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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 13.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 4.11.2025 e 13.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 938/2025 R.G. Lav.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Carmenati, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fabriano, viale XXIV Maggio n. 3
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Occhionero e dall'avv. Cela, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria n. 7 con elezione del domicilio digitale presso gli indirizzi pec e Email_1
Email_2
OGGETTO: mansioni superiori.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente allega di essere stato inquadrato dalla convenuta come operaio di V livello, ma di avere svolto mansioni superiori di impiegato di III livello, sicché rivendica la retribuzione spettante per la qualità e la quantità del lavoro svolto. Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepisce la nullità del ricorso introduttivo, non contenente la descrizione della declaratoria contrattuale in base alla quale si rivendica la retribuzione propria della qualifica superiore, e la
1 carenza di prova dell'assunto attoreo, essendo generiche anche le allegazioni e le prove articolate sulle mansioni svolte. Chiede, pertanto, il rigetto delle avverse pretese. Esperito invano il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. L'eccezione di nullità del ricorso è fondata e va accolta. Si premette che ai sensi dell'art. 414 c.p.c., la domanda con la quale si propone il ricorso deve contenere “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”, con indicazione, altresì, dei mezzi di prova posti a fondamento delle proprie pretese. Tale onere imposto al ricorrente determina la decadenza dalla possibilità di specificare e modificare la domanda giudiziale, senza che sia configurabile alcuna sanatoria a seguito dell'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, atteso che nel rito del lavoro la disciplina della fase introduttiva risponde ad esigenze di ordine pubblico, attinenti al funzionamento stesso del processo in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano (Cass. SS.UU. n. 7708/1993). Il giudice deve, dunque, prima di esaminare il merito della domanda, svolgere un'indagine pregiudiziale sulla verifica degli elementi essenziali del ricorso ed è tenuto a dichiarare la nullità insanabile dello stesso preliminarmente senza la possibilità di scendere nel merito della causa, neppure per respingere la domanda perché non provata (Cass. 10646/1990). La necessità di una piena esposizione delle questioni di fatto e di diritto che sottendono la pretesa attorea è anche strumentale alla tutela del diritto di difesa del convenuto, il quale, a fronte di un generico atto introduttivo, non può prendere posizione e articolare le proprie specifiche difese con l'atto di costituzione, così come prescritto a pena di decadenza dall'art. 416 c.p.c. È, d'altra parte, vero che la dichiarazione di nullità deve scaturire da un esame complessivo dell'atto, dal quale si evinca l'impossibilità di individuare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., non essendo sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in maniera formale (Cass. SS.UU. 6140/1993, sez. lav. 9810/1998). Nel caso di specie, però, non si ritiene che dall'esame dell'atto emergano gli elementi necessari per sostenere la tesi attorea, mancando del tutto il riferimento alla declaratoria dei livelli previsti dalla contrattazione collettiva in base alla quale poter valutare se le mansioni svolte siano o meno comprese nel livello assegnato. Tale carenza non potrebbe essere ovviata neppure con l'acquisizione d'ufficio del CCNL di comparto, essendo consolidato l'orientamento per il quale la conoscibilità della fonte normativa si atteggia in modo diverso a seconda del fatto che si versi in una ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano a un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che,
2 mentre in questo ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio iura novit curia), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e di produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (v. Cass. 16 settembre 2014, n. 19507). Ne consegue che l'eventuale termine per ovviare alla genericità delle allegazioni non potrebbe in ogni caso sanare la carenza probatoria riscontrata, determinando all'esito un rigetto nel merito. Non si ritiene di condividere al riguardo le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione in un obiter dictum della sentenza a Sezioni Unite n. 11353/2004, poi ripresa più di recente da altre pronunce della Sezione Lavoro citate anche dal ricorrente (tra le altre Cass. 19900/2005). I giudici di legittimità hanno sostenuto che l'art. 164 c.p.c. sia applicabile al rito del lavoro sul presupposto di un sostanziale avvicinamento dei riti ordinario e del lavoro a seguito della riforma introdotta con legge 353/90. Ritiene, al contrario, lo scrivente che le peculiarità del rito del lavoro e i connotati propri di immediatezza, concentrazione ed oralità rendano del tutto incompatibile con tale rito il procedimento di cui all'art. 164 c.p.c. Ed infatti, nel rito civile è previsto uno sfasamento tra la fase allegatoria e la successiva fase probatoria che permette alla parte, all'esito della sanatoria della prima fase nel termine assegnato ai sensi dell'art. 164 c.p.c., di svolgere in modo completo ed efficace la seconda. Al contrario, le preclusioni istruttorie proprie del rito lavoro permetterebbero di recuperare e sanare soltanto la fase allegatoria con preclusione di fornire le prove necessarie a sostegno. Sul punto, la stessa Corte di Cassazione nelle pronunce citate chiarisce che la sanatoria del ricorso non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto a mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso, con conseguente decadenza da essi qualora non debitamente articolati entro i termini previsti per le parti agli artt. 414 e 416 c.p.c. Ne deriva che una norma volta nel procedimento civile a sanare una irregolarità dell'atto a favore della parte che rimane in termini per formulare le dovute istanze istruttorie, nel rito del lavoro si trasforma in uno strumento destinato ad andare per lo più a detrimento di chi ne fa uso, sanando la nullità dell'atto introduttivo, ma precludendosi la possibilità di provare quanto ha tardivamente allegato. In tale modo, la ratio originaria dell'art. 164 c.p.c. verrebbe del tutto snaturata, in quanto il ricorso all'integrazione dell'atto introduttivo non potrebbe giovare al ricorrente ma solo ulteriormente pregiudicarlo, determinando il rigetto della pretesa nel merito, con conseguente impossibilità di proporla nuovamente a differenza di quanto avviene in caso di declaratoria di inammissibilità o nullità dell'atto introduttivo per genericità. Ed invero, se prima dell'integrazione ex art. 164 c.p.c. il ricorso era nullo ciò vuol dire che le prove articolate non erano né sufficienti a sostenere la pretesa né ammissibili ritenuta la genericità di esse. Al riguardo, si precisa che con riferimento alla capitolazione della prova
3 testimoniale essa è da considerare nel rito del lavoro come facente parte dell'allegazione, vista l'unicità dell'atto introduttivo dal cui complesso deve desumersi petitum e causa petendi, sicché, in caso di specificità dei capitoli formulati, questi sarebbero sufficienti ad evitare la declaratoria di nullità del ricorso. Al contrario, nel caso in cui i capitoli fossero generici o carenti al pari della narrativa del ricorso (come nel caso di specie), l'integrazione effettuata ex art. 164 c.p.c. non permetterebbe di evitare secondo l'indirizzo espresso costantemente dalla Cassazione la decadenza dai mezzi di prova, sicché quelle che erano ragioni di dichiarazione della nullità del ricorso si trasformerebbero in motivi di rigetto con le conseguenze pregiudizievoli per la parte che sopra sono state esposte. Pertanto, a fronte della rilevata nullità e della concessione del termine per specificare il petitum o la causa petendi, il giudice, a seguito dell'integrazione, dovrebbe rigettare le istanze istruttorie originariamente formulate in quanto generiche, rigettare le eventuali nuove istanze istruttorie sulle circostanze specifiche introdotte ex art. 164 c.p.c. in quanto tardive, rinviare per la discussione all'esito della quale la domanda verrebbe rigettata per carenza di idonea prova, raggiungendo in tale modo un risultato che certo è contrario a quanto voluto dal legislatore, che intendeva favorire l'attore con l'art. 164 c.p.c. permettendogli, senza detrimento alcuno per la sua pretesa, di integrare l'atto introduttivo evitando un'immediata declaratoria di nullità che avrebbe onerato la parte a dover riproporre il ricorso con conseguente prolungamento dei tempi processuali. Nel rito civile, dunque, per la distinzione tra fase di allegazione e fase di proposizione degli elementi di prova l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo non può portare di per sé al rigetto del ricorso, come invece rischia di accadere nel rito del lavoro per la presenza di diverse preclusioni e decadenze. D'altro canto, nel processo del lavoro, il convenuto deve proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza, all'atto della costituzione in giudizio (art. 416 comma 2 c.p.c.). L'applicazione dell'art. 164 c.p.c. comporterebbe, pertanto, una sostanziale vanificazione di tale sistema, aprendo la via ad un prolungamento del processo del tutto incompatibile con la struttura e la finalità del processo del lavoro. Il giudice, infatti, dovrebbe necessariamente, ed in assenza di qualunque disposizione normativa che lo autorizzi, consentire al convenuto di spiegare eccezioni non rilevabili d'ufficio e domande riconvenzionali ben oltre il termine stabilito dall'art. 416 c.p.c., norma, questa, che dovrebbe, pertanto, ritenersi abrogata in parte qua. Non può, pertanto, ritenersi consentita l'integrazione dell'atto nullo nel corso del giudizio del lavoro, proprio perché nel nostro ordinamento l'onere probatorio è correlato a quello di allegazione, sicché non può aversi efficace adempimento del primo se non sia adempiuto il secondo (così Cass. Sez. lav.
4.4.1987 n. 3298), principi questi che operano con particolare rigore nel rito
4 del lavoro (Cass. sez. un.
3.2.1998 n. 1099; Cass. sez. un. 17.6.2004 n. 11353, cit.; Cass. sez. un. 20.4.2005 n. 8202). Tenuto conto delle esposte considerazioni, non si ritiene di poter condividere la tesi dell'applicabilità, al rito del lavoro, dell'art. 164 c.p.c. Infine, si osserva che anche a voler aderire all'avversa tesi la giurisprudenza è concorde nel ritenere che se il giudice, stante la costituzione del convenuto, ometta di fissare un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità (cfr. tra le tante Cass. n. 896/2014); e tanto deve essere fatto alla prima udienza successiva alla proposizione dell'eccezione stessa (contenuta nell'odierna controversia nella memoria di costituzione di parte convenuta). Poiché nel caso di specie parte ricorrente non ha tempestivamente chiesto di avvalersi del disposto di cui alla norma indicata, invocandola soltanto nella seconda memoria di replica autorizzata per la discussione ex art. 127 ter c.p.c., deve essere dichiarata, in ogni caso, la nullità del ricorso per i motivi sopra esposti. Stante la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e considerata la natura preliminare della questione affrontata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara la nullità del ricorso introduttivo;
2) Compensa integralmente tra le parti. Così deciso in Ancona, il 14.11.2025, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 13.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 4.11.2025 e 13.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 938/2025 R.G. Lav.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Carmenati, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fabriano, viale XXIV Maggio n. 3
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Occhionero e dall'avv. Cela, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria n. 7 con elezione del domicilio digitale presso gli indirizzi pec e Email_1
Email_2
OGGETTO: mansioni superiori.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente allega di essere stato inquadrato dalla convenuta come operaio di V livello, ma di avere svolto mansioni superiori di impiegato di III livello, sicché rivendica la retribuzione spettante per la qualità e la quantità del lavoro svolto. Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepisce la nullità del ricorso introduttivo, non contenente la descrizione della declaratoria contrattuale in base alla quale si rivendica la retribuzione propria della qualifica superiore, e la
1 carenza di prova dell'assunto attoreo, essendo generiche anche le allegazioni e le prove articolate sulle mansioni svolte. Chiede, pertanto, il rigetto delle avverse pretese. Esperito invano il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. L'eccezione di nullità del ricorso è fondata e va accolta. Si premette che ai sensi dell'art. 414 c.p.c., la domanda con la quale si propone il ricorso deve contenere “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”, con indicazione, altresì, dei mezzi di prova posti a fondamento delle proprie pretese. Tale onere imposto al ricorrente determina la decadenza dalla possibilità di specificare e modificare la domanda giudiziale, senza che sia configurabile alcuna sanatoria a seguito dell'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, atteso che nel rito del lavoro la disciplina della fase introduttiva risponde ad esigenze di ordine pubblico, attinenti al funzionamento stesso del processo in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano (Cass. SS.UU. n. 7708/1993). Il giudice deve, dunque, prima di esaminare il merito della domanda, svolgere un'indagine pregiudiziale sulla verifica degli elementi essenziali del ricorso ed è tenuto a dichiarare la nullità insanabile dello stesso preliminarmente senza la possibilità di scendere nel merito della causa, neppure per respingere la domanda perché non provata (Cass. 10646/1990). La necessità di una piena esposizione delle questioni di fatto e di diritto che sottendono la pretesa attorea è anche strumentale alla tutela del diritto di difesa del convenuto, il quale, a fronte di un generico atto introduttivo, non può prendere posizione e articolare le proprie specifiche difese con l'atto di costituzione, così come prescritto a pena di decadenza dall'art. 416 c.p.c. È, d'altra parte, vero che la dichiarazione di nullità deve scaturire da un esame complessivo dell'atto, dal quale si evinca l'impossibilità di individuare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., non essendo sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in maniera formale (Cass. SS.UU. 6140/1993, sez. lav. 9810/1998). Nel caso di specie, però, non si ritiene che dall'esame dell'atto emergano gli elementi necessari per sostenere la tesi attorea, mancando del tutto il riferimento alla declaratoria dei livelli previsti dalla contrattazione collettiva in base alla quale poter valutare se le mansioni svolte siano o meno comprese nel livello assegnato. Tale carenza non potrebbe essere ovviata neppure con l'acquisizione d'ufficio del CCNL di comparto, essendo consolidato l'orientamento per il quale la conoscibilità della fonte normativa si atteggia in modo diverso a seconda del fatto che si versi in una ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano a un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che,
2 mentre in questo ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio iura novit curia), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e di produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (v. Cass. 16 settembre 2014, n. 19507). Ne consegue che l'eventuale termine per ovviare alla genericità delle allegazioni non potrebbe in ogni caso sanare la carenza probatoria riscontrata, determinando all'esito un rigetto nel merito. Non si ritiene di condividere al riguardo le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione in un obiter dictum della sentenza a Sezioni Unite n. 11353/2004, poi ripresa più di recente da altre pronunce della Sezione Lavoro citate anche dal ricorrente (tra le altre Cass. 19900/2005). I giudici di legittimità hanno sostenuto che l'art. 164 c.p.c. sia applicabile al rito del lavoro sul presupposto di un sostanziale avvicinamento dei riti ordinario e del lavoro a seguito della riforma introdotta con legge 353/90. Ritiene, al contrario, lo scrivente che le peculiarità del rito del lavoro e i connotati propri di immediatezza, concentrazione ed oralità rendano del tutto incompatibile con tale rito il procedimento di cui all'art. 164 c.p.c. Ed infatti, nel rito civile è previsto uno sfasamento tra la fase allegatoria e la successiva fase probatoria che permette alla parte, all'esito della sanatoria della prima fase nel termine assegnato ai sensi dell'art. 164 c.p.c., di svolgere in modo completo ed efficace la seconda. Al contrario, le preclusioni istruttorie proprie del rito lavoro permetterebbero di recuperare e sanare soltanto la fase allegatoria con preclusione di fornire le prove necessarie a sostegno. Sul punto, la stessa Corte di Cassazione nelle pronunce citate chiarisce che la sanatoria del ricorso non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto a mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso, con conseguente decadenza da essi qualora non debitamente articolati entro i termini previsti per le parti agli artt. 414 e 416 c.p.c. Ne deriva che una norma volta nel procedimento civile a sanare una irregolarità dell'atto a favore della parte che rimane in termini per formulare le dovute istanze istruttorie, nel rito del lavoro si trasforma in uno strumento destinato ad andare per lo più a detrimento di chi ne fa uso, sanando la nullità dell'atto introduttivo, ma precludendosi la possibilità di provare quanto ha tardivamente allegato. In tale modo, la ratio originaria dell'art. 164 c.p.c. verrebbe del tutto snaturata, in quanto il ricorso all'integrazione dell'atto introduttivo non potrebbe giovare al ricorrente ma solo ulteriormente pregiudicarlo, determinando il rigetto della pretesa nel merito, con conseguente impossibilità di proporla nuovamente a differenza di quanto avviene in caso di declaratoria di inammissibilità o nullità dell'atto introduttivo per genericità. Ed invero, se prima dell'integrazione ex art. 164 c.p.c. il ricorso era nullo ciò vuol dire che le prove articolate non erano né sufficienti a sostenere la pretesa né ammissibili ritenuta la genericità di esse. Al riguardo, si precisa che con riferimento alla capitolazione della prova
3 testimoniale essa è da considerare nel rito del lavoro come facente parte dell'allegazione, vista l'unicità dell'atto introduttivo dal cui complesso deve desumersi petitum e causa petendi, sicché, in caso di specificità dei capitoli formulati, questi sarebbero sufficienti ad evitare la declaratoria di nullità del ricorso. Al contrario, nel caso in cui i capitoli fossero generici o carenti al pari della narrativa del ricorso (come nel caso di specie), l'integrazione effettuata ex art. 164 c.p.c. non permetterebbe di evitare secondo l'indirizzo espresso costantemente dalla Cassazione la decadenza dai mezzi di prova, sicché quelle che erano ragioni di dichiarazione della nullità del ricorso si trasformerebbero in motivi di rigetto con le conseguenze pregiudizievoli per la parte che sopra sono state esposte. Pertanto, a fronte della rilevata nullità e della concessione del termine per specificare il petitum o la causa petendi, il giudice, a seguito dell'integrazione, dovrebbe rigettare le istanze istruttorie originariamente formulate in quanto generiche, rigettare le eventuali nuove istanze istruttorie sulle circostanze specifiche introdotte ex art. 164 c.p.c. in quanto tardive, rinviare per la discussione all'esito della quale la domanda verrebbe rigettata per carenza di idonea prova, raggiungendo in tale modo un risultato che certo è contrario a quanto voluto dal legislatore, che intendeva favorire l'attore con l'art. 164 c.p.c. permettendogli, senza detrimento alcuno per la sua pretesa, di integrare l'atto introduttivo evitando un'immediata declaratoria di nullità che avrebbe onerato la parte a dover riproporre il ricorso con conseguente prolungamento dei tempi processuali. Nel rito civile, dunque, per la distinzione tra fase di allegazione e fase di proposizione degli elementi di prova l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo non può portare di per sé al rigetto del ricorso, come invece rischia di accadere nel rito del lavoro per la presenza di diverse preclusioni e decadenze. D'altro canto, nel processo del lavoro, il convenuto deve proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza, all'atto della costituzione in giudizio (art. 416 comma 2 c.p.c.). L'applicazione dell'art. 164 c.p.c. comporterebbe, pertanto, una sostanziale vanificazione di tale sistema, aprendo la via ad un prolungamento del processo del tutto incompatibile con la struttura e la finalità del processo del lavoro. Il giudice, infatti, dovrebbe necessariamente, ed in assenza di qualunque disposizione normativa che lo autorizzi, consentire al convenuto di spiegare eccezioni non rilevabili d'ufficio e domande riconvenzionali ben oltre il termine stabilito dall'art. 416 c.p.c., norma, questa, che dovrebbe, pertanto, ritenersi abrogata in parte qua. Non può, pertanto, ritenersi consentita l'integrazione dell'atto nullo nel corso del giudizio del lavoro, proprio perché nel nostro ordinamento l'onere probatorio è correlato a quello di allegazione, sicché non può aversi efficace adempimento del primo se non sia adempiuto il secondo (così Cass. Sez. lav.
4.4.1987 n. 3298), principi questi che operano con particolare rigore nel rito
4 del lavoro (Cass. sez. un.
3.2.1998 n. 1099; Cass. sez. un. 17.6.2004 n. 11353, cit.; Cass. sez. un. 20.4.2005 n. 8202). Tenuto conto delle esposte considerazioni, non si ritiene di poter condividere la tesi dell'applicabilità, al rito del lavoro, dell'art. 164 c.p.c. Infine, si osserva che anche a voler aderire all'avversa tesi la giurisprudenza è concorde nel ritenere che se il giudice, stante la costituzione del convenuto, ometta di fissare un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità (cfr. tra le tante Cass. n. 896/2014); e tanto deve essere fatto alla prima udienza successiva alla proposizione dell'eccezione stessa (contenuta nell'odierna controversia nella memoria di costituzione di parte convenuta). Poiché nel caso di specie parte ricorrente non ha tempestivamente chiesto di avvalersi del disposto di cui alla norma indicata, invocandola soltanto nella seconda memoria di replica autorizzata per la discussione ex art. 127 ter c.p.c., deve essere dichiarata, in ogni caso, la nullità del ricorso per i motivi sopra esposti. Stante la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e considerata la natura preliminare della questione affrontata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara la nullità del ricorso introduttivo;
2) Compensa integralmente tra le parti. Così deciso in Ancona, il 14.11.2025, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (atto sottoscritto digitalmente)
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