TRIB
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/11/2024, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Tribunale, nella persona del GOP Antonio Sette ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIO DE MINELLI Parte_1 C.F._1
WERTHER e dell'avv. BONDI CARLO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIARRATANA MATTEO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LANZA CALOGERO
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari.
Conclusioni di parte attrice:
1) nel merito, accertato che il documento prodotto da controparte, secondo la Corte di legittimità, non costituisce prova del credito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria nelle spese.
2) in subordine, in via rituale, preso atto che non è stato attivato il procedimento di mediazione obbligatoria, dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria nelle spese.
Conclusioni di parte convenuta:
In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 cpc, comma
3° e 4°, per le ragioni indicate in parte motiva;
Nel merito: rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in pagina 1 di 5 narrativa.
In ogni caso: condannare la sig.ra al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1
Euro 25.392,26, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali.
Con il favore di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA. Con ogni maggiore riserva di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Gorizia, su ricorso dell'odierna opposta (divenuta titolare del credito a seguito di successive operazioni di cessioni di credito) ha emesso in data 26/10/2020 decreto con cui ha ingiunto a (e a ), nella sua qualità di garante dell'apertura di credito Parte_1 Parte_2
concessa dalla Banca Popolare Friuladria in favore della (di cui la Controparte_2 Pt_1
era socia), di pagare la somma di € 25.392,26, oltre interessi.
2. Con atto di citazione l'odierna attrice ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo eccependo l'inaffidabilità probatoria dell'estratto conto finale della FriulAdria prodotto da controparte a dimostrazione del proprio credito sulla base delle risultanze dell'analisi contabile eseguita dalla
C.T.P. dott.ssa da cui emergerebbe l'addebito di interessi eccedenti il “tasso di soglia Persona_1
usura”, ai sensi dell'art. 2 L. 07 marzo 1996 n. 108, nonché di interessi anatocistici, spese e commissioni non dovute per un totale di €. 37.513,18, importo eccedente per €. 12.120,74, il credito asseritamente vantato da FriulAdria.
3.1. Con ordinanza depositata in data 27/4/2021 il giudice procedente concesse la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che l'opposizione era stata ritenuta non fondata su prova scritta o di facile soluzione sull'implicito presupposto che l'elaborato peritale prodotto non costituisse prova, ma mero atto difensivo.
3.2. Con ordinanza del 13/4/2022 il GOP procedente, in ragione della ritenuta natura documentale della causa, della conseguente inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla parte attrice opponente, della natura meramente esplorativa della CTU tecnico-contabile richiesta in assenza di allegazioni specifiche posto che le perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a pagina 2 di 5 contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio, fissò udienza di precisazione delle conclusioni;
in tale sede trattenne la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3.3.a Con ordinanza del 18/9/2023 il GOP, alla luce di sopravvenuti mutamenti giurisprudenziali su questioni oggetto di causa, dispose la rimessione della causa sul ruolo e con successiva ordinanza del 22/8/2024, alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati e alla luce della giurisprudenza di legittimità nel tempo intervenuta, fissò udienza di precisazione delle conclusioni;
in tale sede
(20/9/2024) trattenne la causa in decisione concedendo il termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
4. Preliminarmente deve rilevarsi che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 deve essere eccepito a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, circostanza pacificamente non verificatasi nel caso di specie.
5. L'opposizione deve essere accolta per le ragioni di cui in motivazione.
5.1. Nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'asserita applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. civ., Sez. I, Ord., 6/6/2018, n. 14640).
Pertanto, nel procedimento a cognizione piena instaurato con l'opposizione, la convenuta-opposta
(che nel caso di specie già in sede monitoria aveva già prodotto contratto di conto corrente e contratto apertura di credito) era gravata dall'onere di integrare la documentazione allegata al ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c., producendo in giudizio - considerato che la domanda di pagamento aveva ad oggetto pretese derivanti da un contratto di conto corrente (come nel caso pagina 3 di 5 di specie) sottoscritto nel 2001 e dalla successiva (2013) apertura di credito su detto conto corrente
- anche gli estratti conto dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare- avere tra le parti in quanto soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca;
nel caso di specie l'opposta ha prodotto (sia in sede monitoria che in sede di costituzione – doc. 5) esclusivamente gli estratti conto a partire dall'1/1/2013 con un saldo a debito al 31/12/2012 indicato in € 51.847,16.
4.3. A tal proposito deve rilevarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sull'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi. Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche in tema di rapporti bancari in conto corrente, relativamente ai quali è stato precisato che l'estratto di saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, consistente in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da una attestazione di verità e liquidità del credito, costituisce prova sufficiente soltanto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, ove le contestazioni del debitore non siano fondate su motivi esclusivamente formali, incombe sulla banca l'onere di fornire la prova piena del proprio credito, mediante la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto e dei documenti necessari per la ricostruzione dell'andamento del conto (Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/1/2024, n. 2356).
Tale arresto giurisprudenziale trova ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il valore probatorio del saldaconto è limitato al procedimento monitorio, ma non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione, nei quali il detto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario (Cass. civ., Sez. I, Ord.,
2/7/2024, n. 18117).
pagina 4 di 5 4.4. Alla luce di ciò la giurisprudenza di merito dominante, condivisa da questo giudice, reputa infatti che debba essere dichiarato nullo il decreto ingiuntivo laddove nel successivo giudizio di opposizione sia mancata la produzione della serie integrale degli estratti conto, ordinari e scalari, dall'accensione del conto sino alla sua estinzione, i quali, in caso di contestazioni del cliente sull'entità della pretesa creditoria, appaiono essenziali per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per calcolare correttamente il dare-avere tra le parti.
5. Per queste ragioni si ritiene di dover rivedere le precedenti determinazioni, di natura meramente provvisoria, assunte in sede di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
infatti, non potendosi ritenere dimostrato l'importo del credito nascente dal contratto di c/c (e dalla successiva apertura di credito) a causa dell'incompletezza della documentazione bancaria per fatto imputabile all'opposta, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e nulla può ritenersi dovuto dall'odierna opponente in relazione alla pretesa avanzata dalla
Controparte_1
6. La peculiarità della fattispecie di causa e le oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa costituiscono le eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca, per le ragioni di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 390 del 26/10/2020 emesso dal Tribunale di Gorizia;
2) Rigetta la domanda di condanna della sig.ra al pagamento in favore di Parte_1
i Euro 25.392,26. Controparte_1
2) Spese integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Gorizia, 21/11/2024
Il GOP
Antonio Sette
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Tribunale, nella persona del GOP Antonio Sette ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIO DE MINELLI Parte_1 C.F._1
WERTHER e dell'avv. BONDI CARLO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIARRATANA MATTEO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LANZA CALOGERO
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari.
Conclusioni di parte attrice:
1) nel merito, accertato che il documento prodotto da controparte, secondo la Corte di legittimità, non costituisce prova del credito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria nelle spese.
2) in subordine, in via rituale, preso atto che non è stato attivato il procedimento di mediazione obbligatoria, dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria nelle spese.
Conclusioni di parte convenuta:
In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 cpc, comma
3° e 4°, per le ragioni indicate in parte motiva;
Nel merito: rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in pagina 1 di 5 narrativa.
In ogni caso: condannare la sig.ra al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1
Euro 25.392,26, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali.
Con il favore di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA. Con ogni maggiore riserva di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Gorizia, su ricorso dell'odierna opposta (divenuta titolare del credito a seguito di successive operazioni di cessioni di credito) ha emesso in data 26/10/2020 decreto con cui ha ingiunto a (e a ), nella sua qualità di garante dell'apertura di credito Parte_1 Parte_2
concessa dalla Banca Popolare Friuladria in favore della (di cui la Controparte_2 Pt_1
era socia), di pagare la somma di € 25.392,26, oltre interessi.
2. Con atto di citazione l'odierna attrice ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo eccependo l'inaffidabilità probatoria dell'estratto conto finale della FriulAdria prodotto da controparte a dimostrazione del proprio credito sulla base delle risultanze dell'analisi contabile eseguita dalla
C.T.P. dott.ssa da cui emergerebbe l'addebito di interessi eccedenti il “tasso di soglia Persona_1
usura”, ai sensi dell'art. 2 L. 07 marzo 1996 n. 108, nonché di interessi anatocistici, spese e commissioni non dovute per un totale di €. 37.513,18, importo eccedente per €. 12.120,74, il credito asseritamente vantato da FriulAdria.
3.1. Con ordinanza depositata in data 27/4/2021 il giudice procedente concesse la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che l'opposizione era stata ritenuta non fondata su prova scritta o di facile soluzione sull'implicito presupposto che l'elaborato peritale prodotto non costituisse prova, ma mero atto difensivo.
3.2. Con ordinanza del 13/4/2022 il GOP procedente, in ragione della ritenuta natura documentale della causa, della conseguente inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla parte attrice opponente, della natura meramente esplorativa della CTU tecnico-contabile richiesta in assenza di allegazioni specifiche posto che le perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a pagina 2 di 5 contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio, fissò udienza di precisazione delle conclusioni;
in tale sede trattenne la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3.3.a Con ordinanza del 18/9/2023 il GOP, alla luce di sopravvenuti mutamenti giurisprudenziali su questioni oggetto di causa, dispose la rimessione della causa sul ruolo e con successiva ordinanza del 22/8/2024, alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati e alla luce della giurisprudenza di legittimità nel tempo intervenuta, fissò udienza di precisazione delle conclusioni;
in tale sede
(20/9/2024) trattenne la causa in decisione concedendo il termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
4. Preliminarmente deve rilevarsi che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 deve essere eccepito a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, circostanza pacificamente non verificatasi nel caso di specie.
5. L'opposizione deve essere accolta per le ragioni di cui in motivazione.
5.1. Nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'asserita applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. civ., Sez. I, Ord., 6/6/2018, n. 14640).
Pertanto, nel procedimento a cognizione piena instaurato con l'opposizione, la convenuta-opposta
(che nel caso di specie già in sede monitoria aveva già prodotto contratto di conto corrente e contratto apertura di credito) era gravata dall'onere di integrare la documentazione allegata al ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c., producendo in giudizio - considerato che la domanda di pagamento aveva ad oggetto pretese derivanti da un contratto di conto corrente (come nel caso pagina 3 di 5 di specie) sottoscritto nel 2001 e dalla successiva (2013) apertura di credito su detto conto corrente
- anche gli estratti conto dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare- avere tra le parti in quanto soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca;
nel caso di specie l'opposta ha prodotto (sia in sede monitoria che in sede di costituzione – doc. 5) esclusivamente gli estratti conto a partire dall'1/1/2013 con un saldo a debito al 31/12/2012 indicato in € 51.847,16.
4.3. A tal proposito deve rilevarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sull'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi. Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche in tema di rapporti bancari in conto corrente, relativamente ai quali è stato precisato che l'estratto di saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, consistente in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da una attestazione di verità e liquidità del credito, costituisce prova sufficiente soltanto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, ove le contestazioni del debitore non siano fondate su motivi esclusivamente formali, incombe sulla banca l'onere di fornire la prova piena del proprio credito, mediante la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto e dei documenti necessari per la ricostruzione dell'andamento del conto (Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/1/2024, n. 2356).
Tale arresto giurisprudenziale trova ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il valore probatorio del saldaconto è limitato al procedimento monitorio, ma non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione, nei quali il detto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario (Cass. civ., Sez. I, Ord.,
2/7/2024, n. 18117).
pagina 4 di 5 4.4. Alla luce di ciò la giurisprudenza di merito dominante, condivisa da questo giudice, reputa infatti che debba essere dichiarato nullo il decreto ingiuntivo laddove nel successivo giudizio di opposizione sia mancata la produzione della serie integrale degli estratti conto, ordinari e scalari, dall'accensione del conto sino alla sua estinzione, i quali, in caso di contestazioni del cliente sull'entità della pretesa creditoria, appaiono essenziali per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per calcolare correttamente il dare-avere tra le parti.
5. Per queste ragioni si ritiene di dover rivedere le precedenti determinazioni, di natura meramente provvisoria, assunte in sede di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
infatti, non potendosi ritenere dimostrato l'importo del credito nascente dal contratto di c/c (e dalla successiva apertura di credito) a causa dell'incompletezza della documentazione bancaria per fatto imputabile all'opposta, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e nulla può ritenersi dovuto dall'odierna opponente in relazione alla pretesa avanzata dalla
Controparte_1
6. La peculiarità della fattispecie di causa e le oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa costituiscono le eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca, per le ragioni di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 390 del 26/10/2020 emesso dal Tribunale di Gorizia;
2) Rigetta la domanda di condanna della sig.ra al pagamento in favore di Parte_1
i Euro 25.392,26. Controparte_1
2) Spese integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Gorizia, 21/11/2024
Il GOP
Antonio Sette
pagina 5 di 5