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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di AL, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha decreto ingiuntivo pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 7057/23 R.G. Affari N. 7057/23 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine del giorno 14.03.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a decreto ingiuntivo”; N. _______________
e vertente REPERTORIO tra
Parte_1
n. 019/2025 R.B.
[...] e rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3
dagli avv.ti A. Guerriero e L. Bonavita del Foro di Avellino in virtù
Discusso nel termine di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo del 14.03.2025 con scambio di note scritte studio del difensore in Avellino, Via Tagliamento, n. 237; ex art. 127 ter cpc
Opponenti
e
Deposito minuta
_________________ Pisacane Gennaro,
Opposto contumace
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 7057/23 R.G. + 1 /o Pisacane pag. 1 Parte_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 14.03.2025 le parte opponente ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 03.11.2023, n. 756/23 D.I., notificato in data 08/13.11.2023, il Giudice del Lavoro di AL ingiungeva a e di pagare in Parte_2 Parte_3
favore di la somma di euro 21.943,00, oltre accessori, Parte_4
con la condanna alle spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 15.12.2023, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 756/23; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione in data
27.12.2023 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti del fascicolo della parte opponente), non si costituiva in giudizio la parte opposta, che pertanto veniva dichiarata contumace (cfr. ordinanza del
GdL in data 27.09.2024).
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalla parte opponente, nel termine fissato del giorno
14.03.2025 la parte opponente ha discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 756/23 D.I., emesso in data
03.01.2023, proposta da e è Parte_2 Parte_3
fondata e, pertanto, va accolta, con conseguente revoca del decreto
Giudizio n. 7057/23 R.G. + 1 c/o pag. 2 Parte_2 Pt_4 ingiuntivo opposto.
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, risultano fondati i rilievi formulati della parte opponente circa l'assenza dei presupposti per l'ingiunzione, in particolare circa la carenza di legittimazione passiva, non essendo essi opponenti soci della società datrice di lavoro dell'opposto (cioè la società Salernitana Servizi scarl), circa la mancata riscossione di somme,
a seguito della liquidazione giudiziale della società LO AL SR
(di cui essi opponenti erano soci;
società fallita e cancellata dal Registro delle Imprese in data 12.09.2023; fallimento chiuso con decreto in data
02.09.2023), nonché circa l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato per Tfr e, infine, circa il beneficio della preventiva
Giudizio n. 7057/23 R.G. + 1 c/o pag. 3 Parte_2 Pt_4 escussione del patrimonio dell'appaltatore (società Salernitana Servizi scarl, con la quale la società LO SP SR aveva stipulato un contratto di appalto di opere e di servizi, conclusosi in data 31.12.2018), ai sensi dell'art. 4, comma 31, lett. b), della legge n. 92/2012, e circa l'avvenuto decorso del termine biennale di decadenza per la proposizione dell'azione contro il committente ex art. 29, comma 2, del
D.Lgs. n. 276/2003 (ricorso monitorio proposto solo in data 26.10.2023.
Invero, a fronte delle specifiche e ampie contestazioni sollevate dalla parte opponente, l'odierno opposto nulla ha controdedotto, anzi è addirittura rimasto contumace, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 27.12.2023 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti del fascicolo della parte opponente),
Peraltro, dallo stesso fascicolo del procedimento monitorio non è dato evincere concreti elementi a sostegno delle pretese creditorie avanzate della dipendente (cfr. all. nn.
1-7 del fascicolo di parte del Pt_4
ricorrente: visura camerale, estratto contributivo, decreto del Tribunale
Fallimentare, verbale di denuncia ai C.C, conteggi analitici).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, l'opposizione proposta risulta fondata e, quindi, va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell'opposto al rimborso delle stesse in favore della parte opponente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di AL, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
756/23 D.I., emesso in data 03.11.2023, notificato in data 08/13.11.2023, proposta e contro Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con ricorso depositato in data 15.12.2023 e ritualmente
[...]
Giudizio n. 7057/23 R.G. + 1 c/o pag. 4 Parte_2 Pt_4 notificato in data 27.12.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 756/23 D.I.;
2) Condanna l'opposto al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in AL in data 14.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 7057/23 R.G. + 1 c/o pag. 5 Parte_2 Pt_4