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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1311/2022 R.G., tra:
, nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Abbate, C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Empedocle Restivo n. 174, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ippolito, C.F._2 elettivamente domiciliato in SA (TP), via Matteotti n. 60, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto,
1 , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maria C.F._3
Marano, elettivamente domiciliato in Palermo, via Valdemone n. 31, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza dell'08 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- avv. Paolo Abbate per : Parte_1
“Con le presenti note di trattazione scritta si contesta interamente la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato , in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che Controparte_1 carente di prova, insistendo per l'accoglimento dell'appello spiegato per le ragioni rese già nell'atto introduttivo del presente giudizio di gravame, chiedendo, in particolare:
- Di dare atto che a pag. 23, rigo 12 dell'atto di appello, nonché nella successiva pag. 24, rigo 11, per un mero refuso, è stato indicato il civico n. 212 anziché quello corretto n. 262 come indirizzo dell'appellante, e pertanto la domanda deve essere così intesa: “accertare e dichiarare che il sig. risiede ed abita nel Corso Vittorio Emanuele n. 262 in Parte_1
Calatafimi Segesta”;
- In accoglimento del primo motivo di gravame dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità della impugnata sentenza n. 7/2022 e disporre ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al primo giudice;
- In via gradata, accogliere il secondo motivo di appello e la querela di falso proposta, dando all'occorrenza ogni provvedimento di ragione e di legge;
- In via ulteriormente gradata, accogliere il terzo motivo di appello per come formulato nell'atto introduttivo del giudizio. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo dare corso al procedimento, disponendo i provvedimenti ritenuti più opportuni”;
- avv. Giuseppe Ippolito per : Controparte_1
2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria eccezione, istanza o difesa:
- dare atto della tempestiva e rituale costituzione dell'odierna parte appellata;
- ritenere e dichiarare la definitività della sentenza nei confronti di ai Controparte_2 sensi dell'art. 327 c.p.c.;
- non ammettere la documentazione di parte appellante, in quanto produzione di nuovi documenti non consentita dall'art. 345 c.p.c.;
- ritenere e dichiarare la conformità del procedimento notificatorio, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ad alla legge 890/1982, e per l'effetto Parte_1 considerare semplice errore materiale il n. 212, anziché il n. 262;
- rigettare, in quanto inammissibile, improponibile, irricevibile ed infondato nel fatto e nella legge l'appello proposto da Parte_1
- per l'effetto, confermare la sentenza n. 76/2022 del Tribunale di Trapani – in composizione monocratica – Giudice: dott.ssa Caterina Linares, a margine del procedimento n. 2048/1029 R.G., del 19 gennaio 2022, avente ad oggetto azione di rivendicazione.
- in subordine, accogliere le domande indicate come subordinate, e quindi assorbite, dalla sentenza di primo grado, con particolare riferimento all'esistenza della fossa Imhoff. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge”;
- avv. Enrico Maria Marano per : Controparte_2
“…insiste per l'accoglimento delle difese spiegate e per il rigetto delle domande e difese del sig.
e nell'ipotesi in cui dovesse ritenere la causa matura per la decisione chiede i Controparte_3 termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 76/2022, del 19 gennaio 2022, pubblicata il 19 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2048/2019 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 ottobre 2022, si costituiva in giudizio , chiedendo di dichiarare la definitività Controparte_1 della sentenza impugnata nei confronti di e di rigettare Controparte_2
l'appello.
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02 novembre 2022, si costituiva altresì il quale, in espressa adesione Controparte_2 ai motivi di appello proposti da , chiedeva di dichiarare Parte_1 inesistente e comunque nulla la notifica dell'atto di citazione di primo grado nei confronti di quest'ultimo, e per l'effetto, nulla la sentenza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo giudie ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. In via gradata, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto accertato l'acquisto a titolo originario dei fondi rivendicati in capo ai danti causa del sig. ed in conseguenza, il rigetto della domanda CP_1 di rivendica formulata in prime cure.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, evocava in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
, esponendo: Parte_1
- di essere proprietario di un fabbricato con annesso terreno pertinenziale di natura agricola sito in Calatafimi Segesta (TP), corso Vittorio Emanuele e, in particolare, della superficie di mq. 140 – identificata al catasto terreni al foglio di mappa n. 55, p.lle n. 455 (ex 255) e 456 (ex 255) – per averlo acquistato, giusta atto pubblico del 09 gennaio 2019 in notar (rep. n. 1068; racc. n. 802), dai coniugi Per_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_3
- che i predetti avevano acquistato il bene da con atto Controparte_4 del 16 dicembre 1982, rettificato con atto del 14 maggio 2018;
- che aveva acquistato da in data 10 Controparte_4 CP_5 febbraio 1960;
- che i convenuti avevano recintato il terreno, affermando di esserne proprietari in forza di atti notarili, circostanza smentita dalla relazione del 15 marzo 2019 a firma del notaio in cui si dava atto che Persona_2 dal 1957 non risulta trascritto alcun acquisto in favore di CP
, presunto dante causa dei predetti;
[...]
- che sulle particelle oggetto di causa erano stati realizzati, nel mese di giugno 1991, una fossa imhoff ed un pozzo assorbente al servizio del loro fabbricato,
4 e chiedendo che il Tribunale di Trapani dichiarasse il suo diritto di proprietà sul terreno, accertasse la realizzazione della fossa imhoff e del pozzo assorbente da parte dei danti causa e condannasse i convenuti al rilascio del bene.
Dichiarata la contumacia di e , assunta Parte_1 Parte_1 prova testimoniale, con la sentenza impugnata il Tribunale così statuiva:
“- ogni altra richiesta rigettata, accerta e dichiara il diritto di proprietà di CP_1
sul bene identificato in catasto terreni di Calatafimi Segesta con le particelle
[...]
455 (ex 255) e 456 (ex 255) del foglio di mappa 55;
- condanna i convenuti al rilascio immediato del suddetto immobile, libero da persone e cose;
- condanna E al Controparte_2 Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in €. 1.043,00, di cui €. 43,00 per spese, €. 1.000,00 per compenso oltre 15,00% per spese generali, Iva e cpa”.
*****
Proponendo impugnazione, con il primo motivo, Parte_1 eccepisce la nullità della sentenza, derivante dalla nullità della notifica dell'atto di citazione nei propri confronti, eseguita a mezzo posta, evidenziando come non sia andata a buon fine la consegna della raccomandata contenente la conferma di avviso deposito.
L'appello è fondato.
Come si evince dall'avviso di ricevimento della raccomandata inviata, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in data 26 settembre 2019, l'addetto al recapito, recatosi presso il luogo di residenza di , Parte_1 in Calatafimi, corso Vittorio Emanuele n. 262, attestava la temporanea assenza/mancanza del destinatario (barrando la relativa casella del prestampato), e dava atto di avere spedito, con ulteriore raccomandata, la comunicazione di avvenuto deposito prevista dall'art. 8, comma 4, della L. n. 890/1982.
Secondo il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per
5 rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. Civ., SS.UU., n. 10012/2021; sez. lav., n. 9125/2024; sez. I, n. 9474/2023).
Nel caso di specie, parte attrice non ha offerto la suddetta prova, non avendo dimostrato che la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario.
In proposito, occorre, infatti, rilevare che l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la risulta inviato non presso l'indirizzo di residenza di , in c.so Vittorio Emanuele 262 (come Parte_1 emergente dalle certificazioni prodotte e, del resto, incontestato), bensì presso il civico n. 212.
In particolare, l'agente postale (persona diversa da quella che aveva curato la consegna del primo plico il giorno precedente, come si evince chiaramente dalla differenza delle sottoscrizioni) ha attestato di aver “postalizzato” la raccomandata in data 27 settembre 2019 e, a tal fine, ha apposto la spunta sulla casella con la dicitura “immesso in cassetta”, sottostante a quella “dichiaro che, per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, assenza, rifiuto e inidoneità di ogni altra persona abilitata ho:”.
L'avviso in questione non reca alcuna indicazione delle ragioni per cui la notificazione è stata eseguita presso un numero civico diverso da quello di residenza, né chiarisce in base a quale elemento l'agente postale abbia ritenuto il destinatario (che, si è detto, risiedeva presso altro numero civico) solo temporaneamente assente in quel luogo.
D'altro canto, la immissione dell'avviso in una cassetta postale pare confliggere con la differente modalità adottata per il precedente recapito, riguardo al quale l'incaricato aveva contrassegnato la casella riguardante l'affissione dell'avviso alla porta di ingresso dello stabile, e ciò dopo aver chiaramente cancellato la
6 precedente spunta della casella riguardante, invece, l'immissione dell'avviso in cassetta, quasi a certificare l'assenza di idonea cassetta in quello stabile.
Ciò, anche a prescindere dalla affermazione dell'appellante, secondo cui presso la sua abitazione al civico 162 non vi sarebbe mai stata una cassetta della posta (confermata dalle dichiarazioni scritte dei vicini versate in atti).
In tale contesto, la possibilità che l'indicazione del civico 212, invece, del 262, contenuta nel secondo avviso di ricevimento, corrisponda ad un mero errore materiale costituisce solo una congettura, non supportata da alcun elemento concreto.
In definitiva, come anticipato, allo stato degli atti non può affermarsi che l'attore/notificante abbia fornito, come era suo onere, prova adeguata del corretto perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio a mezzo posta, sicchè la notifica stessa deve dichiararsi nulla e, con essa, va dichiarata nulla anche, quale atto non indipedente, la sentenza emessa all'esito della causa.
La predetta nullità non risulta certamente sanabile per effetto della conoscenza della pendenza del processo da parte dei convenuti acquisita aliunde, peraltro solo ipotizzata ma in alcun modo provata da parte attrice.
La conclusione sin qui raggiunta consente di non esaminare gli ulteriori motivi, con cui l'appellante, in via subordinata, propone querela di falso avverso le attestazioni compiute dall'agente postale e contesta nel merito la decisione impugnata.
In presenza, quindi, della nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (e non della inesistenza di essa o della nullità della citazione), opera il disposto dell'art. 354, comma 1, c.p.c., sicchè va ordinata la rimessione degli atti al Tribunale di Trapani.
Tale rimessione non può che riguardare anche la posizione di CP
, nei cui confronti non può considerarsi intervenuto, a seguito della
[...] omessa autonoma impugnazione della sentenza, il giudicato, attesa anche la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del vizio di integrità del contraddittorio.
7 Nel caso in esame, infatti, l'azione di rivendica proposta dal si fonda, in CP_1 presenza di un conflitto tra titoli, su un asserito acquisto a titolo originario del fondo conteso per usucapione posto in essere dai danti causa dell'attore, idoneo, in quanto teso a dimostrare il diritto esclusivo sul bene di quest'ultimo, a rendere inefficaci gli acquisti realizzati dai convenuti e, dunque, a contestare la proprietà di entrambi.
La prosecuzione unitaria della causa nei confronti di tutti i comproprietari del bene si rende, quindi, necessaria al fine di scongiurare un potenziale conflitto di giudicati (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 4794/2006; sez. III, n. 17519/2003).
*****
, soccombente, va condannato al pagamento, in favore di Controparte_1
e , delle spese del presente grado di Parte_1 Controparte_2 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per , in complessivi €2.174,00, di Parte_1 cui €2.000,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €500,00 per la fase di studio della controversia, €500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €500,00 per la fase decisionale) ed €174,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per , in complessivi €1.800,00 per compensi Controparte_2
(scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €400,00 per la fase di studio della controversia, €400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Nessuna spesa ripetibile da parte di e Parte_1 Controparte_2 per il giudizio di primo grado.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 76/2022, del 19 gennaio Parte_1
8 2022, pubblicata il 19 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2048/2019 R.G., così provvede:
- dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado nei confronti di e della sentenza impugnata;
Parte_1
- rimanda tutte le parti davanti al Tribunale di Trapani;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e , delle spese del presente grado di
[...] Controparte_2 giudizio, che si liquidano, per , in complessivi Parte_1
€2.174,00, di cui €2.000,00 per compensi ed €174,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per CP
, in complessivi €1.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e
[...] rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
9
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1311/2022 R.G., tra:
, nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Abbate, C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Empedocle Restivo n. 174, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ippolito, C.F._2 elettivamente domiciliato in SA (TP), via Matteotti n. 60, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto,
1 , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maria C.F._3
Marano, elettivamente domiciliato in Palermo, via Valdemone n. 31, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza dell'08 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- avv. Paolo Abbate per : Parte_1
“Con le presenti note di trattazione scritta si contesta interamente la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato , in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che Controparte_1 carente di prova, insistendo per l'accoglimento dell'appello spiegato per le ragioni rese già nell'atto introduttivo del presente giudizio di gravame, chiedendo, in particolare:
- Di dare atto che a pag. 23, rigo 12 dell'atto di appello, nonché nella successiva pag. 24, rigo 11, per un mero refuso, è stato indicato il civico n. 212 anziché quello corretto n. 262 come indirizzo dell'appellante, e pertanto la domanda deve essere così intesa: “accertare e dichiarare che il sig. risiede ed abita nel Corso Vittorio Emanuele n. 262 in Parte_1
Calatafimi Segesta”;
- In accoglimento del primo motivo di gravame dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità della impugnata sentenza n. 7/2022 e disporre ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al primo giudice;
- In via gradata, accogliere il secondo motivo di appello e la querela di falso proposta, dando all'occorrenza ogni provvedimento di ragione e di legge;
- In via ulteriormente gradata, accogliere il terzo motivo di appello per come formulato nell'atto introduttivo del giudizio. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo dare corso al procedimento, disponendo i provvedimenti ritenuti più opportuni”;
- avv. Giuseppe Ippolito per : Controparte_1
2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria eccezione, istanza o difesa:
- dare atto della tempestiva e rituale costituzione dell'odierna parte appellata;
- ritenere e dichiarare la definitività della sentenza nei confronti di ai Controparte_2 sensi dell'art. 327 c.p.c.;
- non ammettere la documentazione di parte appellante, in quanto produzione di nuovi documenti non consentita dall'art. 345 c.p.c.;
- ritenere e dichiarare la conformità del procedimento notificatorio, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ad alla legge 890/1982, e per l'effetto Parte_1 considerare semplice errore materiale il n. 212, anziché il n. 262;
- rigettare, in quanto inammissibile, improponibile, irricevibile ed infondato nel fatto e nella legge l'appello proposto da Parte_1
- per l'effetto, confermare la sentenza n. 76/2022 del Tribunale di Trapani – in composizione monocratica – Giudice: dott.ssa Caterina Linares, a margine del procedimento n. 2048/1029 R.G., del 19 gennaio 2022, avente ad oggetto azione di rivendicazione.
- in subordine, accogliere le domande indicate come subordinate, e quindi assorbite, dalla sentenza di primo grado, con particolare riferimento all'esistenza della fossa Imhoff. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge”;
- avv. Enrico Maria Marano per : Controparte_2
“…insiste per l'accoglimento delle difese spiegate e per il rigetto delle domande e difese del sig.
e nell'ipotesi in cui dovesse ritenere la causa matura per la decisione chiede i Controparte_3 termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 76/2022, del 19 gennaio 2022, pubblicata il 19 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2048/2019 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 ottobre 2022, si costituiva in giudizio , chiedendo di dichiarare la definitività Controparte_1 della sentenza impugnata nei confronti di e di rigettare Controparte_2
l'appello.
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02 novembre 2022, si costituiva altresì il quale, in espressa adesione Controparte_2 ai motivi di appello proposti da , chiedeva di dichiarare Parte_1 inesistente e comunque nulla la notifica dell'atto di citazione di primo grado nei confronti di quest'ultimo, e per l'effetto, nulla la sentenza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo giudie ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. In via gradata, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto accertato l'acquisto a titolo originario dei fondi rivendicati in capo ai danti causa del sig. ed in conseguenza, il rigetto della domanda CP_1 di rivendica formulata in prime cure.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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In sintesi, evocava in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
, esponendo: Parte_1
- di essere proprietario di un fabbricato con annesso terreno pertinenziale di natura agricola sito in Calatafimi Segesta (TP), corso Vittorio Emanuele e, in particolare, della superficie di mq. 140 – identificata al catasto terreni al foglio di mappa n. 55, p.lle n. 455 (ex 255) e 456 (ex 255) – per averlo acquistato, giusta atto pubblico del 09 gennaio 2019 in notar (rep. n. 1068; racc. n. 802), dai coniugi Per_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_3
- che i predetti avevano acquistato il bene da con atto Controparte_4 del 16 dicembre 1982, rettificato con atto del 14 maggio 2018;
- che aveva acquistato da in data 10 Controparte_4 CP_5 febbraio 1960;
- che i convenuti avevano recintato il terreno, affermando di esserne proprietari in forza di atti notarili, circostanza smentita dalla relazione del 15 marzo 2019 a firma del notaio in cui si dava atto che Persona_2 dal 1957 non risulta trascritto alcun acquisto in favore di CP
, presunto dante causa dei predetti;
[...]
- che sulle particelle oggetto di causa erano stati realizzati, nel mese di giugno 1991, una fossa imhoff ed un pozzo assorbente al servizio del loro fabbricato,
4 e chiedendo che il Tribunale di Trapani dichiarasse il suo diritto di proprietà sul terreno, accertasse la realizzazione della fossa imhoff e del pozzo assorbente da parte dei danti causa e condannasse i convenuti al rilascio del bene.
Dichiarata la contumacia di e , assunta Parte_1 Parte_1 prova testimoniale, con la sentenza impugnata il Tribunale così statuiva:
“- ogni altra richiesta rigettata, accerta e dichiara il diritto di proprietà di CP_1
sul bene identificato in catasto terreni di Calatafimi Segesta con le particelle
[...]
455 (ex 255) e 456 (ex 255) del foglio di mappa 55;
- condanna i convenuti al rilascio immediato del suddetto immobile, libero da persone e cose;
- condanna E al Controparte_2 Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in €. 1.043,00, di cui €. 43,00 per spese, €. 1.000,00 per compenso oltre 15,00% per spese generali, Iva e cpa”.
*****
Proponendo impugnazione, con il primo motivo, Parte_1 eccepisce la nullità della sentenza, derivante dalla nullità della notifica dell'atto di citazione nei propri confronti, eseguita a mezzo posta, evidenziando come non sia andata a buon fine la consegna della raccomandata contenente la conferma di avviso deposito.
L'appello è fondato.
Come si evince dall'avviso di ricevimento della raccomandata inviata, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in data 26 settembre 2019, l'addetto al recapito, recatosi presso il luogo di residenza di , Parte_1 in Calatafimi, corso Vittorio Emanuele n. 262, attestava la temporanea assenza/mancanza del destinatario (barrando la relativa casella del prestampato), e dava atto di avere spedito, con ulteriore raccomandata, la comunicazione di avvenuto deposito prevista dall'art. 8, comma 4, della L. n. 890/1982.
Secondo il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per
5 rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. Civ., SS.UU., n. 10012/2021; sez. lav., n. 9125/2024; sez. I, n. 9474/2023).
Nel caso di specie, parte attrice non ha offerto la suddetta prova, non avendo dimostrato che la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario.
In proposito, occorre, infatti, rilevare che l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la risulta inviato non presso l'indirizzo di residenza di , in c.so Vittorio Emanuele 262 (come Parte_1 emergente dalle certificazioni prodotte e, del resto, incontestato), bensì presso il civico n. 212.
In particolare, l'agente postale (persona diversa da quella che aveva curato la consegna del primo plico il giorno precedente, come si evince chiaramente dalla differenza delle sottoscrizioni) ha attestato di aver “postalizzato” la raccomandata in data 27 settembre 2019 e, a tal fine, ha apposto la spunta sulla casella con la dicitura “immesso in cassetta”, sottostante a quella “dichiaro che, per temporanea assenza del destinatario e per mancanza, assenza, rifiuto e inidoneità di ogni altra persona abilitata ho:”.
L'avviso in questione non reca alcuna indicazione delle ragioni per cui la notificazione è stata eseguita presso un numero civico diverso da quello di residenza, né chiarisce in base a quale elemento l'agente postale abbia ritenuto il destinatario (che, si è detto, risiedeva presso altro numero civico) solo temporaneamente assente in quel luogo.
D'altro canto, la immissione dell'avviso in una cassetta postale pare confliggere con la differente modalità adottata per il precedente recapito, riguardo al quale l'incaricato aveva contrassegnato la casella riguardante l'affissione dell'avviso alla porta di ingresso dello stabile, e ciò dopo aver chiaramente cancellato la
6 precedente spunta della casella riguardante, invece, l'immissione dell'avviso in cassetta, quasi a certificare l'assenza di idonea cassetta in quello stabile.
Ciò, anche a prescindere dalla affermazione dell'appellante, secondo cui presso la sua abitazione al civico 162 non vi sarebbe mai stata una cassetta della posta (confermata dalle dichiarazioni scritte dei vicini versate in atti).
In tale contesto, la possibilità che l'indicazione del civico 212, invece, del 262, contenuta nel secondo avviso di ricevimento, corrisponda ad un mero errore materiale costituisce solo una congettura, non supportata da alcun elemento concreto.
In definitiva, come anticipato, allo stato degli atti non può affermarsi che l'attore/notificante abbia fornito, come era suo onere, prova adeguata del corretto perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio a mezzo posta, sicchè la notifica stessa deve dichiararsi nulla e, con essa, va dichiarata nulla anche, quale atto non indipedente, la sentenza emessa all'esito della causa.
La predetta nullità non risulta certamente sanabile per effetto della conoscenza della pendenza del processo da parte dei convenuti acquisita aliunde, peraltro solo ipotizzata ma in alcun modo provata da parte attrice.
La conclusione sin qui raggiunta consente di non esaminare gli ulteriori motivi, con cui l'appellante, in via subordinata, propone querela di falso avverso le attestazioni compiute dall'agente postale e contesta nel merito la decisione impugnata.
In presenza, quindi, della nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (e non della inesistenza di essa o della nullità della citazione), opera il disposto dell'art. 354, comma 1, c.p.c., sicchè va ordinata la rimessione degli atti al Tribunale di Trapani.
Tale rimessione non può che riguardare anche la posizione di CP
, nei cui confronti non può considerarsi intervenuto, a seguito della
[...] omessa autonoma impugnazione della sentenza, il giudicato, attesa anche la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del vizio di integrità del contraddittorio.
7 Nel caso in esame, infatti, l'azione di rivendica proposta dal si fonda, in CP_1 presenza di un conflitto tra titoli, su un asserito acquisto a titolo originario del fondo conteso per usucapione posto in essere dai danti causa dell'attore, idoneo, in quanto teso a dimostrare il diritto esclusivo sul bene di quest'ultimo, a rendere inefficaci gli acquisti realizzati dai convenuti e, dunque, a contestare la proprietà di entrambi.
La prosecuzione unitaria della causa nei confronti di tutti i comproprietari del bene si rende, quindi, necessaria al fine di scongiurare un potenziale conflitto di giudicati (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 4794/2006; sez. III, n. 17519/2003).
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, soccombente, va condannato al pagamento, in favore di Controparte_1
e , delle spese del presente grado di Parte_1 Controparte_2 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per , in complessivi €2.174,00, di Parte_1 cui €2.000,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €500,00 per la fase di studio della controversia, €500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €500,00 per la fase decisionale) ed €174,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per , in complessivi €1.800,00 per compensi Controparte_2
(scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €400,00 per la fase di studio della controversia, €400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Nessuna spesa ripetibile da parte di e Parte_1 Controparte_2 per il giudizio di primo grado.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 76/2022, del 19 gennaio Parte_1
8 2022, pubblicata il 19 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2048/2019 R.G., così provvede:
- dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado nei confronti di e della sentenza impugnata;
Parte_1
- rimanda tutte le parti davanti al Tribunale di Trapani;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e , delle spese del presente grado di
[...] Controparte_2 giudizio, che si liquidano, per , in complessivi Parte_1
€2.174,00, di cui €2.000,00 per compensi ed €174,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per CP
, in complessivi €1.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e
[...] rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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