Articolo 27 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Articolo 26Articolo 28
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13 gennaio 1957
Art. 27. Facolta' d'Amministrazione in materia di attribuzioni del personale
Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato puo' essere temporaneamente destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera oppure di altra carriera dello stesso ordine.
Agli uffici della Direzione generale e' assegnato personale dei vari ruoli e carriere, in relazione alle esigenze di servizio.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957