CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Roberto Sarra Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10050/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 29 agosto 2022 adiva il Tribunale di Roma Parte_1
in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere divenuta dipendente del
[...]
nel 1996, conseguendo il 12 febbraio 2008 l'accesso alla III Area, posizione CP_1
economica F1; di avere partecipato alla procedura indetta con d.m. del 23 settembre 2010
Pag. 1 di 11 per il passaggio alla fascia retributiva F2; che con d.m. del 23 dicembre 2010
(successivamente modificato dal d.m. del 21 marzo 2011, dal d.m. del 28 luglio 2011 e dal d.m. del 19 luglio 2012), il aveva approvato le graduatorie della Controparte_1
procedura menzionata così riconoscendole il passaggio dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2; di avere presentato il 13 ottobre 2017 richiesta di transito nei ruoli dell' ; di avere partecipato alla CP_2 Controparte_2
procedura indetta con d.d. n. 338/2018 per il passaggio alla fascia retributiva F3, ottenuto con d.d. n. 78/2019 venendo dunque in tal modo inquadrata con decorrenza dal 1° gennaio
2018; di avere svolto le medesime mansioni di funzionario linguistico ricoprendo numerosi incarichi di responsabilità e autonomia, analiticamente elencati;
che, nondimeno, la graduatoria della procedura indetta con d.m. del 23 settembre 2010 era stata impugnata da numerosi concorrenti che lamentavano l'illegittimità del bando per avere previsto quale requisito un'anzianità biennale da calcolarsi a ritroso dalla presentazione della domanda (vale a dire dal 27 ottobre 2010) invece che dalla data 31 dicembre 2009 alla luce del fatto che il c.c.n.l. prevedeva l'attribuzione della nuova fascia a decorrere dal 1° gennaio 2010; che la disposizione del bando censurata era stata dichiarata legittima dalla generalità dei numerosi tribunali e corti di appello aditi, con pronunce passate in cosa giudicata, fatta eccezione per la sentenza n. 663/2013 del
Tribunale di Matera – confermata dalla sentenza n. 36/2015 della Corte di Appello di
OT – che aveva affermato l'illegittimità del bando con decisione sulla quale si era formato il giudicato per via della proposizione di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile da parte dell'amministrazione, che non si era nemmeno peritata di sollevare eccezione di giudicato;
che in tale ultimo procedimento giudiziario la ricorrente era stata citata per pubblici proclami, pur non costituendosi mai in giudizio;
che l'amministrazione aveva dunque dato esecuzione alla sentenza in questione depennando dalla graduatoria tutti i 92 vincitori – tra i quali la ricorrente – che avevano ottenuto l'inquadramento nella Area III posizione F1 prima del 27 ottobre 2010, ma dopo il 31 dicembre 2009; che, in particolare, con provvedimento del 9 dicembre 2020 il CP_1 aveva disposto l'annullamento della graduatoria in esame riservandosi di ricalcolare le somme medio tempore versate;
che con provvedimento del 17 febbraio 2021
l'amministrazione aveva comunicato l'esistenza di un preteso debito a suo carico di €
6.481,71 riferito al periodo dal 1° gennaio 2010 al 1° dicembre 2017 trascorso alle
Pag. 2 di 11 dipendenze dirette del con trattenuta della somma di € 95,91 Controparte_1 mensili;
di avere quindi ricevuto una successiva comunicazione da parte dell'
[...]
con la quale era stata informata dell'avvio di una procedura Controparte_3
di recupero di somme indebitamente versate nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 marzo
2022 per un totale di € 11.135,38 con trattenute mensili pari a € 128,68; che l'ultimo giudicato formatosi in ordine alla procedura indicata era relativo ad una sentenza della
Corte di Appello di Ancona che ne aveva ancora una volta affermato la legittimità.
Argomentava dunque in ordine
• all'esistenza di un giudicato esterno e comunque riflesso formatosi a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Ancona da ultimo menzionata, che avrebbe cristallizzato la legittimità della procedura selettiva oggetto del giudizio
• alla legittimità dell'art. 2, comma 2, del bando contenuto nel d.m. del 23 settembre
2010, che si era limitato a colmare una lacuna della contrattazione collettiva in applicazione analogica del principio di cui al d.P.R. n. 487/1994
• al contenuto della sentenza del Tribunale di Matera poi passata in cosa giudicata, che sarebbe stata travolta dalla successiva e più volte citata sentenza della Corte di Appello di Ancona, siccome giudicato di più recente formazione
• alla illegittimità della notificazione per pubblici proclami che la aveva riguardata nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale di Matera, non ravvisandosi motivo ostativi alla notifica a mani proprie, così eccependo la nullità della sentenza
• alla qualità e quantità del lavoro prestato nel periodo oggetto dell'azione di recupero da parte dell'amministrazione che, seppure non integrante lo svolgimento di mansioni superiori, era conseguenza della maggiore esperienza accumulata e avrebbe giustificato il migliore trattamento economico erogatole
• alla irripetibilità delle somme versate attesa la sua condizione di assoluta buona fede conseguente al superamento della procedura selettiva, al numero di sentenze favorevoli e al tempo trascorso dai fatti
• al proprio diritto al risarcimento del danno per avere l'Avvocatura dello Stato presentato un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile all'atto dell'impugnazione della sentenza n. 36/2015 della Corte di Appello di OT, così impendendo al giudice di legittimità di entrare nel merito della vicenda e di
Pag. 3 di 11 “sanare il contrasto tra le sentenze”, oltre a non avere tempestivamente sollevato eccezione di giudicato e di difetto di giurisdizione
• alla prescrizione decennale di quanto versatole oltre i dieci anni anteriori al 9 dicembre 2020, data della prima richiesta di restituzione ad opera del , CP_1 vale a dire della somma indicata in € 925,95 riferita al periodo dal 1° gennaio
2010 al 9 dicembre 2010.
Sulla base di ciò concludeva nei seguenti termini: “In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o in ogni caso annullare e/o dichiarare illegittimo l'atto di retrocessione della ricorrente dalla posizione F2 alla posizione F1, previa disapplicazione degli atti prodromici allo stesso, degli atti con i quali si dispone il recupero delle somme versate ed ogni altro atto anche non conosciuto e, per l'effetto, ordinare il ripristino dell'inquadramento della Ricorrente nella fascia economica F2 alla data 01.01.2010, con ogni conseguenza in ordine anche alla corretta attribuzione della successiva fascia F3 della III Area, con decorrenza 01.01.2018; accertare e dichiarare, la irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente alle dipendenze del
[...]
dall'01.01.2010 al 31.11.2017 (€ 6.481,71) ed accertare e dichiarare la CP_1 irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente alle dipendenze dell'
[...]
dall'01.12.2017 al 31.03.2022 (€ 11.135,28) per le Controparte_2
ragioni dedotte in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1 del Protocollo N. 1 addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, con conseguente disapplicazione di tutte le norme di diritto interno contrarie;
accertare e dichiarare, comunque, la responsabilità del convenuto per inidoneità e lacunosità della difesa nel giudizio concluso CP_1
con la pronuncia di inammissibilità (ordinanza n. 21313/2020 della Cassazione) ed il conseguente danno, anche di natura previdenziale, con riserva di quantificarlo in separato giudizio e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei CP_1
danni patiti e patiendi dalla Ricorrente, che ci si riserva espressamente di quantificare in altro e separato giudizio;
In via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale di quanto maturato e ricevuto oltre i 10 anni dalla prima richiesta di restituzione pervenuta dal Ministero in data 09/12/2020 e quindi di quanto erogato dal
01/01/2010 al 09/12/2010 e, per l'effetto, dichiarare la irripetibilità delle somme percepite in tale lasso di tempo, pari, salvo errori e/o omissioni, ad € 925,38”; vinte le spese, da distrarsi.
Pag. 4 di 11 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano il e l' Controparte_1 [...]
eccependo l'inammissibilità dell'azione per violazione Controparte_2 del giudicato e comunque affermando la doverosità dell'azione di recupero, così concludendo per l'infondatezza del ricorso.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 10050/2023, depositata il 10 novembre 2023, che respingeva il ricorso compensando le spese processuali.
Con atto depositato il 15 aprile 2024 la impugnava la sentenza in forza dei motivi Pt_1
a seguire illustrati.
Con il primo motivo lamentava omissione di pronuncia sull'eccezione di prescrizione decennale proposta in relazione alle somme ricevute oltre i 10 anni decorrenti dal 9 dicembre 2010 (recte, 2020), indicato quale giorno della prima richiesta di restituzione da parte delle amministrazioni, quantificando esplicitamente tali somme in € 925,95.
Con il secondo motivo si doleva del rigetto della pretesa risarcitoria fondata sulla sussistenza di un danno generato dalla presentazione di un ricorso per cassazione inammissibile e dalla mancata proposizione di un'eccezione di giudicato da parte dell'Avvocatura dello Stato, sostenendo l'apparenza della motivazione, che causerebbe la nullità della sentenza.
Con il terzo motivo deduceva l'erroneità della ritenuta inammissibilità del proprio ricorso per asserita violazione del principio del ne bis in idem, laddove esso avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile sulla base degli effetti del giudicato riflesso formatosi a seguito della pronuncia della Corte di appello di Ancona, che aveva dichiarato la legittimità del bando originario, così travolgendo le sentenze contrarie emesse dal
Tribunale di Matera e dalla Corte di appello di OT.
Con il quarto motivo censurava la ritenuta ripetibilità delle somme in questione deducendo un'erronea interpretazione da parte del Tribunale della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo, ribadendo la sussistenza dei presupposti da quest'ultima individuati, vale a dire la propria buona fede, la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico all'esito di un procedimento che ne costituisce la base, la correlazione con l'attività lavorativa prestata in via ordinaria e continuativa, la mancanza di clausole di riserva di ripetizione.
Pag. 5 di 11 Concludeva dunque richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, vinte le spese del doppio grado da distrarsi.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si costituiva esclusivamente il
[...]
richiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello. CP_1
L restava contumace. Controparte_2
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si illustrano a seguire.
Va affrontato in via preliminare rispetto alle altre doglianze sollevate dall'appellante il terzo motivo di gravame, che censura la declaratoria di inammissibilità della domanda principale contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio per via dello sbarramento costituito dal giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di appello di OT (e ancor prima del Tribunale di Matera). Tali pronunce avevano dichiarato l'illegittimità del bando in questione, la nullità della graduatoria all'esito approvato e avevano ordinato al di espungere dalla stessa graduatoria i 92 candidati ritenuti privi Controparte_1
dei requisiti per la partecipazione al concorso, tra i quali la stessa . Pt_1
Sostiene dunque l'odierna appellante che nel caso di specie, a dispetto del pacifico giudicato sul punto, dovrebbe trovare prevalenza il diverso giudicato formatosi da ultimo sulla sentenza n. 232/2019 della Corte di appello di Ancona che ha al contrario statuito che “non è ravvisabile il dedotto vizio di illegittimità del bando per violazione della contrattazione collettiva, sicché non è possibile alcuna disapplicazione del bando di selezione, restando valida l'ammissione e la partecipazione dei 92 soggetti che alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione avessero già maturato la prevista anzianità biennale nella fascia di provenienza”.
Invoca dunque i principi dettati dalla Corte di cassazione in tema di cd. “giudicato riflesso”, attribuendo alla pronuncia da ultimo citata la patente di “affermazione oggettiva di verità”, tale da produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti restati estranei al processo nel quale è stata resa.
La tesi, seppure suggestiva, non è tuttavia accoglibile.
Pag. 6 di 11 Osserva in primo luogo la Corte che in ragione della sua prospettazione la Pt_1
ammette da un lato pacificamente di essere stata parte del giudizio definito con la più volte citata sentenza della Corte di appello di OT e dall'altro lato di non essere stata parte del giudizio conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza n. 232/2019 della Corte di appello di Ancona.
Pretende dunque – nonostante l'esistenza di una pronuncia passata in cosa giudicata sulla propria specifica situazione, tanto è vero che essa fu posta nelle condizioni di partecipare al relativo giudizio a mezzo di notifica per pubblici proclami, sebbene abbia liberamente deciso di restare sempre contumace – che si applichi a sé un diverso comando giuridico, emesso in un diverso procedimento del quale ella non è stata parte, intendendo beneficiare degli effetti favorevoli di tale pronuncia.
In senso contrario, osserva la Corte che in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. – secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi (Cass. n. 9631/1996). È ammesso, tuttavia, che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, possa produrre – a determinate condizioni – effetti riflessi anche al di fuori dei limiti indicati dalla norma indicata, ossia in ipotesi in cui il giudicato si sia formato tra soggetti in tutto o in parte diversi. Tenuto conto che l'efficacia di un giudicato nell'ambito di un diverso giudizio tra soggetti differenti o anche solo in parte diversi potrebbe collidere con i principi del rispetto del contraddittorio e, in genere, del diritto di difesa, la nozione di efficacia riflessa del giudicato presuppone un “nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa” (Cass. SS.UU n. 6523/2008). La necessità che sussista un rapporto di dipendenza tra situazioni giuridiche è stata ribadita anche in altri arresti, laddove si è affermato che “la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ne abbia anche una riflessa poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata
Pag. 7 di 11 resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o, comunque, subordinati a questa” (Cass. n. 2137/2014) e laddove si è pure precisato che il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto (ex multis, Cass. n. 22908/2013; Cass. n. 5377/2023).
Ebbene, nel caso di specie la fisiologia processuale ha portato a diverse pronunce su una identica situazione giuridica, vale a dire sulla legittimità del bando emesso con d.m. del
23 settembre 2010, in quanto i numerosi soggetti interessati alla declaratoria di illegittimità del bando in esame hanno nel tempo adito diverse autorità giudiziarie.
Nondimeno, tutti i 92 soggetti versanti nella medesima situazione della , vale a Pt_1 dire tutti i 92 candidati che non possedevano il requisito dell'anzianità biennale nella
Fascia retributiva F1 alla data del 31 dicembre 2009, sono stati parti del giudizio conclusosi con declaratoria di illegittimità della relativa clausola del bando, con pronuncia di nullità della graduatoria e con ordine al di escludere Controparte_1
tali 92 soggetti – tra i quali la – dalla graduatoria, in quanto non legittimati. Pt_1
Non può dunque la beneficiare della sentenza n. 232/2019 emessa dalla Corte di Pt_1
appello di Ancona in quanto nei suoi confronti opera una pronuncia passata in giudicato e tra la sua situazione e quella giudicata dalla sentenza da ultimo citata non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza come teorizzato dalla giurisprudenza di legittimità, né di effettiva incompatibilità, atteso che la decisione in esame ha respinto il ricorso di un soggetto pretermesso, senza alcuna pronuncia sulla concreta situazione della o degli altri 91 soggetti privi dei requisiti di partecipazione. Pt_1
Ugualmente infondato è il quarto motivo di impugnazione, riguardante la dedotta irripetibilità delle somme versate dal e dall' Controparte_1 [...]
. Controparte_2
A tale riguardo si deve evidenziare come la Corte costituzionale, con la sentenza n.
8/2023, abbia dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 prot. addizionale CEDU.
La Corte, ripercorsa la giurisprudenza della Corte EDU che, nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, ha dato corpo
Pag. 8 di 11 all'interpretazione dell'art. 1 Prot. addizionale CEDU, individuando gli elementi costitutivi dell'affidamento legittimo (in particolare: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di un'attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a un'attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione) e riconoscendo l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito e la legalità dell'intervento, ha ritenuto che “la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte
EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte
EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva” che “consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale. La circostanza per cui l'inesigibilità non determina l'estinzione dell'obbligazione non deve, d'altro canto, indurre a ritenere che il rimedio non consenta di superare il vaglio della non sproporzione dell'interferenza, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Infatti, le richiamate sentenze di quest'ultima ravvisano violazioni dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU in presenza di pretese restitutorie che disattendono una doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali, ma
Pag. 9 di 11 non per questo impongono di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione”.
Nel caso di specie si versa invece in una vicenda nella quale l'appellante ha partecipato ad una procedura concorsuale e immediatamente dopo ha appreso che i relativi esiti erano stati impugnati da più di un candidato, come confermato dalla circostanza che era stata ritualmente evocata in seno al giudizio che poi ha condotto alla definitiva invalidazione della graduatoria, giusta la sentenza del Tribunale di Matera già citata e passata in giudicato. Pertanto, nessun ragionevole affidamento avrebbe potuto riporre sugli esiti stabili di una graduatoria sub iudice in un procedimento giudiziario al quale, per propria libera scelta, ha deciso di non prendere attivamente parte.
Si consideri, inoltre, che entrambe le amministrazioni interessate hanno invitato la ad una restituzione rateizzata, il che rende le pretese restitutorie esercitate Pt_1
pienamente legittime.
Si deve a questo punto affrontare l'eccezione di – parziale – prescrizione decennale dell'indebito sollevata con il primo motivo di gravame e riguardante le somme che sarebbero state versate dal solo oltre il decennio dal 9 dicembre Controparte_1
2020, data indicata dalla stessa , non coinvolgendo tale eccezione quelle Pt_1 corrisposte dall . A tale proposito si Controparte_2
osserva che il Ministero ha affermato – e la circostanza non è stata affatto contestata dalla lavoratrice – che le prime differenze stipendiali oggetto di recupero sono state corrisposte dall'amministrazione con il cedolino paga di maggio 2011, per cui il provvedimento di recupero del dicembre 2020 risulta emesso tempestivamente, il che comporta il rigetto anche di tale censura.
Infine, si deve esaminare l'ultima doglianza, riguardante il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dall'appellante per aver l'amministrazione mal gestito il contenzioso che aveva condotto all'annullamento del bando menzionato proponendo motivi di ricorso in Cassazione dichiarati inammissibili. Basti al riguardo osservare che la non solo non ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di OT più Pt_1
volte citata, a sé sfavorevole, prestandovi acquiescenza, ma non ha neanche partecipato, pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio, al relativo procedimento, con ciò non potendo addebitare a terzi soggetti il pregiudizio di fatto che una tale pronuncia le ha infine arrecato, atteso che sarebbe stato suo precipuo e preciso onere tutelare in maniera
Pag. 10 di 11 autonoma la propria posizione giuridica e non confidare nella difesa erariale, per la quale oltretutto risultava del tutto indifferente l'identità dei dipendenti ai quali attribuire la progressione economica.
Rilevato che sono state abbandonate in questo grado di appello le argomentazioni in ordine alla spettanza delle retribuzioni richieste in restituzione in forza della aumentata professionalità della lavoratrice, l'impugnazione proposta deve essere in conclusione respinta, con la conferma della sentenza gravata.
Alla luce della novità e peculiarità delle questioni affrontate e della sussistenza di pronunce di senso contrario in ordine alle vicende della procedura selettiva all'origine del presente giudizio, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese processuali.
Si deve, nondimeno, dare atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 15 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
10050/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Roberto Sarra Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10050/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 29 agosto 2022 adiva il Tribunale di Roma Parte_1
in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere divenuta dipendente del
[...]
nel 1996, conseguendo il 12 febbraio 2008 l'accesso alla III Area, posizione CP_1
economica F1; di avere partecipato alla procedura indetta con d.m. del 23 settembre 2010
Pag. 1 di 11 per il passaggio alla fascia retributiva F2; che con d.m. del 23 dicembre 2010
(successivamente modificato dal d.m. del 21 marzo 2011, dal d.m. del 28 luglio 2011 e dal d.m. del 19 luglio 2012), il aveva approvato le graduatorie della Controparte_1
procedura menzionata così riconoscendole il passaggio dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2; di avere presentato il 13 ottobre 2017 richiesta di transito nei ruoli dell' ; di avere partecipato alla CP_2 Controparte_2
procedura indetta con d.d. n. 338/2018 per il passaggio alla fascia retributiva F3, ottenuto con d.d. n. 78/2019 venendo dunque in tal modo inquadrata con decorrenza dal 1° gennaio
2018; di avere svolto le medesime mansioni di funzionario linguistico ricoprendo numerosi incarichi di responsabilità e autonomia, analiticamente elencati;
che, nondimeno, la graduatoria della procedura indetta con d.m. del 23 settembre 2010 era stata impugnata da numerosi concorrenti che lamentavano l'illegittimità del bando per avere previsto quale requisito un'anzianità biennale da calcolarsi a ritroso dalla presentazione della domanda (vale a dire dal 27 ottobre 2010) invece che dalla data 31 dicembre 2009 alla luce del fatto che il c.c.n.l. prevedeva l'attribuzione della nuova fascia a decorrere dal 1° gennaio 2010; che la disposizione del bando censurata era stata dichiarata legittima dalla generalità dei numerosi tribunali e corti di appello aditi, con pronunce passate in cosa giudicata, fatta eccezione per la sentenza n. 663/2013 del
Tribunale di Matera – confermata dalla sentenza n. 36/2015 della Corte di Appello di
OT – che aveva affermato l'illegittimità del bando con decisione sulla quale si era formato il giudicato per via della proposizione di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile da parte dell'amministrazione, che non si era nemmeno peritata di sollevare eccezione di giudicato;
che in tale ultimo procedimento giudiziario la ricorrente era stata citata per pubblici proclami, pur non costituendosi mai in giudizio;
che l'amministrazione aveva dunque dato esecuzione alla sentenza in questione depennando dalla graduatoria tutti i 92 vincitori – tra i quali la ricorrente – che avevano ottenuto l'inquadramento nella Area III posizione F1 prima del 27 ottobre 2010, ma dopo il 31 dicembre 2009; che, in particolare, con provvedimento del 9 dicembre 2020 il CP_1 aveva disposto l'annullamento della graduatoria in esame riservandosi di ricalcolare le somme medio tempore versate;
che con provvedimento del 17 febbraio 2021
l'amministrazione aveva comunicato l'esistenza di un preteso debito a suo carico di €
6.481,71 riferito al periodo dal 1° gennaio 2010 al 1° dicembre 2017 trascorso alle
Pag. 2 di 11 dipendenze dirette del con trattenuta della somma di € 95,91 Controparte_1 mensili;
di avere quindi ricevuto una successiva comunicazione da parte dell'
[...]
con la quale era stata informata dell'avvio di una procedura Controparte_3
di recupero di somme indebitamente versate nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 marzo
2022 per un totale di € 11.135,38 con trattenute mensili pari a € 128,68; che l'ultimo giudicato formatosi in ordine alla procedura indicata era relativo ad una sentenza della
Corte di Appello di Ancona che ne aveva ancora una volta affermato la legittimità.
Argomentava dunque in ordine
• all'esistenza di un giudicato esterno e comunque riflesso formatosi a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Ancona da ultimo menzionata, che avrebbe cristallizzato la legittimità della procedura selettiva oggetto del giudizio
• alla legittimità dell'art. 2, comma 2, del bando contenuto nel d.m. del 23 settembre
2010, che si era limitato a colmare una lacuna della contrattazione collettiva in applicazione analogica del principio di cui al d.P.R. n. 487/1994
• al contenuto della sentenza del Tribunale di Matera poi passata in cosa giudicata, che sarebbe stata travolta dalla successiva e più volte citata sentenza della Corte di Appello di Ancona, siccome giudicato di più recente formazione
• alla illegittimità della notificazione per pubblici proclami che la aveva riguardata nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale di Matera, non ravvisandosi motivo ostativi alla notifica a mani proprie, così eccependo la nullità della sentenza
• alla qualità e quantità del lavoro prestato nel periodo oggetto dell'azione di recupero da parte dell'amministrazione che, seppure non integrante lo svolgimento di mansioni superiori, era conseguenza della maggiore esperienza accumulata e avrebbe giustificato il migliore trattamento economico erogatole
• alla irripetibilità delle somme versate attesa la sua condizione di assoluta buona fede conseguente al superamento della procedura selettiva, al numero di sentenze favorevoli e al tempo trascorso dai fatti
• al proprio diritto al risarcimento del danno per avere l'Avvocatura dello Stato presentato un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile all'atto dell'impugnazione della sentenza n. 36/2015 della Corte di Appello di OT, così impendendo al giudice di legittimità di entrare nel merito della vicenda e di
Pag. 3 di 11 “sanare il contrasto tra le sentenze”, oltre a non avere tempestivamente sollevato eccezione di giudicato e di difetto di giurisdizione
• alla prescrizione decennale di quanto versatole oltre i dieci anni anteriori al 9 dicembre 2020, data della prima richiesta di restituzione ad opera del , CP_1 vale a dire della somma indicata in € 925,95 riferita al periodo dal 1° gennaio
2010 al 9 dicembre 2010.
Sulla base di ciò concludeva nei seguenti termini: “In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o in ogni caso annullare e/o dichiarare illegittimo l'atto di retrocessione della ricorrente dalla posizione F2 alla posizione F1, previa disapplicazione degli atti prodromici allo stesso, degli atti con i quali si dispone il recupero delle somme versate ed ogni altro atto anche non conosciuto e, per l'effetto, ordinare il ripristino dell'inquadramento della Ricorrente nella fascia economica F2 alla data 01.01.2010, con ogni conseguenza in ordine anche alla corretta attribuzione della successiva fascia F3 della III Area, con decorrenza 01.01.2018; accertare e dichiarare, la irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente alle dipendenze del
[...]
dall'01.01.2010 al 31.11.2017 (€ 6.481,71) ed accertare e dichiarare la CP_1 irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente alle dipendenze dell'
[...]
dall'01.12.2017 al 31.03.2022 (€ 11.135,28) per le Controparte_2
ragioni dedotte in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1 del Protocollo N. 1 addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, con conseguente disapplicazione di tutte le norme di diritto interno contrarie;
accertare e dichiarare, comunque, la responsabilità del convenuto per inidoneità e lacunosità della difesa nel giudizio concluso CP_1
con la pronuncia di inammissibilità (ordinanza n. 21313/2020 della Cassazione) ed il conseguente danno, anche di natura previdenziale, con riserva di quantificarlo in separato giudizio e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei CP_1
danni patiti e patiendi dalla Ricorrente, che ci si riserva espressamente di quantificare in altro e separato giudizio;
In via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale di quanto maturato e ricevuto oltre i 10 anni dalla prima richiesta di restituzione pervenuta dal Ministero in data 09/12/2020 e quindi di quanto erogato dal
01/01/2010 al 09/12/2010 e, per l'effetto, dichiarare la irripetibilità delle somme percepite in tale lasso di tempo, pari, salvo errori e/o omissioni, ad € 925,38”; vinte le spese, da distrarsi.
Pag. 4 di 11 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano il e l' Controparte_1 [...]
eccependo l'inammissibilità dell'azione per violazione Controparte_2 del giudicato e comunque affermando la doverosità dell'azione di recupero, così concludendo per l'infondatezza del ricorso.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 10050/2023, depositata il 10 novembre 2023, che respingeva il ricorso compensando le spese processuali.
Con atto depositato il 15 aprile 2024 la impugnava la sentenza in forza dei motivi Pt_1
a seguire illustrati.
Con il primo motivo lamentava omissione di pronuncia sull'eccezione di prescrizione decennale proposta in relazione alle somme ricevute oltre i 10 anni decorrenti dal 9 dicembre 2010 (recte, 2020), indicato quale giorno della prima richiesta di restituzione da parte delle amministrazioni, quantificando esplicitamente tali somme in € 925,95.
Con il secondo motivo si doleva del rigetto della pretesa risarcitoria fondata sulla sussistenza di un danno generato dalla presentazione di un ricorso per cassazione inammissibile e dalla mancata proposizione di un'eccezione di giudicato da parte dell'Avvocatura dello Stato, sostenendo l'apparenza della motivazione, che causerebbe la nullità della sentenza.
Con il terzo motivo deduceva l'erroneità della ritenuta inammissibilità del proprio ricorso per asserita violazione del principio del ne bis in idem, laddove esso avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile sulla base degli effetti del giudicato riflesso formatosi a seguito della pronuncia della Corte di appello di Ancona, che aveva dichiarato la legittimità del bando originario, così travolgendo le sentenze contrarie emesse dal
Tribunale di Matera e dalla Corte di appello di OT.
Con il quarto motivo censurava la ritenuta ripetibilità delle somme in questione deducendo un'erronea interpretazione da parte del Tribunale della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo, ribadendo la sussistenza dei presupposti da quest'ultima individuati, vale a dire la propria buona fede, la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico all'esito di un procedimento che ne costituisce la base, la correlazione con l'attività lavorativa prestata in via ordinaria e continuativa, la mancanza di clausole di riserva di ripetizione.
Pag. 5 di 11 Concludeva dunque richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, vinte le spese del doppio grado da distrarsi.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si costituiva esclusivamente il
[...]
richiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello. CP_1
L restava contumace. Controparte_2
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si illustrano a seguire.
Va affrontato in via preliminare rispetto alle altre doglianze sollevate dall'appellante il terzo motivo di gravame, che censura la declaratoria di inammissibilità della domanda principale contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio per via dello sbarramento costituito dal giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di appello di OT (e ancor prima del Tribunale di Matera). Tali pronunce avevano dichiarato l'illegittimità del bando in questione, la nullità della graduatoria all'esito approvato e avevano ordinato al di espungere dalla stessa graduatoria i 92 candidati ritenuti privi Controparte_1
dei requisiti per la partecipazione al concorso, tra i quali la stessa . Pt_1
Sostiene dunque l'odierna appellante che nel caso di specie, a dispetto del pacifico giudicato sul punto, dovrebbe trovare prevalenza il diverso giudicato formatosi da ultimo sulla sentenza n. 232/2019 della Corte di appello di Ancona che ha al contrario statuito che “non è ravvisabile il dedotto vizio di illegittimità del bando per violazione della contrattazione collettiva, sicché non è possibile alcuna disapplicazione del bando di selezione, restando valida l'ammissione e la partecipazione dei 92 soggetti che alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione avessero già maturato la prevista anzianità biennale nella fascia di provenienza”.
Invoca dunque i principi dettati dalla Corte di cassazione in tema di cd. “giudicato riflesso”, attribuendo alla pronuncia da ultimo citata la patente di “affermazione oggettiva di verità”, tale da produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti restati estranei al processo nel quale è stata resa.
La tesi, seppure suggestiva, non è tuttavia accoglibile.
Pag. 6 di 11 Osserva in primo luogo la Corte che in ragione della sua prospettazione la Pt_1
ammette da un lato pacificamente di essere stata parte del giudizio definito con la più volte citata sentenza della Corte di appello di OT e dall'altro lato di non essere stata parte del giudizio conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza n. 232/2019 della Corte di appello di Ancona.
Pretende dunque – nonostante l'esistenza di una pronuncia passata in cosa giudicata sulla propria specifica situazione, tanto è vero che essa fu posta nelle condizioni di partecipare al relativo giudizio a mezzo di notifica per pubblici proclami, sebbene abbia liberamente deciso di restare sempre contumace – che si applichi a sé un diverso comando giuridico, emesso in un diverso procedimento del quale ella non è stata parte, intendendo beneficiare degli effetti favorevoli di tale pronuncia.
In senso contrario, osserva la Corte che in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. – secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi (Cass. n. 9631/1996). È ammesso, tuttavia, che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, possa produrre – a determinate condizioni – effetti riflessi anche al di fuori dei limiti indicati dalla norma indicata, ossia in ipotesi in cui il giudicato si sia formato tra soggetti in tutto o in parte diversi. Tenuto conto che l'efficacia di un giudicato nell'ambito di un diverso giudizio tra soggetti differenti o anche solo in parte diversi potrebbe collidere con i principi del rispetto del contraddittorio e, in genere, del diritto di difesa, la nozione di efficacia riflessa del giudicato presuppone un “nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa” (Cass. SS.UU n. 6523/2008). La necessità che sussista un rapporto di dipendenza tra situazioni giuridiche è stata ribadita anche in altri arresti, laddove si è affermato che “la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ne abbia anche una riflessa poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata
Pag. 7 di 11 resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o, comunque, subordinati a questa” (Cass. n. 2137/2014) e laddove si è pure precisato che il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto (ex multis, Cass. n. 22908/2013; Cass. n. 5377/2023).
Ebbene, nel caso di specie la fisiologia processuale ha portato a diverse pronunce su una identica situazione giuridica, vale a dire sulla legittimità del bando emesso con d.m. del
23 settembre 2010, in quanto i numerosi soggetti interessati alla declaratoria di illegittimità del bando in esame hanno nel tempo adito diverse autorità giudiziarie.
Nondimeno, tutti i 92 soggetti versanti nella medesima situazione della , vale a Pt_1 dire tutti i 92 candidati che non possedevano il requisito dell'anzianità biennale nella
Fascia retributiva F1 alla data del 31 dicembre 2009, sono stati parti del giudizio conclusosi con declaratoria di illegittimità della relativa clausola del bando, con pronuncia di nullità della graduatoria e con ordine al di escludere Controparte_1
tali 92 soggetti – tra i quali la – dalla graduatoria, in quanto non legittimati. Pt_1
Non può dunque la beneficiare della sentenza n. 232/2019 emessa dalla Corte di Pt_1
appello di Ancona in quanto nei suoi confronti opera una pronuncia passata in giudicato e tra la sua situazione e quella giudicata dalla sentenza da ultimo citata non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza come teorizzato dalla giurisprudenza di legittimità, né di effettiva incompatibilità, atteso che la decisione in esame ha respinto il ricorso di un soggetto pretermesso, senza alcuna pronuncia sulla concreta situazione della o degli altri 91 soggetti privi dei requisiti di partecipazione. Pt_1
Ugualmente infondato è il quarto motivo di impugnazione, riguardante la dedotta irripetibilità delle somme versate dal e dall' Controparte_1 [...]
. Controparte_2
A tale riguardo si deve evidenziare come la Corte costituzionale, con la sentenza n.
8/2023, abbia dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 prot. addizionale CEDU.
La Corte, ripercorsa la giurisprudenza della Corte EDU che, nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, ha dato corpo
Pag. 8 di 11 all'interpretazione dell'art. 1 Prot. addizionale CEDU, individuando gli elementi costitutivi dell'affidamento legittimo (in particolare: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di un'attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a un'attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione) e riconoscendo l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito e la legalità dell'intervento, ha ritenuto che “la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte
EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte
EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva” che “consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale. La circostanza per cui l'inesigibilità non determina l'estinzione dell'obbligazione non deve, d'altro canto, indurre a ritenere che il rimedio non consenta di superare il vaglio della non sproporzione dell'interferenza, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Infatti, le richiamate sentenze di quest'ultima ravvisano violazioni dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU in presenza di pretese restitutorie che disattendono una doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali, ma
Pag. 9 di 11 non per questo impongono di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione”.
Nel caso di specie si versa invece in una vicenda nella quale l'appellante ha partecipato ad una procedura concorsuale e immediatamente dopo ha appreso che i relativi esiti erano stati impugnati da più di un candidato, come confermato dalla circostanza che era stata ritualmente evocata in seno al giudizio che poi ha condotto alla definitiva invalidazione della graduatoria, giusta la sentenza del Tribunale di Matera già citata e passata in giudicato. Pertanto, nessun ragionevole affidamento avrebbe potuto riporre sugli esiti stabili di una graduatoria sub iudice in un procedimento giudiziario al quale, per propria libera scelta, ha deciso di non prendere attivamente parte.
Si consideri, inoltre, che entrambe le amministrazioni interessate hanno invitato la ad una restituzione rateizzata, il che rende le pretese restitutorie esercitate Pt_1
pienamente legittime.
Si deve a questo punto affrontare l'eccezione di – parziale – prescrizione decennale dell'indebito sollevata con il primo motivo di gravame e riguardante le somme che sarebbero state versate dal solo oltre il decennio dal 9 dicembre Controparte_1
2020, data indicata dalla stessa , non coinvolgendo tale eccezione quelle Pt_1 corrisposte dall . A tale proposito si Controparte_2
osserva che il Ministero ha affermato – e la circostanza non è stata affatto contestata dalla lavoratrice – che le prime differenze stipendiali oggetto di recupero sono state corrisposte dall'amministrazione con il cedolino paga di maggio 2011, per cui il provvedimento di recupero del dicembre 2020 risulta emesso tempestivamente, il che comporta il rigetto anche di tale censura.
Infine, si deve esaminare l'ultima doglianza, riguardante il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dall'appellante per aver l'amministrazione mal gestito il contenzioso che aveva condotto all'annullamento del bando menzionato proponendo motivi di ricorso in Cassazione dichiarati inammissibili. Basti al riguardo osservare che la non solo non ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di OT più Pt_1
volte citata, a sé sfavorevole, prestandovi acquiescenza, ma non ha neanche partecipato, pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio, al relativo procedimento, con ciò non potendo addebitare a terzi soggetti il pregiudizio di fatto che una tale pronuncia le ha infine arrecato, atteso che sarebbe stato suo precipuo e preciso onere tutelare in maniera
Pag. 10 di 11 autonoma la propria posizione giuridica e non confidare nella difesa erariale, per la quale oltretutto risultava del tutto indifferente l'identità dei dipendenti ai quali attribuire la progressione economica.
Rilevato che sono state abbandonate in questo grado di appello le argomentazioni in ordine alla spettanza delle retribuzioni richieste in restituzione in forza della aumentata professionalità della lavoratrice, l'impugnazione proposta deve essere in conclusione respinta, con la conferma della sentenza gravata.
Alla luce della novità e peculiarità delle questioni affrontate e della sussistenza di pronunce di senso contrario in ordine alle vicende della procedura selettiva all'origine del presente giudizio, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese processuali.
Si deve, nondimeno, dare atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 15 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
10050/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 11 di 11