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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Valerio Ceccarelli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2605/2025 promosso congiuntamente da
, C.F. , con l'Avv. SABATINO Parte_1 C.F._1
MARIO
e AN DE IS, C.F. , con l'Avv. MENNELLA C.F._2
LUCIANO
Ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto divorzio congiunto. Conclusioni dei ricorrenti: chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel ANLI (VT) il 08/12/1999 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 114 p.II s. A anno 1999 alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da con NN De NG l'8.12.1999 in Castel ANLI (VT), trascritto Parte_1 nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune anno 1999 atto n. 114 parte 2 Serie A;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune competente;
3) nulla in ordine alle condizioni economiche in quanto i ricorrenti e la figlia ormai maggiorenne sono economicamente autosufficienti e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra, avendo definito ogni reciproco rapporto di ordine economico patrimoniale anche pregresso. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 7 giugno 2025, le parti chiedevano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di legge. I coniugi davanti al Giudice delegato dal Collegio alla loro audizione ed insistevano per l'accoglimento della domanda. L' non si opponeva all'accoglimento del ricorso. Controparte_1
***** La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
1 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato. I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio e avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa. I coniugi hanno dunque compiutamente indicato, come da ricorso suindicato da intendersi qui integralmente richiamato, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio. L'accordo si presenta conforme alle norme di legge. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel ANLI (VT) il 08/12/1999, tra , C.F. e AN DE Parte_1 C.F._1
IS, C.F. , trascritto nei registri dello stato civile di Castel C.F._2
ANLI (VT) al n. 114 p. II s. A anno 1999, alle condizioni di cui in narrativa. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams, il 15.7.2025. Il Giudice relatore dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
dott. Michele Cappai
2
, C.F. , con l'Avv. SABATINO Parte_1 C.F._1
MARIO
e AN DE IS, C.F. , con l'Avv. MENNELLA C.F._2
LUCIANO
Ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto divorzio congiunto. Conclusioni dei ricorrenti: chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel ANLI (VT) il 08/12/1999 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 114 p.II s. A anno 1999 alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da con NN De NG l'8.12.1999 in Castel ANLI (VT), trascritto Parte_1 nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune anno 1999 atto n. 114 parte 2 Serie A;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune competente;
3) nulla in ordine alle condizioni economiche in quanto i ricorrenti e la figlia ormai maggiorenne sono economicamente autosufficienti e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra, avendo definito ogni reciproco rapporto di ordine economico patrimoniale anche pregresso. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 7 giugno 2025, le parti chiedevano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di legge. I coniugi davanti al Giudice delegato dal Collegio alla loro audizione ed insistevano per l'accoglimento della domanda. L' non si opponeva all'accoglimento del ricorso. Controparte_1
***** La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
1 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato. I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio e avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa. I coniugi hanno dunque compiutamente indicato, come da ricorso suindicato da intendersi qui integralmente richiamato, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio. L'accordo si presenta conforme alle norme di legge. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel ANLI (VT) il 08/12/1999, tra , C.F. e AN DE Parte_1 C.F._1
IS, C.F. , trascritto nei registri dello stato civile di Castel C.F._2
ANLI (VT) al n. 114 p. II s. A anno 1999, alle condizioni di cui in narrativa. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams, il 15.7.2025. Il Giudice relatore dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
dott. Michele Cappai
2