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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2916-2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 4 aprile 2025, alle ore 13.00, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
dott.ssa Silvia Morelli Giudice
Per parte ricorrente assistita dall'Avv. SERAFINI MARCO il quale si riporta. Esibisce ricorso notificato ritualmente ai resistenti
Il collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, disponendo la contestuale discussione della causa.
Il ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, insistendo nella domanda
Il Tribunale pronuncia contestualmente sentenza, dandone lettura, senza concessione di termini per memorie.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1
SERAFINI
RICORRENTE contro
n. il 28.12.64, n. il 28.03.94, Controparte_1 CP_2 [...]
n.il 4.03.98 CP_3
RESISTENTI CONTUMACI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che , Controparte_1 CP_2 CP_3 ancorché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti per cui ne va dichiarata la contumacia;
tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente e delle produzioni documentali da cui emerge che i figli, maggiorenni di anni 30 e 26, sono economicamente autosufficienti e la figlia ha anche costituito un nuovo nucleo familiare;
ritenuto pertanto che siano venuti meno i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento ordinario e straordinario in loro favore;
rilevato che la pretesa di parte ricorrente non è stata oggetto di contestazioni, anche stragiudiziali, e che pertanto sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di , , Controparte_1 CP_2 [...]
CP_3
- a modifica della sentenza n. 66/2010 del Tribunale di Lucca, revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore di e ; CP_2 CP_3
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 4 aprile 2025, alle ore 13.00, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
dott.ssa Silvia Morelli Giudice
Per parte ricorrente assistita dall'Avv. SERAFINI MARCO il quale si riporta. Esibisce ricorso notificato ritualmente ai resistenti
Il collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, disponendo la contestuale discussione della causa.
Il ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, insistendo nella domanda
Il Tribunale pronuncia contestualmente sentenza, dandone lettura, senza concessione di termini per memorie.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1
SERAFINI
RICORRENTE contro
n. il 28.12.64, n. il 28.03.94, Controparte_1 CP_2 [...]
n.il 4.03.98 CP_3
RESISTENTI CONTUMACI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che , Controparte_1 CP_2 CP_3 ancorché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti per cui ne va dichiarata la contumacia;
tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente e delle produzioni documentali da cui emerge che i figli, maggiorenni di anni 30 e 26, sono economicamente autosufficienti e la figlia ha anche costituito un nuovo nucleo familiare;
ritenuto pertanto che siano venuti meno i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento ordinario e straordinario in loro favore;
rilevato che la pretesa di parte ricorrente non è stata oggetto di contestazioni, anche stragiudiziali, e che pertanto sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di , , Controparte_1 CP_2 [...]
CP_3
- a modifica della sentenza n. 66/2010 del Tribunale di Lucca, revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore di e ; CP_2 CP_3
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli