Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 3.04.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 20302/2023 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Catera Donatello e Parte_1
Romano Massimo
RICORRENTE
E
con sede in Casavatore (NA) alla F. Giordani 22, in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t. , rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Marrone e Maria Controparte_2
Francesca Moccia
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2023 la ricorrente ha convenuto in giudizio la società epigrafata ed ha esposto:
- di aver lavorato dal 29.03.2016 al 12.07.2023 quale estetista presso il centro estetico gestito dalla convenuta, sito in Napoli alla Via Bernini, 93/B Napoli, senza venire mai formalmente inquadrata;
- che, già in possesso di conoscenze specifiche per avere precedentemente svolto compiti di estetista, era stata assunta a seguito di colloquio con la legale rappresentante socia accomandataria della convenuta , concordando con la stessa i tempi e le modalità dell'attività di Controparte_3 lavoro;
- di aver lavorato dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.30, ed inoltre il sabato dalle ore 9.30 alle 19.30, per complessive trentadue ore settimanali, ricevendo una retribuzione fissa mensile di euro 600,00 e con uno stabile inserimento nell'ambito della organizzazione aziendale;
- di essere stata diretta e controllata nell'esecuzione della prestazione lavorativa dal socio accomandatario della società, quasi sempre presente nei locali del centro estetico, e di dover presentare alla stessa le giustificazioni per le sue assenze;
- di aver lavorato sempre nel giorno della Vigilia di Natale e del 31dicembre, dalle 9.30 alle 19.30;
- di aver fruito di 15 giorni di ferie all'anno nelle settimane centrali del mese di agosto, mai retribuite;
- che in data 30.06.2023 ella aveva subìto un incidente stradale, riportando varie fratture vertebrali, di essere rientrata al lavoro il giorno 1.07.2023 con collare ortopedico e di avere lavorato sino al giorno 11.07.2023; che in data 12.07.2023 aveva ricevuto dalla legale rappresentante della convenuta un messaggio “whatsapp” col quale le era stato intimato di non presentarsi più a lavoro, licenziandola, di fatto, oralmente;
- di non aver percepito al termine del rapporto di lavoro il TFR maturato e né le altre indennità tra cui ratei 13^, indennità di mancato preavviso.
Ciò premesso, la parte ricorrente, asserita la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo sopraindicato per 32 ore settimanali, con svolgimento di mansioni riconducibili a quelle di cui al I° livello del CCNL “estetica”, lamentata la insufficienza della retribuzione percepita rispetto alla quantità e qualità della prestazione resa, oltre che gli omessi pagamenti di cui sopra , dedotta la inefficacia del licenziamento orale disposto nei suoi confronti in violazione dell'art. 2 della L. 604/66 ha concluso chiedendo:
- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time a 32 ore per il periodo dal 29.03.2016 al 12.07.2023 con inquadramento al livello I del CCNL “Estetica”, con condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 72.940,31oltre rivalutazione ed interessi;
- accertare dichiarare l'inefficacia del licenziamento orale intimatole in data 12/07/2023 o in via gradata la nullità ed illegittimità del predetto licenziamento perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo, per l'effetto condannando la società convenuta alla sua immediata reintegra nel proprio posto di lavoro con consequenziale condanna della convenuta società o pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate e maturande dal dì del licenziamento alla effettiva reintegra sulla base dell'ultima retribuzione di fatto percepita oltre al regolare versamento della relativa contribuzione previdenziale ed assicurativa o in via gradata al risarcimento del danno quantificato dal magistrato e comunque non inferiore a 5 mensilità.
Il tutto con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. La società convenuta, in persona della legale rapp.te , si è costituita tardivamente in Controparte_2 giudizio chiedendo la reiezione integrale del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Nella memoria di costituzione la convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo la inesistenza tra le parti del rapporto di lavoro subordinato: in particolare contestando la ricostruzione fattuale di cui al ricorso, ha dedotto che tanto la quanto la Controparte_2 Pt_1 svolgevano attività di estetista in proprio ed ognuno con la rispettiva clientela;
che in virtù di un forte rapporto di amicizia la aveva delle volte consentito alla di usufruire della propria CP_2 Pt_1 struttura per esercitare la sua attività la ricorrente come pure che la , laddove non era riuscita CP_2 ad accogliere tutte le richieste provenienti dai clienti, di avere suggerito il nome della che poi Pt_1 aveva svolto tali servizi estetici, talvolta recandosi direttamente presso le abitazioni dei clienti;
che quando la aveva sbrigato la sua clientela nei locali della convenuta, aveva gestito i clienti in Pt_1 modo autonomo e indipendente rispetto al Centro estetico, incassando per proprio conto il pagamento per i servizi resi senza corrispondere alcunché alla . Nel merito in via gradata la CP_2 convenuta ha contestato la pretesa economica vantata, indicando che il livello contrattuale utilizzato quale parametro nei conteggi, prevedeva una paga oraria inferiore a quella che la stessa parte ricorrente aveva indicato quale percepito, e pure eccependo che nei conteggi erano stati inclusi anche i periodi da marzo a giugno 2020 e successivamente dal 24 ottobre al febbraio 2021 nei quali, a cagione della emergenza sanitaria Covid 19, il centro estetico era stato chiuso. Ha eccepito l'inammissibilità degli allegati n. 2 e 3 della produzione di parte ricorrente in quanto depositati come file audio e dunque in formati diversi da quelli indicati nell'articolo 13 delle specifiche tecniche sul processo telematico, sulla base del quale avrebbe dovuto essere depositato il supporto telematico che conteneva la conversazione, cioè il cellulare;
ad ogni buon conto contestava la autenticità delle registrazioni in quanto tagliate in alcuni punti, eccependone comunque la irrilevanza perché contenenti un litigio di natura privata e non attestanti in alcun modo la esistenza del rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti. All'udienza del 21.2.2024 è stata ammessa la sola prova articolata dalla parte ricorrente, essendo parte convenuta incorsa in decadenza a cagione della sua tardiva costituzione in giudizio. Espletata la prova ammessa, la causa, all'esito di discussione, con deposito di note conclusionali delle parti, è stata decisa mediante il deposito nel termine di cui all'articolo 127 ter. c.p.c. della sentenza del fascicolo telematico d'ufficio.
******
Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta sia fondata nei limiti di cui appresso .
Secondo una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che rappresenta l'indefettibile presupposto logico – giuridico delle pretese retributive avanzate . Pare opportuno poi richiamare che secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, nonché criterio discretivo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi a carattere sussidiario e con funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. In particolare, gli indici rilevatori della subordinazione sono costituiti dalle direttive impartite ai lavoratori, dalla previsione di un compenso fisso mensile, dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dall'assenza di rischio economico, dal carattere standardizzato delle mansioni e, infine, dal collegamento e dall'integrazione tra le mansioni svolte dai collaboratori (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 26/05/2021, n. 14530). Rientrano, altresì, tra gli indici presuntivi, che ordinariamente vengono rintracciati dalla giurisprudenza: l'eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
l'obbligo di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
il carattere tendenzialmente stabile della messa a disposizione da parte del dipendente delle proprie energie lavorative;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione. Orbene, va rilevato che la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, asserita in ricorso, è stata recisamente contestata dalla parte convenuta, che ha affermato che la era una Pt_1 lavoratrice autonoma cui era stato consentito a volte l'utilizzo dei locali del centro estetico gestito dalla convenuta.
Pertanto, la prova assunta è stata diretta a verificare in giudizio in via prioritaria la ricorrenza o meno degli indici della subordinazione, e, per tale eventualità, la tipologia di mansioni effettivamente svolte e l'orario effettivamente rispettato. Ad avviso del Giudicante, deve ritenersi dimostrata in giudizio la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. Le deposizioni delle due testi di parte ricorrente ascoltate, e tra Testimone_1 Tes_2 di loro coerenti hanno attestato che l'attività della ricorrente, lungi dall'espletarsi in via autonoma, era connotata da plurimi indizi propri della subordinazione, ed in particolare dall'inserimento stabile della stessa nell'organizzazione lavorativa della convenuta e dalla eterodirezione. Preme evidenziare che non è stato offerto motivo al giudice di dubitare della attendibilità delle dichiarazioni dei testi ascoltati, che hanno di mostrato di avere una conoscenza sufficientemente consistente e circostanziata dei fatti di causa per essere stati essi stessi clienti del centro estetico di via Bernini in Napoli gestito dalla convenuta ( in particolare la teste , con maggiore Tes_2 frequenza e per un arco temporale più prolungato, coincidente con l'intero periodo per cui è causa ). Va all'uopo considerato che entrambe le testi hanno dichiarato di avere pagato le prestazioni di estetica eseguite dalla resso il centro di via Bernini nelle mani della , legale Pt_1 Controparte_3 rappresentante della convenuta, oppure del marito della stessa, qualora si fosse in concomitanza con l'orario di chiusura.
Tale significativa circostanza è del tutto dissonante con la tesi difensiva sostenuta dalla convenuta in memoria di costituzione secondo cui la ricorrente svolgeva i suoi servizi di estetista in via autonoma solo utilizzando i locali della convenuta e riscuotendo in prima persona i compensi delle prestazioni rese.
Il versamento del compenso per la prestazione ricevuta nelle mani della da parte di Controparte_3 clienti – quali erano le testi- che pervenivano al centro in quanto amiche personali della ricorrente costituisce a parere della scrivente un importante segno nel senso della esistenza della subordinazione tra le parti.
A tal riguardo assume rilevanza anche quanto dichiarato dalle testi ascoltate in merito al fatto di avere visto, mentre erano presenti nel centro estetico di via Bernini, la dare direttive alla Controparte_3 loro amica;
la teste in particolare ricorda di avere visto la dire alla Parte_1 Tes_1 CP_3
i sbrigarsi a farle la ceretta, perché c'erano altre clienti, e la teste rammemora di avere Pt_1 Tes_2 visto la contestare alla ricorrente lo spostamento di un appuntamento con una cliente. CP_3
La istruttoria svolta, che ha adeguatamente dimostrato la natura subordinata del rapporto tra le parti, non consente invece di ritenere dimostrata la effettuazione da parte della ricorrente della prestazione lavorativa secondo l'orario indicato in ricorso;
i testi infatti non hanno potuto dimostrare in giudizio la effettuazione di lavoro da parte della ricorrente secondo il nastro orario allegato in giudizio, non avendone avuto conoscenza diretta, per essere stati solo episodicamente presenti presso il luogo di lavoro della stessa. Lo stesso dicasi per le ferie.
Pertanto nulla può essere riconosciuto a livello di differenze retributive in favore della parte ricorrente, salvo il diritto alla tredicesima mensilità ed al tfr, scaturenti in via diretta dall'accertamento della esistenza del rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione ( circa il diritto al tfr si rinvia a quanto infra in merito ai capi di domanda relativi al licenziamento) .
A tale riguardo deve rilevarsi che, attese le deficienze istruttorie di cui appena sopra, la paga mensile netta pari ad euro 600,00 che la stessa ricorrente allega di avere ricevuto nel corso del rapporto di lavoro deve considerarsi adeguata al precetto costituzionale invocato in ricorso ( art. 36 della Cost. ) ed in linea con le previsioni della contrattazione collettiva, con riferimento al profilo professionale reclamato del ricorrente, rispetto alle quali non si registra una significativa differenza . Non avendo le emergenze probatorie dimostrato lo svolgimento di mansioni che, per quantità, richiedessero un compenso superiore a quello netto, corrisposto e riconosciuto in ricorso, può provvedersi al calcolo della tredicesima e del tfr partendo dal percepito. Sulla base di tale compenso mensile netto, compete per tredicesima mensilità maturata nel corso del rapporto di lavoro la somma complessiva di euro 4.350,00 ( somma cui si perviene moltiplicando euro 600 per 7 anni, oltre ratei per ulteriori mesi tre) ed inoltre la somma di euro 4.217,77 per tfr ( precisandosi che l'accantonamento annuo di euro 577,77 è stato calcolato moltiplicando euro 600 per 13 mensilità cosi da pervenire alla retribuzione annuale e diviso per 13,5). Tutte le somme sopra precisate devono essere rivalutate secondo indici ISTAT e maggiorate di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti – coincidente per il solo tfr con la data del 12.07.2023 – e fino al saldo. Circa la risoluzione del rapporto, a parere del giudice, non è stato dimostrato in giudizio che lo stesso si sia interrotto per volontà della convenuta, e dunque che vi sia stato un licenziamento.
La prova della risoluzione del rapporto per volontà della convenuta è rimasta affidata in giudizio ( nulla conoscendo a tal proposito le testi) ad un documento allegato alla produzione di parte ricorrente, un file audio inoltrato via whatsapp: in merito a tale documento lo scrivente giudice in primo luogo rileva che sono destituite di fondamento le censure avanzate in memoria di costituzione avverso le modalità di produzione in giudizio di esso, essendo stata del tutto superata dalla evoluzione in via esclusivamente telematica della disciplina della tenuta del fascicolo di ufficio nel processo civile la eccezione di mancata produzione in giudizio del telefono cellulare o di penna usb così come formulata in memoria di costituzione;
ritenuto il documento predetto correttamente depositato in formato estraibile secondo le regole tecniche del processo telematico fascicolo, deve tuttavia rilevarsi, sulla base della ragione più liquida e dunque prescindendo dalle altre censure avanzate avverso di esso, che lo stesso consista in un lungo monologo in forma perplessa e concessiva ( se non ti senti di scendere a lavorare puoi pure non scendere, il mensile te lo porto a casa) che, nel ripercorrere vari precedenti episodi anche estranei al giudizio, nel ridiscutere le posizioni prese in merito ad essi dalle parti, non contiene una chiara e definita dichiarazione di volontà di licenziamento con individuazione di precisa data di decorrenza dello stesso.
Quanto fin qui acclarato in merito alla mancata dimostrazione in giudizio della ricorrenza di un recesso riconducibile alla unilaterale determinazione della datrice di lavoro, impone di disattendere i capi di domanda articolati in conclusione relativi alla inefficacia/ nullità e/o illegittimità del licenziamento.
Deve ad ogni buon conto darsi atto della circostanza che comunque il documento audio allegato in produzione di parte ricorrente - di cui parte convenuta non ha mai contestato la riferibilità alla
[...]
- sebbene non utile ai fini della dimostrazione in giudizio di una volontà risolutoria unilaterale CP_2 della datrice di lavoro, tuttavia rappresenta un assetto dei rapporti tra le parti coerente con la tesi della esistenza della subordinazione, dimostrata in giudizio già sulla scorta della audizione testimoniale svolta nei termini di cui sopra.
Attesi gli esiti del giudizio, le spese di lite, liquidate in euro 3.300,00 possono essere compensate per un terzo;
i due terzi residui, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico della parte resistente, condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente, con attribuzione.
P.Q.M.
Ogni altra domanda reietta, accerta la esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nel periodo dal 29.03.2016 al 12.07.2023 con espletamento di mansioni di estetista riconducibili al livello I del ccnl estetica;
per l'effetto condanna la parte convenuta a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 8.567,77 di cui euro 4.217,77 per tfr , oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente dei due terzi residui che liquida in euro 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge con attribuzione agli avvocati Catera Donatello e Romano Massimo anticipatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 3/04/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa A. Lazzara )