Decreto cautelare 2 agosto 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00407/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01233/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2025, proposto da
Cube s.p.a. e Fanfara s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG B75CB1B963, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Monterisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altamura (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dal prof. avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Piesse Managment di Popolizio Donato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della determina n. 1030 del 23 luglio 2025, comunicata il successivo 24 luglio, con cui il Comune di Altamura disponeva l’esclusione delle ricorrenti e la aggiudicazione dei servizi oggetto di gara alla PIESSE Management;
- nonché della comunicazione del 14 luglio 2025 e del verbale n. 2 del 9 luglio 2025 e degli atti presupposti e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura (BA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. LO EV e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Monterisi, per la parte ricorrente, e avv. Raffaele Guido Rodio per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, la ricorrente società impugnava la determina di esclusione dall’aggiudicazione della gara per l’affidamento di servizi inerenti l’organizzazione della “ Rassegna estate altamurana 2025 ”, nonché gli atti connessi per quanto d’interesse.
In fatto, gli operatori economici del settore interessati presentavano offerte, che venivano delibate da apposita commissione esaminatrice esperta nel settore, la quale attribuiva i punteggi discrezionali, valutando il pregio dell’offerta, dei programmi e degli artisti coinvolti; senonché la prima società in graduatoria veniva esclusa per aver dichiarato l’indisponibilità a partecipare alla rassegna de qua di due artisti di rinomata fama.
In diritto, censurava i seguenti vizi così rubricati: i) illegittimità del verbale n. 2 del 9.7.2025 e della determina n. 1030 del 23.7.2025 per violazione di legge; ii) illegittimità della comunicazione di esclusione del 14.7.2025 e della determina n. 1030 del 23.7.2025, violazione dell’art. 20 Capitolato di gara; iii) illegittimità della comunicazione di esclusione del 14.7.2025 e della determina n. 1030 del 23.07.2025 per eccesso di potere.
2.- Resisteva il Comune intimato, il quale depositava gli atti del procedimento e resisteva funditus , contrastando le tesi sostenute dalla ricorrente; segnatamente, evidenziava come l’offerta inizialmente formulata fosse stata mutata in altra risultata meritevole di un punteggio inferiore.
3.- Alla fissata camera di consiglio, sentite le parti, veniva respinta la domanda cautelare.
4.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla successiva udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa passava in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
Deduce nella sostanza la ricorrente che, per un verso, era la società controinteressata a dover essere esclusa, in considerazione della lacunosità della documentazione presentata da quest’ultima; e, per altro verso, che, la rinuncia dei due artisti inizialmente dalla stessa proposti era stata compensata da valide sostituzioni, al punto che la propria offerta risultava, ad ogni modo, di maggior valore.
Replica il Comune come alcun vizio sostanziale è rintracciabile nell’offerta della società subentrata nell’affidamento, in quanto – in considerazione della natura della gara e della notorietà degli artisti – non può discutersi intorno ad alcuna formalistica carenza di curricula e/o di documenti inerenti l’attività svolta dagli artisti e che – per quel che maggiormente rileva – la ricorrente aveva indicato nella propria offerta la partecipazione di due noti artisti, i quali però risultavano per tabulas (come da documenti depositati) già impegnati da tempo in altre rappresentazioni artistiche, ragion per cui non potevano essere inclusi fin dall’inizio nell’offerta della ricorrente, che quindi andava necessariamente esclusa, ai termini di gara.
Rileva il Collegio come la sostituzione dei due artisti in discussione (nel caso specifico di sicura fama nazionale) finisca, in primis , per incidere sulla valutazione iniziale della Commissione e, in secundis , per condizionare l’integrità dell’offerta nella sua versione originaria, non potendosi ragionare, tanto più nel settore artistico e degli spettacoli, nel senso dell’astratta fungibilità delle prestazioni.
Peraltro, sia la ricorrente sia la controinteressata avevano riportato lo stesso punteggio di 52 (discreto) in ordine al criterio opinato, a dimostrazione di un accorto bilanciamento svolto dalla Commissione giudicatrice, in relazione ai nominativi degli artisti proposti da ciascun operatore partecipante.
Non hanno rilievo le circostanze dedotte dalla ricorrente per cui: i) gli artisti indicati in sostituzione presentavano una rilevanza artistica equivalente agli originari; ii) che il bando prevedeva delle ipotesi di adattamento del programma, previa intesa con il Comune, in presenza di sopravvenute esigenze organizzative o di altre cause oggettive, ferma la necessità di mantenere l’equilibrio complessivo della proposta; iii) che alla controinteressata è stata consentita, nella esecuzione, la modifica sostanziale della propria offerta tecnica, con l’eliminazione di n. 2 artisti dall’evento n. 14, nessuno dei quali ha poi ha preso parte alla rassegna.
Ciò in quanto, la ricorrente, nell’offerta, e, dunque, nella fase procedimentale , ha indicato due artisti di levatura, che risultavano ab origine già impegnati in altre esibizioni; quindi, non v’è nella sostanza un caso di impossibilità sopravvenuta, bensì un caso di impossibilità iniziale e, quindi, si è palesata la formulazione di una offerta incompleta. Diversamente, parte ricorrente narra, con riferimento alla controinteressata, di una causa di impossibilità sopravvenuta , durante la fase della esecuzione del contratto, che ha comportato adattamenti in itinere , che erano contemplati dall’avviso pubblico e dal contratto stipulato, pur sempre nel rispetto dell’equilibrio negoziale, che ha regolato lo svolgimento degli eventi da tenersi nell’ambito della stagione estiva nel suo complesso considerata.
In ultima analisi, la sostituzione dei nominativi di due artisti operata dalla società ricorrente, in fase procedimentale di aggiudicazione, ha comportato, secondo la tesi esposta dalla stazione appaltante, – da ritenersi ragionevole – una modifica sostanziale iniziale dell’offerta presentata e, di conseguenza, la sua legittima esclusione dal procedimento di gara.
Pertanto, non si ravvisa alcun profilo d’illegittimità, tra quelli addotti dalla parte ricorrente.
6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
7.- Le spese del giudizio possono essere compensate per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ DA, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
LO EV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO EV | NZ DA |
IL SEGRETARIO