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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 173/2024
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
FERRARA ALFONSO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO CP_1 P.IVA_1
( ), giusta procura in atti;
C.F._2
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 06.02.2024 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 321/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “
1. in riforma delle conclusioni dell'A.T.P. del Dott. Francesco D'Auria dichiararsi la Sig.ra nata a [...]
Rofrano (SA) il 10/06/1937, previa consulenza medica a mente dell'art. 463 c.p.c., invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88), al fine della corresponsione dell'indennità di accompagnamento ed alla dichiarazione di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, al fine della fruizione dei benefici ex art. 33 L. 104/92, di quelli ex art. 4 del D.L. 5/2012 eventualmente riconoscibili e di tutti gli altri benefici di legge a far tempo dalla data della presentazione delle domande amministrative (19/12/2022) 2. la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica 3. condannarsi, inoltre chi di dovere, come rappresentata, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 25.11.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “encefalopatia vascolare cronica con declino cognitivo comportamentale, depressione involutiva. Cardiopatia sclero ipertensiva. Diabete tipo due con complicanze micro e macroangiopatiche. Artrosi polidistrettuale in Paz. con grave deficit deambulatorio.
Passaggi posturali assistiti.”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “Esse determinano una percentuale di invalidità, ai sensi delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità previste dal
D.M.05.02.92 del 100% ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua (indennità di accompagnamento), dal giugno 2024; 4. Esse determinano uno stato di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dal giugno
2024”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Persona_1 quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile di assistenza).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti
Pag. 2 di 4 chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
2.2. Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo CP_1 tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale, con applicazione della decurtazione di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova dal Parte_1 giugno 2024 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e ricorrono, altresì, i presupposti per il riconoscimento della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge
104/92;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1 in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. D'AURIA
RA;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 08.04.2025
Pag. 3 di 4 Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 173/2024
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
FERRARA ALFONSO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO CP_1 P.IVA_1
( ), giusta procura in atti;
C.F._2
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 06.02.2024 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 321/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “
1. in riforma delle conclusioni dell'A.T.P. del Dott. Francesco D'Auria dichiararsi la Sig.ra nata a [...]
Rofrano (SA) il 10/06/1937, previa consulenza medica a mente dell'art. 463 c.p.c., invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88), al fine della corresponsione dell'indennità di accompagnamento ed alla dichiarazione di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, al fine della fruizione dei benefici ex art. 33 L. 104/92, di quelli ex art. 4 del D.L. 5/2012 eventualmente riconoscibili e di tutti gli altri benefici di legge a far tempo dalla data della presentazione delle domande amministrative (19/12/2022) 2. la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica 3. condannarsi, inoltre chi di dovere, come rappresentata, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 25.11.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “encefalopatia vascolare cronica con declino cognitivo comportamentale, depressione involutiva. Cardiopatia sclero ipertensiva. Diabete tipo due con complicanze micro e macroangiopatiche. Artrosi polidistrettuale in Paz. con grave deficit deambulatorio.
Passaggi posturali assistiti.”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “Esse determinano una percentuale di invalidità, ai sensi delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità previste dal
D.M.05.02.92 del 100% ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua (indennità di accompagnamento), dal giugno 2024; 4. Esse determinano uno stato di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dal giugno
2024”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Persona_1 quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile di assistenza).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti
Pag. 2 di 4 chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
2.2. Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo CP_1 tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale, con applicazione della decurtazione di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova dal Parte_1 giugno 2024 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e ricorrono, altresì, i presupposti per il riconoscimento della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge
104/92;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1 in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. D'AURIA
RA;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 08.04.2025
Pag. 3 di 4 Il giudice
Dott. Mario Miele
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