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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4508/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/04/2025 da , con il proc. e dom. avv. ZILLI Parte_1
RAMONA e IC UC, con il proc. e dom. avv. IC SABINA, entrambi in virtù
di mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/10/2004 in TORREANO (UD),
con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte 1,
dell'anno 2004;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 27/12/2004), maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente, e (il 26/06/2007), maggiorenne il prossimo 26 giugno Per_2
p.v.;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(UD) il 25/11/1976, e IC UC, nato a [...] il [...],
uniti in matrimonio in data 16/10/2004 in TORREANO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la propria residenza ove ritengano opportuno;
2) prende atto che la casa coniugale di Cividale del Friuli Viale Liberta 126/2 resta nella disponibilità del sig. IO che ivi abiterà con la figlia il sig. IO si impegna, Per_1
al solo fine di sciogliere la comproprietà dell'immobile in essere con la moglie, ad acquistare la quota di questa, pari al 50% entro e non oltre il mese di luglio 2025 con pagamento della somma di € 53.000 in unica soluzione all'atto del rogito che verrà stipulato innanzi al Notaio in data 21.07.2025 a cura e spese del sig. IO CA, Persona_3
il quale si occuperà di provvedere al reperimento di tutta la documentazione necessaria a proprie spese, ad eccezione dell'attestazione di prestazione energetica la cui spesa verrà
divisa al 50% tra le parti, la sig.ra accetta;
dichiarano che la cessione Parte_1
immobiliare di cui si tratta, in relazione alla quale chiederanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/1987, è condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
3) dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i genitori i quali Per_2
provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della medesima attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così
come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. Le
decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la figlia si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa;
4) dispone che la figlia minore avrà collocamento prevalente presso la madre con la Per_2
quale manterrà la residenza;
5) dispone che le parti provvederanno al mantenimento diretto delle figlie non economicamente indipendenti con ampia facoltà delle stesse di incontrare e soggiornare presso l'uno e l'altro genitore in considerazione dell'età; ciascun genitore, allorquando avrà
con sé la figlia, si occuperà direttamente di tutti gli impegni scolastici, sportivi e ludici della stessa;
6) per quanto attiene alle spese straordinarie delle figlie, dispone che i genitori vi provvederanno al 50% ciascuno come da regolamentazione richiamata al protocollo dell'Osservatorio Nazionale in uso presso il Tribunale di Udine;
7) dà atto che l'assegno unico per i figli continuerà a essere percepito, come accaduto sinora,
con le seguenti modalità: la sig.ra continuerà a percepire la quota di assegno unico Parte_1
relativa alla figlia con lei convivente, mentre il sig. IO continuerà a percepire Per_2
la quota di assegno unico relativa alla figlia con lui convivente;
Per_1
8) nulla a titolo di assegni di mantenimento tra i coniugi stante l'indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita dai medesimi;
9) prende atto che i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione delle figlie, nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti della minore in altre località; in caso di assenza/impossibilità temporanea di un genitore alla cura della minore, ciascun coniuge si impegna ad avvisare l'altro per garantirne la custodia;
10) prende atto che i genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario, es. richiesta certificato Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti validi all'espatrio nell'interesse della figlia minore;
11) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni loro altro rapporto di natura economico-patrimoniale e nulla pretendono per assegno di mantenimento reciprocamente;
i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro fermi restando gli accordi di cui sopra;
12) prende atto che con l'adozione e l'attuazione delle suddette condizioni, i coniugi si dichiarano pienamente soddisfatti.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORREANO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4508/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/04/2025 da , con il proc. e dom. avv. ZILLI Parte_1
RAMONA e IC UC, con il proc. e dom. avv. IC SABINA, entrambi in virtù
di mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/10/2004 in TORREANO (UD),
con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte 1,
dell'anno 2004;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 27/12/2004), maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente, e (il 26/06/2007), maggiorenne il prossimo 26 giugno Per_2
p.v.;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(UD) il 25/11/1976, e IC UC, nato a [...] il [...],
uniti in matrimonio in data 16/10/2004 in TORREANO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la propria residenza ove ritengano opportuno;
2) prende atto che la casa coniugale di Cividale del Friuli Viale Liberta 126/2 resta nella disponibilità del sig. IO che ivi abiterà con la figlia il sig. IO si impegna, Per_1
al solo fine di sciogliere la comproprietà dell'immobile in essere con la moglie, ad acquistare la quota di questa, pari al 50% entro e non oltre il mese di luglio 2025 con pagamento della somma di € 53.000 in unica soluzione all'atto del rogito che verrà stipulato innanzi al Notaio in data 21.07.2025 a cura e spese del sig. IO CA, Persona_3
il quale si occuperà di provvedere al reperimento di tutta la documentazione necessaria a proprie spese, ad eccezione dell'attestazione di prestazione energetica la cui spesa verrà
divisa al 50% tra le parti, la sig.ra accetta;
dichiarano che la cessione Parte_1
immobiliare di cui si tratta, in relazione alla quale chiederanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/1987, è condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
3) dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i genitori i quali Per_2
provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della medesima attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così
come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. Le
decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la figlia si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa;
4) dispone che la figlia minore avrà collocamento prevalente presso la madre con la Per_2
quale manterrà la residenza;
5) dispone che le parti provvederanno al mantenimento diretto delle figlie non economicamente indipendenti con ampia facoltà delle stesse di incontrare e soggiornare presso l'uno e l'altro genitore in considerazione dell'età; ciascun genitore, allorquando avrà
con sé la figlia, si occuperà direttamente di tutti gli impegni scolastici, sportivi e ludici della stessa;
6) per quanto attiene alle spese straordinarie delle figlie, dispone che i genitori vi provvederanno al 50% ciascuno come da regolamentazione richiamata al protocollo dell'Osservatorio Nazionale in uso presso il Tribunale di Udine;
7) dà atto che l'assegno unico per i figli continuerà a essere percepito, come accaduto sinora,
con le seguenti modalità: la sig.ra continuerà a percepire la quota di assegno unico Parte_1
relativa alla figlia con lei convivente, mentre il sig. IO continuerà a percepire Per_2
la quota di assegno unico relativa alla figlia con lui convivente;
Per_1
8) nulla a titolo di assegni di mantenimento tra i coniugi stante l'indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita dai medesimi;
9) prende atto che i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione delle figlie, nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti della minore in altre località; in caso di assenza/impossibilità temporanea di un genitore alla cura della minore, ciascun coniuge si impegna ad avvisare l'altro per garantirne la custodia;
10) prende atto che i genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario, es. richiesta certificato Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti validi all'espatrio nell'interesse della figlia minore;
11) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni loro altro rapporto di natura economico-patrimoniale e nulla pretendono per assegno di mantenimento reciprocamente;
i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro fermi restando gli accordi di cui sopra;
12) prende atto che con l'adozione e l'attuazione delle suddette condizioni, i coniugi si dichiarano pienamente soddisfatti.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORREANO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini