,00) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, e che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell' appellante, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del sentenza del Tribunale di Parma n.1271/2022 in data
10/11/2022, nella causa R.G.n. 4596/2017;
2) dichiara tenuto e condanna i Signori e a rifondere al Parte_1 Parte_2
, corrente in Collecchio (PR), in persona dell'Amministratore p.t., le spese di lite Controparte_1
pagina 10 di 11 per il presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. suddetto (vedi Cassazione, Civ., S.U., n. 23535 del 20 settembre 2019; Cassazione, Civ., S.U., n. 4315 del 20 aprile 2020).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2097/2022 promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ; C.F._2 Parte_2
APPELLANTI
contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ACQUISTAPACE LAURA;
APPELLATO
Avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Parma, n.1271/2022 in data 10/11/2022, nella causa
R.G.n. 4596/2017, relativa a condominio pagamento spese condominiali
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 15 ottobre 2024, a trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Gli appellanti, come da atto di appello;
il OM appellato, come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I Sigg.ri e condomini/proprietari di un appartamento e garage Parte_1 Parte_2
multiplo sito in Collecchio (PR), Via Grossi, dopo aver ricevuto da parte dell'amministratore del il sollecito di pagamento per oneri degli esercizi degli anni 2016 e 2017, Controparte_1
rispettivamente pari ad Euro 7.696,15 per la quota di proprietà della Sig.ra ed Euro 2.321,12 per Pt_1
quella del Sig. ritenendo non dovute le somme intimate, convenivano in giudizio il Pt_2 innanzi al Tribunale di Parma deducendo che gli oneri richiesti erano già stati Controparte_1
pagati e che l'addebito delle spese condominiali era privo di giustificazione contabile per omessa indicazione di fattori necessari al calcolo, quali l'esercizio contabile di spesa, il novero delle spese condominiali globali dell'esercizio contabile annuale oggetto di addebito, il criterio percentuale millesimale o alternativo di addebito, richiamando a sostegno una pronuncia dello stesso Tribunale, reputandola dotata di valore di giudicato fra le parti, ed altra ulteriore emessa in un successivo giudizio, all'epoca ancora in fase di appello, promosso dalla Sig.ra e relativo alle annualità dal 2000 al Pt_1
2008.
In sintesi, gli attori ritenevano di essere tenuti esclusivamente al pagamento dei soli importi risultanti dall'applicazione del criterio legale millesimale proporzionale della spesa condominiale e, dopo avere anche contestato la consumazione di reato contro il patrimonio “. . . da parte dell'amministratore condominiale in concorso con i condomini che hanno deliberato l'azionamento della illecita pretesa . .
.” a loro carico, ipotizzando il delitto di cui all'art. 629 c.p. (ossia 610 c.p.) con la condanna del convenuto al risarcimento del danno da reato, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis a) accertarsi e dichiararsi il diritto dei condomini parti attrici al pagamento degli oneri condominiali di spesa nella misura proporzionale al loro diritto di proprietà secondo le tabelle millesimali condominiali vigenti ab origine del condominio e la norma dell'articolo 1123 del codice civile.
b) accertarsi la misura dell'importo complessivo della spesa condominiale nei dieci anni oggetto di giudizio nella misura di euro 192.379,06 secondo quantificazione peritale in atti c) accertarsi e dichiararsi misura della quota millesimale proporzionale alla proprietà degli attori nella misura di 25,50 millesimi secondo le tabelle millesimali condominiali secondo concorde allegazione delle parti pagina 2 di 11 d) accertarsi e dichiararsi conseguentemente la misura legittima della obbligazione per oneri condominiali delle parti attrici dedotta in giudizio per le dieci annualità di esercizio condominiale nella misura di euro 4.905,66 pari a 25,5 millesimi di 192.379,06 euro e) accertarsi che i condomini attori hanno già corrisposto per lo stesso titolo di causa petendi dedotto in giudizio la complessiva somma di euro 5.541,22 quindi con diritto a repetenda plusvalenza di versamento rispetto al dovuto della somma di euro 636,00
f) dichiararsi per ciò il convenuto tenuto a ripetere in favore degli attori la somma di euro CP_1
636,00 in quanto plusvalenza finanziaria versata in eccedenza alla quota legale di spesa proporzionale alle tabelle millesimali di proprietà come disposto dal giudice nel testo del quesito peritale g) accogliersi quindi la domanda proposta dagli attori per l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte loro di ogni onere condominiale del periodo decennale dedotto in giudizio contestualmente rigettando come illegittima temeraria e infondata la domanda riconvenzionale del CP_1
convenuto h) condannarsi il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro CP_1
636,00 per il titolo di plusvalenza indicato oltre al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in atti e comprensiva degli oneri di mediazione obbligatoria oltre che alla rifusione delle spese di CTU anticipate dagli attori i) condannarsi infine il condominio convenuto al pagamento in favore degli attori della somma equitativamente determinata ex iudice per effetto di lite temeraria ex art.96 cpc per avere agito in giudizio con deliberata alterazione e non per errore materiale dei conti condominiali”.
Il si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda Controparte_1
riconvenzionale con cui eccepiva, in via preliminare, sia l'improcedibilità della domanda per non avere gli attori esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, sia la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. per essere generico e indeterminato;
nel merito, deduceva che gli attori non avevano effettuato, e comunque non dimostrato, il pagamento delle spese condominiali e che, in ogni caso, dette spese erano state richieste in ragione di riparti deliberati e non impugnati e con criteri conformi al regolamento condominiale e all'art. 1123 c.c..
Il OM, inoltre, rilevava che le sentenze richiamate dagli attori (Tribunale di Parma, sentenza n.
879/2008, e sentenza n. 276/2014, pendente giudizio di appello proposto dalla Sig. ra non Pt_1
avevano alcuna attinenza con la fattispecie in esame, evidenziava la pretestuosità del contestato reato nei confronti del e, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge:
pagina 3 di 11 a) in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda introduttiva per essere la stessa generica, indeterminata ed in violazione dell'art.163 c.p.c;
b) in via principale e di merito, rigettare, nel miglior modo, tutte le domande proposte nei confronti del in quanto inammissibili, improcedibili, nulle, infondate o come meglio;
Controparte_1
c) in via riconvenzionale, condannare la condomina, signora , al pagamento della Parte_1
somma di Euro 7.696,15, quali rate scadute relative agli esercizi 2016 e 2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché condannare il condomino, avv. , Pt_2 Parte_2
al pagamento della somma di Euro 2.321,12, quali rate scadute relative all'esercizio 2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o della somma maggiore o minore come emersa dall'istruttoria espletata
Con vittoria di spese, e competenze legali, rimborso delle spese e competenze di entrambe le Ctu e Ctp, delle spese e competenze della procedura di mediazione, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ai sensi di legge”.
Costituitosi il contraddittorio, veniva espletata la procedura di mediazione, con esito negativo, e nelle more del giudizio gli attori pagavano al OM la somma di € 2.928,00.
Successivamente, la causa era istruita con prove documentali ed interrogatorio formale dell'amministratore del condominio, nonché era ammessa CTU, al fine di verificare se la ripartizione delle spese condominiali, nel periodo temporale indicato, fosse avvenuta nel rispetto del regolamento condominiale e dell'art. 1123 c.c., oppure con criteri di riparto diversi da quelli millesimali proporzionali alle quote di proprietà dei condomini attori.
Il primo perito incaricato, dott. , a seguito di contestazioni mosse da entrambe le parti al Persona_1
suo operato, era sostituito dalla dott.ssa , la quale procedeva allo svolgimento delle Persona_2 operazioni e al depositato dell'elaborato; sulle conclusioni rassegnate dalle parti, quindi, il Tribunale, rilevato che gli attori nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., avevano abbandonato la richiesta di accertamento del reato contro il patrimonio da parte dell'amministratore in CP_2
concorso con i condomini che avevano deliberato l'azione della ritenuta illecita pretesa, ha così deciso:
“1. rigetta le domande attoree;
2. accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna Parte_1
e al pagamento - pro quota - della residua complessiva somma di 7.029,27,
[...] Parte_2
oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
.
3. Condanna gli attori in solido tra loro a rifondere al convenuto, le spese di lite, che CP_1 liquida in € 237,00 per esborsi ed in € 5.400,00 per compenso professionale, di cui € 400,00 per la fase di mediazione, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 4 di 11 4. pone, in via definitiva, a carico degli attori in solido, le spese di entrambe le consulenze di ufficio”.
2) I Sigg.ri e hanno proposto il presente appello lamentando, in Parte_1 Parte_2
primis, che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sul loro diritto di condomini di vedere quantificato il riparto della spese condominiali in conformità alla propria quota millesimale proporzionale di proprietà e, in secundis, che le somme da loro pagate dal 2008 al 2017 al OM erano state correttamente determinate in Euro 5.541,22, come da verbale di udienza del 13/12/2019.
Gli appellanti, inoltre, hanno dedotto che, al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato, la sentenza n.879/2008 del Tribunale di Parma fosse conferente all'oggetto del giudizio e avesse valenza di giudicato riguardo sia al giusto criterio di riparto della spesa condominiale, statuendo il corretto riparto in rapporto alla quota millesimale di proprietà dei singoli condomini, che alla esclusione nel OM de quo di ingiustificate eccezioni alla predetta modalità di riparto delle spese stabilite in un regolamento di condominio, nuovo e illegittimo, approvato in luogo di quello precedente con la delibera condominiale del 4/5/2011 palesemente nulla, in quanto non approvata dall'unanimità dei condomini.
Viene anche contestato che nel caso di specie non c'è stata una richiesta di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti del che, ancorché fondata su somme approvate con delibere CP_1
nulle, sarebbe comunque soggetta a prescrizione, bensì una domanda di accertamento di un precedente avvenuto pagamento.
Gli appellanti, quindi, dopo avere ribadito che nel caso di specie si sarebbe consumato un reato ex art. 629 c.p. da parte dell'amministrazione condominiale e dei condomini conniventi, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“contrariis reiectis accertarsi l'illegittimità della sentenza impugnata per avere statuito l'importo complessivo della misura millesimale della quota condominiale e decennale oggetto di giudizio a carico dei condomini appellanti in violazione di legge ex art. 1123 cc e della normativa regolamentare condominiale.
Accertarsi inoltre la illegittimità ed erroneità anche di aritmetica razionale della pronuncia impugnata nella parte in cui esclude quale criterio di computo delle obbligazioni condominiali de quo la norma di legge ex art. 1123 cc e del regolamento condominiale ex articoli 13 e 15 sostituendone la ragione di calcolo con le determinazioni peritali fondate su rendiconti contabili artificiosi modificati sei volte in corso di causa e con ricorso a falso contabile specifico costituito da addizione abusiva di cespiti di spesa estranei al conto condominiale oggetto di giudizio.
pagina 5 di 11 Dichiararsi conseguentemente, in accoglimento dell'appello proposto, illegittima la sentenza impugnata riformandola di conseguenza con accertamento della illiceità dei conti proposti in giudizio dalla convenuta amministrazione e contestuale statuizione di condanna della appellata CP_2
convenuta al pagamento della somma dovuta ai condomini appellanti per la sopravvenienza finanziaria derivante dal pagamento della quota condominiale oltre il dovuto, secondo quantificazione scritta nella formula di conclusioni di primo grado ribadita e confermata nel presente processo per il suo accoglimento e che si riproduce:
> a) accertarsi e dichiararsi il diritto dei condomini parti attrici al pagamento degli oneri condominiali di spesa nella misura proporzionale al loro diritto di proprietà secondo le tabelle millesimali condominiali vigenti ab origine del condominio e la norma dell'articolo 1123 del codice civile.
> b) accertarsi la misura dell'importo complessivo della spesa condominiale nei dieci anni oggetto di giudizio nella misura di euro 192.379,06 secondo quantificazione peritale in atti
> c) accertarsi e dichiararsi misura della quota millesimale proporzionale alla proprietà degli attori nella misura di 25,50 millesimi secondo le tabelle millesimali condominiali secondo concorde allegazione delle parti
> d) accertarsi e dichiararsi conseguentemente la misura legittima della obbligazione per oneri condominiali delle parti attrici dedotta in giudizio per le dieci annualità di esercizio condominiale nella misura di euro 4905,66 pari a 25,5 millesimi di 192.379,06 euro
> e) accertarsi che i condomini attori hanno già corrisposto per lo stesso titolo di causa petendi dedotto in giudizio la complessiva somma di euro 5541,22 quindi con diritto a repetenda plusvalenza di versamento rispetto al dovuto della somma di euro 636,00
> f) dichiararsi per ciò il convenuto tenuto a ripetere in favore degli attori la somma di CP_1
euro 636,00 in quanto plusvalenza finanziaria versata in eccedenza alla quota legale di spesa proporzionale alle tabelle millesimali di proprietà come disposto dal giudice nel testo del quesito peritale
> g) accogliersi quindi la domanda proposta dagli attori per l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte loro di ogni onere condominiale del periodo decennale dedotto in giudizio contestualmente rigettando come illegittima temeraria e infondata la domanda riconvenzionale del CP_1
convenuto
> h) condannarsi il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro CP_1
636,00 per il titolo di plusvalenza indicato oltre al pagamento delle spese di lite nella misura indicata pagina 6 di 11 in atti e comprensiva degli oneri di mediazione obbligatoria oltre che alla rifusione delle spese di CTU anticipate dagli attori
> i) condannarsi infine il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma CP_1 equitativamente determinata ex iudice” per effetto di lite temeraria ex art. 96 cpc per avere agito in giudizio con deliberata alterazione e non per errore materiale dei conti condominiali
Condannarsi infine l'appellato, in accoglimento della proposta impugnazione, al pagamento per ripetizione in favore degli attori della complessiva somma già corrisposta per effetto di soccombenza dagli appellanti al convenuto appellato in esecuzione della gravata sentenza con rivalutazione ISTAT e con interessi legali dalla data dell'atto di appello fno al suo esito nonché alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio come liquidate in primo grado e da liquidarsi in appello”.
Si è costituito il corrente in Collecchio (PR), in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., con comparsa di costituzione e risposta con cui, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.
Nel merito, lo stesso OM ha in toto contestato l'atto di appello sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e deducendo che la richiesta delle somme oggetto di causa fosse legittima e giustificata alla luce della CTU in atti, e ribadendo che la richiamata sentenza n.879/2008 del Tribunale di Parma avesse riguardato una fattispecie diversa da quella in esame;
quindi, ha concluso chiedendo:
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c l'appello avverso per tutte le ragioni espresse in narrativa, con ogni provvedimento consequenziale;
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art.342 c.p.c, l'appello avverso per tutte le ragioni espresse in narrativa, con ogni provvedimento consequenziale;
In via principale: nella denegata ipotesi di rigetto delle domande formulate in via preliminare, rigettare integralmente per tutti i motivi esposti le domande tutte formulate da controparte in quanto assolutamente infondate, non provate, inammissibili e pretestuose sia in fatto che in diritto e, pertanto, confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Parma relativamente alle parti ex adverso impugnate.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza del 15/10/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che erano depositati dalle parti costituite.
pagina 7 di 11 3) Il Collegio, preliminarmente, osserva che l'appello proposto non presenta profili di inammissibilità alla luce della lettura dell'art. 342 c.p.c. offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU.
16.11.2017 n. 27199) e sulla cui scia si sono formate le successive pronunce di legittimità (da ultimo
Cass. sez. VI, 30/05/2018 n. 13535).
L'appellante ha individuato con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, ha illustrato le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni volte a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
L'atto di appello ha poi già superato il vaglio dell'art. 348 bis c.p.c..
4) Per quanto concerne il merito, la Corte rileva che l'oggetto del presente gravame riguarda l'accertamento della legittimità delle spese condominiali richieste agli odierni appellanti.
Sul punto è bene ricordare che il criterio di ripartizione delle spese condominiali è disciplinato dall'art. 1123 del codice civile, che così dispone:
“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
A questo criterio generale di ripartizione delle spese per le parti comuni dell'edificio che, comunque, può essere derogato a seguito di apposita convenzione, lo stesso articolo fa seguire la disciplina della ripartizione relativa agli utilizzi esclusivi, quelli che non riguardano tutti i condomini:
“Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”.
La sentenza n.879/2008 del Tribunale di Parma che ha riguardato una precedente causa tra due condomini e il ha accertato che il Regolamento Condominiale “deliberato” Controparte_1 all'assemblea condominiale del 17/11/1984 non potesse validamente avere natura contrattuale, in quanto non predisposto dal costruttore e accettato dagli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, né successivamente oggetto di accordo o approvazione dall'unanimità dei condomini e, pertanto, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 dello stesso Regolamento che disciplinava quanto segue:
pagina 8 di 11 “Costituiscono proprietà comuni in modo inalienabile ed indivisibile a favore di tutti i Comproprietari
e devono essere mantenuti efficienti a spese comuni, tanto per quanto riguarda le riparazioni ordinarie che straordinarie, salvo per quanto riguarda gli usi esclusivi e differenziati come risulta dagli atti di compravendita delle varie unità immobiliari:
a) il terreno sul quale sorge l'edificio, le fondazioni, cortili, strutture portanti, tetto, stenditoi;
b) cancelli di ingresso, atrii, le scale, gli anditi, i corridoi di accesso alle cantine;
c) impianti di energia elettrica e luce nei locali e nelle parti di uso comune;
d) la rete della fognatura, le condutture principali di acqua;
i tubi di scarico, i pluviali, le canne fumarie;
e) in generale tutte quelle parti costitutive l'edificio, le opere, le installazioni e i manufatti che sono indispensabili alla conservazione e all'uso dell'edificio stesso”.
Al riguardo, è necessario precisare che i condomini che avevano incardinato la causa nei confronti del erano proprietari, come si legge nella sopra citata sentenza, di una unità Controparte_1 immobiliare che era “staccata dal corpo principale dell'edificio, non possiede accessi alle autorimesse, alle cantine, ai corridoi o ad altre parti condominiali, per accedervi non occorre transitare sul marciapiede in uso esclusivo alle scale B e C e, da ultimo la stessa non trae alcuna utilità dalle opere di manutenzione deliberate”, che riguardavano la messa a norma delle autorimesse, di proprietà solo di alcuni condomini e non degli attori, e il rifacimento della pavimentazione ad uso esclusivo delle scale B e C e, quindi, la stessa sentenza ha ritenuto di ribadire “l'obbligo di contribuzione alla spese in ragione dell'utilità che le singole proprietà traggono dalla cosa comune, con la conseguenza che lo stesso viene meno laddove il bene di tutti non può servire uno o più condomini”.
Gli odierni appellanti, invece, sono proprietari di un appartamento e di un garage multiplo nel che da quanto descritto dal CTU “trattasi di un condominio sviluppato su più Controparte_1
palazzine con diversi piani, alcuni negozi e numerosi garage. Esistono 3 scale diverse, cortili e terrazzi, tramite i quali si accede ad unità di proprietà soltanto di alcuni condomini. Alcuni di essi sono già individuati negli usi speciali da rogito, mentre altri, in particolare l'androne e il tunnel autorimesse risultano di proprietà comune seppur di utilità solo di alcuni condomini. E' stato necessario comprendere la struttura dell'edificio in quanto è proprio la sua complessità che determina utilizzi diversi delle parti comuni o comunque rappresenta motivo di disappunto tra le parti in causa” .
Ciò posto, ne consegue che nel caso di specie l'accertata invalidità del Regolamento condominiale del
1984, comunque, non fa venire meno, oltre al criterio generale di ripartizione delle spese tra i condomini “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”, anche l'applicazione dei pagina 9 di 11 comma 2 e 3 dell'art. 1123 del codice civile che, come in precedenza ricordato, prevedono che “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”.
Il Collegio osserva che secondo quanto rilevato dal CTU “il metodo di ripartizione delle spese utilizzato nei rendiconti predisposti è quello stabilito dagli art. 1123 e 1124 c.c., ossia proporzionale al valore delle proprietà di ciascun condomino per la necessaria conservazione delle parti comuni e proporzionato all'uso che ciascun condomino può farne per le spese relative a cose destinate a servire i condomini in misura diversa. Le spese legali sono state ripartite in osservanza dell'art. 1132 c.c., articolo inderogabile. Infine, sono state addebitate ai singoli condomini le spese personali”.
Gli importi complessivi richiesti dal de quo agli odierni appellanti, pertanto, si palesano CP_1 quantificati in conformità ai criteri di cui all'art. 1123 c.c., e i rimanenti motivi di appello sono da ritenersi assorbiti.
Ne consegue che il presente appello va dunque respinto.
L'integrale rigetto dell'appello implica ex art. 91 c.p.c. la condanna dei Sigg.ri e Parte_3
a rifondere il corrente in Collecchio (PR), delle spese relative Parte_2 Controparte_1
al presente giudizio, calcolate sulla base dei parametri forensi di cui al ai sensi del D.M. n. 55/201, aggiornati al DM n.147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia da Euro
5.200,01 a Euro 26.000,00) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, e che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell' appellante, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del sentenza del Tribunale di Parma n.1271/2022 in data
10/11/2022, nella causa R.G.n. 4596/2017;
2) dichiara tenuto e condanna i Signori e a rifondere al Parte_1 Parte_2
, corrente in Collecchio (PR), in persona dell'Amministratore p.t., le spese di lite Controparte_1
pagina 10 di 11 per il presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. suddetto (vedi Cassazione, Civ., S.U., n. 23535 del 20 settembre 2019; Cassazione, Civ., S.U., n. 4315 del 20 aprile 2020).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
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