TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7517 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NT IZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 25/6/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 44964/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CACCIATO INSILLA ELISA Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e handicap grave o non grave ex L. 104/1992
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 6.5.2024,
[...] ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 esponendo quanto segue:
1 - in data 15.6.2023, ella ha presentato domande amministrative volte al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed all'accertamento della propria condizione di persona handicappata in situazione di gravità;
- sottoposta a visita medico-legale, ella è stata riconosciuta invalida in misura del 100%, senza tuttavia diritto all'indennità di accompagnamento. Ciò premesso, parte ricorrente, reputando sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe – l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento nonché l'handicap grave o non grave. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio facendo rilevare, anzitutto, che “la domanda amministrativa in oggetto è stata definita dalla competente Commissione medica con data visita 06/03/2024” e che la ricorrente è stata riconosciuta soggetto
“Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104”; ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'handicap in situazione di gravità perché già riconosciuto in via amministrativa e, per il resto, ha contestato assai genericamente la pretesa. È stata disposta ed espletata CTU medico legale ed il consulente ha escluso che ricorressero, nei confronti della ricorrente, i presupposti dell'indennità di accompagnamento confermando la valutazione della Commissione medica territorialmente competente. CP_2
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il ricorso. Quindi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza all'udienza odierna.
***
Si è fatto rilevare, in punto di verifica dei requisiti sanitari inerenti all'indennità di accompagnamento, in primo luogo, che il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non abbia valutato in modo adeguato la gravità del quadro patologico che caratterizza la ricorrente, in special modo l'ipertensione arteriosa, la malattia di Parkinson e l'ictus ischemico, nonché l'incidenza funzionale delle infermità; si è lamentata, inoltre, l'omessa valutazione del certificato
2 rilasciato in data 1.3.2018 dall'Ospedale Generale Cristo Re Virginia Bracelli S.p.a. in all. 7 al fasc. ricorrente-procedimento di ATPO. Alla luce di tale ultimo rilievo, ritenutane la opportunità, il Tribunale ha disposto convocarsi il dott. , nominato CTU nella fase di ATP, CP_3 affinché replicasse all'obiezione del mancato esame del certificato medico (ordinanza del 15.4.3025). Il dott. autorizzato a rispondere per iscritto, con nota CP_3 depositata in data 28.5.2025, si è così espresso:
“Quanto segnalato sull'omessa valutazione del certificato non è corretto, nella relazione depositata infatti a pag. 4 è riportato in 'anamnesi patologica' la seguente stringa: 2018 – visita ortopedica: frat- tura coccige e frattura D12. In relazione è riportato solo quanto ritenuto utile alla definizione del caso, la certificazione indicata non rileva nulla di significativo;
come ben evidente alla valutazione effettuata la ricorrente è stata giudicata invalida “grave” e quindi 100%; per le funzionalità si riporta all'esame obiettivo (ben più attuale della valutazione del 2018) che è finalizzato all'esame della sussistenza dei criteri ex art. 1 legge 18 del 1980 mentre le valutazioni cliniche non hanno una finalità di rilievo ai fini dell'accompagnamento e non possono sostituire i rilievi effettuati in sede di operazioni peritali. A tal fine si ribadisce il rilievo delle autonomie nella deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita come già evidenziato a pag 8 e 9 dell'elaborato peritale”. Ha, quindi, ribadito le conclusioni già rassegnate. Per il resto, le contestazioni, alquanto generiche, si risolvono, al più, in una diversa valutazione medico-legale del complesso patologico riscontrato che, al contrario, è stato oggetto di approfondito esame nella relazione di CTU. Il CTU, infatti, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, anche quanto alla decorrenza dell'infermità, in risposta ai quesiti posti, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, aveva riscontrato a carico dell'istante un complesso patologico, in elaborato compiutamente descritto (“Diabete mellito. Ipertensione arteriosa. Tireopatia nodulare. Artrosi diffusa. S. tunnel carpale bilaterale. Encefalopatia multinfartuale. Epilessia con crisi focali a secondaria localizzaziopne in buon compenso farmacologico. Pregresse cadute con frattura vertebrale D12 e coccige per trauma da caduta accidentale. M. di Parkinson in terapia. Pregressi interventi chirurgici per cataratta bilaterale”), tale da non compromettere la sua capacità di deambulare autonomamente e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (relazione peritale depositata telematicamente in data 31.10.2024).
3 Il CTU ha, in particolar modo, evidenziato:
“… appare corretto affermare che il complesso morboso sofferto dal ricorrente nel suo complesso possa essere considerato impattante in maniera 'grave' sulla difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. Tale valutazione è riferibile all'impegno di vari organiapparati delle patologie sofferte (Metabolico, SNC, SNP). Per quanto attiene all'impatto delle patologie sulle funzioni globali della ricorrente dall'EO emergono discrete capacità funzionali residue, le problematiche sofferte nel loro complesso permettono una deambulazione autonoma (pur utilizzando bastone d'appoggio omolaterale) e il compimento autonomo dei passaggi posturali;
dal punto di vista psico-cognitivo al colloquio non emergono tratti degni di nota ai fini della presente valutazione. Complessivamente, pertanto, per quanto emerso ai rilievi clinico- anamnestici si giudica la autonoma nella deambulazione e nel Pt_2 compimento degli atti quotidiani e pertanto è possibile affermare che non sussistono i criteri d'elezione per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento”. L'accertamento peritale, come integrato dalla nota di replica del 28.5.2025, è esaustivo, sufficientemente motivato ed appare immune da censure, anche di ordine logico. Non è stata riscontrata, in conclusione, l'impossibilità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 18/1980 (sulla individuazione dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, vd. la Circolare Min. Tesoro 28 settembre 1992 n. 14 recante “Delucidazioni relative ad alcune problematiche derivanti dal sistema di accertamento delle invalidità civili introdotto dalla legge 15/10/90 n. 295” che definisce questi ultimi come un insieme di azioni elementari o anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, quali ad esempio la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, i bisogni fisiologici, etc.); inoltre, la valutazione medico-sanitaria è articolata su tre diversi parametri, la valutazione del danno anatomo-funzionale permanente (art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. 509/1988), la valutazione percentuale della capacità lavorativa generica, specifica o in occupazioni confacenti alle attitudini (artt. 1 e 3 D.Lgs. cit.) ed il sistema tabellare di cui al D.M. 5 febbraio 1992 (Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti). Tutto ciò puntualizzato, non ravvisandosi, nel caso di specie, alcun motivo di rinnovazione dell'indagine peritale né alcun motivo di ulteriore
4 approfondimento, le conclusioni alle quali è giunto il CTU in tema sono pienamente condivisibili. Per quanto sopra, va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del requisito sanitario inerente all'handicap grave o non grave in ragione dell'avvenuto riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità come da verbale della
“COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP” del 6.3.2024, prodotto dall'ente previdenziale in allegato alla memoria di costituzione nel procedimento di ATPO – non è stata fornita prova dell'avvenuta ricezione del verbale dall'interessata in data antecedente all'introduzione del giudizio –, e, quanto all'indennità di accompagnamento, il ricorso va respinto. Spese di lite irripetibili da parte dell' , ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del requisito sanitario inerente all'handicap grave o non grave e, relativamente ai requisiti sanitari inerenti all'indennità di accompagnamento, rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite sopportate dall' . CP_2
Così deciso in Roma il 25/6/2025
IL GIUDICE
NT IZ
5