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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1548/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR SI, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1223/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249011796189 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170006069146 TASSA AUTOMOBIL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180024944586 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 526/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 18/2/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 28/2/2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249011796189 emessa dall'Agenzia delle Entrate - SC, asseritamente notificata in data 21.01.2025, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento (segue elenco tratto dal ricorso):
– cartella di pagamento n. 29320170006069146 relativa all'asserito omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012, per un importo, comprensivo di interessi e sanzioni, pari a € 339,76;
– cartella di pagamento n. 29320180024944586 relativa all'asserito omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2014, per un importo, comprensivo di interessi e sanzioni, pari a € 329,90;
per un totale complessivo pari a € 669,66;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica delle cartelle;
2) decadenza e prescrizione.
Con note depositate il 14/4/2025 (e documentazione depositata il 18/4/2025) l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
La Agenzia delle Entrate - SC non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
Con memorie depositate il 5/2/2026 il ricorrente ribadiva le proprie doglianze, contestando la produzione di parte resistente.
In data 18/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha documentato che entrambe le cartelle impugnate erano state richiamate nella intimazione n. 29320229014369705000, notificata a mezzo posta a mani della moglie del ricorrente in data 12/6/2023, presso il medesimo indirizzo indicato in ricorso. Trattasi di lettera raccomandata inviata dall'ufficiale giudiziario dopo due vani tentativi di accesso a detto indirizzo.
Il ricorrente avrebbe dovuto a suo tempo impugnare detta intimazione per far valere eventuali vizi di notifica delle cartelle ovvero la decorrenza del termine di prescrizione eventualmente maturata (il termine triennale non è ovviamente decorso tra la notifica di tale intimazione e la notifica della intimazione qui impugnata).
Con memorie depositate il 5/2/2026 il ricorrente ha contestato la regolarità della produzione di parte resistente, evidenziando che < delle relate di notifiche prive dell'attestazione di conformità, espressamente richiesta dall'art. 25-bis, comma 5-bis del D.Lgs 546/92, introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220>>. L'eccezione va respinta.
Dispone il citato art 25 bis comma 5-bis d.lgs. 546/1992: < telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore>>.
La norma, di formulazione invero non particolarmente felice, non può essere interpretata, ad avviso del Giudice, nel senso più ampio inteso da parte ricorrente (obbligo per le parti di attestare la conformità di ogni atto prodotto al fascicolo telematico), ma va ricondotta al solo caso in cui - eccezionalmente - una parte abbia prodotto un documento in formato cartaceo (ad esempio nel corso dell'udienza cautelare o di merito, su sollecitazione della Corte nell'ambito dei suoi poteri istruttori, o trattandosi di documento sopravvenuto di particolare rilevanza, o con il consenso di entrambe le parti); in tale limitato caso, considerato che - come si legge nella prima parte del comma 5 bis - gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio (fase di merito rispetto a quella cautelare) o nei suoi ulteriori gradi (giudizio di appello), la parte è tenuta a depositare nel fascicolo telematico la scansione di tale documento, munita di attestazione di conformità; in mancanza di tale adempimento, il giudice della fase o del grado successivo non potrà tenere conto del documento prodotto in formato cartaceo (ciò in quanto il fascicolo cartaceo non esiste più, ormai sostituito da quello telematico).
Se la disposizione avesse il significato ipotizzato da parte ricorrente (e quindi un carattere generale, volto a disciplinare ogni produzione documentale delle parti), non avrebbe avuto alcun senso inserirla all'interno del comma 5 bis, subito dopo quella che chiarisce come gli atti non debbano essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi.
Il comma 1 del citato art. 25 bis conferisce al difensore (o al funzionario) dell'ente impositore e dell'agente della riscossione il potere di attestare la conformità dell'atto versato al fascicolo telematico con l'originale in suo possesso;
ma, significativamente, la norma non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità per il caso di mancanza della attestazione.
Nel caso di specie, d'altra parte, non sussiste alcun ragionevole dubbio sulla conformità delle scansioni agli originali in possesso dell'agente della riscossione, né parte ricorrente evidenzia alcun elemento sintomatico del contrario (correzioni, aggiunte, parti illeggibili); a ben vedere, solo l'agente della riscossione potrebbe in ipotesi sollevare la questione della difformità tra originali in suo possesso e scansioni prodotte da un'altra delle parti, esibendo appunto l'originale; ma nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate - SC non si è costituita, seppur regolarmente citata.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Con riguardo alle spese, tenuto conto del modesto valore della controversia ed essendo stato il ricorrente ammesso a gratuito patrocinio, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in
Catania, il 18/2/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR SI, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1223/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249011796189 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170006069146 TASSA AUTOMOBIL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180024944586 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 526/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 18/2/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 28/2/2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249011796189 emessa dall'Agenzia delle Entrate - SC, asseritamente notificata in data 21.01.2025, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento (segue elenco tratto dal ricorso):
– cartella di pagamento n. 29320170006069146 relativa all'asserito omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012, per un importo, comprensivo di interessi e sanzioni, pari a € 339,76;
– cartella di pagamento n. 29320180024944586 relativa all'asserito omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2014, per un importo, comprensivo di interessi e sanzioni, pari a € 329,90;
per un totale complessivo pari a € 669,66;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica delle cartelle;
2) decadenza e prescrizione.
Con note depositate il 14/4/2025 (e documentazione depositata il 18/4/2025) l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
La Agenzia delle Entrate - SC non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
Con memorie depositate il 5/2/2026 il ricorrente ribadiva le proprie doglianze, contestando la produzione di parte resistente.
In data 18/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha documentato che entrambe le cartelle impugnate erano state richiamate nella intimazione n. 29320229014369705000, notificata a mezzo posta a mani della moglie del ricorrente in data 12/6/2023, presso il medesimo indirizzo indicato in ricorso. Trattasi di lettera raccomandata inviata dall'ufficiale giudiziario dopo due vani tentativi di accesso a detto indirizzo.
Il ricorrente avrebbe dovuto a suo tempo impugnare detta intimazione per far valere eventuali vizi di notifica delle cartelle ovvero la decorrenza del termine di prescrizione eventualmente maturata (il termine triennale non è ovviamente decorso tra la notifica di tale intimazione e la notifica della intimazione qui impugnata).
Con memorie depositate il 5/2/2026 il ricorrente ha contestato la regolarità della produzione di parte resistente, evidenziando che < delle relate di notifiche prive dell'attestazione di conformità, espressamente richiesta dall'art. 25-bis, comma 5-bis del D.Lgs 546/92, introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220>>. L'eccezione va respinta.
Dispone il citato art 25 bis comma 5-bis d.lgs. 546/1992: < telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore>>.
La norma, di formulazione invero non particolarmente felice, non può essere interpretata, ad avviso del Giudice, nel senso più ampio inteso da parte ricorrente (obbligo per le parti di attestare la conformità di ogni atto prodotto al fascicolo telematico), ma va ricondotta al solo caso in cui - eccezionalmente - una parte abbia prodotto un documento in formato cartaceo (ad esempio nel corso dell'udienza cautelare o di merito, su sollecitazione della Corte nell'ambito dei suoi poteri istruttori, o trattandosi di documento sopravvenuto di particolare rilevanza, o con il consenso di entrambe le parti); in tale limitato caso, considerato che - come si legge nella prima parte del comma 5 bis - gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio (fase di merito rispetto a quella cautelare) o nei suoi ulteriori gradi (giudizio di appello), la parte è tenuta a depositare nel fascicolo telematico la scansione di tale documento, munita di attestazione di conformità; in mancanza di tale adempimento, il giudice della fase o del grado successivo non potrà tenere conto del documento prodotto in formato cartaceo (ciò in quanto il fascicolo cartaceo non esiste più, ormai sostituito da quello telematico).
Se la disposizione avesse il significato ipotizzato da parte ricorrente (e quindi un carattere generale, volto a disciplinare ogni produzione documentale delle parti), non avrebbe avuto alcun senso inserirla all'interno del comma 5 bis, subito dopo quella che chiarisce come gli atti non debbano essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi.
Il comma 1 del citato art. 25 bis conferisce al difensore (o al funzionario) dell'ente impositore e dell'agente della riscossione il potere di attestare la conformità dell'atto versato al fascicolo telematico con l'originale in suo possesso;
ma, significativamente, la norma non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità per il caso di mancanza della attestazione.
Nel caso di specie, d'altra parte, non sussiste alcun ragionevole dubbio sulla conformità delle scansioni agli originali in possesso dell'agente della riscossione, né parte ricorrente evidenzia alcun elemento sintomatico del contrario (correzioni, aggiunte, parti illeggibili); a ben vedere, solo l'agente della riscossione potrebbe in ipotesi sollevare la questione della difformità tra originali in suo possesso e scansioni prodotte da un'altra delle parti, esibendo appunto l'originale; ma nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate - SC non si è costituita, seppur regolarmente citata.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Con riguardo alle spese, tenuto conto del modesto valore della controversia ed essendo stato il ricorrente ammesso a gratuito patrocinio, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in
Catania, il 18/2/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)