Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1219/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/11/2023
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosa Caputo (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Buonabitacolo (SA) alla via E. Loi n. 40, indirizzo di posta elettronica certificata:
fax: 097591667 Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Luigi Minichiello (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Grottaminarda (AV) alla via M. Buonarroti n. 25, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
RESISTENTE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa pagina 1 di 8
FATTO
Con ricorso depositato in data 28/11/2023, chiedeva all'adito Tribunale pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio con rito concordatario in data 18/10/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sala Consilina (Sa), atto n. 50, Parte II, S. A, anno 2008.
La ricorrente esponeva: che dall'unione coniugale erano nati i figli , nato a [...]_1
(PZ) il 28/05/2009, nata a [...] il [...] e , nato a [...]_2
Potenza il 13/04/2012; di avere stabilito la residenza familiare in Sassano (SA) alla via Roma n. 12; che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza era divenuta insostenibile e ciò per esclusiva colpa del che nel mese di febbraio il CP_1
aveva dato mandato ad un avvocato per la separazione giudiziale dei coniugi;
che la ricorrente CP_1
aveva cercato, in tutti i modi, di recuperare il rapporto. Tanto premesso, atteso che non vi era alcuna possibilità e/o volontà di riconciliazione, chiedeva all'adito Tribunale di adottare i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della prole:” a) Venga pronunciata la separazione dell'istante dal IG. , con addebito allo stesso, per violazione dei doveri coniugali. b) Controparte_1
Venga dichiarato che i coniugi potranno vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto e liberi di fissare ove credono la propria residenza nel territorio nazionale, dandosi reciprocamente, sin da ora, il consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio. c)
Disporre che i figli , e vengano affidati in maniera condivisa ad Persona_1 Per_2 CP_2
entrambi i coniugi e collocati con la madre e che venga stabilito che la stessa abbia domicilio presso la dimora abitativa in Sassano alla via Roma 13. d) Vengano stabiliti i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, determinando in favore della madre la quotidianità del rapporto ed in favore del padre tempi certi, con obbligo per lo stesso di ricevere e tenere i figli almeno per due giorni alla settimana, secondo quanto sarà ritenuto opportuno in particolare il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 13 alle 20,00, i fine settimana alternati dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, tenendo conto che l'abitazione familiare rimarrà in Sassano ove vi è anche l'abitazione dei genitori del resistente e nella stessa palazzina vi è un capannone ove svolge attività lavorativa il resistente. Durante il periodo estivo i figli si trasferiranno presso l'abitazione del padre dal 20 luglio al 27 luglio e dal 10 al 17 agosto negli anni pari;
in tale periodo il diritto di visita della madre rimarrà sospeso. La madre invece, per gli anni dispari si impegna a comunicare entro il 30
pagina 2 di 8 maggio le date in cui i figli rimarranno ad ella affidati rimanendo sospeso il diritto di visita del padre, tale periodo in ogni caso non può essere superiore a gg. 15 e comunque con le stesse modalità stabilite per il padre. Il padre, quindi, dovrà di converso comunicare alla IG.ra le date in cui i Parte_1
figli resteranno con sé per gli anni pari. 3d). Durante le festività Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni, presso il padre (gli anni dispari) dalle ore 12,00 del giorno 24 sino alle ore 10,00 del giorno 30 dicembre;
per gli anni pari invece trascorreranno con il padre dalle ore 12,00 del 30 dicembre alle ore 10,00 del 06 gennaio ore 10,00. 3e). Durante il periodo pasquale, alternativamente, i figli trascorreranno le festività con il padre o con la madre, precisamente - tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di lunedì in Albis, sempre con la stessa modalità previste per il periodo estivo sia per gli anni che per gli orari. e) Venga stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che, per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza dei figli presso gli stessi. f) La casa coniugale venga assegnata alla ricorrente. g) Venga posto a carico del IG.
[...]
un assegno di € 700,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli, somma CP_1
rivalutata annualmente secondo ISTAT. I figli verranno posti, ai fini fiscali, a carico di entrambi i genitori cosicché entrambi potranno usufruire del 50% dell'indennità dei figli a carico. Venga posto a carico del IG. un assegno di € 300,00 mensili quale contributo per il mantenimento e Controparte_1
alimenti della ricorrente. h) Vengano poste a carico del IG. il pagamento delle spese Controparte_1
straordinarie, preventivamente concordate con la madre, mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, nella misura del 50%.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 08/02/2024, si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava le avverse deduzioni e formulava domanda di addebito nei confronti della ricorrente, unica responsabile della disgregazione del rapporto coniugale, affetta sin dal 2015 da uno stato depressivo e da un disturbo bipolare, tanto da essere stata dichiarata dall'Inps invalida civile al
75%. Quanto alla situazione reddituale dei coniugi, deduceva di avere un reddito di circa €
1.200,00/1.300,00 mensili, derivante dalla propria attività di lavoro autonomo mentre la ricorrente aveva un reddito di circa € 1.200/1.300 mensili, percependo oltre al salario di insegnante, che pur come supplente svolgeva con continuità, la somma di circa € 370,00 mensili per l'assegno di invalidità civile al 75%, ed era intestataria di un bene immobile (fabbricato) e di terreni siti in Monte AN GI
(SA) e Sala Consilina (SA). Eccepiva la decadenza in cui era incorsa parte ricorrente per non avere ottemperato al dettato normativo che dispone di allegare al ricorso introduttivo del procedimento di separazione giudiziale un proprio piano genitoriale.
pagina 3 di 8 Concludeva, quindi, chiedendo: “all'Ill.mo Tribunale di Lagonegro che, una volta esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda della ricorrente, pronunciato invece l'addebito della separazione alla moglie per tutti i fatti esposti in narrativa, e sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea davanti all'Ill.mo IG. Giudice deIGnato: 1) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; 2) i figli minori saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione temporale presso il padre , che continuerà a provvedere a pieno a tutte le eIGenze dei Controparte_1 figli minori, con applicazione del piano genitoriale proposto ove accolto dall'On.le Giudice adito. 3) un assegno economico in favore dei figli a carico della madre in proporzione ai redditi Parte_1
che percepisce, con le spese straordinarie che saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del
50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate. 4) essendo i figli minori si ritiene che il domicilio preferito debba essere presso il padre e pertanto si richiede l'assegnazione della casa coniugale al coniuge;
5) il marito Controparte_1
nulla corrisponderà alla moglie a titolo di assegno di mantenimento, in quanto non Controparte_1
dovuto poiché la Sig.ra svolge attività lavorativa come insegnante e percepisce un Parte_1
assegno di invalidità civile al 75%, come sopra indicato;
6) pronunciare la separazione dalla Sig.ra con addebito a suo carico;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”. Parte_1
Con memoria integrativa depositata in data 21/02/2024, parte ricorrente ribadiva quanto già dedotto nel ricorso introduttivo contestando la memoria difensiva di parte resistente, infondata sia in fatto che in diritto, formulava richieste istruttorie.
In data 01/03/2024 parte resistente depositava memoria ex art. 473 bis17 c.p.c. riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta, contestando le avverse deduzioni ed eccezioni, formulava richieste istruttorie.
Con memoria depositata in data 07/03/2024 la ricorrente si riportava al ricorso, alla memoria ex art. 473-bis, chiedeva CTU medico-psicologica per sottoporre entrambi i genitori a sedute per l'accertamento della loro capacità genitoriale.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 del 14/03/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del 12/03/2024, il giudice delegato alla trattazione: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva in via provvisoria l'affidamento condiviso della prole, con collocamento presso il padre;
assegnava la casa coniugale, sita in Sassano alla Via Roma n. 13, a
, quale genitore collocatario della prole;
disciplinava il diritto di visita della prole da Controparte_1 parte del genitore non collocatario;
poneva a carico di un assegno pari ad € 450,00, da Parte_1
pagina 4 di 8 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di , a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della prole, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate;
rigettava le richieste di prove orali articolate dalle parti;
disponeva il monitoraggio dei Servizi Sociali circa le condizioni di vita individuali, familiari e sociali dei minori nel contesto ambientale e familiare di appartenenza di ciascuna delle parti;
disponeva CTU sulla capacità genitoriale delle parti. La causa veniva quindi rinviata all'udienza cartolare del
24/09/2024, all'esito della quale venivano confermati i provvedimenti provvisori adottati con provvedimento del 14/03/2024. La causa veniva, poi, rinviata all'udienza del 18/11/2024, per il conferimento dell'incarico al CTU nominato in sostituzione del precedente, revocato per non avere depositato nota di accettazione dell'incarico entro il termine fissato, con sollecito ai Servizi Sociali territorialmente competenti a depositare la relazione sui contenuti indicati nell'ordinanza del
14/03/2024.
Con note ex art. 127-ter c.p.c depositate in data 15/11/2024, in sostituzione dell'udienza cartolare del
18/11/2024, le parti rappresentavano la volontà di convertire il presente giudizio di separazione giudiziale in consensuale alle condizioni di cui all'accordo depositato: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, in affido condiviso della prole, che vivrà con il padre
[...]
, genitore collocatario. Qualsiasi comunicazione relativa ai figli minori dovrà essere favorita CP_1
in maniera puntuale e civile, ciascuno impegnandosi a tenere rapporti personali corretti verso l'altro e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla sua crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. I genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la parola minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo di risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti;
2) la IGnora provvederà a Parte_1
trasferirsi presso l'abitazione di sua proprietà sita in Monte AN GI (Sa) alla via Milano n 24, e dichiara di avere ritirato i propri effetti personali dalla casa coniugale;
3) la casa coniugale, sita in
Sassano (Sa) alla via Roma n. 13, è assegnata al genitore collocatario, il IG. , che vi Controparte_1
abiterà con la prole;
4) la madre eserciterà liberamente il proprio diritto di visita della prole presso la casa coniugale, previo accordo con il genitore collocatario nel rispetto della serenità e della volontà dei minori;
5) la madre eserciterà il proprio diritto di visita per le festività (natalizie e pasquali) nonché le ferie estive, sempre liberamente previo accordo con il genitore collocatario e nel rispetto della serenità e della volontà dei minori;
6) La madre eserciterà anche il diritto di visita di un sabato e una domenica al mese da concordare liberamente con il genitore collocatario. Al fine di tutelare la serenità e la volontà dei figli, sempre rispettando i loro desideri ad eIGenze, fino a quando la IGnora
pagina 5 di 8 non si trasferirà presso l'abitazione di sua proprietà (sita in Monte AN GI (Sa) Parte_1
alla via Milano n 24), non è prevista la possibilità di pernottamento dei figli presso la madre. 7) La IG.ra , genitore non collocatario, contribuirà al mantenimento della prole mediante Parte_1 corresponsione di un assegno mensile di € 450,00 (€ 150,00) per ciascun figlio, entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non erogate dal Servizio ANitario Nazionale, scolastiche e sportive;
una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra i coniugi. 8) Le parti rinunciano congiuntamente al prosieguo della trattazione del giudizio.”
Con note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 03/03/2025, le parti si riportavano alle conclusioni e condizioni concordate nell'accordo prodotto alla precedente udienza cartolare del 18/11/2024.
La causa veniva, dapprima, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, rimessa al
Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Con riferimento alle condizioni concordate dalle parti in corso di causa, il Tribunale rileva che le stesse possono essere recepite in sentenza, in quanto non trovano alcun ostacolo nella legge né si pongono in contrasto con l'interesse della prole, ricalcando peraltro quanto già stabilito in via provvisoria dal giudice delegato alla trattazione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. La bontà degli accordi raggiunti è vieppiù testimoniata dalla relazione dei Servizi Sociali datata 25/02/2025, con la quale è stato evidenziato un rapporto tra le parti molto più equilibrato e sereno: “La IGnora riferisce di Pt_1
essere molto presente per i figli, infatti partecipa con il padre a tutte le decisioni che li riguardano e spesso trascorrono del tempo insieme. È felice di essere riuscita a ricostruire il rapporto con loro, nonostante le difficoltà affrontate.
In merito al IGnor , lo stesso nel colloquio è apparso molto disponibile e cordiale. Ha Controparte_1
raccontato delle difficoltà affrontate inerenti i problemi di salute della IGnora e di conseguenza Pt_1
della gestione dei minori. Proprio a causa di queste difficoltà, nel 2016 aveva chiesto l'intervento dei
SS., pertanto era stato attivato il servizio di educativa domiciliare, sia come supporto ai bambini, sia come sostegno alle figure genitoriali.
pagina 6 di 8 Ad oggi, riferisce di avere buoni rapporti con l'ex moglie, mentre non ha alcun rapporto con la famiglia di origine di lei, sempre stata a detta sua, molto ingerente nel passato.
Per quanto riguarda i minori, gli stessi frequentano regolarmente la scuola e sono anche impegnati in attività extra scolastiche e sportive, nello specifico: frequenta il II anno del Liceo Scientifico Per_3
di Padula, il I anno dello stesso Liceo ed infine il II anno della scuola secondaria Per_2 CP_2
di Sassano. Nella visita domiciliare effettuata in data 25/02/2025 era presente solo il IG. ed il CP_1
minore il quale si è mostrato molto aperto al dialogo con la scrivente. Ha parlato dei suoi Per_3
interessi e del tempo libero trascorso con gli amici a giocare basket. Ha riferito di sentire la madre tutti i giorni ed è apparso molto sereno e tranquillo. Allo stato attuale, quindi, si evince una situazione molto più serena rispetto al passato, gli ex coniugi infatti, hanno trovato tra loro un equilibrio nella gestione dei minori.”
Quanto alla mancata formulazione di richieste da parte del P.M., la stessa deve ritenersi irrilevante che atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio aderisce, “ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo è posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formula richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art 274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, secondo le condizioni riportate in parte motiva, la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
27/11/1973, che hanno contratto matrimonio in Sala Consilina (SA) il 18/10/2008;
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sala Consilina (SA) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 18/10/2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 50, Parte II, Serie A, anno 2008;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di conIGlio del 20/03/2025
pagina 7 di 8 Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 8 di 8