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23 maggio 1999
23 maggio 1999
Art. 14.
(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n 67 , ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 ).
1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari
straordinari per le attivita' relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all' articolo 13 del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , gravano sulle disponibilita' finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.
2. All' articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge e 23 maggio 1997, n. 135 , dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all' articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del 1994 . Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4".
3. All' articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 , e successive modificazioni, le parole: "100
milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti : "200.000 ECU"
4. All' articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24 , e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".
5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU e' richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n 67 , ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 ).
1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari
straordinari per le attivita' relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all' articolo 13 del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , gravano sulle disponibilita' finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.
2. All' articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge e 23 maggio 1997, n. 135 , dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all' articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del 1994 . Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4".
3. All' articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 , e successive modificazioni, le parole: "100
milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti : "200.000 ECU"
4. All' articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24 , e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".
5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU e' richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 4
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