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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei signori magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 840/2024 avente ad oggetto lo scioglimento del
matrimonio, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Orta Parte_1 C.F._1
Nova, al Corso Umberto I n. 34, presso lo studio dell'avv. MARIA ROSARIA CALVIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Fossano, alla via Felice CP_1 C.F._2
Merlo n.13, presso lo studio dell'avv. ALIDA MANFREDI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del giorno 08/01/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
depositato in data 20.03.2024, e hanno chiesto pronunciarsi la Parte_1 CP_1
separazione personale e lo scioglimento del matrimonio.
I coniugi hanno esposto: di aver contratto matrimonio civile in Orta Nova in data 14.02.2013 (atto n. 2, p. I, serie -, ufficio 1, anno 2013); che, dall'unione coniugale, sono nati due figli, Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), minori;
che, a seguito di varie Per_2
difficoltà, la prosecuzione della loro relazione è ormai divenuta intollerabile e per questo hanno deciso di separarsi consensualmente;
che, mentre la moglie, allo stato attuale, è priva di occupazione e percepisce una pensione di invalidità di circa 313,00 euro, il marito è un militare dell'Esercito
Italiano in servizio presso la caserma di Fossano, con un reddito annuo lordo di circa 23.000,00 euro.
Pertanto, hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, alle condizioni pattuite e documentate nel ricorso congiunto e, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza del 23.04.2024 per la comparizione personale dei coniugi, da tenersi in modalità scritta e le parti, con note scritte, hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare, chiedendo l'integrale accoglimento di quanto richiesto nell'atto introduttivo.
Inoltre, le parti hanno depositato, su richiesta del Presidente, una nota congiunta integrativa dei patti di cui al ricorso introduttivo, relativa ad una specificazione delle modalità di realizzazione del diritto di visita paterno, al fine di rendere le condizioni concordate conformi alla legge e all'interesse dei figli minori.
Emessa la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 113/2024 del 14.05.2024 pubblicata in data 23.05.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio dinanzi al Giudice designato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 08.01.2025, le parti hanno confermato di volersi riportare alle stesse condizioni della pronuncia di separazione;
il Collegio ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
*****
L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da e Parte_1 [...]
è fondata e, per l'effetto, va accolta. CP_1
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dal deposito del ricorso introduttivo ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite in ricorso, come integrate dalla nota congiunta depositata in data 09.05.2024.
L'art. 1 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Ricorrono, dunque, in questo caso, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 23.05.2024;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione tra le parti evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse dei due figli minori della coppia, in considerazione di quanto esposto dalle parti e di quanto emerge dagli atti prodotti, appaiono le condizioni concordate, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1
e con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] CP_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Orta Nova in data 14.02.2013 (atto n. 2, p. I, serie - , ufficio 1, anno 2013);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni pattuite tra le parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 28.01.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei signori magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 840/2024 avente ad oggetto lo scioglimento del
matrimonio, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Orta Parte_1 C.F._1
Nova, al Corso Umberto I n. 34, presso lo studio dell'avv. MARIA ROSARIA CALVIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Fossano, alla via Felice CP_1 C.F._2
Merlo n.13, presso lo studio dell'avv. ALIDA MANFREDI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del giorno 08/01/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
depositato in data 20.03.2024, e hanno chiesto pronunciarsi la Parte_1 CP_1
separazione personale e lo scioglimento del matrimonio.
I coniugi hanno esposto: di aver contratto matrimonio civile in Orta Nova in data 14.02.2013 (atto n. 2, p. I, serie -, ufficio 1, anno 2013); che, dall'unione coniugale, sono nati due figli, Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), minori;
che, a seguito di varie Per_2
difficoltà, la prosecuzione della loro relazione è ormai divenuta intollerabile e per questo hanno deciso di separarsi consensualmente;
che, mentre la moglie, allo stato attuale, è priva di occupazione e percepisce una pensione di invalidità di circa 313,00 euro, il marito è un militare dell'Esercito
Italiano in servizio presso la caserma di Fossano, con un reddito annuo lordo di circa 23.000,00 euro.
Pertanto, hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, alle condizioni pattuite e documentate nel ricorso congiunto e, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza del 23.04.2024 per la comparizione personale dei coniugi, da tenersi in modalità scritta e le parti, con note scritte, hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare, chiedendo l'integrale accoglimento di quanto richiesto nell'atto introduttivo.
Inoltre, le parti hanno depositato, su richiesta del Presidente, una nota congiunta integrativa dei patti di cui al ricorso introduttivo, relativa ad una specificazione delle modalità di realizzazione del diritto di visita paterno, al fine di rendere le condizioni concordate conformi alla legge e all'interesse dei figli minori.
Emessa la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 113/2024 del 14.05.2024 pubblicata in data 23.05.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio dinanzi al Giudice designato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 08.01.2025, le parti hanno confermato di volersi riportare alle stesse condizioni della pronuncia di separazione;
il Collegio ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
*****
L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da e Parte_1 [...]
è fondata e, per l'effetto, va accolta. CP_1
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dal deposito del ricorso introduttivo ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite in ricorso, come integrate dalla nota congiunta depositata in data 09.05.2024.
L'art. 1 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Ricorrono, dunque, in questo caso, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 23.05.2024;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione tra le parti evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse dei due figli minori della coppia, in considerazione di quanto esposto dalle parti e di quanto emerge dagli atti prodotti, appaiono le condizioni concordate, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1
e con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] CP_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Orta Nova in data 14.02.2013 (atto n. 2, p. I, serie - , ufficio 1, anno 2013);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni pattuite tra le parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 28.01.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro