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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6818 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6315/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 24.06.2025 e vertente
T R A
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della gravata sentenza,
r.g. n. 6315/2021 1 - ritenere e dichiarare la pretesa azionata da - quale cessionaria di Controparte_1
prescritta; Controparte_2
- ovvero ritenere e dichiarare l'avversa pretesa comunque infondata in parte qua, relativamente agli importi eccedenti la determinazione del credito compiuta dalla medesima fornitrice per il complessivo importo di € 6.455,74; con Controparte_2
ogni conseguenza in relazione agli accessori.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. quale cessionaria della aveva Controparte_1 Controparte_2
ottenuto il decreto ingiuntivo n. 8325/2017 che ingiungeva al Parte_1
il pagamento dell'importo di € 26.573,57, oltre interessi ex D.Lgs n.
[...]
231/02, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica al 151°
(d'ora in avanti, anche solo ). Parte_2 Parte_2
Il proponeva opposizione al provvedimento monitorio Parte_1
eccependo, per quanto qui di interesse, la prescrizione quinquennale dei crediti e contestando la fondatezza della pretesa dell'opposta in quanto le 35 fatture azionate, fatta eccezione per 3 di esse, non erano riconducibili a consumi maturati da utenze appartenenti al 151° Reggimento Sassari né erano state ad esso recapitate.
Si costituiva deducendo che costituiva atto idoneo ad Controparte_1
interrompere la prescrizione lo scambio di mail risalente al settembre 2012 e al maggio 2013 tra la società incaricata del recupero stragiudiziale dei crediti e il
Reggimento; che controparte nell'atto introduttivo si era dichiarata pacificamente debitrice di parte del credito azionato, così come portato dalle tre fatture riconducibili a consumi del Reggimento, per un importo pari ad €
22.156,47; con riferimento alle restanti fatture, emergeva che le forniture di energia erano state comunque effettuate a favore di enti dipendenti dal
, aventi sede nella medesima via e nella medesima città Parte_1
del 151° Reggimento Sassari.
r.g. n. 6315/2021 2 Il Tribunale di Roma con sentenza n. 6541/2021 revocava il decreto ingiuntivo disponendo la condanna del al pagamento in favore della Parte_1
opposta della somma di € 26.573,57, oltre interessi ai sensi del D.L.vo n.
231/2002 a decorrere dal 5.04.2017 sino al soddisfo.
In dettaglio, il tribunale riteneva che:
- la natura contrattuale dei crediti pretesi rendeva applicabile l'ordinario termine decennale di prescrizione, il quale non risultava decorso, atteso che la più risalente delle fatture risultava scaduta il 25.08.2008 e il decreto ingiuntivo era stato notificato il 05.04.2017;
- la mancanza di autonoma soggettività dei singoli Reggimenti delle Forze armate rispetto al cui tutti erano organicamente Parte_1
riconducibili privava di rilevanza l'eccezione di mancata erogazione in favore di uno di essi della somministrazione;
- la somministrazione, in ogni caso, era stata espressamente riconosciuta relativamente alla quasi totalità dell'importo richiesto;
- il subingresso di a e l'omessa prova della Controparte_2 CP_2
stipulazione dell'originario contratto con l'ente somministrante in data successiva all' 08.08.2002 inducevano a ritenere dovuti gli interessi ex D.L.vo n.
231/02 – ex art. 1284 co. 4 – non già a decorrere dalle scadenze delle singole fatture ma a decorrere dalla data di notifica del D.I. (5.4.2017) al soddisfo.
2. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivamente appello il
, che ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1
riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello il lamenta l'omessa Parte_1
pronuncia del tribunale in ordine all'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla appellata.
Sostiene l'appellante che sarebbe maturata la prescrizione quinquennale di gran parte dei crediti vantati dall'opposta, atteso che 14 delle fatture azionate erano state emesse nel periodo luglio 2008 – dicembre 2009 e il primo atto interruttivo risaliva il 10.03.2015.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la produzione della nota del 16.5.2015 - allegata r.g. n. 6315/2021 3 dal alla terza memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. – in cui Parte_1 [...]
rideterminava il proprio credito in € 6.455,74. CP_2
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale: 1) non ha tenuto conto del fatto che 32 delle 35 fatture erano riferibili alla fornitura somministrata ad altri enti e, pertanto, non erano mai state recapitate al 151° Reggimento;
2) ha ritenuto che non rilevasse il soggetto beneficiario della prestazione, non tenendo conto del fatto che, invece, la aveva chiesto giudizialmente il corrispettivo della fornitura di energia CP_1
erogata in favore del 151° Reggimento Fanteria Sassari;
3) ha ritenuto che il avesse espressamente riconosciuto di essere debitore per la quasi Parte_1
totalità dell'importo, laddove, invece, l'opponente aveva dedotto e provato che per le 3 fatture riferibili al 151° Reggimento Fanteria la fornitrice Pt_2 [...]
aveva rideterminato la propria pretesa in € 6.455,74. CP_2
benché ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata CP_1
dichiarata la contumacia.
3. Ragioni di ordine logico inducono ad esaminare prioritariamente il secondo motivo di appello.
Il motivo non è fondato, dal momento che la produzione documentale è stata effettuata dal con il deposito della terza memoria ex art. Parte_1
183 comma sesto c.p.c., intervenuto il 27.06.2018, senza però che la parte opponente avesse precedentemente depositato la prima memoria istruttoria.
Risulta dunque corretta la declaratoria di inammissibilità del Giudice di prime cure.
E' appena il caso di rilevare peraltro che la rilevanza probatoria della nota dell' datata 16.02.2015, prodotta dal opposto nel contesto CP_2 Parte_1
processuale appena descritto, è nulla, posto che dalla documentazione prodotta, peraltro in forma incompleta, in quello stesso frangente in relazione al reclamo sporto dal 151° Reggimento Sassari nei confronti dell'ente fornitore di energia si evince che la rideterminazione del credito era stata operata da con CP_2
esclusivo riferimento alla fattura n. 4600066860, emessa inizialmente per l'importo di Euro 12.489,18, importo poi ridotto ad Euro 6.889,12 (cfr. Reclamo fatture all. alla terza memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.), fattura che non r.g. n. 6315/2021 4 rientrava tra quelle per le quali ha promosso la domanda CP_1
monitoria.
4. Venendo al terzo motivo di appello, dall'esame degli atti emerge che nel giudizio monitorio agiva quale cessionaria di CP_1 Controparte_2
per ottenere il pagamento dell'importo di € 26.573,57 di cui alle 35 fatture allegate al ricorso, che comprendevano 3 fatture, di maggiore importo (le fatture n. 4500013645, 4500013646, 4500030059), effettivamente intestate al
[...]
e le restanti 32 fatture di minore importo intestate Parte_3
Con al Reparto , avente sede nella medesima città (Cagliari) e nella CP_4
medesima via (Viale Poetto) del . Parte_2
Le contestazioni del che si appuntano sulla diversità del soggetto Parte_1
intestatario di 32 fatture rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio non hanno pregio. Ritiene infatti la Corte che trattasi di questione meramente nominalistica, essendo assodato che la banca cessionaria aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per tutte e 35 le fatture sopra menzionate, sicché non può ritenersi che vi sia una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e che il Giudice del ricorso monitorio si sia pronunciato ultra petita.
Ciò a prescindere dal rilievo del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo circa la riconducibilità di tutti i soggetti intestatari delle fatture al
[...]
. Parte_1
5. Deve a questo punto esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante (primo motivo di appello) in relazione alle 14 fatture emesse negli anni 2008 e 2009 per i consumi dei periodi maggio – ottobre 2008, febbraio
2009 e novembre 2009.
Occorre precisare che il prezzo della somministrazione di energia elettrica che venga pagato dall'utente annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi di ciascun periodo, configura una prestazione periodica con conseguente assoggettamento, ex art. 2948 c.c., al termine di prescrizione breve quinquennale del relativo credito (Cass. n. 19838/2013; Cass.
n. 11918/2002).
Nel caso in esame prima della lettera di messa in mora del 10.03.2015 (doc. 6 fascicolo monitorio , non si rinviene alcun atto idoneo ad interrompere il CP_1
decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..
r.g. n. 6315/2021 5 Deve rilevarsi, infatti, che perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 quarto comma c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, e un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
La mail del 11.09.2012 prodotta dalla nel giudizio di primo grado (doc. CP_1
2 allegato comparsa di costituzione recante l'oggetto “Comunicazione di CP_1
conferimento mandato per il recupero stragiudiziale del credito” non contiene alcun elemento idoneo a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore e non può quindi ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, deve dichiararsi prescritto il credito dell'importo complessivo di €
2.874,82 di cui alle seguenti fatture: n. 1908707222 del 18/07/2008 dell'importo di
€ 537,43; n. 1908689319 del 18/07/2008 dell'importo di 523,58; n. 1910109488 del
25/08/2008 dell'importo di 597,67; n. 1910109481 del 25/08/2008 dell'importo di
14,93; n. 1910109475 del 25/08/2008 dell'importo di 12,97; la n. 1910109490 del
25/08/2008 dell'importo di 23,41; la n. 1910109480 del 25/08/2008 dell'importo di
121,15; la n. 1910109472 del 25/08/2008 dell'importo di 70,90; la n. 1910109487 del 25/08/2008 dell'importo di 259,36; la n. 1910109473 del 25/08/2008 dell'importo di 60,32; la n. 1911303291 del 18/09/2008 dell'importo di 564,44; la n. 1913679267 del 17/11/2008 dell'importo di 26,02; la n. 2003418174 del
20/03/2009 dell'importo di 30,55; la n. 2021437431 del 09/12/2009 dell'importo di
32,09.
Ne deriva che il credito vantato dalla Banca nei confronti del Parte_1
deve essere rideterminato nella somma di € 23.698,75 oltre interessi nella
[...]
misura riconosciuta nella sentenza gravata dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
6. La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (v. Cass. n. 16526/2024, Cass. n. 14916/2020,
Cass. n. 27606/2019, Cass. n. 8400/2018); tenuto conto della prevalente r.g. n. 6315/2021 6 soccombenza del appellante e della contumacia in Parte_1
appello di , deve procedersi limitatamente al giudizio di primo CP_1
grado ad una compensazione delle spese tra le parti nei limiti di un terzo e alla condanna del a rifondere a i restanti due terzi, Parte_1 CP_1
liquidati come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 23.698,75 oltre interessi come richiesti CP_1
dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
2) dichiara compensate tra le parti nei limiti di un terzo le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna il a rifondere a Parte_1
i restanti due terzi, che liquida in Euro 5.000,00 per Controparte_1
compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese per il giudizio di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6315/2021 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 24.06.2025 e vertente
T R A
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della gravata sentenza,
r.g. n. 6315/2021 1 - ritenere e dichiarare la pretesa azionata da - quale cessionaria di Controparte_1
prescritta; Controparte_2
- ovvero ritenere e dichiarare l'avversa pretesa comunque infondata in parte qua, relativamente agli importi eccedenti la determinazione del credito compiuta dalla medesima fornitrice per il complessivo importo di € 6.455,74; con Controparte_2
ogni conseguenza in relazione agli accessori.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. quale cessionaria della aveva Controparte_1 Controparte_2
ottenuto il decreto ingiuntivo n. 8325/2017 che ingiungeva al Parte_1
il pagamento dell'importo di € 26.573,57, oltre interessi ex D.Lgs n.
[...]
231/02, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica al 151°
(d'ora in avanti, anche solo ). Parte_2 Parte_2
Il proponeva opposizione al provvedimento monitorio Parte_1
eccependo, per quanto qui di interesse, la prescrizione quinquennale dei crediti e contestando la fondatezza della pretesa dell'opposta in quanto le 35 fatture azionate, fatta eccezione per 3 di esse, non erano riconducibili a consumi maturati da utenze appartenenti al 151° Reggimento Sassari né erano state ad esso recapitate.
Si costituiva deducendo che costituiva atto idoneo ad Controparte_1
interrompere la prescrizione lo scambio di mail risalente al settembre 2012 e al maggio 2013 tra la società incaricata del recupero stragiudiziale dei crediti e il
Reggimento; che controparte nell'atto introduttivo si era dichiarata pacificamente debitrice di parte del credito azionato, così come portato dalle tre fatture riconducibili a consumi del Reggimento, per un importo pari ad €
22.156,47; con riferimento alle restanti fatture, emergeva che le forniture di energia erano state comunque effettuate a favore di enti dipendenti dal
, aventi sede nella medesima via e nella medesima città Parte_1
del 151° Reggimento Sassari.
r.g. n. 6315/2021 2 Il Tribunale di Roma con sentenza n. 6541/2021 revocava il decreto ingiuntivo disponendo la condanna del al pagamento in favore della Parte_1
opposta della somma di € 26.573,57, oltre interessi ai sensi del D.L.vo n.
231/2002 a decorrere dal 5.04.2017 sino al soddisfo.
In dettaglio, il tribunale riteneva che:
- la natura contrattuale dei crediti pretesi rendeva applicabile l'ordinario termine decennale di prescrizione, il quale non risultava decorso, atteso che la più risalente delle fatture risultava scaduta il 25.08.2008 e il decreto ingiuntivo era stato notificato il 05.04.2017;
- la mancanza di autonoma soggettività dei singoli Reggimenti delle Forze armate rispetto al cui tutti erano organicamente Parte_1
riconducibili privava di rilevanza l'eccezione di mancata erogazione in favore di uno di essi della somministrazione;
- la somministrazione, in ogni caso, era stata espressamente riconosciuta relativamente alla quasi totalità dell'importo richiesto;
- il subingresso di a e l'omessa prova della Controparte_2 CP_2
stipulazione dell'originario contratto con l'ente somministrante in data successiva all' 08.08.2002 inducevano a ritenere dovuti gli interessi ex D.L.vo n.
231/02 – ex art. 1284 co. 4 – non già a decorrere dalle scadenze delle singole fatture ma a decorrere dalla data di notifica del D.I. (5.4.2017) al soddisfo.
2. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivamente appello il
, che ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1
riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello il lamenta l'omessa Parte_1
pronuncia del tribunale in ordine all'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla appellata.
Sostiene l'appellante che sarebbe maturata la prescrizione quinquennale di gran parte dei crediti vantati dall'opposta, atteso che 14 delle fatture azionate erano state emesse nel periodo luglio 2008 – dicembre 2009 e il primo atto interruttivo risaliva il 10.03.2015.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la produzione della nota del 16.5.2015 - allegata r.g. n. 6315/2021 3 dal alla terza memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. – in cui Parte_1 [...]
rideterminava il proprio credito in € 6.455,74. CP_2
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale: 1) non ha tenuto conto del fatto che 32 delle 35 fatture erano riferibili alla fornitura somministrata ad altri enti e, pertanto, non erano mai state recapitate al 151° Reggimento;
2) ha ritenuto che non rilevasse il soggetto beneficiario della prestazione, non tenendo conto del fatto che, invece, la aveva chiesto giudizialmente il corrispettivo della fornitura di energia CP_1
erogata in favore del 151° Reggimento Fanteria Sassari;
3) ha ritenuto che il avesse espressamente riconosciuto di essere debitore per la quasi Parte_1
totalità dell'importo, laddove, invece, l'opponente aveva dedotto e provato che per le 3 fatture riferibili al 151° Reggimento Fanteria la fornitrice Pt_2 [...]
aveva rideterminato la propria pretesa in € 6.455,74. CP_2
benché ritualmente citata, non si è costituita e ne è stata CP_1
dichiarata la contumacia.
3. Ragioni di ordine logico inducono ad esaminare prioritariamente il secondo motivo di appello.
Il motivo non è fondato, dal momento che la produzione documentale è stata effettuata dal con il deposito della terza memoria ex art. Parte_1
183 comma sesto c.p.c., intervenuto il 27.06.2018, senza però che la parte opponente avesse precedentemente depositato la prima memoria istruttoria.
Risulta dunque corretta la declaratoria di inammissibilità del Giudice di prime cure.
E' appena il caso di rilevare peraltro che la rilevanza probatoria della nota dell' datata 16.02.2015, prodotta dal opposto nel contesto CP_2 Parte_1
processuale appena descritto, è nulla, posto che dalla documentazione prodotta, peraltro in forma incompleta, in quello stesso frangente in relazione al reclamo sporto dal 151° Reggimento Sassari nei confronti dell'ente fornitore di energia si evince che la rideterminazione del credito era stata operata da con CP_2
esclusivo riferimento alla fattura n. 4600066860, emessa inizialmente per l'importo di Euro 12.489,18, importo poi ridotto ad Euro 6.889,12 (cfr. Reclamo fatture all. alla terza memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.), fattura che non r.g. n. 6315/2021 4 rientrava tra quelle per le quali ha promosso la domanda CP_1
monitoria.
4. Venendo al terzo motivo di appello, dall'esame degli atti emerge che nel giudizio monitorio agiva quale cessionaria di CP_1 Controparte_2
per ottenere il pagamento dell'importo di € 26.573,57 di cui alle 35 fatture allegate al ricorso, che comprendevano 3 fatture, di maggiore importo (le fatture n. 4500013645, 4500013646, 4500030059), effettivamente intestate al
[...]
e le restanti 32 fatture di minore importo intestate Parte_3
Con al Reparto , avente sede nella medesima città (Cagliari) e nella CP_4
medesima via (Viale Poetto) del . Parte_2
Le contestazioni del che si appuntano sulla diversità del soggetto Parte_1
intestatario di 32 fatture rispetto a quello indicato nel ricorso monitorio non hanno pregio. Ritiene infatti la Corte che trattasi di questione meramente nominalistica, essendo assodato che la banca cessionaria aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per tutte e 35 le fatture sopra menzionate, sicché non può ritenersi che vi sia una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e che il Giudice del ricorso monitorio si sia pronunciato ultra petita.
Ciò a prescindere dal rilievo del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo circa la riconducibilità di tutti i soggetti intestatari delle fatture al
[...]
. Parte_1
5. Deve a questo punto esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante (primo motivo di appello) in relazione alle 14 fatture emesse negli anni 2008 e 2009 per i consumi dei periodi maggio – ottobre 2008, febbraio
2009 e novembre 2009.
Occorre precisare che il prezzo della somministrazione di energia elettrica che venga pagato dall'utente annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi di ciascun periodo, configura una prestazione periodica con conseguente assoggettamento, ex art. 2948 c.c., al termine di prescrizione breve quinquennale del relativo credito (Cass. n. 19838/2013; Cass.
n. 11918/2002).
Nel caso in esame prima della lettera di messa in mora del 10.03.2015 (doc. 6 fascicolo monitorio , non si rinviene alcun atto idoneo ad interrompere il CP_1
decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..
r.g. n. 6315/2021 5 Deve rilevarsi, infatti, che perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 quarto comma c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, e un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
La mail del 11.09.2012 prodotta dalla nel giudizio di primo grado (doc. CP_1
2 allegato comparsa di costituzione recante l'oggetto “Comunicazione di CP_1
conferimento mandato per il recupero stragiudiziale del credito” non contiene alcun elemento idoneo a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore e non può quindi ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, deve dichiararsi prescritto il credito dell'importo complessivo di €
2.874,82 di cui alle seguenti fatture: n. 1908707222 del 18/07/2008 dell'importo di
€ 537,43; n. 1908689319 del 18/07/2008 dell'importo di 523,58; n. 1910109488 del
25/08/2008 dell'importo di 597,67; n. 1910109481 del 25/08/2008 dell'importo di
14,93; n. 1910109475 del 25/08/2008 dell'importo di 12,97; la n. 1910109490 del
25/08/2008 dell'importo di 23,41; la n. 1910109480 del 25/08/2008 dell'importo di
121,15; la n. 1910109472 del 25/08/2008 dell'importo di 70,90; la n. 1910109487 del 25/08/2008 dell'importo di 259,36; la n. 1910109473 del 25/08/2008 dell'importo di 60,32; la n. 1911303291 del 18/09/2008 dell'importo di 564,44; la n. 1913679267 del 17/11/2008 dell'importo di 26,02; la n. 2003418174 del
20/03/2009 dell'importo di 30,55; la n. 2021437431 del 09/12/2009 dell'importo di
32,09.
Ne deriva che il credito vantato dalla Banca nei confronti del Parte_1
deve essere rideterminato nella somma di € 23.698,75 oltre interessi nella
[...]
misura riconosciuta nella sentenza gravata dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
6. La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (v. Cass. n. 16526/2024, Cass. n. 14916/2020,
Cass. n. 27606/2019, Cass. n. 8400/2018); tenuto conto della prevalente r.g. n. 6315/2021 6 soccombenza del appellante e della contumacia in Parte_1
appello di , deve procedersi limitatamente al giudizio di primo CP_1
grado ad una compensazione delle spese tra le parti nei limiti di un terzo e alla condanna del a rifondere a i restanti due terzi, Parte_1 CP_1
liquidati come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 23.698,75 oltre interessi come richiesti CP_1
dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
2) dichiara compensate tra le parti nei limiti di un terzo le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna il a rifondere a Parte_1
i restanti due terzi, che liquida in Euro 5.000,00 per Controparte_1
compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese per il giudizio di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6315/2021 7