Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, ha pronunziato all'udienza di discussione del 15/04/2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 28638 / 2024 R.G.A.P. TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti EMMANUEL Parte_1 C.F._1
PETTORINO e ANGELA GRIFO presso il cui studio in Ischia è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti RICORRENTE E
rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA ed elettivamente domiciliato presso il CP_1 suo studio in Napoli RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/12/2024, ritualmente notificato, l'istante esponeva di agire nei confronti della parte resistente per ottenere la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di € 53.204,98, ovvero di quella maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta di giustizia, a titolo di corresponsione del TFS e TFR, oltre agli interessi legali maturati dalla data di pensionamento fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese Si costituiva tempestivamente in giudizio la parte resistente, la quale rappresentava di aver provveduto, in data 03.02.2025 e 06.02.2025, alla liquidazione della prestazione dedotta in giudizio, per un importo lordo complessivo di € 56.518,74, comprensivo di oneri accessori. L'importo liquidato veniva corrisposto al netto delle ritenute fiscali previste (IRPEF). Alla luce di quanto rappresentato, la parte resistente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente non contestava l'avvenuto pagamento nelle date indicate dalla resistente.
Occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere. La liquidazione della prestazione oggetto di giudizio a titolo di TFS e TFR e la corresponsione di euro 56.518,74, comprensivi di oneri accessori, ineriscono specificamente la questione di diritto sottesa al presente giudizio e determinano il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente. Quanto al regime delle spese processuali, ricorrono gravi ragioni per compensarle parzialmente per 1/3 fra le parti atteso l'avvenuto adempimento in corso di lite. Nel residuo seguono la soccombenza dell'istituto, liquidandosi come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta, e del valore del giudizio, in relazione alla somma attribuita alla parte vincitrice ed al valore effettivo della controversia avuto riguardo al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese per 1/3; nel residuo condanna parte resistente al pagamento di €. CP_1
3.080,67, oltre €. 28,67 per esborsi, ed oltre IVA, CPA e spese forfettarie con distrazione. Napoli, 15/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Manzon