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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1673/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8646/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027444585000 TASSA AUTO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 760/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: - accertare e dichiarare l'estinzione ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 dell'azione per il recupero della tassa automobilistica per l'anno 2019; - accertare e dichiarare, quindi,
l'illegittimità della procedura intrapresa dall'Agente della riscossione sulla scorta di crediti ormai prescritti;
- dichiarare, pertanto, che la ricorrente non deve la somma di € 757,28 richiesta dall'Agente della riscossione con la cartella di pagamento n. 07120250027444585000; - condannare le resistenti al pagamento delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.
Resistente/Appellato:
ADER: rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del
D.Lgs. n. 546/1992.
Regione Campania: dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, la cartella di pagamento n. 07120250027444585000, notificata il 12/03/2025, con la quale l'ADER richiedeva il pagamento di € 757,28 per la riscossione di tassa automobilistica per l'anno 2019.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva: mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 964155276114 richiamato nell'atto impugnato;
la prescrizione della pretesa, illegittimità della procedura avviata dall'agente alla riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituita, eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore.
In data 29.12.2025 depositava le proprie controdeduzioni la Regione Campania, dichiarava che, con riferimento alle doglianze sollevate in ricorso ed effettuate le attività istruttorie, sussistevano le condizioni per annullare l'avviso di accertamento n. 964155276114, sotteso alla cartella di pagamento n.
07120250027444585000 impugnata. All' udienza del 20.01.2026, la Corte, in composizione monocratica decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto dichiarato dalla Regione Campania determina il venir meno delle ragioni del contendere, cosicchè va dichiarata la cessazione della materia e, di conseguenza, l'estinzione del giudizio. Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto dell'esito della causa, vengono compensate.
P.Q.M.
La corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8646/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027444585000 TASSA AUTO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 760/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: - accertare e dichiarare l'estinzione ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 dell'azione per il recupero della tassa automobilistica per l'anno 2019; - accertare e dichiarare, quindi,
l'illegittimità della procedura intrapresa dall'Agente della riscossione sulla scorta di crediti ormai prescritti;
- dichiarare, pertanto, che la ricorrente non deve la somma di € 757,28 richiesta dall'Agente della riscossione con la cartella di pagamento n. 07120250027444585000; - condannare le resistenti al pagamento delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.
Resistente/Appellato:
ADER: rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del
D.Lgs. n. 546/1992.
Regione Campania: dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, la cartella di pagamento n. 07120250027444585000, notificata il 12/03/2025, con la quale l'ADER richiedeva il pagamento di € 757,28 per la riscossione di tassa automobilistica per l'anno 2019.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva: mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 964155276114 richiamato nell'atto impugnato;
la prescrizione della pretesa, illegittimità della procedura avviata dall'agente alla riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituita, eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore.
In data 29.12.2025 depositava le proprie controdeduzioni la Regione Campania, dichiarava che, con riferimento alle doglianze sollevate in ricorso ed effettuate le attività istruttorie, sussistevano le condizioni per annullare l'avviso di accertamento n. 964155276114, sotteso alla cartella di pagamento n.
07120250027444585000 impugnata. All' udienza del 20.01.2026, la Corte, in composizione monocratica decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto dichiarato dalla Regione Campania determina il venir meno delle ragioni del contendere, cosicchè va dichiarata la cessazione della materia e, di conseguenza, l'estinzione del giudizio. Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto dell'esito della causa, vengono compensate.
P.Q.M.
La corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.