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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco DO, nella causa civile n. 30/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Catia Mosconi) Parte_1
- ricorrente contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso per a.t.p.o. ex art. Parte_1
445 bis c.p.c., depositato in data 27.5.2024, al fine di accertare i requisiti sanitari utili all'accertamento del diritto di percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, contestando il verbale sanitario dell'11.12.2023. CP_ 2. Costituitosi nel corso della prima fase, l ha confutato l'esistenza dei requisiti sanitari di cui la ricorrente ha chiesto l'accertamento.
3. Il Ctu nominato dal Giudice assegnatario dell'a.t.p.o., dr.
[...] ha concluso il proprio accertamento nel modo che segue: “…1°) Per_1
Alla data di presentazione della domanda amministrativa (22/11/2023) la ricorrente, SI.ra , era affetta dalle seguenti patologie: Parte_1 pregressa infezione da SARS-Covid. Varismo bilaterale delle ginocchia con gonartrosi a medio-grave impegno funzionale. Ipertensione arteriosa sistemica in trattamento farmacologico. Insufficienza venosa degli arti inferiori con tromboflebite bilaterale anamnestica. Iniziale declino cognitivo. Incontinenza urinaria. Labirintite cronica. Tali patologie, che permangono al presente, consentono da allora il riconoscimento dello stato di: Invalido ultrasessanticinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88 e 124/98) di tipo grave (100%)…”. Il Ctu CP_ ha dato atto di avere ricevuto nota di assenso dei medici dell e osservazioni critiche del perito di parte ricorrente che ha superato confermando le proprie conclusioni: “…Il quadro clinico sopra riportato, all'evidenza, pur nella ovvia comprensione delle piccole necessità di aiuto, del tutto comuni alla gran parte delle persone di pari età della ricorrente (85 aa.) non risulta tuttavia dimostrativo né della impossibilità di autonoma deambulazione, né della incapacità al compimento dei comuni atti della vita.
Il suddetto quadro clinico risulta del tutto sovrapponibile a quanto direttamente osservato dal CTU nel corso della visita diretta dell'8/08/2024.
Conseguentemente, a parere del CTU, il giudizio relativo alle condizioni cliniche di allora deve essere riconfermato. Ciò, a prescindere dalla sopraggiunta successiva nuova infermità del 24/08/2024 (frattura pertrocanterica del femore sinistro), i cui esiti non sono suscettibili di aggiuntiva valutazione nel presente giudizio, trattandosi di esiti non ancora stabilizzati e per i quali, eventualmente,
è proponibile nuova domanda non prima di dicembre 2024, termine temporale ritenuto necessario e congruo alla stabilizzazione degli esiti….”.
4. Cionondimeno, la ricorrente ha presentato dichiarazione di dissenso nei termini di rito ed ha introdotto il presente giudizio depositando, in data
13.1.2025, ai sensi del comma sesto dell'art. 445 bis c.p.c., atto mediante il quale ha contestato la correttezza delle conclusioni del perito, perché quest'ultimo, in violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha volutamente omesso di prendere in considerazione le conseguenze provocate alla ricorrente da un evento sopravvenuto quale la caduta del 24.8.2024.
5. Costituitosi nella presente sede con memoria depositata in data 11.3.2025, CP_ l ha richiamato le conclusioni esposte dal perito nominato nel corso della prima fase.
22 6. Ciò posto, la causa è stata istruita affidando al CTU dr.ssa il Persona_2 compito di verificare la sussistenza dei requisiti sanitari idonei a consentire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento tenendo conto di tutte le patologie di cui la ricorrente soffre, comprese le sopravvenienze ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. come dovuto anche in caso di procedimento radicato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (cfr Cass., sez. lavoro, 30860/2019;
16184/2025). Il perito, all'esito della disamina del caso, ha così concluso:
“…Sulla base della documentazione prodotta è possibile affermare che alla data dell'espletamento della precedente consulenza del 8/8/2024 la sig.ra non si trovasse nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 legge 18/1980 in Pt_1 quanto dalla visita geriatrica del 22/3/2024 depositata in atti sono riportate delle scale funzionali che non documentavano una totale perdita delle autonomie. Nello specifico venivano riportate ADL 4/6 (necessita di aiuto per il mantenimento dell'igiene, riferisce incontinenza urinaria) e IADL 3/8. Nella valutazione geriatrica della disabilità si utilizzano delle scale che consentono di valutare le autonomie residue: - “azioni base della vita quotidiana” (ADL,
Activities of Daily Living) - “azioni strumentali della vita quotidiana” (IADL -
Instrumental Activities of Daily Living). Le prime includono la capacità di prendersi cura della propria igiene, di vestirsi da soli, di spostarsi dentro casa
(per esempio dal letto alla tavola, alla poltrona) e di andare in bagno da soli.
Le seconde, invece, denotano un grado di indipendenza maggiore, come la capacità di riuscire a fare la spesa da soli, prepararsi da mangiare, occuparsi della casa, gestire le terapie senza bisogno che qualcun altro debba ricordarlo e amministrare in autonomia le proprie finanze. Sul piano medico-legale la perdita di due di sei capacità (ADL 4/6 residue cfr v. geriatrica 220.3.2024) consente di definire che il soggetto conserva ancora la capacità di compiere gli atti della vita, tanto è che all'epoca parte ricorrente viveva da sola e veniva assistita solo nelle attività strumentali (IADL). La condizione clinico-funzionale della sig.ra è cambiata con la frattura pertrocanterica di femore sinistro Pt_1 avvenuta in data 24 agosto 2024, infatti è noto in geriatria che la rottura di femore nell'anziano è un evento che è gravato da una elevata mortalità, morbilità e disabilità. Si stima infatti che il 29-50% dei soggetti non recupera i
33 livelli di autonomia pre-frattura (Zuckerman JD et al., J Am AcadOrthop Surg C 1994; Bentler et al., Am J Epidemiol 2009). Di fatto parte ricorrente, nonostante l'adeguato trattamento della frattura sul piano medico, non ha recuperato la capacità statico deambulatoria, come ben evidenziato nella valutazione geriatrica depositata del 29 gennaio 2025 e, come confermato in corso di operazioni peritali. Circa la decorrenza del beneficio richiesto, appare congrua alla data della frattura, ovvero dal 24 agosto 2024, infatti risulta dagli atti, l'autorizzazione di pari data ad ausili quali carrozzina a spinta, sponde per letto, deambulatore (vedi doc. 2), sinonimi di perdita della capacità deambulatoria. In relazione al tempo trascorso dall'evento e all'età anagrafica della paziente, trattasi di condizione clinica stabilizzata, per cui non appare opportuna alcuna revisione. RISPOSTA AL QUESITO Esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposta l'assicurata agli accertamenti clinici e strumentali ritenuti necessari, fatto ricorso all'ausilio di specialisti ove ritenuto indispensabile, tenuto conto della relazione peritale redatta dal perito nominato nel corso della prima fase e delle critiche mosse da parte ricorrente anche nell'atto introduttivo della presente fase, sussistono, in capo alla ricorrente, i requisiti sanitari previsti dalla legge (art. 1 legge 18/1980 e s.m.) per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), con decorrenza dal 24 agosto 2024….”. Considerato che il Consulente ha effettuato un esame del caso scrupoloso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico e che le stesse sono state condivise dai consulenti di entrambe le parti, il Giudice ritiene di farle proprie.
Va da sé che è accertato, in accoglimento del ricorso, che la possiede i Pt_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dalla data del 24 agosto 2024.
7. In considerazione del fatto che il requisito sanitario in discussione è sopravvenuto alla data della domanda amministrativa (22.11.2023), alla relativa visita (11.12.2023) ed alla presentazione del ricorso per a.t.p.o.
44 (27.5.2024) e che la presente fase è stata introdotta soltanto perché il Ctu non ha inteso tenere in considerazione le conseguenze dell'evento del 24.8.2024, le spese della prima fase, per il principio di causalità, vanno interamente CP_ compensate tra le parti per 3/4 e l va condannato a rifondere alla ricorrente il residuo 1/4, e per intero le spese della presente fase. Gravano, CP_ invece, interamente su gli oneri di CTU liquidati, rispettivamente, con decreti emessi dal Giudice dell'a.t.p.o. del 17.1.2025 e dello scrivente del
19.8.2025. La liquidazione del compenso professionale viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22, tenendo conto del valore (determinato ai sensi dell'art. 13, primo comma, c.p.c., cfr
Cass., sez. unite, 10454/2015) e dell'impegno richiesto dalla controversia, nonché degli incombenti effettivamente disimpegnati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accerta che sussistono in capo alla ricorrente, a decorrere dal 24.8.2024,
i requisiti sanitari prescritti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980 e s.m.;
- compensa fra le parti le spese relative alla prima fase per 3/4 e CP_ condanna a rimborsare alla ricorrente il residuo 1/4 e le spese della presente fase per intero, liquidandole, rispettivamente, negli importi di €
300,00 e di € 1.685,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Catia Mosconi, dichiaratasi procuratrice antistataria;
CP_
- pone interamente a carico dell gli oneri di CTU liquidati con decreto del 17.1.2025 del Giudice della prima fase e con decreto del 19.8.2025 dello scrivente.
Perugia, il 7.10.2025
IL GIUDICE
Marco DO
55
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco DO, nella causa civile n. 30/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Catia Mosconi) Parte_1
- ricorrente contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso per a.t.p.o. ex art. Parte_1
445 bis c.p.c., depositato in data 27.5.2024, al fine di accertare i requisiti sanitari utili all'accertamento del diritto di percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, contestando il verbale sanitario dell'11.12.2023. CP_ 2. Costituitosi nel corso della prima fase, l ha confutato l'esistenza dei requisiti sanitari di cui la ricorrente ha chiesto l'accertamento.
3. Il Ctu nominato dal Giudice assegnatario dell'a.t.p.o., dr.
[...] ha concluso il proprio accertamento nel modo che segue: “…1°) Per_1
Alla data di presentazione della domanda amministrativa (22/11/2023) la ricorrente, SI.ra , era affetta dalle seguenti patologie: Parte_1 pregressa infezione da SARS-Covid. Varismo bilaterale delle ginocchia con gonartrosi a medio-grave impegno funzionale. Ipertensione arteriosa sistemica in trattamento farmacologico. Insufficienza venosa degli arti inferiori con tromboflebite bilaterale anamnestica. Iniziale declino cognitivo. Incontinenza urinaria. Labirintite cronica. Tali patologie, che permangono al presente, consentono da allora il riconoscimento dello stato di: Invalido ultrasessanticinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88 e 124/98) di tipo grave (100%)…”. Il Ctu CP_ ha dato atto di avere ricevuto nota di assenso dei medici dell e osservazioni critiche del perito di parte ricorrente che ha superato confermando le proprie conclusioni: “…Il quadro clinico sopra riportato, all'evidenza, pur nella ovvia comprensione delle piccole necessità di aiuto, del tutto comuni alla gran parte delle persone di pari età della ricorrente (85 aa.) non risulta tuttavia dimostrativo né della impossibilità di autonoma deambulazione, né della incapacità al compimento dei comuni atti della vita.
Il suddetto quadro clinico risulta del tutto sovrapponibile a quanto direttamente osservato dal CTU nel corso della visita diretta dell'8/08/2024.
Conseguentemente, a parere del CTU, il giudizio relativo alle condizioni cliniche di allora deve essere riconfermato. Ciò, a prescindere dalla sopraggiunta successiva nuova infermità del 24/08/2024 (frattura pertrocanterica del femore sinistro), i cui esiti non sono suscettibili di aggiuntiva valutazione nel presente giudizio, trattandosi di esiti non ancora stabilizzati e per i quali, eventualmente,
è proponibile nuova domanda non prima di dicembre 2024, termine temporale ritenuto necessario e congruo alla stabilizzazione degli esiti….”.
4. Cionondimeno, la ricorrente ha presentato dichiarazione di dissenso nei termini di rito ed ha introdotto il presente giudizio depositando, in data
13.1.2025, ai sensi del comma sesto dell'art. 445 bis c.p.c., atto mediante il quale ha contestato la correttezza delle conclusioni del perito, perché quest'ultimo, in violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha volutamente omesso di prendere in considerazione le conseguenze provocate alla ricorrente da un evento sopravvenuto quale la caduta del 24.8.2024.
5. Costituitosi nella presente sede con memoria depositata in data 11.3.2025, CP_ l ha richiamato le conclusioni esposte dal perito nominato nel corso della prima fase.
22 6. Ciò posto, la causa è stata istruita affidando al CTU dr.ssa il Persona_2 compito di verificare la sussistenza dei requisiti sanitari idonei a consentire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento tenendo conto di tutte le patologie di cui la ricorrente soffre, comprese le sopravvenienze ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. come dovuto anche in caso di procedimento radicato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (cfr Cass., sez. lavoro, 30860/2019;
16184/2025). Il perito, all'esito della disamina del caso, ha così concluso:
“…Sulla base della documentazione prodotta è possibile affermare che alla data dell'espletamento della precedente consulenza del 8/8/2024 la sig.ra non si trovasse nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 legge 18/1980 in Pt_1 quanto dalla visita geriatrica del 22/3/2024 depositata in atti sono riportate delle scale funzionali che non documentavano una totale perdita delle autonomie. Nello specifico venivano riportate ADL 4/6 (necessita di aiuto per il mantenimento dell'igiene, riferisce incontinenza urinaria) e IADL 3/8. Nella valutazione geriatrica della disabilità si utilizzano delle scale che consentono di valutare le autonomie residue: - “azioni base della vita quotidiana” (ADL,
Activities of Daily Living) - “azioni strumentali della vita quotidiana” (IADL -
Instrumental Activities of Daily Living). Le prime includono la capacità di prendersi cura della propria igiene, di vestirsi da soli, di spostarsi dentro casa
(per esempio dal letto alla tavola, alla poltrona) e di andare in bagno da soli.
Le seconde, invece, denotano un grado di indipendenza maggiore, come la capacità di riuscire a fare la spesa da soli, prepararsi da mangiare, occuparsi della casa, gestire le terapie senza bisogno che qualcun altro debba ricordarlo e amministrare in autonomia le proprie finanze. Sul piano medico-legale la perdita di due di sei capacità (ADL 4/6 residue cfr v. geriatrica 220.3.2024) consente di definire che il soggetto conserva ancora la capacità di compiere gli atti della vita, tanto è che all'epoca parte ricorrente viveva da sola e veniva assistita solo nelle attività strumentali (IADL). La condizione clinico-funzionale della sig.ra è cambiata con la frattura pertrocanterica di femore sinistro Pt_1 avvenuta in data 24 agosto 2024, infatti è noto in geriatria che la rottura di femore nell'anziano è un evento che è gravato da una elevata mortalità, morbilità e disabilità. Si stima infatti che il 29-50% dei soggetti non recupera i
33 livelli di autonomia pre-frattura (Zuckerman JD et al., J Am AcadOrthop Surg C 1994; Bentler et al., Am J Epidemiol 2009). Di fatto parte ricorrente, nonostante l'adeguato trattamento della frattura sul piano medico, non ha recuperato la capacità statico deambulatoria, come ben evidenziato nella valutazione geriatrica depositata del 29 gennaio 2025 e, come confermato in corso di operazioni peritali. Circa la decorrenza del beneficio richiesto, appare congrua alla data della frattura, ovvero dal 24 agosto 2024, infatti risulta dagli atti, l'autorizzazione di pari data ad ausili quali carrozzina a spinta, sponde per letto, deambulatore (vedi doc. 2), sinonimi di perdita della capacità deambulatoria. In relazione al tempo trascorso dall'evento e all'età anagrafica della paziente, trattasi di condizione clinica stabilizzata, per cui non appare opportuna alcuna revisione. RISPOSTA AL QUESITO Esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposta l'assicurata agli accertamenti clinici e strumentali ritenuti necessari, fatto ricorso all'ausilio di specialisti ove ritenuto indispensabile, tenuto conto della relazione peritale redatta dal perito nominato nel corso della prima fase e delle critiche mosse da parte ricorrente anche nell'atto introduttivo della presente fase, sussistono, in capo alla ricorrente, i requisiti sanitari previsti dalla legge (art. 1 legge 18/1980 e s.m.) per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), con decorrenza dal 24 agosto 2024….”. Considerato che il Consulente ha effettuato un esame del caso scrupoloso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico e che le stesse sono state condivise dai consulenti di entrambe le parti, il Giudice ritiene di farle proprie.
Va da sé che è accertato, in accoglimento del ricorso, che la possiede i Pt_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dalla data del 24 agosto 2024.
7. In considerazione del fatto che il requisito sanitario in discussione è sopravvenuto alla data della domanda amministrativa (22.11.2023), alla relativa visita (11.12.2023) ed alla presentazione del ricorso per a.t.p.o.
44 (27.5.2024) e che la presente fase è stata introdotta soltanto perché il Ctu non ha inteso tenere in considerazione le conseguenze dell'evento del 24.8.2024, le spese della prima fase, per il principio di causalità, vanno interamente CP_ compensate tra le parti per 3/4 e l va condannato a rifondere alla ricorrente il residuo 1/4, e per intero le spese della presente fase. Gravano, CP_ invece, interamente su gli oneri di CTU liquidati, rispettivamente, con decreti emessi dal Giudice dell'a.t.p.o. del 17.1.2025 e dello scrivente del
19.8.2025. La liquidazione del compenso professionale viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22, tenendo conto del valore (determinato ai sensi dell'art. 13, primo comma, c.p.c., cfr
Cass., sez. unite, 10454/2015) e dell'impegno richiesto dalla controversia, nonché degli incombenti effettivamente disimpegnati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accerta che sussistono in capo alla ricorrente, a decorrere dal 24.8.2024,
i requisiti sanitari prescritti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980 e s.m.;
- compensa fra le parti le spese relative alla prima fase per 3/4 e CP_ condanna a rimborsare alla ricorrente il residuo 1/4 e le spese della presente fase per intero, liquidandole, rispettivamente, negli importi di €
300,00 e di € 1.685,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Catia Mosconi, dichiaratasi procuratrice antistataria;
CP_
- pone interamente a carico dell gli oneri di CTU liquidati con decreto del 17.1.2025 del Giudice della prima fase e con decreto del 19.8.2025 dello scrivente.
Perugia, il 7.10.2025
IL GIUDICE
Marco DO
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