Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2025, proposto da
CA AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n. 1455 del 5 ottobre 2023 emessa dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, e della sentenza n. 136 del 1° febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AN De GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte istante ha agito per ottenere l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione intimata dei seguenti titoli giudiziali:
- la sentenza n. 1455 del 5 ottobre 2022, emessa dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, nell’ambito del procedimento n. R.G. 2000/2019, con la quale è stato così disposto: “ Condanna parte resistente MINISTERO DELL’ISTRUZIONE a pagare alla parte ricorrente IL ON la complessiva somma di Euro 1.284,46, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo. - Condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE a rimborsare agli Avv.ti FABIANA VIGNA e SANTO DALMAZIO TARANTINO, dichiaratisi procuratori antistatari, le spese di lite che liquida in complessivi € 800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge ”;
- la sentenza n. 136 del 1° febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, nell’ambito del procedimento n. R.G. 2507/2020, con la quale è stato così disposto: “ accerta il diritto di IL ON al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con il Ministero convenuto ed alla conseguente progressione retributiva. - accerta il diritto di IL ON al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata pari a complessivi anni 07, mesi 04 e giorni 22, alla data di assunzione in ruolo del 01/09/2008 e, per l’effetto, all’inquadramento, alla data del 09/04/2010, nella fascia stipendiale ricompresa tra anni 9 e anni 14, nonché dalla data del 09/04/2017, nel gradone con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20. - condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.600,885 a titolo di differenze retributive, oltre accessori come per legge. - condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE al versamento a INPS delle differenze contributive spettanti dal 04/12/2015 al 27/05/2018. - condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE a rimborsare agli Avv.ti SANTO DALMAZIO TARANTINO e FABIANA VIGNA, dichiaratisi procuratori antistatari, le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge ”;
Rilevato che:
- la sentenza n. 1455 del 5 ottobre 2022, è stata notificata all’amministrazione resistente in data 19 ottobre 2022 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo “uspcs@postacert.istruzione.it”, ed è passata in giudicato come da attestazione del 18 aprile 2023;
- la sentenza n. 136 del 1° febbraio 2024 è stata notificata all’amministrazione resistente in data 5 febbraio 2024 tramite posta elettronica certificata agli indirizzi “dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it” e “uspcs@postacert.istruzione.it”, ed è passata in giudicato come da attestazione del 3 gennaio 2025;
- stante la perdurante inerzia della resistente p.a., la ricorrente ha proposto l’actio iudicati quanto alle non corrisposte differenze retributive, chiedendo l’ottemperanza delle due pronunce, con nomina di un commissario ad acta;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica delle sentenze e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto che:
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire la sentenza n. 1455 del 5 ottobre 2022 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, e la sentenza n. 136 del 1° febbraio 2024 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro secondo le prescrizioni in esse contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alle pronunce compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare alla sentenza n. 1455 del 5 ottobre 2022 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, e alla sentenza n. 136 del 1° febbraio 2024 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alle sentenze entro ulteriori sessanta giorni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 828,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RE, Presidente
CO Ciconte, Referendario
AN De GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De GI | ER RE |
IL SEGRETARIO