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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
NN TO Presidente relatore
Rossella Milone Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2349/2023 R.G. tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti MA Eller C.F._2
IN, AR ZZ, MA RI Lo CU e AL MA, ed elettivamente domiciliati presso i difensori, appellanti e
(C.F. ), assistita e COroparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Gianfranco Garancini e Giacomo Garancini. ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellata OGGETTO: contratti bancari;
appello avverso la sentenza n. 647/2023 del
Tribunale di Varese
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, argomentazione ed eccezione, così giudicare, A) IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Varese, avendo, la Appellata, sede legale in e, gli CP_1 CP_1
Appellanti, residenza in LU (con ciò evidenziando la competenza giurisdizionale del Tribunale di LU e la competenza del Tribunale di Sondrio) ed eventualmente del Tribunale di BU ZI, sede della CI
COroparte_2
- accertare e dichiarare la nullità del decreto opposto, per violazione dei termini di legge, avendo assegnato solo quaranta giorni per l'opposizione in luogo dei sessanta previsti in caso di decreto notificato all'estero in Stato non appartenente all'Unione Europea;
B) NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del presunto contratto di espromissione per difetto assoluto di forma;
- accertare e dichiarare i presupposti dell'azione di rescissione e, per l'effetto, costituire la rescissione del presunto contratto di espromissione, domanda per la quale il Tribunale erroneamente, conclude trattarsi di rescissione per lesione e non di contratto che, in assenza dello stato di bisogno, non sarebbe stato minimamente concluso;
- accertare e dichiarare che, all'esito dell'accordo sottoscritto da
[...]
in data 13 Giugno 2019 e contestuale estinzione del COroparte_1 debito, nulla è dovuto dai signori e alla prenominata Pt_1 Pt_2
essendo gli Appellanti condebitori solidali (e non fideiussori) per un CP_1 credito estinto a seguito della procedura concordataria;
- accertare e dichiarare che, ove si consideri il concordato stragiudiziale assimilabile ad una transazione, in forza della dichiarazione di avvalimento della transazione del 18 Dicembre 2018, ogni debito relativo a
[...] con deve COroparte_2 COroparte_1 considerarsi estinto;
- disporsi la rinnovazione dell'istruttoria con i testi indicati in atti e sui fatti indicati in atti. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA Piaccia alla Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: respingere integralmente l'appello formulato dai signori Parte_2
e poiché irricevibile, inammissibile e comunque infondato Parte_1
pag. 2/21 in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Varese n. 647/2023 pubblicata in data 23.06.2023, pronunciata ad esito del giudizio civile n. R.G. 2971/2019, con ogni conseguente effetto in ordine alla conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 517/2019; in via di estremo subordine,
condannare il sig. e la sig.ra al Parte_2 Parte_1 pagamento in favore di delle somme che, ad esito COroparte_1 dell'eventuale istruttoria, risulteranno ad essa dovute, oltre interessi al tasso legale a far data dal 9 agosto 2017 sino al saldo effettivo. Rinnovate tutte le istanze istruttorie già articolate in primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva, Cpa e rimborso generale spese 15% come per legge, anche del presente grado di giudizio. Documenti ed allegati come prodotti unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (compreso il fascicolo monitorio), da intendersi qui nuovamente ed integralmente richiamati ai fini di difesa. Rinnovate tutte le istanze istruttorie già articolate in primo grado, nessuna esclusa e qui da intendersi integralmente riportate. Senza accettazione di contraddittorio su domande nuove e/o modificate. Con ogni riserva e salvezza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Breve premessa
La controversia attiene all'accertamento di un diritto di credito nascente da un contratto di espromissione del debito, rimasto inadempiuto, sulla base del quale è stato emesso decreto ingiuntivo successivamente opposto.
Vanno ricostruiti in dettaglio i fatti rilevanti per la decisione, documentati e incontestati tra le parti:
- in data 31.03.2005 la CI COroparte_2
CO
(d'ora in poi solo ) sottoscriveva con
[...] COroparte_1
COr (d'ora in poi solo il contratto di conto corrente n.
[...]
21516/40 (cfr. doc. 1 fasc. mon.); CO COr
- in data 20.12.2007 sottoscriveva con un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 2.000.000,00 (cfr. doc. 2 fasc. mon.); CO COr
- in data 26.10.2011 sottoscriveva con un secondo contratto di conto corrente n. 21945/81 (cfr. doc. 3 fasc. mon.);
pag. 3/21 CO COr
- in data 29.04.2015 sottoscriveva con un secondo contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 2.000.000,00 (cfr. doc. 4 fasc. mon.); CO
- in data 20.12.2016 sottoponeva ai propri creditori un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F., proponendo di definire la propria posizione debitoria nei confronti della Banca mediante il pagamento parziale del credito vantato da quest'ultima (cfr. doc. 5 fasc. mon.);
- in data 19.04.2017 (socio di maggioranza e Consigliere Pt_1
CO d'amministrazione della ) e (Presidente del Consiglio Pt_2
CO d'amministrazione della ), già fideiussori delle obbligazioni contratte COr dalla CI nei confronti di sottoscrivevano lettera di espromissione, con la quale assumevano a loro carico, ai sensi dell'art. 1272 c.c., il debito di CO
verso la Banca (cfr. doc. 6 fasc. mon.); CO
- in data 13.06.2017, in esecuzione del piano di risanamento, versava a COr l'importo di € 1.211.993,00 (cfr. doc. 7 fasc. mon.); CO COr
- in data 14.06.2017 i legali rappresentanti di e di sottoscrivevano il piano attestato di risanamento;
- in forza della lettera di espromissione del 19.04.2017, e Pt_1 Pt_2 risultavano debitori verso la per la somma di € 855.223,35, pari al CP_1 residuo del secondo contratto di mutuo fondiario del 29.04.2015 (credito non soddisfatto dal piano di risanamento, oltre interessi al tasso legale dal
09.08.2017 sino al saldo);
-con lettera 18.12.2018 gli opponenti, in risposta alla richiesta di pagamento della hanno dichiarato di volersi avvalere dell'estinzione del debito CP_1 derivante dalle previsioni del piano di risanamento;
COr
- otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di e Pt_1 Pt_2
II. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_1
COr citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Varese,
[...] opponendosi al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 517/2019 del 17.06.2019, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della pag. 4/21 somma di € 855.223,35, oltre interessi e spese, sulla base della lettera di CO espromissione del debito di del 19.04.2017.
A sostegno della propria tesi, gli opponenti eccepivano e deducevano:
- preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Varese, essendo l'attore sostanziale (Banca) residente in e i convenuti CP_1
(opponenti) a LU;
- la nullità del decreto ingiuntivo per errata indicazione dei termini di opposizione, avendo il Tribunale assegnato solo quaranta giorni, in luogo dei sessanta giorni previsti in caso di decreto notificato all'estero in Stato non appartenente all'UE (nel caso di specie, in Svizzera);
- che la lettera di espromissione non recava la firma per autentica del difensore e che le firme apposte sulla stessa non erano loro attribuibili, dovendosi pertanto ritenere formalmente invalida la dichiarazione ivi contenute, in quanto recante firme apocrife;
- che la predetta lettera non risultava accettata e che, comunque, conteneva un debito non più esistente, dato che si riferiva ad un debito novato CO mediante l'accordo di ristrutturazione della (il quale, prevedendo il pagamento a saldo del 60% dei debiti verso gli istituti di credito, aveva estinto tutte le precedenti obbligazioni debitorie);
- che l'estinzione del debito era stata fatta valere con comunicazione del
18.12.2018 (cfr. doc. 3 opponente);
- che, in ogni caso, l'espromissione era stata conclusa in violazione della norma imperativa della par condicio creditorum concorsuale;
- che, inoltre, sussistevano i presupposti per dichiarare il contratto di espromissione rescisso, in quanto sottoscritto con approfittamento dello stato di bisogno. COr Si costituiva la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo:
- che la notifica dell'atto di citazione in opposizione doveva considerarsi inesistente in applicazione dell'art. 11 L. n. 53/1994, in quanto compiuta in pag. 5/21 violazione dell'art. 3 bis, comma 5, L. n. 53/1994 perché redatta non su foglio informatico separato ma in calce alla citazione;
- che l'eccezione di incompetenza territoriale doveva ritenersi come non proposta, non avendo gli opponenti indicato il Tribunale competente;
- che gli opponenti si erano lamentati del termine di quaranta giorni per l'introduzione del giudizio solo nelle conclusioni e che, in ogni caso, l'art. 641
c.p.c. dispone solamente che, nelle ipotesi di notifica dell'ingiunzione all'estero, il termine non deve essere inferiore a trenta giorni;
- che le contestazioni sulla falsità delle firme apposte sull'estromissione e sul difetto di forma e di autentica dovevano ritenersi del tutto dilatorie;
- che le firme sull'accordo disconosciuto andavano verificate;
- che l'accordo di espromissione si era validamente concluso ai sensi dell'art. 1333 c.c., non richiedendo alcuna adesione del debitore originario espromesso;
- che costituiva circostanza vera quella per cui la lettera di espromissione era intervenuta antecedentemente all'adesione al piano di risanamento effettuato CO da e al suo successivo pagamento. Tuttavia, tale piano di composizione della crisi non produceva alcun effetto estintivo del debito degli opponenti, poiché si trattava di vicende giuridiche autonome tra loro e il piano non aveva natura contrattuale o carattere novativo: non consiste nella pattuizione di reciproche concessioni al fine di definire o prevenire una lite, ma è uno strumento di composizione della crisi d'impresa non riconducibile ad alcuno dei tipi previsti dal codice civile;
- che l'art. 1272 c.c. impediva all'espromittente di sollevare eccezioni concernenti il rapporto originario ove derivanti da fatti successivi all'espromissione;
- che non era stata violata alcuna norma imperativa, dato che il piano di risanamento non aveva natura concorsuale, e che, in ogni caso, l'esistenza di una procedura concorsuale non poteva incidere per disposto dell'art. 184
L.F. sulla posizione dei coobbligati, fideiussori o obbligati in via di regresso;
pag. 6/21 - che non sussistevano i presupposti per dichiarare la rescissione del contratto di espromissione, dato che non vi era stato alcun approfittamento, né alcuna situazione di stato di bisogno degli opponenti. In ogni caso,
l'azione era prescritta.
Istruita la causa mediante CTU grafologica, il Tribunale di Varese, con sentenza n. 647/2023 pubblicata il 23.06.2023, ha rigettato l'opposizione proposta da e confermando il decreto ingiuntivo opposto e Pt_2 Pt_1 condannando gli opponenti alla rifusione in favore della delle spese di CP_1 lite, liquidate in € 29.193,00, oltre rf, cpa e iva.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto:
- inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dagli opponenti, non avendo questi ultimi chiarito le ragioni dell'asserita incompetenza e non avendo indicato l'autorità giudiziaria territorialmente competente;
- infondata la doglianza svolta dagli opponenti sulla nullità del d.i. per violazione del termine per proporre opposizione, osservando che, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., “se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi”. Quindi, il termine di sessanta giorni per proporre opposizione non è fisso, ma è soggetto allo ius variandi esercitabile dal Giudice del monitorio;
COr
- infondata l'eccezione formulata da relativa all'inesistenza della notifica dell'atto di citazione. Invero, chiarito che nel caso di specie si debba parlare di nullità della notifica e non di inesistenza, il Tribunale precisa che ciò che viene contestato è solo il fatto che la relata non sia stata redatta su foglio informatico separato e sottoscritto dal difensore, ma in calce all'atto di citazione. In ogni caso, la Suprema Corte ha sancito che il principio di cui all'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni (SS.UU. n. 7665/2016). Pertanto, nel caso de quo, non si pag. 7/21 ravvisa alcuna nullità dell'atto di citazione in opposizione dal momento che non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa della Banca, avendo quest'ultima ricevuto l'atto e potuto difendersi compiutamente;
- di aderire integralmente alle conclusioni cui è giunto il CTU, in base alle quali è stata accertata l'autenticità delle sottoscrizioni di e Pt_2 Pt_1 apposte sulla lettera di espromissione. Sul punto, il Tribunale ha anche precisato l'irrilevanza del fatto che la residenza indicata nell'atto oggetto di indagine era diversa da quella attuale degli opponenti, non potendo tale circostanza privare di validità l'espromissione per difetto di forma, nonché dell'assenza di autentica da parte del legale, non essendo necessaria nel caso in esame: il primo Giudice ha quindi concluso che la sottoscrizione sulla lettera di espromissione sia di pugno degli opponenti;
- infondata la doglianza sulla invalidità dell'espromissione per mancanza COr dell'accettazione da parte di e del debitore. Invero: i) quanto alla posizione del debitore, dalla lettura dell'art. 1272 c.c.1 si desume che è proprio la mancanza di una partecipazione del debitore all'iniziativa del terzo a differenziare l'espromissione dallo schema della delegazione e dell'accollo;
ii) quanto all'accettazione della Banca, secondo la giurisprudenza di legittimità è necessario, ai fini della conclusione del contratto, che il patto di espromissione giunga a conoscenza del creditore2 (nel caso di specie, l'atto è COr giunto a conoscenza di la quale ha infatti successivamente dato l'assenso all'accordo ex art. 67, comma 3, lett. d, L.F.);
- infondata la doglianza sulla invalidità del patto di espromissione per violazione del principio della par condicio creditorum; ad avviso del Tribunale,
l'atto di espromissione è un negozio autonomo all'eventuale concordato CO stragiudiziale raggiunto da con i suoi creditori, essendo sottoscritto da soggetti diversi e per titolo diversi. Infatti, il patto di espromissione ha avuto la conseguenza di aggiungere un ulteriore obbligato passivo, in via diretta ed CO autonoma, ad una determinata posizione debitoria che era in capo alla , senza produrre effetti sul rapporto tra la CI medesima (e il suo patrimonio) e gli altri creditori;
- di rigettare la doglianza relativa all'invalidità dell'atto di espromissione in quanto concluso mediante approfittamento dello stato di bisogno ex art. 1448 c.c. in quanto la domanda, oltre ad essere stata azionata oltre il termine di prescrizione di un anno dalla conclusione del contratto, è stata formulata in modo generico ed è priva di prova quanto agli elementi costitutivi della fattispecie;
- infondata la censura degli opponenti, secondo la quale, successivamente CO all'atto di espromissione, il debito della sarebbe stato estinto o novato mediante l'accordo ex art. 67, comma 3, lett. d, L.F., con la conseguenza che l'atto di espromissione sarebbe venuto meno avendo perso la sua causa giustificatrice o comunque sarebbe nullo per mancanza di oggetto. Infatti: i) ai sensi dell'art. 1272 c.c., “Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione”; ii) appare dirimente il contenuto del patto sottoscritto dagli opponenti3, i quali si sono assunti un debito, in via principale ed autonoma, consistente nella parte residua del CO debito della non soddisfatto a seguito del pagamento del concordato stragiudiziale, con la consapevolezza dell'impossibilità di opporre alla Banca il suddetto pagamento una volta intervenuto. Da ciò consegue che, con CO l'intervenuto pagamento da parte di del 60% del debito, il debito originato dall'atto di espromissione non è stato né novato, né estinto, né è venuta meno la causa o l'oggetto dell'accordo, dato che era stato espressamente dedotto dagli opponenti che l'obbligazione espromissoria avrebbe riguardo la residua parte del debito originario della CI e che rimaneva ferma, nonostante il pagamento del piano ex art. 67, comma 3, COr lett. d), L.F. Proprio tale residuo debito è quello che ha richiesto in pagamento mediante il d.i.; iii) alla luce di quanto sopra, la dichiarazione inviata dagli opponenti alla Banca il 18.12.2018 non ha alcun effetto estintivo.
III. L'appello
Avverso la decisione e hanno proposto appello, Pt_1 Pt_2 riproponendo le domande e ragioni già formulate in primo grado e concludendo per il loro accoglimento e la conseguente riforma della sentenza impugnata.
In particolare, gli appellanti hanno, in premessa, mosso alcune critiche alla decisione del primo Giudice, che, sebbene non espressamente rubricate e denominate come motivi d'appello (e tuttavia enunciate -due di esse- nelle conclusioni dell'atto), vanno intese come censure alla decisione di primo grado su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi.
In dettaglio questi hanno preliminarmente dedotto:
a) d'aver indicato, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, quali
Tribunali competenti quello di LU (dove il contratto di espromissione era stato concluso), quello di BU ZI (dove aveva sede il debitore) e quello di (dove aveva sede il creditore); CP_1
b) che non rispondeva al vero la tardività del deposito della prima memoria intermedia, come invece affermato dal primo giudice;
pag. 10/21 c) in ordine alla statuita irrilevanza della violazione del termine minimo per proporre opposizione, di rinviare alle considerazioni già svolte nell'atto di citazione di primo grado.
In relazione a dette deduzioni, l'appellata ne ha eccepito l'infondatezza, osservando che:
i) il primo giudice ha correttamente statuito sulla competenza territoriale del
Tribunale di Varese, in quanto l'eccezione di controparte risultava e risulta del tutto inammissibile ai sensi dell'art. 38 c.p.c., oltre che infondata, sussistendo la competenza del Giudice di prime cure per effetto di entrambi i criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c.;
ii) appare irrilevante, ai fini dell'esito del giudizio di primo grado, il fatto che il Tribunale abbia affermato che gli opponenti non avevano depositato la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., avendo il primo Giudice rigettato l'eccezione pregiudiziale della Banca opposta sull'inesistenza della notifica dell'atto di citazione;
iii) il Tribunale ha correttamente statuito in ordine ai termini di cui all'art. 641 c.p.c.
La Corte reputa che detti primi motivi di censura siano infondati.
a) Quanto all'eccezione di incompetenza sub a) gli allora opponenti si erano limitati a rilevare nella citazione ai sensi dell'art. 645 cpc (momento a cui si deve avere riguardo ex art. 167 cpc) che la sede della si trova a CP_1
e che gli opponenti risiedono a LU, senza tuttavia diffondersi in CP_1 alcuna precisazione o motivazione. Ancora, nella memoria n. 1 in primo grado (tardivamente) gli appellanti avevano introdotto una minima specificazione: “essendo stati indicati i fori di (adempimento delle CP_1 obbligazioni) e di LU (foro del consumatore)” ma nulla hanno puntualizzato rispetto agli elementi da cui desumere la prova della qualità di pag. 11/21 consumatore4 (questa rilevabile d'ufficio ove si ricavi dagli atti). L'eccezione di incompetenza risulta incompleta e dunque inammissibile5.
b) L'affermazione del primo giudice circa il tardivo deposito della prima memoria intermedia è effettivamente errata: la prima memoria è stata depositata il 04/03/2020 entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge;
al riguardo la Corte rileva che la doglianza non ha tuttavia pregio, posto che il contenuto dello scritto difensivo era sostanzialmente ripetitivo di quanto già esposto in citazione, e non è stato indicato, dagli appellanti, il pregiudizio effettivamente sofferto dall'errato rilievo del primo giudice, che ha comunque dato ragione della decisione assunta, prendendo in esame tutte le domande ed eccezioni formulate dagli allora opponenti.
c) In relazione alla doglianza sub c) circa l'errata assegnazione, nel decreto ingiuntivo, del termine per proporre opposizione in ragione del fatto che gli appellati risiedono all'estero, reputa il Collegio che il primo giudice abbia fatto buon governo dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, e che va ribadito, secondo cui non può pronunciarsi alcuna nullità, ex art. 156 cpc, perché l'atto ha raggiunto lo scopo: ed infatti, gli allora opponenti hanno proposto tempestivamente l'opposizione, e hanno potuto esercitare il diritto di difesa, come si desume dalle ampie argomentazioni critiche rispetto alla domanda monitoria, profuse già in citazione.
I motivi di censura enunciati nell'esordio dell'atto di impugnazione non possono dunque essere accolti.
Oltre alle descritte doglianze, gli appellanti hanno affidato il proprio gravame a ulteriori quattro motivi d'impugnazione che ci si appresta ad esaminare.
Anzitutto, va disattesa l'eccezione svolta dall'appellata ex art. 342 c.p.c., salva l'eccezione di cui si dirà. Va rilevato infatti che la norma in esame, nel
Co 4 Qualità che si deve escludere, dato che gli appellanti erano soci di e con la firma dell'espromissione (che va affermata) hanno dato dimostrazione d'avere interesse patrimoniale al buon fine del piano attestato ex art. 67 l.f. 5 Si noti che la Banca ha sostenuto che la lettera di espromissione è stata sottoscritta presso la filiale di Varese, come ribadito nel verbale della prima udienza avanti al tribunale, e, sul punto, non si riscontra espressa smentita da parte degli allora opponenti. pag. 12/21 testo novellato, deve essere intesa come precettiva di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
occorre che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, e che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. n.
27199/2017; n. 13535/2018, n. 2681/2022). A detta interpretazione si conforma l'appello in esame, che individua i capi di sentenza impugnata e gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice, che ruotano tutti essenzialmente intorno alla validità dell'espromissione, all'estinzione dell'obbligazione e alla rescissione.
Si tratta, dunque, di una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, che impone il rigetto dell'eccezione COr proposta da di inammissibilità del gravame (ad eccezione, come anticipato, per quanto si dirà in prosieguo).
I. “Sulla validità del presunto contratto di espromissione”
Col primo motivo, gli appellanti – dichiarando comunque di non voler rinunciare alla contestazione della sottoscrizione - censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto valido il contratto di espromissione. Ad avviso dei coniugi il contratto di Pt_2 espromissione sarebbe plurilaterale e senza comunione di scopo (i tre soggetti hanno tutti scopi differenti tra loro: uno di estinguere un debito in forma indiretta, uno di farsi carico di un debito altrui e uno di incassare delle somme). Pertanto, essendo un contratto trilaterale, richiederebbe l'incontro della manifestazione di volontà di tutti i soggetti contraenti, o quantomeno l'accettazione da parte di creditore e debitore, anche sulla base del principio secondo cui a nessuno può essere imposto un arricchimento patrimoniale senza il suo consenso. Invero, l'art. 1272 c.c. fa riferimento ad un atto di accettazione da parte dell'istituto di credito, nonché a pattuizioni pag. 13/21 accessorie che coinvolgono tutti i soggetti, mentre esclude che il debitore espromesso deleghi formalmente il suo successore, ovvero la presenza tra i due di altro accordo preventivo (diventando altrimenti delegazione o accollo).
Nel caso di specie, si verterebbe in ipotesi di mera dichiarazione di intenzione d'espromissione, firmata da altri, che non risulta accettata, né prevede la possibilità di accettazione, con la conseguenza per cui nell'ambito di un negozio giuridico la mera dichiarazione di intenti non è sufficiente a perfezionare l'obbligazione. Inoltre, anche a voler ritenere l'atto perfetto perché unilaterale recettizio, non si hanno notizie della data di ricezione e contiene l'accollo di un debito non più esistente dal 14.06.2017.
L'appellata, in proposito, ha eccepito che l'accertamento in ordine all'effettiva sottoscrizione da parte degli appellanti dell'espromissione non è stato oggetto di censura, e che esso sarebbe pertanto coperto da giudicato.
In realtà, osserva la Corte, il motivo d'appello in esame contiene un profilo di perdurante contestazione dell'autenticità della sottoscrizione, censura, questa, che tuttavia è rimasta un mero flatus vocis, ossia priva di ogni ulteriore deduzione volta a indicare quali passi del ragionamento del primo giudice, e della relazione peritale a cui questo ha fatto riferimento, presentino errori di valutazione. Manca, infatti l'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea, non potendosi prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, sicché la mancata considerazione di queste si risolve in un "non motivo": la Corte non è in grado di individuare l'eventuale errore in cui sarebbe incorso il Tribunale e il perimetro dell'impugnazione proposta, e la parte avversa non viene messa nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa. Detto profilo di doglianza è
l'unico inammissibile in causa ex art. 342 cpc (in tal senso, v. Cass. n.
1341/2024 e n. 9059/2025). COr ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni sulla presunta invalidità dell'espromissione, la quale: i) non è un contratto trilaterale, ma un negozio stipulato tra il creditore e il terzo espromittente, che spontaneamente pag. 14/21 assume il debito contratto dal debitore espromesso con il creditore;
ii) se cumulativa, comporta la sussistenza di obbligazioni del solo proponente
(terzo espromittente), perfezionandosi secondo lo schema di cui all'art. 1333
c.c.; iii) non si risolve in una mera dichiarazione di intenti, ma costituisce la precisa manifestazione della volontà negoziale degli appellanti, indirizzata CO alla Banca creditrice, di assumere su di sé il debito della , perfezionando, COr in assenza di rifiuto da parte di lo schema negoziale dell'istituto di cui agli artt. 1272 e 1333 c.c.
La Corte ritiene che l'espromissione abbia validità, e che sia infondato il motivo d'appello in esame. Il primo giudice, sul punto, ha così motivato:
“Quanto alla posizione del debitore, l'art. 1272 c.c., che disciplina
l'espromissione, dispone che “Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo”; dalla lettura del citato articolo si desume che è proprio la mancanza di una partecipazione del debitore all'iniziativa del terzo a differenziarlo rispetto allo schema della delegazione e dell'accollo.
Quanto poi all'accettazione della Banca, la giurisprudenza più recente della
Corte di Cassazione afferma che, ai fini della conclusione del contratto, è necessario che il patto di estromissione giunga a conoscenza del creditore;
ed infatti la Corte così ha affermato: “Il patto con cui un soggetto s'impegna ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un'obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest'ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione” (così Cass. civ. Sez. I Sent., 26/11/2009, n. 24891;
Cass., 12 aprile 2006, n. 8622; Cassazione civile sez. VI, 08/11/2022,
n.32787)”. Ebbene, appare evidente – ad avviso della Corte – che il ragionamento del primo giudice debba essere avallato, perché conforme ai principi enunciati da ampia giurisprudenza, anche di legittimità, da cui non pag. 15/21 vi è motivo di discostarsi, segnatamente quanto alla non necessità della partecipazione del debitore originario, e alla sufficienza della mera conoscenza, in capo al creditore, dell'assunzione dell'obbligazione da parte del terzo. Bene ha concluso il Tribunale laddove, poi, ha messo in evidenza che la conoscenza dell'espromissione si ricava dal fatto che in data COr successiva alla sottoscrizione dell'atto da parte di e Pt_1 Pt_2 ha dato adesione al piano attestato, a cui era preordinata l'assunzione dell'obbligo solidale. Si noti poi che la ha affermato che la lettera in CP_1 parola è stata sottoscritta proprio nella sede della filiale di Varese;
che questa ha sottoscritto il piano di risanamento, lasciando così presumere la ricezione e accettazione dell'atto di espromissione;
che grazie alla COr proposizione del ricorso monitorio ha ribadito conoscenza e accettazione dell'espromissione.
II. “Sull'accordo di ristrutturazione del debito”
Col secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha riconosciuto effetto estintivo all'accordo di ristrutturazione del debito rispetto alla espromissione. Secondo la tesi dei coniugi questo accordo, di cui all'art. 67, comma 3, lett. d, L.F. si Pt_2 inserisce nel filone giurisprudenziale relativo alla validità ed efficacia dei concordati stragiudiziali, i quali sono a tutti gli effetti atti di transazione che coinvolgono l'intero ceto creditorio. Pertanto, se si tratta di transazione, essa
è novativa ed estingue tutte le precedenti obbligazioni, salvo che in essa sia disposto diversamente. Invero, il piano concordatario (cfr. doc. 5 appellata) prevedeva il pagamento a saldo (e non a stralcio) in ragione del 60% dei debiti verso gli istituti di credito, con la precisa clausola “con la sottoscrizione del Piano di Risanamento, vengono estinti i debiti verso gli istituti di credito”.
Da ciò deriva che: i) in data successiva alla presunta espromissione (non liberatoria, non avente natura novativa e creando solo una solidarietà passiva) si sono estinti tutti i debiti;
ii) la conclusione di un eventuale patto pag. 16/21 differente con un unico creditore violerebbe la par condicio creditorum in una procedura che, ancorché stragiudiziale, è comunque concorsuale;
iii) gli appellanti hanno inteso avvalersi di quanto disposto all'art. 1304 c.c. in tema di solidarietà (tale norma attribuisce la facoltà a tutti gli altri debitori a valersi dell'efficacia estintiva del negozio giuridico), stante il fatto che non hanno mai provveduto al pagamento e hanno contestato le diffide della con la lettera del 18.12.2018, nella quale dichiaravano di essersi CP_1 avvalsi dell'estinzione (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado). COr ha eccepito l'infondatezza delle doglianze relative all'effetto estintivo del piano di risanamento rispetto all'assunzione di debito degli appellanti formalizzata con l'espromissione. Quest'ultima, infatti, costituisce un negozio autonomo, non conseguente né in alcun modo collegato alle vicende e alla situazione giuridica della CI. In ogni caso: i) ai sensi dell'art. 1272, comma 3, c.c., all'espromittente non può sollevare eccezioni concernenti il rapporto del creditore con il debitore espromesso, che derivino da fatti CO successivi all'espromissione; ii) l'estinzione del debito della , prevista nel piano di risanamento, è avvenuta in un momento successivo all'espromissione; iii) risulta infondata l'invocazione dell'art. 1304 c.c., dato che il piano non ha natura transattiva, novativa o contrattuale e la comunicazione del 18.12.2018 ha un contenuto diverso da quanto riferito dagli appellanti6.
La Corte osserva che anche detto motivo risulta infondato. Si riporta il testo della lettera di cui si discute, per la parte che qui rileva: L'espromissione, come correttamente ha rilevato il primo giudice, era infatti COr preordinata a ottenere il consenso di all'adesione al piano attestato della CO CI , sicché non si può fondatamente sostenere -secondo il principio di buona fede- che, una volta ottenuto il risultato programmato, gli appellanti potessero sottrarsi all'obbligazione assunta in funzione di quello.
Gli appellanti hanno del resto espressamente rinunciato all'eccezione di estinzione del credito per causa (compresa la remissione) verificatasi successivamente all'espromissione.
III. “Nullità della presunta espromissione”
Col terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha accertato la nullità dell'espromissione per violazione di norma imperativa. Invero, non ha considerato che tale atto è stato realizzato a margine di una procedura concordataria, con palese violazione del principio della par condicio creditorum. L'appellante si esprime così testualmente: “Esso, infatti, sarebbe stato realizzato a margine di procedura concordataria, tra undici istituti di credito, e ventotto fornitori, per un totale di trentanove soggetti, prevedendo un pagamento differenziato per COr classi, eccetto per il quale sarebbe stato presente un accordo segreto di espromissione che, se fosse stato concordato preventivo, avrebbe comportato il reato di mercato di voto. Chiaramente una simile condotta costituirebbe una chiara violazione della par condicio creditorum e, di conseguenza, essendo,
pag. 18/21 per di più, effettuata di nascosto a tutti gli altri, nulla per violazione di norma imperativa”.
L'appellata ha sostenuto l'infondatezza e l'inconferenza del riferimento avversario alla pretesa nullità dell'espromissione per asserita violazione del principio della par condicio creditorum.
Anche detto motivo, secondo la Corte, è privo di pregio. Nella sentenza CO impugnata si afferma -esattamente- che il piano attestato concluso tra e i creditori riveste carattere meramente privatistico e non rientra nel novero delle procedure concorsuali, poiché si perfeziona 'fuori' dall'ambito giudiziale;
esso prevede poi, per sua natura, la possibilità di coinvolgimento anche solo di una parte dei creditori, sicché il principio della par condicio creditorum non
è ad esso applicabile nei termini in cui esso vale per le procedure disciplinate dalla l.f. Va quindi avallata l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui "Il piano di risanamento attestato non è una «procedura concorsuale». La sua natura non partecipa, per essere più precisi, né al primo, né al secondo termine della richiamata espressione. Alla vicenda di strutturazione e conformazione del piano non concorre alcun intervento giudiziale, sia esso di valutazione oppure di controllo. Né ha luogo discorrersi di una partecipazione del ceto creditorio (tanto meno se assunta in termini di necessaria partecipazione). D'altra parte, la vicenda espressa dal piano non raffigura una «procedura», rientrando invece nell'amplissimo genere delle
«convenzioni stragiudiziali»” (Cass. n. 9026/2020; precedenti conformi: Cass.
13719/2016 e Cass. 1895/2018).
Deve aggiungersi che nei piani attestati ex art. 67 l.f. è evidentemente consentito derogare alla par condicio, posto che i pagamenti previsti dal piano attestato sono esentati dalla revocatoria fallimentare, ossia proprio dall'applicazione di quell'istituto che ha lo scopo di ripristinare la parità di trattamento tra i creditori dell'imprenditore in crisi.
IV. “Sulla rescindibilità dell'espromissione”
pag. 19/21 Col quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la domanda di rescissione per lesione. Invero, ad avviso dei coniugi la avrebbe ottenuto la Pt_2 CP_1 conclusione dell'atto di espromissione (ossia di un trattamento differenziato rispetto agli altri creditori), mediante la minaccia del fallimento della procedura stragiudiziale, con approfittamento dello stato di bisogno, ben COr noto a
L'appellata ha contrastato la domanda richiamando gli stessi argomenti spesi nella sentenza impugnata.
Anche detto motivo secondo la Corte non coglie nel segno. La domanda è stata infatti proposta tardivamente, e gli appellanti, anche in primo grado, non hanno in alcun modo dedotto, e a maggior ragione provato, l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, limitandosi a sostenere che il loro stato di bisogno 'era noto a CP_3
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va respinto. La sentenza di primo grado deve conseguentemente essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi secondo lo scaglione di riferimento (€ 855.223,35) per la fase di studio e quella introduttiva, esclusa la fase istruttoria, non espletata, tenuto infine conto del pregio delle difese e della complessità della controversia.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da on atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del COroparte_1
Tribunale di Varese n. 647/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
pag. 20/21 respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del grado d'appello, che liquida in € 18.511,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il presidente estensore
- NN TO -
pag. 21/21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 1272, comma 1, c.c.: “Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo”. 2 “Il patto con cui un soggetto s'impegna ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un'obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest'ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione” (cfr. Cass. civile n. 24891/2009, n. 8622/2006 e n. 32787/2022). pag. 8/21 3 “La CI è nei vostri confronti debitrice dei seguenti COroparte_2 importi a) euro 21.383,50 oltre ad interessi e spese […], b) euro 748,07 oltre interessi e spese […], c) euro 365.237,21 per linea capitale oltre interessi, spese e interessi di mora […], d) euro 2.000.000 per linea capitale più euro 55.916,68 per rate di soli interessi scaduti e non ancora corrisposte oltre a spese interessi di mora […]. La suddetta CI è intenzionata a proporre ai creditori un piano attestato ex articolo 67 co. 3 lett. d) l. F., piano in base al quale per la vostra banca è previsto un riparto nella misura del 60% del credito vantato è indicato all'alinea precedente;
[…] DICHIARIAMO con la presente - e alla sola condizione la vostra adesione al piano - di assumere a nostro carico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1272 CC il debito di
[...] ; ciò al fine di rendere incontestabile, per il principio della inopponibilità COroparte_2 al creditore da parte delle promittente dell'eccezione di estinzione del credito per causa verificatasi successivamente alle espromissione, il vostro diritto di esigere da noi il credito residuo non soddisfatto dal piano”. pag. 9/21 6 In tale comunicazione, gli appellanti non hanno dichiarato di avvalersi di una pretesa transazione stipulata da Con
, ma hanno semplicemente contestato che l'effetto esdebitatorio dell'esecuzione del piano di risanamento avrebbe comportato “l'automatico decadimento di qualsivoglia eventuale fideiussione o garanzia accessoria” (l'espromissione non è identificabile con nessuno dei predetti istituti, comportando un'assunzione di debito in via principale ed autonoma da parte del terzo nei confronti del creditore). pag. 17/21