TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa civile di primo grado N. R.G. 3232/2022 promossa da:
, , tutti con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. LORENZO MILANI e dell'avv. SALVATORE MIRAGLIA, e presso i lori indirizzi telematici domiciliati
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SIMONA CONSANI e dell'avv. RAZZOLINI CRISTINA, e presso i loro indirizzi telematici domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale
All'esito della scadenza delle comparse conclusionali e repliche ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 18.03.2022 i signori , Parte_1 Pt_2
e hanno convenuto in giudizio l' dinanzi
[...] Parte_2 Controparte_1 al Tribunale di Firenze, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare, la responsabilità della per i fatti Controparte_1 esposti in narrativa, e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, col pagamento in favore degli attori, della somma complessiva di €. 1.103.253,75, o di quella diversa- minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo saldo. Sempre in via principale, accertare e dichiarare, la responsabilità della per i fatti esposti in narrativa, e per Controparte_1
l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, col pagamento in favore degli
pagina 1 di 9 attori, della somma di €. 547.200,00, oltre capitalizzazione=, o di quella diversa- minore o maggiore- somma ritenuta di giustizia, e della somma di €. 1.994,99 per spese funerarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla fattura all'effettivo saldo.
IN SUBORDINE, accertare e dichiarare, la responsabilità della Controparte_1
per aver determinato la perdita di chance terapeutiche del paziente
[...] Persona_1
e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi, adoperando criteri equitativi, tenendo conto della possibilità, di realizzare il risultato perduto, la possibilità di far sopravvivere , di appena 31 anni, in ragione della presumibile durata Per_1 della vita media di un uomo”.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice, ritenendo infondata la domanda in fatto e in diritto, soprattutto per l'assenza di negligenza e nesso causale rispetto all'evento del decesso di . Persona_1
Pertanto chiedeva “nel merito, in via principale rigettare in toto tutte le domande avanzate dai signori , e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_2 convenuta con il presente giudizio, nessuna esclusa, perché Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni consequenziale pronuncia;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità dell' , ridursi l'importo del danno risarcibile in favore dei signori Controparte_1
, e secondo quanto risulterà equo, dovuto e Parte_1 Parte_2 Parte_2 provato in corso di causa”.
La causa ha per oggetto i fatti accaduti la sera del 18.07.2020, quando Persona_1 veniva soccorso davanti a un pubblico esercizio e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo, dove accedeva alle ore 23:46.
Come si legge nel verbale di PS, il soggetto era in stato di evidente ebbrezza alcolica, confermata dai primi accertamenti. Nel corso del trasporto gli vengono somministrate n. 2 fiale di
Narcan e trattato con Ambu e Reservoir. Alle ore 00:18, viene annotato sulla cartella clinica l'allontanamento volontario del paziente dal Pronto Soccorso, previa informazione del padre e dei locali Carabinieri, poiché “visto il risultato degli esami ematici, dovrebbe rientrare in DEA per completare gli accertamenti”; alcune telecamere poste nei pressi del parco AN ER (a qualche centinaio di metri dall'Ospedale) riprendono il accasciarsi al suolo alle 00:40, da Pt_1 cui poi si solleva alle 01:07, per avviarsi verso il parco, dove viene rinvenuto l'indomani privo di vita;
l'esame autoptico (cfr. doc. 4 att.) individuava la causa del decesso in “intossicazione acuta da sostanze d'abuso (metadone e cocaina, in corso d'assunzione di alcool)”.
Premesso quanto sopra sulla sequenza delle circostanze di fatto preliminari risultati in atto si da atto che con atto di citazione del 18.03.2022, gli attori, rispettivamente padre, madre e fratello del , ritenevano sussistente una responsabilità della struttura sanitaria, Persona_1 per violazione dell'obbligo di protezione su di essa gravante, successiva al ricovero di
[...]
. Per_1
In particolare, deducevano che le condizioni cliniche del paziente avrebbero dovuto imporre un obbligo di sorveglianza più stringente della struttura sanitaria che invece sarebbe stato omesso dal personale medico, il quale si sarebbe limitato a constatare che il paziente aveva
“ripetutamente ribadito la sua opposizione a trattamenti sanitari”; argomentavano altresì che in nessun caso il sarebbe dovuto essere lasciato uscire, anche mediante attivazione di TSO, Pt_1 pagina 2 di 9 tenuto conto che lo stesso era persona conosciuta, a causa dei diversi ricoveri (di cui due nel mese precedente i fatti), tutti per i medesimi motivi (abuso di alcool e sostanze varie) e caratterizzati da ostilità verso i curanti e tentativi di lasciare anzitempo l'Ospedale.
Dunque, nella fattispecie in esame sarebbe configurabile una responsabilità sanitaria derivante dall'omissione, imperita e negligente, tenuta dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo che ricoverarono , comportamento che ne Persona_2 ha causato decesso, o quantomeno ne ha diminuito le chances di sopravvivenza,
Gli attori, premettendo che la condizione di procedibilità del tentativo di mediazione ex
D.Lgs. 28/2010 non aveva avuto esito per mancata partecipazione della convenuta, hanno quindi chiesto la condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, nella misura di Euro 1.105.198,78 complessiva, di cui Euro
441.301,50 per ciascuno dei genitori ed Euro 220.650,76 per il fratello, oltre rivalutazione, interessi e spese e compensi giudiziali.
si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare, il difetto Parte_3 di legittimazione attiva degli attori, che agiscono in proprio e non quali eredi, nel richiedere il risarcimento dei danni da perdita di chances e/o da perdita della capacità lavorativa in capo a
; nel merito, l'assenza colpa nella condotta dei sanitari del P.S., che si sono Persona_1 attenuti agli standard di attivazione al momento del ricovero, come dimostrato dagli accertamenti e dagli esami registrati in cartella clinica;
la mancanza del nesso causale fra la suddetta condotta e l'evento esiziale;
la quantificazione eccessiva dei danni subiti.
Secondo la convenuta, in particolare, non vi era alcun elemento che potesse far temere per la vita del paziente o ancora, dubitare della sua capacità di intendere e volere, come emergerebbe dalle seguenti circostanze: , come pacifico fra le parti, all'arrivo al Pronto Persona_1
Soccorso, parlò con il padre , che invitò a tornarsene a casa ed il padre acconsentì Parte_1
a tale invito;
l'aver assecondato tale richiesta dimostrerebbe come il padre stesso avesse valutato la capacità del figlio di comprendere la situazione ed esprimere la propria volontà; Per_1 viene descritto nel verbale di Pronto Soccorso come paziente vigile, con atteggiamento almeno inizialmente collaborativo, sottoponentesi agli esami ematici;
il medesimo, una volta risolto l'episodio acuto, presentava, agli esami strumentali, uno stato neurologico di vigilanza con risposta motoria e verbale adeguate. Per tali ragioni, una volta ritenuto che fosse un Per_1 soggetto capace e di intendere e di volere, il suo rifiuto ad ulteriori trattamenti e la decisione di abbandonare volontariamente il Pronto Soccorso non potevano essere legittimamente contrastati, non essendovi alcuno strumento dei sanitari per trattenerlo contro la sua volontà, ed assolutamente non vi erano i presupposti per imporgli un TSO.
Anche in punto a nesso causale, la responsabilità della struttura sanitaria era tutt'altro che dimostrata, tenuto conto che il risultato autoptico del Consulente Tecnico del PM, concludeva, come detto, per una “intossicazione acuta da sostanze d'abuso (metadone e cocaina in corso di assunzione di alcol”, ma altresì che “…non è possibile dettagliare maggiormente i rilievi circostanziali che pongono il decesso in una forbice temporale compresa tra le 00:28 del
19:07.2020 e le 9.00 del medesimo giorno”, in modo tale che non era possibile stabilire dove e quando il avesse assunto le sostanze che ne avrebbero poi causato il decesso. Pt_1
Con ordinanza 13/04/2023, all'esito dello scambio di memorie ex art. 183.6 c.p.c., il
Giudice designato, ritenuta superflua la prova orale essendo chiare e incontestate le circostanze pagina 3 di 9 oggetto di causa – con decisione qui confermata, per quanto riguarda le conclusioni istruttorie delle parti - ammetteva CTU, volta a descrivere la dinamica degli eventi relativi al ricovero in
DEA e a dettagliare le cause del decesso del . All'esito del deposito della Persona_1 relazione peritale, i Consulenti venivano richiamati a chiarimenti, che rendevano all'udienza del
21/05/2024.
All'esito dell'attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 19/11/2024, conclusioni che qui si intendono riportate;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Le questioni preliminari
L'eccezione preliminare formulata da afferente al difetto di Parte_3 legittimazione attiva degli attori nel chiedere il risarcimento di danni che sarebbero loro spettanti non in proprio, ma in qualità di eredi, non ha motivo di sussistere atteso che gli attori nei termini di legge della prima memoria ex art. 183 cpc hanno precisato di “di agire sia iure proprio che iure hereditatis”
2) Sulle risultanze della CTU
Si rileva, innanzitutto, che le risultanze della Consulenza Tecnica possono essere assunte a fondamento della decisione, poiché frutto di una disamina esaustiva e specifica su ogni quesito indicato dal Giudice e supportate da adeguate valutazioni scientifiche, nonché immuni da vizi logici e metodologici, a seguito del contraddittorio con le parti e i rispettivi consulenti, in relazione alle principali osservazioni dagli stessi rappresentate, anche a seguito dei richiesti chiarimenti.
Nello specifico, il Collegio peritale, nominato nelle persone dei Dott. Persona_3
(medico legale) e Dott. (specialista in medicina interna e d'urgenza), hanno Persona_4 risposto ai quesiti loro sottoposti come segue (cfr. relazione CTU):
Quesito 1) “descriva la situazione fisica che ha determinato l'ingresso del in Pt_1
DEA e descriva il trattamento medico complessivo praticato allo stesso”. Dopo analisi e descrizione degli esami e degli accertamenti praticati, la CTU così conclude “La Redazione informatizzata del verbale di Pronto Soccorso risulta tempestiva, completa ed adeguata ad un corretto avvio dell'iter diagnostico-terapeutico per la gestione del caso clinico in oggetto. Il Paziente interagiva con il personale (scala di Glasgow punteggio 14) … esprimeva la volontà di non effettuare ulteriori accertamenti, né di essere sottoposto a terapia e né di restare in osservazione in P.S. Non formulava né la volontà, né il consenso di merito e non ricorreva lo stato di necessità”. Quesito 2): “descriva l'evento e le probabili cause che hanno condotto al decesso di quali emergenti dagli atti e dell'esame autoptico”. La relazione conferma la Persona_1 diagnosi autoptica, puntualizzando che “Non è noto con certezza se, dopo l'autodimissione da P.S., il Leso ha nuovamente assunto sostanza alcooliche o di abuso”.
Quesito 3) “valuti e descriva, per quanto possibile, se l'evento del decesso poteva essere evitato con misure di pronto intervento e cura praticabili al DEA”. Secondo i Consulenti “Se il pagina 4 di 9 paziente avesse acconsentito a completare l'iter diagnostico e terapeutico a seguito dell'accesso in P.S. rimanendo in osservazione, le possibilità di sopravvivenza sarebbero stati verosimilmente significative”. Tuttavia, ciò non è accaduto e non poteva essere evitato o previsto, alla luce dei seguenti elementi: “ … risultano diversi accessi precedenti … la gestione del ricovero appare congrua e consona agli standard medi e alle leges artis”, non esisteva “alcun carattere di allarme, di criticità impellente o di imminente e prevedibile rischio di aggravamento o addirittura, di sovramortalità …” le prescrizioni e le osservazioni previste per il seguito erano corrette, ma fu solo la condotta del paziente ad impedirne l'attuazione, nonostante compiuta informativa, per il suo volontario allontanamento. In conclusione: “è possibile asserire che l'evento del decesso non poteva essere evitato nemmeno con misure di pronto intervento e cure praticabili al DEA”.
Agli altri quesiti, attinenti profili di quantificazione del danno, non è stata data risposta. In istruttoria, è stata disposta riconvocazione dei CTU a chiarimenti, come da ordinanza del
26/03/2024, cui i CTU rispondeva in contraddittorio all'udienza del 21/05/2024, confermando le conclusioni della relazione.
3) Inquadramento giuridico della responsabilità in oggetto.
In ordine al quadro normativo applicabile, si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, tra il paziente, medico ed ente sanitario che si avvale dell'opera del medico per fornire le prestazioni sanitarie dovute per contratto o ex lege, si instaura un atipico contratto a prestazioni corrispettive, dal quale insorgono a carico del medico e dell'ente effetti protettivi nei confronti del paziente ed una responsabilità – di natura contrattuale – della struttura nei confronti del paziente che discende ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie di cui sopra. L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è appena detto
è oggi definitivamente recepito anche dalla legge, in ultimo la Legge 8.3.2017 n. 294 (Legge
Gelli-Bianco) che all'art. 7 sancisce appunto che “ la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata … che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228
c.c. delle loro condotte dolose o colpose”. Quanto premesso non esclude una responsabilità diretta del medico verso il paziente con cui ha già instaurato un rapporto di prestazione professionale, il che incide solo sul tipo di responsabilità, contrattuale, anziché aquiliana, con cui egli risponde verso il paziente. Secondo la normativa vigente in materia di responsabilità medica infatti: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Se la prestazione viene comunque resa in ambito ospedaliero resta ferma la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera a cui si aggiunge la possibilità di rivalersi verso il medico operante in caso di dolo o colpa grave. Dalla natura
'contrattuale' del rapporto discende l'applicazione nei giudizi risarcitori di responsabilità medica della regola di ripartizione dell'onere della prova ex art. 1218 c.c. – contrariamente a quanto eccepito sotto diversi aspetti, nelle difese delle parti convenute – cosicché il creditore-paziente danneggiato è chiamato a dare prova del fatto costitutivo e del nesso causale intercorrente tra l'insorgenza o aggravamento della patologia e la condotta del sanitario - causalità da intendersi in pagina 5 di 9 senso materiale, ovvero con diretta riconducibilità dell'evento alla condotta del sanitario, mentre il debitore-sanitario sempre in base all'ordinario criterio di riparto, in uno con il principio di vicinanza della prova, per andare esente da responsabilità è chiamato provare o che l'inadempimento non gli è imputabile, in quanto non esigibile alla stregua della diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c. nell'esecuzione per le prestazioni professionali (nel caso della responsabilità sanitaria nell'osservanza delle leges artis della professione medica) o che, nonostante la corretta esecuzione della prestazione, la lesione del diritto alla salute fu dovuta a imprevedibilità, ovvero prevedibilità ma inevitabilità dell'evento infausto. (si veda Cass. n.
4864/2021, nonché Cass. n. 12274 del 2011; Cass. sez. III Civ. 18392/2017).
4) Sull'an debeatur: sull'assenza di responsabilità E' opportuno premettere che i tratti di umana comprensione, che vanno riservati - e che le parti hanno riservato - alla vicenda che ha interessato il signor e la sua Persona_1 famiglia, non possono interferire con i principi e le norme, sostanziali e processuali, della responsabilità civile.
Ciò premesso, questo Giudice ritiene che non vi sia responsabilità dell'Azienda convenuta in relazione alla morte del signor , neppure in ordine ad una perdita di chance Persona_1 di sopravvivenza.
Come visto nel paragrafo che precede, la responsabilità invocata nella presente fattispecie
è di tipo contrattuale ed è quindi onere dell'attore/danneggiato provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia riportata, con l'allegazione di qualificate inadempienze astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, nonché fornire la prova del nesso eziologico tra l'inadempimento del medico ed il danno subito. Spetta, per contro, al debitore/danneggiante dimostrare che non vi è stato inadempimento, che l'inadempimento non è a lui imputabile o che l'inadempimento non ha avuto in concreto incidenza causale sulla verificazione del danno.
Thema probandum del presente giudizio è l'accertamento di una condotta medica colposa ascrivibile ai medici e sanitari Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo, per omissione nel dovere di vigilanza del paziente, e quindi l'ascrivibilità in capo alla convenuta di una responsabilità per malpractice sanitaria, causalmente connessa con il danno esiziale prodottosi. Ai fini della decisione, si può quindi fare riferimento, per le ragioni già esposte, alle risultanze della Consulenza medico-legale sopra richiamate ed illustrate.
La relazione di CTU, sopra richiamata e descritta nei punti essenziali, ha quindi chiarito che:
1) gli esami e gli accertamenti praticati in sede di ricovero al PS erano congrue e consone agli standard operativi e alle leges artis;
2) anche la diagnosi, la prognosi e le indicazioni terapeutiche date al erano corrette;
Pt_1
3) il paziente era vigile, cosciente e interagiva con i sanitari, dopo avere comunicato con i padre, per cui, alla luce del quadro clinico, non poteva sussistere dubbio sulla sua capacità di intendere e volere, al momento delle dimissioni volontarie;
4) mentre se fosse rimasto ricoverato, le possibilità di sopravvivenza sarebbero aumentate, una volta uscito dal P.S. “l'evento del decesso non poteva essere evitato nemmeno con misure di pronto intervento e cure praticabili al DEA”
pagina 6 di 9 Non è quindi configurabile alcuna colpa nell'operato dell' e dei suoi sanitari, atteso CP_1 che, nel tempo in cui il paziente è rimasto in Pronto Soccorso, sono state erogate prestazioni sanitarie conformi agli standard operativi, nonché nel rispetto della volontà del paziente, il che costituisce il presupposto dell'attività sanitaria, intesa come atto dispositivo al trattamento personale. In questo contesto, ha manifestato prima il consenso al ricovero e Persona_1 agli esami ematici e poi il rifiuto alla prosecuzione delle cure, così come volontariamente ha abbandonato il Pronto Soccorso, interrompendo le prestazioni in corso.
In particolare, sull'invocata, dagli attori, omessa applicazione di TSO al paziente, che aveva espresso volontà e intenzione di dimettersi dal P.S., va ricordato che le strutture sanitarie non possono trattenere i pazienti contro la loro volontà, salvo in alcune specifiche situazioni previste dalla legge.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio – inizialmente previsto dalla L. 180/1978 (cd.
Legge Basaglia) e successivamente integrato nella L. 833/1978 (istituzione del SSN Nazionale) – può essere applicato nei casi di patologie psichiatriche gravi, in cui sussistano le seguenti condizioni: (a) la persona necessita di cure urgenti e non può essere assistita adeguatamente al di fuori di una struttura sanitaria;
(b) la persona rifiuta il trattamento volontario. In altre situazioni di emergenza, quando un paziente rappresenta un pericolo immediato per sé o per gli altri, il personale sanitario può attuare misure di contenzione fisica o farmacologica. Per i pazienti incapaci di intendere e volere, le decisioni sui trattamenti medici possono essere prese dai familiari o dal tutore legale, ma, anche in questo caso, i trattamenti obbligatori devono essere giustificati da esigenze terapeutiche immediate e proporzionate.
Da quanto emerso in corso di causa, nessuna delle summenzionate circostanze era presente con evidenza nel paziente Piuttosto, lo stesso, una volta soccorso in ambulanza, Pt_1 risulta essere stato immediatamente trattato dai sanitari del 118, con buon recupero delle facoltà mentali. La capacità di manifestare il consenso ai trattamenti sanitari inizialmente proposti risulta documentalmente dal verbale di Pronto Soccorso, ove si dà atto di un paziente vigile, che interagiva con i sanitari, tanto da ricevere - circostanza non contestata – un punteggio di 14/15 nella GCS (Glasgow Coma Scale). Nella stessa direzione, anche la circostanza – anch'essa non contestata – del dialogo avvenuto tra padre e figlio in Pronto Soccorso, dialogo che portò il padre ad andarsene a casa, evidentemente convinto dalle parole e dall'atteggiamento del figlio, che lo aveva così invitato.
Tutte queste circostanze portano ad escludere che si trovasse Persona_1 nell'incapacità di intendere e di volere al cospetto dei sanitari che lo ebbero in cura, a tal punto da dover mettere in dubbio l'effettiva capacità delle sue autodeterminazioni in ordine alle dimissioni, o addirittura da mettere in atto un TSO.
5) Sull'assenza di nesso causale In relazione, poi, all'accertamento del nesso di causalità, giova richiamare quanto chiarito dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, la quale ha, in più pronunce, affermato che occorre accertare la c.d. causalità materiale, ovvero verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa della struttura sanitaria/del medico e il danno evento rappresentato dalla lesione alla salute del paziente: “la c.d. causalità materiale, anche nel giudizio civile di danno, va analizzata alla stregua delle regole della condicio sine qua, non ex artt. 40 e 41 c.p., a norma delle pagina 7 di 9 quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché alla stregua delle regole della cd. adeguatezza causale, sulla base delle quali, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili a una valutazione ex ante, ferma restando, comunque, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', mentre nel processo penale vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. n. 8461/2019; n. 6698/2018; n.
576/2008; n. 16123/2010; n. 12686/2011.). Ciò posto, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, mentre il paziente dovrà provare l'esistenza del vincolo contrattuale (o del contatto sociale), l'inadempimento nonché l'esistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno lamentato, sarà onere della struttura sanitaria dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa a essa non imputabile.
Ne deriva che, solo laddove il creditore-danneggiato abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore-danneggiante e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile.
Alla luce delle risultanze della CTU già sopra esaminate, emerge che l'allegazione attorea, secondo la quale, al momento dell'accesso al Pronto Soccorso, aveva Persona_1 già assunto tutte le sostanze (alcol, cocaina, metadone) che ne hanno causato il decesso, non ha raggiunto un grado probatorio convincente. Risultano infatti alcuni iati temporali, di non breve durata, in cui non è escluso che non si sia verificata una ulteriore assunzione.
In particolare, va sottolineato che, dopo le immagini che, pacificamente, riprendono avviarsi verso il parco alle ore 01:07, nulla si conosce su quanto accaduto fino alle ore Per_1
8:00, momento del rinvenimento del corpo privo di vita. La stessa autopsia ha affermato che, a livello scientifico, non è possibile dettagliare maggiormente i rilievi circostanziali che pongono il decesso in una forbice compresa tra le ore 00:28 e le ore 9:00 del 19.07.2020. In conclusione, non
è possibile escludere che dopo aver abbandonato il Pronto Soccorso, abbia assunto Per_1 ulteriori sostanze che ne hanno poi determinato il decesso, così da interrompere in radice il nesso di causalità con l'attività sanitaria de qua. Pertanto, anche all'esito dell'istruttoria risulta tuttora dubbio (e cioè non provato, in ossequio degli oneri di ripartizione) e, comunque, non conforme ad un'adeguata sequela causale, la conclusione che la condotta (in ipotesi omissiva) dei sanitari abbia causato il danno subito dal per cui anche sotto questo profilo, la domanda non può essere accolta. Pt_1
6) Le spese di lite
Quanto alle spese del giudizio, in ragione della natura degli interessi, anche non patrimoniali, dedotti in giudizio, la particolarità della vicenda, la circostanza che la convenuta non si sia presentata a in sede di mediazione obbligatoria per legge, si reputa che sussistono giustificato procedere a compensazione integrale.
Il compenso dei CTU, già liquidato con separato provvedimento, viene posto al 50% a carico di ciascuna delle parti. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
a) respinge la domanda;
b) compensa le spese di lite fra le parti;
c) pone il compenso ai CTU a carico delle parti, nella misura già liquidata in corso di causa a carico del 50% per ciascuna delle parti;
Firenze, 21/02/2025
il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa civile di primo grado N. R.G. 3232/2022 promossa da:
, , tutti con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. LORENZO MILANI e dell'avv. SALVATORE MIRAGLIA, e presso i lori indirizzi telematici domiciliati
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SIMONA CONSANI e dell'avv. RAZZOLINI CRISTINA, e presso i loro indirizzi telematici domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale
All'esito della scadenza delle comparse conclusionali e repliche ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 18.03.2022 i signori , Parte_1 Pt_2
e hanno convenuto in giudizio l' dinanzi
[...] Parte_2 Controparte_1 al Tribunale di Firenze, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare, la responsabilità della per i fatti Controparte_1 esposti in narrativa, e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, col pagamento in favore degli attori, della somma complessiva di €. 1.103.253,75, o di quella diversa- minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo saldo. Sempre in via principale, accertare e dichiarare, la responsabilità della per i fatti esposti in narrativa, e per Controparte_1
l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, col pagamento in favore degli
pagina 1 di 9 attori, della somma di €. 547.200,00, oltre capitalizzazione=, o di quella diversa- minore o maggiore- somma ritenuta di giustizia, e della somma di €. 1.994,99 per spese funerarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla fattura all'effettivo saldo.
IN SUBORDINE, accertare e dichiarare, la responsabilità della Controparte_1
per aver determinato la perdita di chance terapeutiche del paziente
[...] Persona_1
e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi, adoperando criteri equitativi, tenendo conto della possibilità, di realizzare il risultato perduto, la possibilità di far sopravvivere , di appena 31 anni, in ragione della presumibile durata Per_1 della vita media di un uomo”.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice, ritenendo infondata la domanda in fatto e in diritto, soprattutto per l'assenza di negligenza e nesso causale rispetto all'evento del decesso di . Persona_1
Pertanto chiedeva “nel merito, in via principale rigettare in toto tutte le domande avanzate dai signori , e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_2 convenuta con il presente giudizio, nessuna esclusa, perché Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con ogni consequenziale pronuncia;
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità dell' , ridursi l'importo del danno risarcibile in favore dei signori Controparte_1
, e secondo quanto risulterà equo, dovuto e Parte_1 Parte_2 Parte_2 provato in corso di causa”.
La causa ha per oggetto i fatti accaduti la sera del 18.07.2020, quando Persona_1 veniva soccorso davanti a un pubblico esercizio e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo, dove accedeva alle ore 23:46.
Come si legge nel verbale di PS, il soggetto era in stato di evidente ebbrezza alcolica, confermata dai primi accertamenti. Nel corso del trasporto gli vengono somministrate n. 2 fiale di
Narcan e trattato con Ambu e Reservoir. Alle ore 00:18, viene annotato sulla cartella clinica l'allontanamento volontario del paziente dal Pronto Soccorso, previa informazione del padre e dei locali Carabinieri, poiché “visto il risultato degli esami ematici, dovrebbe rientrare in DEA per completare gli accertamenti”; alcune telecamere poste nei pressi del parco AN ER (a qualche centinaio di metri dall'Ospedale) riprendono il accasciarsi al suolo alle 00:40, da Pt_1 cui poi si solleva alle 01:07, per avviarsi verso il parco, dove viene rinvenuto l'indomani privo di vita;
l'esame autoptico (cfr. doc. 4 att.) individuava la causa del decesso in “intossicazione acuta da sostanze d'abuso (metadone e cocaina, in corso d'assunzione di alcool)”.
Premesso quanto sopra sulla sequenza delle circostanze di fatto preliminari risultati in atto si da atto che con atto di citazione del 18.03.2022, gli attori, rispettivamente padre, madre e fratello del , ritenevano sussistente una responsabilità della struttura sanitaria, Persona_1 per violazione dell'obbligo di protezione su di essa gravante, successiva al ricovero di
[...]
. Per_1
In particolare, deducevano che le condizioni cliniche del paziente avrebbero dovuto imporre un obbligo di sorveglianza più stringente della struttura sanitaria che invece sarebbe stato omesso dal personale medico, il quale si sarebbe limitato a constatare che il paziente aveva
“ripetutamente ribadito la sua opposizione a trattamenti sanitari”; argomentavano altresì che in nessun caso il sarebbe dovuto essere lasciato uscire, anche mediante attivazione di TSO, Pt_1 pagina 2 di 9 tenuto conto che lo stesso era persona conosciuta, a causa dei diversi ricoveri (di cui due nel mese precedente i fatti), tutti per i medesimi motivi (abuso di alcool e sostanze varie) e caratterizzati da ostilità verso i curanti e tentativi di lasciare anzitempo l'Ospedale.
Dunque, nella fattispecie in esame sarebbe configurabile una responsabilità sanitaria derivante dall'omissione, imperita e negligente, tenuta dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo che ricoverarono , comportamento che ne Persona_2 ha causato decesso, o quantomeno ne ha diminuito le chances di sopravvivenza,
Gli attori, premettendo che la condizione di procedibilità del tentativo di mediazione ex
D.Lgs. 28/2010 non aveva avuto esito per mancata partecipazione della convenuta, hanno quindi chiesto la condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, nella misura di Euro 1.105.198,78 complessiva, di cui Euro
441.301,50 per ciascuno dei genitori ed Euro 220.650,76 per il fratello, oltre rivalutazione, interessi e spese e compensi giudiziali.
si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare, il difetto Parte_3 di legittimazione attiva degli attori, che agiscono in proprio e non quali eredi, nel richiedere il risarcimento dei danni da perdita di chances e/o da perdita della capacità lavorativa in capo a
; nel merito, l'assenza colpa nella condotta dei sanitari del P.S., che si sono Persona_1 attenuti agli standard di attivazione al momento del ricovero, come dimostrato dagli accertamenti e dagli esami registrati in cartella clinica;
la mancanza del nesso causale fra la suddetta condotta e l'evento esiziale;
la quantificazione eccessiva dei danni subiti.
Secondo la convenuta, in particolare, non vi era alcun elemento che potesse far temere per la vita del paziente o ancora, dubitare della sua capacità di intendere e volere, come emergerebbe dalle seguenti circostanze: , come pacifico fra le parti, all'arrivo al Pronto Persona_1
Soccorso, parlò con il padre , che invitò a tornarsene a casa ed il padre acconsentì Parte_1
a tale invito;
l'aver assecondato tale richiesta dimostrerebbe come il padre stesso avesse valutato la capacità del figlio di comprendere la situazione ed esprimere la propria volontà; Per_1 viene descritto nel verbale di Pronto Soccorso come paziente vigile, con atteggiamento almeno inizialmente collaborativo, sottoponentesi agli esami ematici;
il medesimo, una volta risolto l'episodio acuto, presentava, agli esami strumentali, uno stato neurologico di vigilanza con risposta motoria e verbale adeguate. Per tali ragioni, una volta ritenuto che fosse un Per_1 soggetto capace e di intendere e di volere, il suo rifiuto ad ulteriori trattamenti e la decisione di abbandonare volontariamente il Pronto Soccorso non potevano essere legittimamente contrastati, non essendovi alcuno strumento dei sanitari per trattenerlo contro la sua volontà, ed assolutamente non vi erano i presupposti per imporgli un TSO.
Anche in punto a nesso causale, la responsabilità della struttura sanitaria era tutt'altro che dimostrata, tenuto conto che il risultato autoptico del Consulente Tecnico del PM, concludeva, come detto, per una “intossicazione acuta da sostanze d'abuso (metadone e cocaina in corso di assunzione di alcol”, ma altresì che “…non è possibile dettagliare maggiormente i rilievi circostanziali che pongono il decesso in una forbice temporale compresa tra le 00:28 del
19:07.2020 e le 9.00 del medesimo giorno”, in modo tale che non era possibile stabilire dove e quando il avesse assunto le sostanze che ne avrebbero poi causato il decesso. Pt_1
Con ordinanza 13/04/2023, all'esito dello scambio di memorie ex art. 183.6 c.p.c., il
Giudice designato, ritenuta superflua la prova orale essendo chiare e incontestate le circostanze pagina 3 di 9 oggetto di causa – con decisione qui confermata, per quanto riguarda le conclusioni istruttorie delle parti - ammetteva CTU, volta a descrivere la dinamica degli eventi relativi al ricovero in
DEA e a dettagliare le cause del decesso del . All'esito del deposito della Persona_1 relazione peritale, i Consulenti venivano richiamati a chiarimenti, che rendevano all'udienza del
21/05/2024.
All'esito dell'attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 19/11/2024, conclusioni che qui si intendono riportate;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Le questioni preliminari
L'eccezione preliminare formulata da afferente al difetto di Parte_3 legittimazione attiva degli attori nel chiedere il risarcimento di danni che sarebbero loro spettanti non in proprio, ma in qualità di eredi, non ha motivo di sussistere atteso che gli attori nei termini di legge della prima memoria ex art. 183 cpc hanno precisato di “di agire sia iure proprio che iure hereditatis”
2) Sulle risultanze della CTU
Si rileva, innanzitutto, che le risultanze della Consulenza Tecnica possono essere assunte a fondamento della decisione, poiché frutto di una disamina esaustiva e specifica su ogni quesito indicato dal Giudice e supportate da adeguate valutazioni scientifiche, nonché immuni da vizi logici e metodologici, a seguito del contraddittorio con le parti e i rispettivi consulenti, in relazione alle principali osservazioni dagli stessi rappresentate, anche a seguito dei richiesti chiarimenti.
Nello specifico, il Collegio peritale, nominato nelle persone dei Dott. Persona_3
(medico legale) e Dott. (specialista in medicina interna e d'urgenza), hanno Persona_4 risposto ai quesiti loro sottoposti come segue (cfr. relazione CTU):
Quesito 1) “descriva la situazione fisica che ha determinato l'ingresso del in Pt_1
DEA e descriva il trattamento medico complessivo praticato allo stesso”. Dopo analisi e descrizione degli esami e degli accertamenti praticati, la CTU così conclude “La Redazione informatizzata del verbale di Pronto Soccorso risulta tempestiva, completa ed adeguata ad un corretto avvio dell'iter diagnostico-terapeutico per la gestione del caso clinico in oggetto. Il Paziente interagiva con il personale (scala di Glasgow punteggio 14) … esprimeva la volontà di non effettuare ulteriori accertamenti, né di essere sottoposto a terapia e né di restare in osservazione in P.S. Non formulava né la volontà, né il consenso di merito e non ricorreva lo stato di necessità”. Quesito 2): “descriva l'evento e le probabili cause che hanno condotto al decesso di quali emergenti dagli atti e dell'esame autoptico”. La relazione conferma la Persona_1 diagnosi autoptica, puntualizzando che “Non è noto con certezza se, dopo l'autodimissione da P.S., il Leso ha nuovamente assunto sostanza alcooliche o di abuso”.
Quesito 3) “valuti e descriva, per quanto possibile, se l'evento del decesso poteva essere evitato con misure di pronto intervento e cura praticabili al DEA”. Secondo i Consulenti “Se il pagina 4 di 9 paziente avesse acconsentito a completare l'iter diagnostico e terapeutico a seguito dell'accesso in P.S. rimanendo in osservazione, le possibilità di sopravvivenza sarebbero stati verosimilmente significative”. Tuttavia, ciò non è accaduto e non poteva essere evitato o previsto, alla luce dei seguenti elementi: “ … risultano diversi accessi precedenti … la gestione del ricovero appare congrua e consona agli standard medi e alle leges artis”, non esisteva “alcun carattere di allarme, di criticità impellente o di imminente e prevedibile rischio di aggravamento o addirittura, di sovramortalità …” le prescrizioni e le osservazioni previste per il seguito erano corrette, ma fu solo la condotta del paziente ad impedirne l'attuazione, nonostante compiuta informativa, per il suo volontario allontanamento. In conclusione: “è possibile asserire che l'evento del decesso non poteva essere evitato nemmeno con misure di pronto intervento e cure praticabili al DEA”.
Agli altri quesiti, attinenti profili di quantificazione del danno, non è stata data risposta. In istruttoria, è stata disposta riconvocazione dei CTU a chiarimenti, come da ordinanza del
26/03/2024, cui i CTU rispondeva in contraddittorio all'udienza del 21/05/2024, confermando le conclusioni della relazione.
3) Inquadramento giuridico della responsabilità in oggetto.
In ordine al quadro normativo applicabile, si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, tra il paziente, medico ed ente sanitario che si avvale dell'opera del medico per fornire le prestazioni sanitarie dovute per contratto o ex lege, si instaura un atipico contratto a prestazioni corrispettive, dal quale insorgono a carico del medico e dell'ente effetti protettivi nei confronti del paziente ed una responsabilità – di natura contrattuale – della struttura nei confronti del paziente che discende ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie di cui sopra. L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è appena detto
è oggi definitivamente recepito anche dalla legge, in ultimo la Legge 8.3.2017 n. 294 (Legge
Gelli-Bianco) che all'art. 7 sancisce appunto che “ la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata … che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228
c.c. delle loro condotte dolose o colpose”. Quanto premesso non esclude una responsabilità diretta del medico verso il paziente con cui ha già instaurato un rapporto di prestazione professionale, il che incide solo sul tipo di responsabilità, contrattuale, anziché aquiliana, con cui egli risponde verso il paziente. Secondo la normativa vigente in materia di responsabilità medica infatti: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Se la prestazione viene comunque resa in ambito ospedaliero resta ferma la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera a cui si aggiunge la possibilità di rivalersi verso il medico operante in caso di dolo o colpa grave. Dalla natura
'contrattuale' del rapporto discende l'applicazione nei giudizi risarcitori di responsabilità medica della regola di ripartizione dell'onere della prova ex art. 1218 c.c. – contrariamente a quanto eccepito sotto diversi aspetti, nelle difese delle parti convenute – cosicché il creditore-paziente danneggiato è chiamato a dare prova del fatto costitutivo e del nesso causale intercorrente tra l'insorgenza o aggravamento della patologia e la condotta del sanitario - causalità da intendersi in pagina 5 di 9 senso materiale, ovvero con diretta riconducibilità dell'evento alla condotta del sanitario, mentre il debitore-sanitario sempre in base all'ordinario criterio di riparto, in uno con il principio di vicinanza della prova, per andare esente da responsabilità è chiamato provare o che l'inadempimento non gli è imputabile, in quanto non esigibile alla stregua della diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c. nell'esecuzione per le prestazioni professionali (nel caso della responsabilità sanitaria nell'osservanza delle leges artis della professione medica) o che, nonostante la corretta esecuzione della prestazione, la lesione del diritto alla salute fu dovuta a imprevedibilità, ovvero prevedibilità ma inevitabilità dell'evento infausto. (si veda Cass. n.
4864/2021, nonché Cass. n. 12274 del 2011; Cass. sez. III Civ. 18392/2017).
4) Sull'an debeatur: sull'assenza di responsabilità E' opportuno premettere che i tratti di umana comprensione, che vanno riservati - e che le parti hanno riservato - alla vicenda che ha interessato il signor e la sua Persona_1 famiglia, non possono interferire con i principi e le norme, sostanziali e processuali, della responsabilità civile.
Ciò premesso, questo Giudice ritiene che non vi sia responsabilità dell'Azienda convenuta in relazione alla morte del signor , neppure in ordine ad una perdita di chance Persona_1 di sopravvivenza.
Come visto nel paragrafo che precede, la responsabilità invocata nella presente fattispecie
è di tipo contrattuale ed è quindi onere dell'attore/danneggiato provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia riportata, con l'allegazione di qualificate inadempienze astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, nonché fornire la prova del nesso eziologico tra l'inadempimento del medico ed il danno subito. Spetta, per contro, al debitore/danneggiante dimostrare che non vi è stato inadempimento, che l'inadempimento non è a lui imputabile o che l'inadempimento non ha avuto in concreto incidenza causale sulla verificazione del danno.
Thema probandum del presente giudizio è l'accertamento di una condotta medica colposa ascrivibile ai medici e sanitari Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo, per omissione nel dovere di vigilanza del paziente, e quindi l'ascrivibilità in capo alla convenuta di una responsabilità per malpractice sanitaria, causalmente connessa con il danno esiziale prodottosi. Ai fini della decisione, si può quindi fare riferimento, per le ragioni già esposte, alle risultanze della Consulenza medico-legale sopra richiamate ed illustrate.
La relazione di CTU, sopra richiamata e descritta nei punti essenziali, ha quindi chiarito che:
1) gli esami e gli accertamenti praticati in sede di ricovero al PS erano congrue e consone agli standard operativi e alle leges artis;
2) anche la diagnosi, la prognosi e le indicazioni terapeutiche date al erano corrette;
Pt_1
3) il paziente era vigile, cosciente e interagiva con i sanitari, dopo avere comunicato con i padre, per cui, alla luce del quadro clinico, non poteva sussistere dubbio sulla sua capacità di intendere e volere, al momento delle dimissioni volontarie;
4) mentre se fosse rimasto ricoverato, le possibilità di sopravvivenza sarebbero aumentate, una volta uscito dal P.S. “l'evento del decesso non poteva essere evitato nemmeno con misure di pronto intervento e cure praticabili al DEA”
pagina 6 di 9 Non è quindi configurabile alcuna colpa nell'operato dell' e dei suoi sanitari, atteso CP_1 che, nel tempo in cui il paziente è rimasto in Pronto Soccorso, sono state erogate prestazioni sanitarie conformi agli standard operativi, nonché nel rispetto della volontà del paziente, il che costituisce il presupposto dell'attività sanitaria, intesa come atto dispositivo al trattamento personale. In questo contesto, ha manifestato prima il consenso al ricovero e Persona_1 agli esami ematici e poi il rifiuto alla prosecuzione delle cure, così come volontariamente ha abbandonato il Pronto Soccorso, interrompendo le prestazioni in corso.
In particolare, sull'invocata, dagli attori, omessa applicazione di TSO al paziente, che aveva espresso volontà e intenzione di dimettersi dal P.S., va ricordato che le strutture sanitarie non possono trattenere i pazienti contro la loro volontà, salvo in alcune specifiche situazioni previste dalla legge.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio – inizialmente previsto dalla L. 180/1978 (cd.
Legge Basaglia) e successivamente integrato nella L. 833/1978 (istituzione del SSN Nazionale) – può essere applicato nei casi di patologie psichiatriche gravi, in cui sussistano le seguenti condizioni: (a) la persona necessita di cure urgenti e non può essere assistita adeguatamente al di fuori di una struttura sanitaria;
(b) la persona rifiuta il trattamento volontario. In altre situazioni di emergenza, quando un paziente rappresenta un pericolo immediato per sé o per gli altri, il personale sanitario può attuare misure di contenzione fisica o farmacologica. Per i pazienti incapaci di intendere e volere, le decisioni sui trattamenti medici possono essere prese dai familiari o dal tutore legale, ma, anche in questo caso, i trattamenti obbligatori devono essere giustificati da esigenze terapeutiche immediate e proporzionate.
Da quanto emerso in corso di causa, nessuna delle summenzionate circostanze era presente con evidenza nel paziente Piuttosto, lo stesso, una volta soccorso in ambulanza, Pt_1 risulta essere stato immediatamente trattato dai sanitari del 118, con buon recupero delle facoltà mentali. La capacità di manifestare il consenso ai trattamenti sanitari inizialmente proposti risulta documentalmente dal verbale di Pronto Soccorso, ove si dà atto di un paziente vigile, che interagiva con i sanitari, tanto da ricevere - circostanza non contestata – un punteggio di 14/15 nella GCS (Glasgow Coma Scale). Nella stessa direzione, anche la circostanza – anch'essa non contestata – del dialogo avvenuto tra padre e figlio in Pronto Soccorso, dialogo che portò il padre ad andarsene a casa, evidentemente convinto dalle parole e dall'atteggiamento del figlio, che lo aveva così invitato.
Tutte queste circostanze portano ad escludere che si trovasse Persona_1 nell'incapacità di intendere e di volere al cospetto dei sanitari che lo ebbero in cura, a tal punto da dover mettere in dubbio l'effettiva capacità delle sue autodeterminazioni in ordine alle dimissioni, o addirittura da mettere in atto un TSO.
5) Sull'assenza di nesso causale In relazione, poi, all'accertamento del nesso di causalità, giova richiamare quanto chiarito dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, la quale ha, in più pronunce, affermato che occorre accertare la c.d. causalità materiale, ovvero verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa della struttura sanitaria/del medico e il danno evento rappresentato dalla lesione alla salute del paziente: “la c.d. causalità materiale, anche nel giudizio civile di danno, va analizzata alla stregua delle regole della condicio sine qua, non ex artt. 40 e 41 c.p., a norma delle pagina 7 di 9 quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché alla stregua delle regole della cd. adeguatezza causale, sulla base delle quali, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili a una valutazione ex ante, ferma restando, comunque, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', mentre nel processo penale vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. n. 8461/2019; n. 6698/2018; n.
576/2008; n. 16123/2010; n. 12686/2011.). Ciò posto, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, mentre il paziente dovrà provare l'esistenza del vincolo contrattuale (o del contatto sociale), l'inadempimento nonché l'esistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno lamentato, sarà onere della struttura sanitaria dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa a essa non imputabile.
Ne deriva che, solo laddove il creditore-danneggiato abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore-danneggiante e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile.
Alla luce delle risultanze della CTU già sopra esaminate, emerge che l'allegazione attorea, secondo la quale, al momento dell'accesso al Pronto Soccorso, aveva Persona_1 già assunto tutte le sostanze (alcol, cocaina, metadone) che ne hanno causato il decesso, non ha raggiunto un grado probatorio convincente. Risultano infatti alcuni iati temporali, di non breve durata, in cui non è escluso che non si sia verificata una ulteriore assunzione.
In particolare, va sottolineato che, dopo le immagini che, pacificamente, riprendono avviarsi verso il parco alle ore 01:07, nulla si conosce su quanto accaduto fino alle ore Per_1
8:00, momento del rinvenimento del corpo privo di vita. La stessa autopsia ha affermato che, a livello scientifico, non è possibile dettagliare maggiormente i rilievi circostanziali che pongono il decesso in una forbice compresa tra le ore 00:28 e le ore 9:00 del 19.07.2020. In conclusione, non
è possibile escludere che dopo aver abbandonato il Pronto Soccorso, abbia assunto Per_1 ulteriori sostanze che ne hanno poi determinato il decesso, così da interrompere in radice il nesso di causalità con l'attività sanitaria de qua. Pertanto, anche all'esito dell'istruttoria risulta tuttora dubbio (e cioè non provato, in ossequio degli oneri di ripartizione) e, comunque, non conforme ad un'adeguata sequela causale, la conclusione che la condotta (in ipotesi omissiva) dei sanitari abbia causato il danno subito dal per cui anche sotto questo profilo, la domanda non può essere accolta. Pt_1
6) Le spese di lite
Quanto alle spese del giudizio, in ragione della natura degli interessi, anche non patrimoniali, dedotti in giudizio, la particolarità della vicenda, la circostanza che la convenuta non si sia presentata a in sede di mediazione obbligatoria per legge, si reputa che sussistono giustificato procedere a compensazione integrale.
Il compenso dei CTU, già liquidato con separato provvedimento, viene posto al 50% a carico di ciascuna delle parti. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
a) respinge la domanda;
b) compensa le spese di lite fra le parti;
c) pone il compenso ai CTU a carico delle parti, nella misura già liquidata in corso di causa a carico del 50% per ciascuna delle parti;
Firenze, 21/02/2025
il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
pagina 9 di 9