Articolo 8 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
Articolo 7Articolo 9
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29 dicembre 1990
Art. 8. (Funzioni degli Istituti) 1. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 7, comma 2, gli Istituti, in particolare:
a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalita' del mondo culturale e scientifico del paese ospitante a favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della realta' italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica;
b) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni;
c) promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre;
d) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunita' italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine;
e) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attivita' di ricerca e di studio all'estero;
f) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le universita' del paese ospitante, e delle universita' italiane che svolgono specifiche attivita' didattiche e scientifiche connesse con le finalita' del presente articolo.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1990