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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LASTRINETTI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Piazza Plana n. 1;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 19.11.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore
[...]
, nato il [...]; Persona_1
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“a. affidare il minore ad entrambi i genitori (affido Persona_1
condiviso), con collocazione il padre in Voghera Via Momo n. 32;
b. disporre che la madre possa vedere il figlio fino a tre giorni alla settimana dalle 9 alle
17, secondo un programma da decidere in anticipo entro la domenica precedente, in funzione dei turni di lavoro dei genitori.
c. prevedere un contributo al mantenimento del figlio minore a carico della sig.ra
[...]
pari a 200,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese Parte_2
straordinarie secondo individuazione e disciplina dettate dal vigente Protocollo del
Tribunale di Pavia;
pag. 1 di 2 d. prendere atto dell'impegno da parte della Sig.ra a lasciare l'abitazione del Per_1
Sig. in Torrazza Coste via Roma 101 entro il 30 novembre 2024”. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, reputa che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole, avendo le parti richiesto la conferma dell'affido condiviso del figlio e previsto adeguate modalità di incontro di quest'ultimo con entrambi i genitori.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Collegio:
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in data 24.3.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LASTRINETTI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Piazza Plana n. 1;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 19.11.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore
[...]
, nato il [...]; Persona_1
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“a. affidare il minore ad entrambi i genitori (affido Persona_1
condiviso), con collocazione il padre in Voghera Via Momo n. 32;
b. disporre che la madre possa vedere il figlio fino a tre giorni alla settimana dalle 9 alle
17, secondo un programma da decidere in anticipo entro la domenica precedente, in funzione dei turni di lavoro dei genitori.
c. prevedere un contributo al mantenimento del figlio minore a carico della sig.ra
[...]
pari a 200,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese Parte_2
straordinarie secondo individuazione e disciplina dettate dal vigente Protocollo del
Tribunale di Pavia;
pag. 1 di 2 d. prendere atto dell'impegno da parte della Sig.ra a lasciare l'abitazione del Per_1
Sig. in Torrazza Coste via Roma 101 entro il 30 novembre 2024”. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, reputa che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole, avendo le parti richiesto la conferma dell'affido condiviso del figlio e previsto adeguate modalità di incontro di quest'ultimo con entrambi i genitori.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Collegio:
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in data 24.3.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2