Sentenza 9 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/09/2002, n. 13090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13090 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA SEZI090/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSA Composta dagl Ill.misi1 309 Oggetto Lavoro istrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 4362/0 1 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron . 30701 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 29/05/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TE NZ A sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO QUARANTA, ADRIANA PIGNATARO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERENGARIO 7, presso lo studio dell'avvocato 2002 ANGELO FEDE, rappresentato e difeso dall'avvocato 2492 OR VACIRCA, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 159/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 21/07/00 - R.G.N. 190/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato QUARANTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Ragusa, NA VA proponeva opposizione contro le ordinanze-ingiunzioni con le quali l'INAIL gli aveva intimato il pagamento di premi assicurativi non versati ed accessori, sostenendo di nulla dovere in quanto, come pescatore individuale della piccola pesca marittima ed acque interne con natante non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, esercitava un'attività non compresa tra quelle per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi dell'art.1 del d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124. Nel contraddittorio con l'INAIL, il Tribunale di Ragusa, subentrato dopo la soppressione delle preture, rigettava l'opposizione con sentenza del 22 ottobre 1999. Il soccombente proponeva appello, che la Corte d'appello di Catania accoglieva con sentenza del 21 luglio 2000, sul rilievo che la norma dell'art.127 del d.p.r. n.1124/1965 dispone che sono assicurati presso le casse marittime previste nell'art.4 del r.d.l. n.264 del 1933, convertito nella legge n.860 del 1933, gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, sicché l'INAIL non era legittimato a richiedere all'appellante, incontestatamente “esercente l'attività della piccola pesca marittima ed acque interne", quanto preteso. La cassazione di questa sentenza è domandata dall'INAIL con ricorso fondato su un solo motivo, illustrato con successiva memoria. L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente rileva la Corte che il controricorso è inammissibile perché sottoscritto da un avvocato che è privo di mandato speciale (necessario, anche per il controricorso, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), in quanto nessuna procura è apposta (in calce o a margine) sull'originale dell'atto, né, dalla relativa intestazione, emerge che la stessa sia stata party 3 diversamente conferita. La mancanza di tale requisito comporta, in relazione agli artt. 365 e 366 c.p.c. (richiamati dall'art.370, comma 2, c.p.c.), l'inammissibilità del controricorso. Ciò premesso, si osserva che con l'unico motivo di ricorso l'INAIL denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958 n.250 e degli artt. 1, comma 3, e 127 del d.p.r. n.1124/1965, in una con vizi di motivazione, per avere la impugnata sentenza disatteso il disposto dell'art.1 della legge n.250/58, che ha esteso la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali (tra gli altri) alle persone che esercitano l'attività di pesca marittima per proprio conto, ovvero associati in cooperative o compagnie, con natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda e ha affidato all' INAIL l'intervento sociale relativo a tali categorie di lavoratori autonomi. Il ricorso è fondato. La legge 13 marzo 1958 n.250, intitolata "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne", estende alle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa per proprio conto, ovvero associate in cooperative o compagnie (art.1, commi 1 e 2), l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, l'assicurazione contro le malattie, l'assicurazione, infine, contro gli infortuni e le malattie professionali, con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935 n.1765 e successive modificazioni. Tali “persone", siano esse associate in cooperative o compagnie ovvero autonome, sono identificate dallo stesso legislatore (art.1, comma 3), nei marittimi 66 previsti dall'art.115 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n.327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda" ein nei "pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca 4 approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938 n.1183 e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.". E poiché il ripetuto provvedimento, nella parte riguardante l'assicurazione antinfortunistica, si inserisce in un sistema (quello costituito, appunto, dal r.d.l. n.1765 del 1935 e successive modificazioni) in cui tale assicurazione era già obbligatoria per le persone addette ai lavori della pesca esercitata con navi o galleggianti (art.1, comma 2, n. 10) e nel quale già si prevedeva (art.48) che quella relativa agli “addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima" era sottratta alla generale competenza dell'(allora) Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e affidata alle competenza speciale delle casse previste nell'art.4 del regio decreto- legge 23 marzo 1933 n.264, convertito nella legge 29 giugno 1933 n.860, la circostanza che l'art. 9, comma 1, lett. C), della legge n.250 del 1958 disponga che le prestazioni assicurative, delle quali beneficiano “i lavoratori della piccola pesca previsti nell'art. 1”, sono gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro non può che essere significativa della volontà della stessa legge di obbligare i propri presso l'INAIL e non presso le (pur esistenti edestinatari all'assicurazione funzionanti) Casse marittime. Né la speciale normativa della legge n.250 del 1958 può ritenersi implicitamente abrogata dalla riorganizzazione della intera materia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attuata con il d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124, considerato che il detto testo unico, anche nelle sue successive modificazioni, si limita a riprodurre (art.127) la disposizione dell'art. 48 del r.d.l. n. 1765 del 1935 quanto alla ripartizione di competenze fra l'INAIL e le Casse marittime nell'esercizio dell'assicurazione, solo aggiungendo agli "addetti alla navigazione fory 5 marittima ed alla pesca marittima”, quali persone assicurate alle Casse, i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori. Del pari, nessun mutamento di rilievo, in ordine a tale ripartizione, è stato apportato dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n.479, che ha soppresso le Casse marittime ed ha istituito l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), attribuendogli (art. 1) i medesimi compiti e funzioni già demandati alle Casse. Anzi il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999, recante il regolamento di assicurazione dell'ente di nuova istituzione, specifica (art. 1) che l'assicurazione esercitata dall'IPSEMA riguarda gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, “salve le disposizioni di leggi speciali", diøsponendo poi, nell'art. 2, comma 6, lett. C), la espressa esclusione dall'assicurazione suddetta dei “pescatori imbarcati su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge 13 marzo 1958 n.250" Deve quindi concludersi, sia con riguardo ai marittimi, che in forma autonoma o associata, esercitano la pesca con natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, sia con riguardo ai pescatori che, nella stessa forma, svolgono la loro attività nelle acque interne, che la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è affidata alla competenza dell'INAIL, il quale è, per tale ragione, legittimato ad esigere dai soggetti suindicati i premi o contributi di assicurazione, secondo la disciplina di cui agli artt. 27 e segg. del d.p.r. n.1124/1965. Alla stregua delle suesposte considerazioni (e rilevata l'indiretta attinenza alla fattispecie in esame del precedente costituito da Cass. 23 novembre 1994 n.9223), la decisione della Corte d'appello di Catania deve ritenersi non conforme a diritto, riguardando la controversia decisa dal giudice "a quo” la posizione di un soggetto che, opponendosi alla richiesta di pagamento dell'Istituto, aveva allegato egli stesso di ред 6 esercitare l'attività di pescatore individuale (e, dunque, autonomo nel senso sia di della pesca lavoratore non associato ad altri sia di lavoratore non subordinato) marittima e acque interne con natante non superiore alle dieci tonnellate di stazza lorda. Va, pertanto, accolto il ricorso dell'INAIL, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte è legittimata, ai sensi dell'art.384, primo comma, c.p.c., a provvedere nel merito e così al rigetto della opposizione proposta dall'odierno intimato avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse dall'Istituto nei suoi confronti. Ricorrono giusti motivi (art.92, comma 2, c.p.c.) per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e,decidendo la causa nel merito, rigetta l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni dell'INAIL. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 29 maggio 2002 Flowed Refilidades Il Cons. estensore Il Presidente cn м е criselle ECENTS DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CANCELLIERE PE STRO, DA OGNI SPESA, TASSA Depositato in Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 -9 SET. 2002 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 538 oggi, CANCELLIERE маюси 7