Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 956 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
il 19/07/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Valeria
Cadeddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Valeria Cadeddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Guspini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B) La casa familiare viene assegnata a , la quale vi manterrà la Parte_1
residenza unitamente alla figlia Per_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé la ragazza ogni qualvolta lei lo desideri, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ricreativi.
C) trasferirà la propria residenza entro e non oltre la fine del mese CP_1
di febbraio 2025.
D) allo stato ancora minorenne, viene affidata ad entrambi i genitori dai Per_1
quali riceverà cura, educazione ed istruzione, avendo riguardo al mantenimento di rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale secondo i criteri dell'affidamento condiviso.
Pag. 2 di 4 E) Il Sig. si obbliga a corrispondere al domicilio di , CP_1 Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese, un contributo al mantenimento pari ad € 600,00, da versarsi sul C.C. Poste Pay Evolution n. [...] 513829 5162595173 di cui in favore della figlia pari ad € 300,00 mensili ed € 300,00 in favore Per_1
della sig.ra , oltre al versamento del 60% per le spese straordinarie, Pt_1
sanitarie, scolastiche e ricreative, purché preventivamente concordate tra i coniugi, escluse quelle ritenute obbligatorie e/o aventi carattere d'urgenza, il tutto secondo le linee guida del C.N.F. e di seguito elencate a titolo esemplificativo:
1) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche (esclusi i famaci da banco), psicoterapiche, ivi compresi i ticket;
2) spese scolastiche quali rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria eventualmente frequentata dalla figlia;
3) spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
4) spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
5) Spese per la partecipazione a concorsi comprensive di materiale didattico,
viaggio ed alloggio.
F) Le parti si accordano altresì affinché l'Assegno Unico Universale in favore della figlia sia percepito per intero dalla . Parte_1
G) Le parti si obbligano altresì, entro e non oltre giorni 30 dalla data della sentenza, a provvedere alla divisione in ragione del 50% ciascuno delle somme depositate sul conto corrente cointestato e delle somme accantonate nel piano di cumulo azionario presso le Poste S.p.A. Ufficio Postale di Guspini.
Circa la polizza vita n. 56243702 intestata a , Parte_2 CP_1
con un totale premi versati alla data del 08.12.2024 pari ad € 19.234,96 e la polizza vita n. 56243703 intestata a con premio Parte_2 Parte_1
versato pari ad € 19.463,07, ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo titolare della polizza a se intestata e con la firma del presente accordo le parti si autorizzano reciprocamente a poter disporre liberamente e personalmente della predetta somma, rinunciando a qualunque pretesa ritenendo in tal modo di aver
Pag. 3 di 4 provveduto ad equa ripartizione delle somme accantonate in costanza di matrimonio, provvedendo altresì, ad estinguere tutti i conti correnti, titoli, libretti e/o quanto altro in comunione tra le parti.
H) I coniugi dichiarano che l'autovettura Nissan MI targata DM229LP già intestata alla , rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, mentre Parte_1
l'autovettura Ford Focus targata EC354FS intestata a , rimarrà CP_1
nella sua esclusiva disponibilità.
Con la firma del presente atto le parti si autorizzano reciprocamente a poter disporre liberamente del veicolo da ciascuno utilizzato, compresa la compravendita, senza il consenso dell'altro coniuge.
I coniugi provvederanno ciascuno al pagamento dell'eventuale finanziamento, delle tasse, degli oneri e delle sanzioni relative all'automobile in uso.
I) i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio di ogni e qualsivoglia documento valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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