Articolo 11 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 10Articolo 12
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29 luglio 1945
Art. 11. (Recidiva) .

Gli effetti giuridici della recidiva gia' verificatasi prima dell'attuazione dei codici penali militari sono regolati dalle disposizioni dei codici penali militari abrogati.

Per determinare la recidiva e ogni altro effetto penale della condanna diverso dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l'attuazione dei codici penali militari, si tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente commessi.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945